Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-320/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Taillandier, redattore presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/68/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU 1998, L 59, pag. 1), o comunque non avendo comunicato alla Commissione le dette disposizioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 agosto 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/68/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU 1998, L 59, pag. 1), o comunque non avendole comunicato le dette disposizioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2 L'art. 17, n. 1, della direttiva 97/68 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa non oltre il 30 giugno 1998 e che ne informino immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto dal governo francese alcuna comunicazione riguardo a misure di trasposizione della direttiva 97/68 e non disponendo di alcun elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica francese aveva adottato le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva, il 25 agosto 1998 la Commissione ha messo in mora il governo francese invitandolo a presentarle le sue osservazioni in materia entro due mesi.
4 Poiché tale lettera è rimasta senza risposta, la Commissione, considerando che Repubblica francese non aveva ancora adottato le misure necessarie per soddisfare gli obblighi derivanti dalla direttiva 97/68, il 17 dicembre 1998 ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.
5 Anche questa lettera è rimasta senza risposta.
6 In tale contesto, la Commissione, non avendo ottenuto alcun'altra informazione ufficiale e definitiva da parte del governo francese, ha deciso di proporre il presente ricorso.
7 Nel suo controricorso il governo francese non contesta che la direttiva 97/68 non è stata trasposta in diritto interno nel termine prescritto. Esso invita tuttavia la Corte a constatare che il procedimento di trasposizione di tale direttiva sta per completarsi.
8 A tale riguardo sostiene di aver notificato alla Commissione, con lettera 3 settembre 1999, il testo di due progetti di provvedimenti normativi nazionali aventi ad oggetto la trasposizione in diritto interno della direttiva 97/68. Con la medesima lettera, esso avrebbe trasmesso alla Commissione una nota che fa riferimento a un decreto, adottato dal governo francese il 10 marzo 1999, relativo all'omologazione dei motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante (JORF del 3 giugno 1999, pag. 8188), con il quale avrebbe designato gli organi amministrativi e tecnici incaricati di esaminare le domande dei costruttori, di effettuare i test di misurazione degli scarichi inquinanti e di rilasciare le «omologazioni CE», come previsto dall'art. 16 della direttiva.
9 Occorre rammentare in proposito che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, primo comma, CE), gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Rientrano fra tali atti le direttive che, conformemente all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo implica, per ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva, l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 17 giugno 1999, causa C-336/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3771, punto 19).
10 Nella fattispecie, poiché la trasposizione completa della direttiva 97/68 non è stata effettuata nel termine fissato da quest'ultima, occorre considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
11 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/68, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/68/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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