Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
Massima
$$Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
(v. punto 8)
Parti
Nella causa C-348/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, consigliere giuridico, e dal signor M. Desantes Real, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor P. Steinmetz, direttore della direzione «Affari giuridici e culturali» presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 5, rue Notre-Dame, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2 La direttiva ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali relative alla tutela giuridica delle banche dati.
3 In forza dell'art. 16, nn. 1 e 2, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1998 e comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.
4 La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione da parte del Granducato di Lussemburgo dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva, ha inviato a tale Stato, il 31 marzo 1998, una lettera di diffida, intimandogli di presentare le proprie osservazioni nel termine di due mesi.
5 Il 30 settembre 1998, in mancanza di riscontro a tale lettera, la Commissione ha inviato al Granducato di Lussemburgo un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
6 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione dal governo lussemburghese relativa alla trasposizione della direttiva, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 Il governo lussemburghese non contesta l'omessa trasposizione della direttiva, ma fa valere che il ricorso è destinato a restare privo di oggetto una volta adottato il disegno di legge n. 4431 sui diritti d'autore, i diritti connessi e le banche dati, presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998, il quale è diretto in particolare, attraverso gli artt. 67-70 che estendono alle banche dati la normativa di tutela del diritto d'autore, a garantire la trasposizione della direttiva. Esso chiede dunque alla Corte, in via principale, di sospendere la pronuncia sul ricorso e, in via subordinata, di respingerlo condannando la Commissione alle spese.
8 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v. in particolare sentenza 11 novembre 1999, causa C-315/98, Commissione/Italia, punto 11).
9 Poiché il Granducato di Lussemburgo non ha trasposto la direttiva nel termine fissato e non ha prodotto alcun elemento atto a giustificare una sospensione del procedimento, occorre respingere la domanda da esso presentata a tal fine e accogliere il ricorso presentato dalla Commissione.
10 Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo e poiché quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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