Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-347/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 ottobre 1995, 95/50/CE, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249, pag. 35), o, in ogni caso, non avendo fornito alla Commissione informazioni circa tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla signora N. Colneric, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 ottobre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 settembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso volto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 ottobre 1995, n. 50, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249, pag. 35), o, in ogni caso, non avendole fornito informazioni circa tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
2 Ai sensi del suo art. 10, n. 1, primo comma, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/50 entro il 1° gennaio 1997 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardo alle disposizioni adottate dall'Irlanda per conformarsi alla direttiva 95/50, la Commissione, con lettera 5 novembre 1997, ingiungeva al governo irlandese di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
4 Con lettera 8 settembre 1998 le autorità irlandesi attiravano l'attenzione della Commissione sulla copia allegata di una lettera del 5 gennaio 1988, indirizzata al segretario generale della Commissione, che apportava precisazioni riguardo alle azioni intraprese e alle difficoltà incontrate nell'elaborazione della normativa diretta a trasporre la direttiva 95/50. Detta lettera indicava che la conclusione della procedura legislativa era prevista per la successiva sessione parlamentare, ossia prima della fine del 1998.
5 Non avendo ricevuto ulteriori informazioni riguardo alle misure adottate dall'Irlanda per conformarsi alla direttiva 95/50, la Commissione, il 24 settembre 1998, indirizzava a quest'ultima un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva nel termine di due mesi a partire dalla notifica di esso.
6 Nella loro risposta del 2 febbraio 1999, le autorità irlandesi informavano la Commissione che la normativa destinata a facilitare l'adesione dell'Irlanda all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) era stata interamente adottata e che i regolamenti di applicazione, che permettevano di assicurare l'attuazione completa della direttiva 95/50, sarebbero stati comunicati alla Commissione appena possibile.
7 Con lettera 26 aprile 1999 la Commissione veniva informata da dette autorità che l'Irlanda non aveva ancora trasposto la direttiva 95/50 e che, pertanto, esse non erano in grado di trasmetterle la relazione annuale, di cui all'art. 9, n. 1, di detta direttiva, relativa alla sua applicazione.
8 Non avendo ricevuto da parte del governo irlandese alcuna informazione supplementare riguardante la trasposizione della direttiva 95/50, la Commissione decideva di presentare il ricorso in oggetto.
9 In esso la Commissione rileva come non venga contestato l'obbligo facente capo all'Irlanda di adottare misure per conformarsi alla direttiva 95/50. Essa fa valere che l'Irlanda non ha comunicato alcuna disposizione adottata a tal proposito e che essa stessa non dispone di altre informazioni che le permettano di concludere che detto Stato membro abbia adottato le disposizioni necessarie a tale scopo, per cui occorre rilevare che queste non sono ancora state adottate e che l'Irlanda è quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
10 Senza contestare l'inadempimento ad essa imputato, l'Irlanda si limita ad indicare, nella propria difesa, che proseguono i lavori di preparazione di un progetto normativo destinato ad attuare la direttiva 95/50.
11 Pertanto, non avendo trasposto nel termine prescritto la direttiva in questione, occorre dichiarare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
12 Bisogna quindi dichiarare che, non avendo adottato entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/50, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e poiché l'Irlanda è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottando entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 ottobre 1995, n. 95/50/CE, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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