Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Rifiuto di prendere a carico spese derivanti da irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria Contestazione da parte dello Stato membro interessato Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]
2. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Ortofrutticoli Organizzazioni di produttori Finanziamento da parte del FEAOG Riconoscimento delle organizzazioni da parte delle autorità nazionali Assenza di garanzia sufficiente circa la durata e l'efficacia delle azioni Rifiuto se non revoca del riconoscimento da parte dell'autorità nazionale
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72, art. 13, n. 2]
3. Agricoltura Politica agricola comune Finanziamento da parte del FEAOG Principi Obbligo della Commissione di rifiutare la presa a carico delle spese irregolari Irregolarità tollerate durante un esercizio per motivi di equità Applicazione restrittiva del regolamento durante l'esercizio successivo Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento Insussistenza
4. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Regolamenti nn. 729/70, 1287/95 e 1663/95 Ambito di applicazione temporale
[Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), (CE) n. 1287/95, art. 2, n. 2, e (CE) n. 1663/95, artt. 8, n. 1, e 10]
Massima
1. Lo Stato membro i cui controlli operati nell'ambito dell'applicazione delle norme di funzionamento del FEAOG, sezione «garanzia», sono stati ritenuti inesistenti o insufficienti dalla Commissione non può confutare le constatazioni di quest'ultima senza suffragare le proprie affermazioni con elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo.
( v. punto 13 )
2. Ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interessate solo a condizione che esse offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare per quanto riguarda i compiti per i quali sono state costituite, e che esse tengano, a partire dalla data del riconoscimento, una contabilità specifica per le attività che costituiscono oggetto del riconoscimento. Ne consegue che uno Stato membro deve negare, o addirittura revocare, il riconoscimento ad ogni organizzazione di produttori che, ad esempio, non disponga dei mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.
( v. punto 53 )
3. Qualora la Commissione non abbia effettuato la rettifica dovuta durante un esercizio precedente, ma abbia tollerato le irregolarità per motivi di equità, lo Stato membro interessato non acquista alcun diritto di esigere l'adozione dello stesso criterio per le irregolarità dell'esercizio successivo in base al principio della certezza del diritto o del legittimo affidamento.
( v. punto 56 )
4. Il regolamento n. 1287/95, che ha inserito l'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, nel regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che prevede che un rifiuto di finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche, si applica in linea di principio, ai sensi del suo art. 2, n. 1, secondo comma, solo a decorrere dall'esercizio che s'inizia il 16 ottobre 1995. Tuttavia, al fine di interpretare utilmente l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1287/95, che prevede che i dinieghi di finanziamento di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 modificato non possono riguardare le spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, lasciando però impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 1287/95, si deve considerare che la procedura di correzione può applicarsi agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 che non abbiano costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore di questo regolamento. Ne consegue che, per la liquidazione dei conti dell'esercizio 1995, la Commissione deve applicare la procedura prevista dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 modificato. Per contro, risulta dall'art. 10 del regolamento n. 1663/95 che l'art. 8, n. 1, del medesimo regolamento, che precisa in particolare il contenuto della comunicazione scritta che la Commissione trasmette allo Stato membro interessato in forza dell'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 modificato, si applica solo a decorrere dall'esercizio che s'inizia il 16 ottobre 1995, vale a dire l'esercizio 1996.
( v. punti 78-82 )
Parti
Nella causa C-373/99,
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. V. Kontolaimos e I.-K. Chalkias, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/596/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 226, pag. 26),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 maggio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato il 7 ottobre 1999 presso la cancelleria della Corte, la Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 230 CE, ha chiesto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/596/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 226, pag. 26).
2 Il ricorso della Repubblica ellenica mirava all'annullamento della decisione 1999/596 nella parte in cui ha dichiarato non imputabili al FEAOG i seguenti importi:
- quanto ai seminativi: GRD 2 281 284 896 (per carenze relative al sistema integrato di gestione e di controllo) e GRD 2 333 442 867 (per somme trattenute per spese amministrative sull'importo degli aiuti);
- quanto ai prodotti ortofrutticoli: GRD 6 276 374 640 (per problemi relativi alle organizzazioni di produttori e alla compensazione finanziaria di ritiri dal mercato) e GRD 816 097 399 (per problemi relativi alla distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato);
- quanto all'olio d'oliva: GRD 6 039 930 084 (per problemi relativi all'aiuto alla produzione) e GRD 4 140 575 078 (per problemi relativi all'aiuto al consumo);
- quanto al cotone: GRD 983 748 583 (per problemi relativi all'aiuto alla produzione), e
- quanto alla carne bovina: GRD 230 000 000 (per trattenuta di spese amministrative sull'importo dei premi).
3 I motivi delle correzioni finanziarie così imposte sono riassunti nella relazione di sintesi n. VI/6462/98 del 12 gennaio 1999, concernente i risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1995 (in prosieguo: la «relazione di sintesi 1995»), e nel complemento a tale relazione datato 7 giugno 1999 (in prosieguo: il «complemento alla relazione di sintesi 1995»).
4 Con ordinanza 8 marzo 2001 (non pubblicata nella Raccolta), il ricorso è stato dichiarato manifestamente irricevibile in quanto diretto all'annullamento della decisione 1999/596 nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica correzioni finanziarie quanto all'olio d'oliva, per problemi relativi agli aiuti alla produzione e al consumo, quanto al cotone, per problemi relativi all'aiuto alla produzione, e, quanto alla carne bovina, per trattenuta di spese amministrative sull'importo dei premi.
Le linee direttrici della relazione Belle e i rispettivi doveri della Commissione e degli Stati membri in materia di liquidazione dei conti del FEAOG
5 La relazione Belle della Commissione (documento n. VI/216/93 del 1_ giugno 1993) definisce le linee direttrici da seguire nel caso in cui debbano essere applicate correzioni finanziarie nei confronti di uno Stato membro.
6 Oltre ai tre metodi di calcolo principali, il rapporto Belle prevede, per i casi complessi, tre categorie di correzioni finanziarie:
«A. Il 2% della spesa nel caso in cui le carenze siano limitate ad aspetti di scarsa importanza del sistema di controllo o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG era esiguo.
B. Il 5% della spesa nel caso in cui le carenze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli rilevanti per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG era significativo.
C. Il 10% della spesa nel caso in cui le carenze riguardino la totalità o elementi fondamentali del sistema di controllo oppure l'esecuzione di controlli essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG era elevato».
7 Inoltre, detta relazione rammenta che è possibile rifiutare l'intera spesa e che, di conseguenza, una percentuale superiore di correzione può essere ritenuta appropriata in casi eccezionali.
8 Come statuito dalla Corte, il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità delle disposizioni comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenza 28 ottobre 1999, causa C-253/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7529, punto 6).
9 L'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), il quale definisce i principi ai quali la Comunità e gli Stati membri devono informare l'attuazione delle decisioni comunitarie di intervento agricolo finanziate dal FEAOG, nonché la lotta contro le frodi e le irregolarità relative a tali operazioni, impone agli Stati membri l'obbligo di prendere le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, di prevenire e di perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze, anche se la specifica normativa comunitaria in materia non prevede esplicitamente l'adozione di questa o quella modalità di controllo (v. sentenze 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, Bay Wa e a., Racc. pag. 1503, punto 13; 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punti 16 e 17, e 19 novembre 1998, causa C-235/97, Francia/Commissione, Racc. pag. I-7555, punto 45).
10 Tocca alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Di conseguenza, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato (v., in particolare, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-1, punto 7, e giurisprudenza citata).
11 Tuttavia, la Commissione è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I-35, punto 35; 22 aprile 1999, causa C-28/94, Paesi Bassi/Commissione, Racc. I-1973, punto 40, e Grecia/Commissione, citata, punto 8).
12 Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che lo Stato membro dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG e, di conseguenza, tocca ad esso fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (sentenze citate, 21 gennaio 1999, Germania/Commissione, punto 35; Paesi Bassi/Commissione, punto 41, e Grecia/Commissione, punto 9).
13 Occorre altresì rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro i cui controlli operati nell'ambito dell'applicazione delle norme di funzionamento del FEAOG, «sezione garanzia», sono stati ritenuti inesistenti o insufficienti dalla Commissione non può confutare le constatazioni di quest'ultima senza suffragare le proprie affermazioni con elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo (sentenza Italia/Commissione, citata, punto 7).
Sulle correzioni nel settore dei seminativi
Sulle carenze relative al sistema integrato di gestione e di controllo
Relazione di sintesi
14 Emerge dalla relazione di sintesi 1995 che, in seguito ad accertamenti effettuati nel corso di missioni di controllo nel 1993 e nel 1994, la Commissione aveva chiesto alla Repubblica ellenica di aumentare dal 1994 la percentuale minima di controlli in loco dal 5 al 10%, e che, pur essendo aumentata, tale percentuale è stata solo del 9,3%.
15 Peraltro ne consegue che i servizi della Commissione erano consapevoli, da un lato, delle difficoltà particolari della Repubblica ellenica, Stato in cui il catasto non è generalizzato, e, dall'altro, del fatto che l'attuazione definitiva del sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo: il «sistema integrato»), istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), doveva essere completato solo entro il 1_ gennaio 1997. Tuttavia, tali servizi avrebbero ritenuto che talune delle carenze accertate non fossero comunque ammissibili. Ciò varrebbe anzitutto per quanto riguarda le prassi relative all'analisi dei rischi in occasione della selezione delle aziende da controllare in loco, che non sarebbero conformi all'art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36). Sarebbero poi sorti problemi di prova quanto al numero di controlli effettuati per il fatto che non sarebbe stata compilata e aggiornata sistematicamente una tabella dei dati pertinenti. Inoltre, poiché sarebbe impossibile per le direzioni regionali avere accesso alle basi dati delle associazioni di cooperative agricole (in prosieguo: le «ACA»), esse non potrebbero effettuare la supervisione del lavoro di queste ultime, che purtuttavia rivestirebbero un ruolo chiave nella gestione degli aiuti diretti per i seminativi. Infine, i controlli amministrativi sarebbero inadeguati in quanto, da un lato, i controlli incrociati avrebbero avuto luogo soltanto dopo il pagamento degli aiuti comunitari e, dall'altro, le direzioni regionali non avrebbero avuto accesso alle basi dati del sistema integrato.
16 Tali carenze avrebbero riguardato elementi immediatamente applicabili del sistema di controllo, necessari per la gestione efficiente di un provvedimento comunitario. In tal modo esse avrebbero fatto correre un rischio alle finanze comunitarie.
17 La correzione finanziaria del 2% dell'importo complessivo delle spese dichiarate dalla Repubblica ellenica per i seminativi per l'esercizio 1995 terrebbe conto del fatto che, malgrado le notevoli carenze rilevate a livello di sistema integrato, i controlli in loco effettuati dalla Commissione nel corso delle sue ispezioni in Grecia non avevano sollevato gravi problemi e che la percentuale di controlli in loco da parte delle autorità nazionali competenti era passata dal 5 al 9,3%.
18 Secondo il complemento alla relazione di sintesi 1995, l'organo di conciliazione, istituito con la decisione della Commissione 1_ luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45), ha constatato che non esistevano elementi sufficienti per rimettere in discussione la proposta di una correzione finanziaria forfettaria, la cui percentuale minima ammonta di solito al 2%.
Argomenti delle parti
19 Il governo ellenico sostiene che la correzione del 2% relativa ai seminativi è ingiustificata e basata su un errore di valutazione dei fatti, dato che nessun problema di una qualche importanza sarebbe stato accertato e che le autorità elleniche avrebbero fatto di tutto e continuerebbero a fare di tutto per migliorare il sistema e rimediare alle lacune.
20 A tale proposito esso sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la campagna 1994/1995 è stata un periodo di transizione per l'attuazione del sistema integrato, la cui applicazione completa doveva iniziare soltanto il 1_ gennaio 1997. Secondo detto governo, la Commissione avrebbe dovuto altresì tener conto delle particolari difficoltà che si sono presentate in occasione dell'applicazione del sistema in Grecia, attinenti a caratteristiche speciali come la mancanza di un catasto in gran parte del paese, il gran numero di produttori, vale a dire circa 300 000, ed il numero ancora maggiore di parcelle dichiarate.
21 Per quanto riguarda i controlli in loco, il governo ellenico sostiene che, dal 1995, la selezione del campione viene effettuata dal servizio centrale del Ministero dell'Agricoltura, con l'ausilio di mezzi informatici. Uno specifico programma terrebbe conto di molteplici dati per stabilire il rischio relativo a ciascuna azienda. La selezione del campione per tali controlli sarebbe effettuata in base alle tabelle che ne risulterebbero. Quanto alla percentuale di controlli, il governo ellenico sostiene che essa va considerata soddisfacente, visto che è aumentata dal 5 al 9,3%.
22 Per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli amministrativi incrociati, il governo ellenico sostiene che è stato applicato un programma di controlli amministrativi. Tale programma includerebbe il controllo dei dati menzionati nelle domande, la loro affissione in pubblico, il ricevimento e l'esame dei reclami nonché, per quanto possibile, il confronto dei dati riguardanti le superfici e le colture con qualsiasi altro elemento utile.
23 Quanto alla supervisione delle ACA, il governo ellenico sostiene che esiste una collaborazione tra queste ultime e il Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda la procedura di ricevimento, di registrazione e di trattamento delle domande e il versamento degli aiuti ai produttori. Tutte queste procedure sarebbero supervisionate dal detto Ministero.
24 La Commissione sostiene che la correzione di cui trattasi non è basata sulla mancata applicazione del sistema integrato, ma sulle carenze che incidono direttamente sul sistema di controllo e sull'inefficacia della gestione degli aiuti comunitari da parte delle autorità elleniche.
25 Nel precisare i rilievi che figurano nella relazione di sintesi 1995, la Commissione sostiene che, nel corso delle missioni effettuate in Grecia, è stato accertato, in primo luogo, che la selezione dei fascicoli ai fini dei controlli in loco non seguiva alcun metodo e mancava di trasparenza. Inoltre, una mancanza di metodo di analisi dei rischi, contrastante con l'art. 6, n. 4, del regolamento n. 3887/92, sarebbe stata rilevata in tutta la Grecia. In secondo luogo, per quanto riguarda i controlli amministrativi, i controlli incrociati delle informazioni con l'ausilio di una base dati non avrebbero potuto essere effettuati prima dei pagamenti degli aiuti comunitari e, benché la normativa ellenica obblighi le direzioni regionali del Ministero dell'Agricoltura ad eseguire alcuni compiti di supervisione, tali direzioni in realtà non avrebbero svolto tale compito. In terzo luogo, le ACA adempierebbero compiti d'interesse generale senza tuttavia che le loro attività siano effettivamente controllate dalle direzioni regionali del Ministero dell'Agricoltura.
26 Quantunque essi abbiano valutato che le carenze del sistema potessero dar luogo a legittimi dubbi riguardo alla regolarità dei pagamenti e giustificare una correzione di almeno il 5%, i servizi della Commissione avrebbero deciso, per le ragioni menzionate nella relazione di sintesi 1995, di applicare una correzione forfettaria soltanto del 2%.
Giudizio della Corte
27 Per quanto riguarda l'argomento del governo ellenico relativo al periodo di transizione per l'attuazione del sistema integrato, è sufficiente rilevare che, come precisato dalla Commissione e come emerge altresì dalla relazione di sintesi 1995, la correzione imposta dalla decisione 1999/596 non è basata sulla mancata applicazione del sistema integrato, ma su carenze che compromettono direttamente il sistema di controllo e su una inefficienza della gestione degli aiuti comunitari da parte delle autorità elleniche.
28 Infatti, come ha osservato l'avvocato generale nel paragrafo 84 delle sue conclusioni, risulta in particolare dall'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3887/92, applicabile, ai sensi dell'art. 19 del medesimo regolamento, a partire dal 1_ febbraio 1993, che, nelle more dell'attuazione completa del sistema integrato, ciascuno Stato membro era tenuto ad adottare «le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione».
29 Per quanto riguarda le affermazioni del governo ellenico volte a dimostrare che, nella parte relativa ai controlli in loco, all'effettuazione dei controlli amministrativi incrociati ed alla supervisione delle ACA, il sistema di controllo era affidabile, occorre rilevare che, contrariamente a quanto prescrive la giurisprudenza citata nei punti 12 e 13 della presente sentenza, detto governo non fornisce alcun elemento di prova atto a mettere in discussione la veridicità dei rilievi della Commissione.
30 Quanto agli argomenti relativi al fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto di diverse circostanze attenuanti, come il fatto che non erano stati rilevati gravi problemi, gli sforzi effettuati dalle autorità elleniche per migliorare il sistema e le difficoltà particolari che si sarebbero presentate al momento dell'applicazione del sistema integrato in Grecia, è sufficiente osservare, da un lato, che dette circostanze sono espressamente menzionate nella relazione di sintesi 1995 e, dall'altro, che da questo documento emerge come, fissando la percentutale forfettaria di correzione al 2%, la Commissione ne abbia tenuto conto.
31 Risulta da tali considerazioni che gli argomenti prospettati dal governo ellenico per contestare la correzione finanziaria imposta per carenze relative al sistema integrato non possono essere accolti.
Sulla trattenuta di spese amministrative applicata all'importo degli aiuti
Relazione di sintesi
32 Emerge dalla relazione di sintesi 1995 che, in Grecia, le ACA sono obbligatoriamente coinvolte nella gestione e nel pagamento degli aiuti compensativi per i seminativi poiché sono incaricate del trattamento informatico delle domande e dell'esecuzione dei pagamenti per tutti i beneficiari, che siano o meno aderenti alle ACA. In forza di un accordo nazionale, le ACA trattengono a titolo di spese il 2% circa dell'ammontare degli aiuti, il che contrasterebbe con gli artt. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), e 1, n. 4, del regolamento n. 729/70, secondo i quali gli aiuti devono essere integralmente versati ai beneficiari.
33 Secondo il complemento alla relazione di sintesi 1995, l'organo di conciliazione ha osservato che aveva già esaminato le questioni di cui trattasi nell'ambito di precedenti procedure di conciliazione, che il presente caso non comportava alcun elemento nuovo e che la posizione dei servizi della Commissione gli sembrava giustificata.
Argomenti delle parti
34 Il governo ellenico sostiene che le trattenute per spese amministrative costituiscono trattenute volontarie, che non sono applicate a tutti i produttori. Inoltre, dal 1993 le ritenute di cui trattasi non sarebbero più basate sull'art. 2 della legge ellenica n. 1409/83, che prevedeva la possibilità di una trattenuta del 2% sugli aiuti. La detta legge sarebbe stata abrogata nel 1992, in seguito alla riforma della politica agricola comune, a causa della preminenza della normativa comunitaria. Le ritenute di cui trattasi deriverebbero in realtà dagli accordi conclusi tra le ACA e i loro aderenti. Esse non avrebbero per oggetto la copertura delle spese di funzionamento o di altre spese sostenute per il pagamento dei premi, ma coprirebbero servizi più generali resi dalle ACA. Peraltro, poiché queste ultime hanno una personalità giuridica distinta da quella dello Stato, la Repubblica ellenica non potrebbe intervenire negli accordi conclusi tra di esse ed i loro aderenti. Di conseguenza, la correzione finanziaria sarebbe basata su una valutazione errata della natura delle ritenute effettuate.
35 In subordine il governo ellenico sostiene che, poiché le ritenute effettuate variavano tra lo 0,5% e il 2%, la correzione dovrebbe essere fissata all'1,25%, vale a dire la media tra queste due percentuali.
Giudizio della Corte
36 Per quanto riguarda l'argomento del governo ellenico relativo al carattere volontario delle trattenute ed al fatto che esse non sarebbero applicate a tutti i produttori, si deve rilevare, da un lato, che la normativa nazionale in vigore durante l'esercizio 1995 autorizzava l'applicazione delle trattenute di cui trattasi. Infatti, come la Corte ha accertato nel punto 18 della sentenza Grecia/Commissione, citata, l'art. 2 della legge n. 1409/83 è stato abrogato solo il 1_ dicembre 1997 dalla legge n. 2538/97.
37 D'altro lato, occorre osservare che, come il governo ellenico ha confermato all'udienza, le trattenute di cui trattasi erano parimenti effettuate in occasione del pagamento degli aiuti ai produttori che non aderivano alle ACA. Orbene, dal momento che tali produttori non erano parti contraenti degli accordi stipulati tra le ACA e i loro aderenti, le trattenute effettuate nei loro confronti non avrebbero potuto derivare dai detti accordi.
38 Di conseguenza, questo argomento del governo ellenico non può essere accolto.
39 Quanto alla misura della correzione finanziaria, emerge dai verbali delle assemblee generali delle ACA, allegati al ricorso, che la percentuale della trattenuta effettuata dalle ACA non era mai inferiore al 2%. Di conseguenza, poiché il governo ellenico non ha dimostrato che la percentuale delle trattenute potesse essere inferiore alla percentuale della correzione contestata, anche il secondo argomento va respinto.
40 Poiché nessuno degli argomenti fatti valere dal governo ellenico per contestare le correzioni operate dalla Commissione nel settore dei seminativi può essere accolto, tali correzioni non possono essere rimesse in discussione.
Sulle correzioni nel settore ortofrutticolo
Sui problemi relativi alle organizzazioni dei produttori e alla compensazione finanziaria di ritiri dal mercato
Relazioni di sintesi
41 Emerge dalla relazione di sintesi 1995 che i servizi della Commissione hanno ritenuto di dover applicare per l'esercizio 1995 una correzione forfettaria analoga a quella applicata per l'esercizio 1994, vale a dire, da un lato, una correzione del 10% su tutti gli importi dichiarati per le pesche, per le nettarine e per gli agrumi e, dall'altro, una correzione del 20% degli importi dichiarati per le pesche e le nettarine della provincia di Pella. Detti servizi avrebbero infatti considerato che i motivi di correzione esposti nella relazione di sintesi n. VI/7421/97 dell'8 giugno 1998, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1994 (in prosieguo: la «relazione di sintesi 1994»), rimanevano validi per l'esercizio 1995.
42 A tale proposito, risulta dalla relazione di sintesi 1994 che, in occasione di diverse ispezioni effettuate dal FEAOG in Grecia, sono state accertate talune carenze nel sistema di controllo e di gestione delle compensazioni finanziarie assegnate alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
43 Così, per quanto riguarda le pesche e le nettarine, talune ispezioni effettuate in Macedonia nell'agosto 1994 e nell'agosto 1995 avrebbero in particolare permesso di accertare che era stato accordato un riconoscimento ad organizzazioni che non disponevano degli impianti tecnici necessari per smerciare la produzione dei loro aderenti, che nessuna delle organizzazioni ispezionate possedeva fondi d'intervento e che il coefficiente utilizzato per stabilire il prezzo del ritiro di tale frutta non era corretto.
44 Un'ulteriore ispezione sarebbe stata effettuata l'anno successivo nelle Province di Pella e di Imathia, presso alcune organizzazioni di produttori ai quali era stato inizialmente negato un riconoscimento. Tale ispezione avrebbe rivelato che la procedura di riesame da parte delle autorità elleniche poteva essere globalmente soddisfacente per Imathia, mentre a Pella un gran numero di organizzazioni non avrebbero dovuto essere riconosciute a causa delle carenze dei loro impianti tecnici.
45 Per quanto concerne gli agrumi, la relazione di sintesi 1994 conclude che il sistema ellenico di gestione e di controllo delle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori presenta parecchie gravi lacune. Dall'ispezione presso una grande organizzazione della Provincia di Arta, nei confronti della quale la Corte dei conti delle Comunità europee aveva formulato critiche, sarebbero d'altronde emerse varie irregolarità.
46 Secondo il complemento alla relazione di sintesi 1995, i servizi della Commissione hanno concluso che la correzione proposta per l'esercizio 1995, per quanto riguarda i ritiri dal mercato effettuati nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995 e delle campagne precedenti, era giustificata dalla gravità delle lacune accertate in occasione di diverse ispezioni.
47 L'organo di conciliazione avrebbe ritenuto incontestabile che taluni miglioramenti in materia di controllo avevano avuto un impatto notevole nel corso della campagna di commercializzazione 1995 ed avrebbe affermato di non poter fare altro che constatare il fatto che i servizi della Commissione si erano rifiutati di tener conto dei detti miglioramenti. Secondo il complemento alla relazione di sintesi 1995, i servizi della Commissione hanno riconosciuto che erano stati apportati al sistema taluni rilevanti miglioramenti a partire dal maggio 1995, ma che questi ultimi avevano potuto avere un impatto solo sui ritiri di prodotti effettuati nel corso della campagna di commercializzazione seguente, vale a dire la campagna 1995/1996. La correzione per l'esercizio 1995, relativamente alla campagna di commercializzazione 1994/1995, rifletterebbe questo fatto, mentre la correzione limitata per l'esercizio 1996 terrebbe conto, in particolare, dei miglioramenti apportati.
Argomenti delle parti
48 Il governo ellenico sostiene, in primo luogo, che le correzioni della Commissione si basano su una valutazione errata dei fatti. Esso osserva che, in risposta ad una lettera della Commissione 12 ottobre 1994, che lo informava dell'intenzione di procedere ad una correzione del 50% sulle spese connesse ai ritiri delle pesche e delle nettarine per l'esercizio 1994, nonché di estendere tale correzione agli esercizi 1992 e 1993 se nel corso del primo semestre 1995 non fossero state prese misure rigorose, aveva comunicato, il 1_ novembre 1994, una serie di misure adottate nel 1994 per migliorare il sistema dei ritiri e delle organizzazioni di produttori. Proprio a seguito di tali misure la Commissione, con lettera del 13 dicembre 1995, avrebbe revocato le sue riserve relative agli esercizi 1992 e 1993 e ridotto la correzione finanziaria al 10% delle spese. Ora, sebbene le dette misure siano state tutte adottate e attuate durante la campagna di commercializzazione 1994 ed abbiano prodotto risultati tangibili durante tale campagna, la Commissione non solo avrebbe mantenuto la correzione finanziaria per l'esercizio 1994, ma avrebbe imposto la stessa correzione per l'esercizio 1995, mentre durante quest'ultimo il sistema avrebbe perfettamente funzionato e avrebbe garantito la regolarità dei pagamenti ai veri beneficiari.
49 In secondo luogo, il governo ellenico sostiene che la Commissione ha ecceduto i limiti del potere discrezionale che le spetta ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), quarto comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70 modificato»). Al riguardo, esso fa valere, anzitutto, che, quando la Commissione applica correzioni forfettarie in base alla relazione Belle, deve farlo con moderazione, poiché una correzione del 10% si giustifica solo nel caso in cui esista un elevato rischio di ampie perdite per il FEAOG. Esso sostiene inoltre che la Commissione, quando procede alla correzione delle spese dichiarate, deve tener conto della natura e della gravità dell'infrazione e del danno finanziario causato alla Comunità. Fa valere infine che l'indagine della Commissione nel settore delle arance ha avuto ad oggetto una sola provincia, mentre il territorio greco ne conta 52, e che nel settore delle pesche e delle nettarine l'inchiesta ha riguardato solo 2 province. Inoltre, in queste 2 province la Commissione avrebbe esaminato solo un numero limitato di organizzazioni di produttori nel caso dei quali un controllo effettuato precedentemente dalle autorità elleniche aveva già messo in luce talune carenze nell'applicazione della normativa. Tale controllo, pertanto, non sarebbe rappresentativo.
50 In terzo luogo, per quanto riguarda il funzionamento delle organizzazioni di produttori, il governo ellenico osserva che sono state impartite a tutti gli alti funzionari incaricati dell'esecuzione dei detti controlli direttive indispensabili per una esecuzione corretta ed efficace dei controlli relativi alla gestione del mercato ortofrutticolo. Tali direttive vertevano sul controllo della qualità, sul corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori e sulla regolare procedura di ritiro e di distribuzione gratuita. Il Ministero dell'Agricoltura avrebbe altresì impartito istruzioni in ordine al riconoscimento, alla struttura ed al funzionamento di talune organizzazioni di produttori. Inoltre, uno schedario informatizzato degli aderenti alle organizzazioni di produttori sarebbe stato istituito al fine di poter controllare più facilmente la loro attività produttiva e commerciale.
51 In quarto luogo, per quanto riguarda la pretesa assenza di impianti tecnici e di fondi d'intervento, il governo ellenico sostiene che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 985 (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1035/72»), non impone che le organizzazioni di produttori possiedano i propri impianti tecnici, di modo che il riconoscimento non può essere negato ad organizzazioni di produttori che prendano a nolo i detti impianti. Lo stesso regolamento non conterrebbe neppure un massimale preciso per le entrate del fondo d'intervento e il semplice fatto che taluni fondi non detengano i capitali necessari per coprire i ritiri effettuati non può pertanto essere idoneo ad inficiare la regolarità del riconoscimento delle organizzazioni interessate.
Giudizio della Corte
52 Occorre rilevare, da un lato, che il regolamento n. 1035/72 prevede nell'art. 13 la costituzione, su iniziativa dei produttori di ortofrutticoli, di organizzazioni aventi lo scopo di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più dei prodotti contemplati dal medesimo regolamento e di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti interessati.
53 Ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1035/72, gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interessate solo a condizione che esse offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare per quanto riguarda i compiti per i quali sono state costituite, e che esse tengano, a partire dalla data del riconoscimento, una contabilità specifica per le attività che costituiscono oggetto del riconoscimento. Ne consegue che uno Stato membro deve negare, o addirittura revocare, il riconoscimento ad ogni organizzazione di produttori che, ad esempio, non disponga dei mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi (sentenza Grecia/Commissione, citata, punto 44).
54 Occorre poi ricordare che, per i motivi specificati nel punto 12 della presente sentenza, tocca allo Stato membro fornire la prova dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione. Ora, nella fattispecie il governo ellenico si limita ad affermare in maniera assai generica che la Commissione ha commesso un errore imponendo, per l'esercizio 1995, una correzione finanziaria identica a quella applicata per l'esercizio 1994, ma non fornisce alcuna prova concreta idonea a mettere in discussione la veridicità dei rilievi mossi dalla Commissione in ordine alle irregolarità che inficiano il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
55 Per quanto riguarda la questione da quale esercizio si dovesse tener conto delle misure adottate in materia dal governo ellenico, occorre osservare che quest'ultimo non fornisce la minima prova che possa infirmare il rilievo dei servizi della Commissione secondo il quale solo dal maggio 1995 sono stati apportati taluni miglioramenti al sistema. Inoltre, il governo ellenico non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui le pesche e le nettarine sono raccolte da giugno a settembre e i pagamenti per i ritiri che hanno luogo durante tale periodo sono effettuati solo dal mese di novembre. Di conseguenza, come ha precisato la Commissione, dato che l'esercizio di una data annata comprende i pagamenti effettuati dal 16 ottobre dell'anno precedente al 15 ottobre dello stesso anno, i miglioramenti di cui trattasi non possono aver inciso sul procedimento di liquidazione relativo all'esercizio 1995. Per contro, per quanto riguarda l'esercizio 1996, emerge dal complemento alla relazione di sintesi 1995 che la correzione tiene conto dei detti miglioramenti.
56 Quanto all'asserita differenza di valutazione rispetto alle correzioni finanziarie applicate per gli esercizi 1992 e 1993, emerge dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la Commissione non abbia effettuato la rettifica dovuta durante un esercizio precedente, ma abbia tollerato le irregolarità per motivi di equità, lo Stato membro interessato non acquista alcun diritto ad esigere l'adozione dello stesso criterio per le irregolarità dell'esercizio successivo in base al principio della certezza del diritto o del legittimo affidamento (v. sentenza 6 ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4813, punto 67). Come risulta dal punto 46 della sentenza Grecia/Commissione, citata, la revoca da parte della Commissione delle riserve formulate in ordine alle spese effettuate dalla Repubblica ellenica durante gli esercizi 1992 e 1993 non significa affatto, quindi, che il mantenimento della correzione per l'esercizio 1994 e l'applicazione della stessa correzione relativamente all'esercizio 1995 non siano giustificati. Al contrario, i risultati, non altrimenti contestati dalla Repubblica ellenica, delle indagini effettuate dalla Commissione presso le organizzazioni di produttori costituiscono, come risulta dal punto 54 della presente sentenza, una giustificazione sufficiente al riguardo.
57 Quanto alle irregolarità accertate dalla Commissione in relazione al riconoscimento delle organizzazioni di produttori, occorre rilevare che esse erano incontestabilmente di una certa gravità. Infatti, come la Commissione ha giustamente osservato, tanto nel settore delle pesche e delle nettarine quanto in quello degli agrumi molte delle organizzazioni controllate non disponevano né di impianti propri né di impianti noleggiati per il condizionamento e la commercializzazione della produzione dei loro aderenti né di fondi di intervento per finanziare i ritiri di taluni prodotti. Ora, come è già stato osservato nel punto 54 della presente sentenza, il governo ellenico non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a mettere in discussione la veridicità di questi rilievi.
58 Per quanto concerne la rappresentatività dei controlli effettuati dalla Commissione, si deve osservare che, come la Commissione ha fatto valere senza essere contraddetta dal governo ellenico, detti controlli hanno interessato, relativamente al settore delle pesche e delle nettarine in Grecia, l'insieme delle organizzazioni di produttori aventi sede nelle Province di Pella e di Imathia, che totalizzano il 95% della produzione e il 93,5% delle indennità di ritiro. Nel settore degli agrumi i controlli hanno interessato le Province di Argolide, di Arta e di Leucade la cui produzione ha dato luogo al 74% delle indennità di ritiro. Alla luce di queste cifre, la rappresentatività dei controlli effettuati dalla Commissione e l'ampiezza delle irregolarità non possono essere ragionevolmente messe in dubbio (v. sentenza Grecia/Commissione, citata, punto 52).
59 Parimenti, il solo fatto che, in occasione di una seconda indagine nella Provincia di Pella, la Commissione abbia controllato solo organizzazioni il cui riconoscimento era già stato contestato dalle autorità elleniche non può in alcun modo infirmare il rilievo mosso dalla Commissione al termine di tale indagine, e cioè che il 48% delle organizzazioni di produttori aventi sede in detta provincia non disponeva di impianti tecnici per la commercializzazione della frutta (v. sentenza Grecia/Commissione, citata, punto 53).
60 Inoltre, va osservato che l'adozione di direttive destinate ai funzionari incaricati dei controlli preliminari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e l'istituzione di schedari informatizzati sugli aderenti alle organizzazioni di produttori non garantiscono che le organizzazioni riconosciute soddisfino di fatto, al momento in cui il riconoscimento è loro concesso o ad un momento successivo, tutti i criteri necessari per tale riconoscimento. Questi argomenti non possono quindi essere accolti (sentenza Grecia/Commissione, citata, punto 54).
61 Occorre ancora rilevare che, da una parte, la Commissione non si è limitata a constatare che un certo numero di organizzazioni non disponeva di impianti tecnici propri, ma ha sottolineato che un gran numero di organizzazioni di produttori non disponeva «né di impianti propri né di impianti noleggiati» e che, d'altra parte, essa non ha osservato che i fondi di intervento obbligatori avevano entrate insufficienti, ma ha messo in rilievo il fatto che i detti fondi erano spesso inesistenti (sentenza Grecia/Commissione, citata, punto 55).
62 Alla luce di queste considerazioni risulta chiaramente che le carenze rilevate dai servizi della Commissione riguardano l'esecuzione dei controlli essenziali destinati a garantire la regolarità delle spese in materia, di modo che tale istituzione poteva ragionevolmente concluderne che esisteva nella fattispecie un rischio di perdite generalizzate per il FEAOG (sentenza Grecia/Commissione, citata, punto 56).
63 Di conseguenza, la correzione del 10% operata dalla Commissione su tutti gli importi dichiarati per le pesche, le nettarine e gli agrumi e la correzione del 20% sugli importi dichiarati per le pesche e le nettarine della Provincia di Pella non appaiono ingiustificate.
Sui problemi relativi alla distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato
Relazione di sintesi
64 Secondo la relazione di sintesi 1995, l'esame da parte dei servizi della Commissione del modo in cui taluni prodotti ritirati dal mercato sono distribuiti in Grecia ha messo in luce determinate carenze, come la non ammissibilità di taluni beneficiari, la mancanza di controlli che li riguardano, la mancanza di dati affidabili all'interno dell'organismo di pagamento e l'accettazione di spese di condizionamento e di smistamento superiori ai costi reali. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di applicare una correzione finanziaria del 10% sulle spese dichiarate dalle autorità elleniche.
65 Emerge dal complemento alla relazione di sintesi 1995 che i servizi della Commissione hanno osservato che l'organo di conciliazione non ha contestato tale correzione per l'esercizio finanziario 1995 e ne hanno dedotto che essa doveva essere mantenuta.
66 Per quanto riguarda l'esercizio 1996, cui si applica la stessa procedura di conciliazione concernente l'esercizio 1995, l'organo di conciliazione avrebbe fatto una distinzione tra la distribuzione alle famiglie numerose e quella alle scuole. Nel primo caso avrebbe ritenuto che le informazioni ricevute dalle parti inducessero a considerare fondate le censure della Commissione. Per contro, per quanto riguarda la distribuzione alle scuole, l'organo di conciliazione avrebbe considerato che il rispetto del principio previsto dall'art. 21, n. 1, lett. a), sesto trattino, del regolamento n. 1035/72, secondo il quale i quantitativi distribuiti a questo scopo si aggiungono a quelli acquistati normalmente dai refettori scolastici, era meno rilevante, tenuto conto della mancanza di refettori nella maggior parte delle scuole greche. Inoltre esso avrebbe notato che tale principio non figurava nel nuovo regolamento di base riguardante questo settore, vale a dire il regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1). La Commissione avrebbe mantenuto la correzione finanziaria proposta per quanto riguarda la distribuzione alle famiglie numerose, ma non quella relativa alla distribuzione alle scuole.
Argomenti delle parti
67 Il governo ellenico sostiene che i quantitativi distribuiti gratuitamente alle famiglie numerose sono stati ridotti ad un numero minimo con due circolari del Ministro dell'Agricoltura, una del 18 gennaio 1996 e l'altra dell'11 dicembre 1996. La prima avrebbe essenzialmente codificato ciò che veniva applicato nella prassi, nonché con la modifica delle convenzioni tra le organizzazioni di produttori e le istituzioni aventi diritto ad una distribuzione gratuita.
68 Quanto all'affermazione della Commissione secondo la quale talune famiglie numerose con figli già adulti avrebbero anch'esse beneficiato di distribuzioni, essa farebbe riferimento a casi isolati di figli a carico studenti di scuola superiore o universitari o che adempiono il servizio militare obbligatorio.
69 Per quanto riguarda le distribuzioni alle scuole, che avevano lo scopo di evitare di inviare agrumi alla discarica, esse sarebbero state sin dall'inizio perfettamente conformi allo spirito e agli obiettivi di questo tipo di distribuzioni, vale a dire, soprattutto, equilibrare il mercato degli agrumi, poiché nella nuova organizzazione di mercato istituita con il regolamento n. 2200/96 la Commissione avrebbe abbandonato il principio secondo il quale i quantitativi distribuiti devono aggiungersi a quelli di regola acquistati dai refettori scolastici. In ogni caso, tale principio sarebbe difficilmente applicabile in Grecia, data la mancanza in tutte le scuole di spacci o di refettori organizzati.
70 La Commissione sostiene in primo luogo che, in forza della normativa ellenica, le distribuzioni possono essere effettuate a favore delle famiglie che rispondono alla definizione di «famiglie numerose», indipendentemente dal livello dei loro redditi. Ciò andrebbe al di là dell'obiettivo perseguito dalla disposizione comunitaria che disciplina tale tipo di distribuzioni, vale a dire l'art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 1035/72, che sarebbe, in particolare, quello di contribuire alla sussistenza di persone che non dispongono delle risorse necessarie. Inoltre, il controllo effettuato presso quattro associazioni di famiglie numerose avrebbe dimostrato che, in certi casi, le dette associazioni distribuivano i prodotti di cui trattasi anche ai componenti delle famiglie in cui i figli erano ormai adulti, avevano già un'occupazione e, in alcuni casi, avevano una famiglia propria. Tale situazione, che si sarebbe tradotta in un aumento ingiustificato dei quantitativi distribuiti, sarebbe stata inoltre aggravata dalla mancanza di un limite individuale prestabilito.
71 In secondo luogo, per quanto riguarda la distribuzione gratuita alle scuole, la Commissione sostiene che l'art. 21, n. 1, lett. a), sesto trattino, del regolamento n. 1035/72 mirava, prescrivendo che i quantitativi distribuiti si aggiungessero a quelli acquistati di regola dai refettori scolastici, a garantire un normale smaltimento della produzione sul mercato.
Giudizio della Corte
72 Occorre anzitutto rilevare che né la relazione di sintesi 1995 né il complemento alla relazione di sintesi 1995, né peraltro la relazione finale dell'organo di conciliazione contengono il minimo elemento che permetta di concludere che, per quanto riguarda l'esercizio 1995, la correzione relativa alla distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato riguardi la distribuzione alle famiglie numerose e/o alle scuole. Infatti, le dette relazioni non precisano affatto i beneficiari della distribuzione contestata.
73 In ogni caso, anche se la correzione proposta per l'esercizio 1995 riguarda la distribuzione gratuita a questi due gruppi, occorre osservare, per quanto riguarda la distribuzione alle famiglie numerose, che, da un lato, le due circolari del Ministro dell'Agricoltura richiamate dal governo ellenico sono state adottate nel 1996 e pertanto non hanno avuto alcun effetto sulle spese dell'esercizio 1995. D'altro canto, per quanto riguarda le irregolarità accertate dalla Commissione, il governo ellenico si limita ad affermare che esse riguardano casi isolati, senza apportare la minima prova per corroborare le sue affermazioni.
74 Quanto alla distribuzione gratuita alle scuole, si deve rilevare che il testo dell'art. 21, n. 1, lett. a), sesto trattino, del regolamento n. 1035/72, applicabile all'esercizio 1995, dispone chiaramente che gli Stati membri devono curare che «i i quantitativi così distribuiti [ai bambini nelle scuole] si aggiungano a quelli acquistati normalmente dai refettori scolastici».
75 Di conseguenza, la correzione del 10% operata dalla Commissione per problemi relativi alla distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato nel settore degli ortofrutticoli non può essere rimessa in discussione.
Sull'incompetenza ratione temporis della Commissione
Argomenti delle parti
76 Il governo ellenico sostiene che, in violazione degli artt. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 modificato e 8 del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 pag. 6), la Commissione impone con la decisione 1999/596 talune correzioni che riguardano spese effettuate prima dei 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta delle sue conclusioni. Di conseguenza, occorrerebbe considerare nulle tali correzioni, in particolare quelle relative al settore ortofrutticolo.
77 La Commissione ribatte che la comunicazione scritta di cui all'art. 8 del regolamento n. 1663/95 era obbligatoria a partire dall'esercizio 1996. In ogni caso, per l'esercizio 1995 la Commissione avrebbe comunicato alle autorità elleniche, con lettera 8 luglio 1996, i risultati delle verifiche effettuate in loco tra il 23 e il 26 gennaio 1996 e le conclusioni da trarne. In detta lettera avrebbe altresì osservato che le eventuali ripercussioni finanziarie di tali accertamenti sarebbero state oggetto di una valutazione dopo la ricezione della risposta alla lettera medesima. Di conseguenza, le spese di cui trattasi sarebbero state effettuate nel periodo di 24 mesi precedente la comunicazione scritta dei risultati delle dette verifiche.
Giudizio della Corte
78 Occorre rammentare che l'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 modificato dispone che «[i]l rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche».
79 Anche se il regolamento n. 1287/95, che ha inserito tale disposizione nel regolamento n. 729/70, si applica in linea di principio, ai sensi del suo art. 2, n. 1, secondo comma, solo a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995, l'art. 2, n. 2, del medesimo regolamento n. 1287/95 stabilisce che i dinieghi di finanziamento di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 modificato non possono riguardare le spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, lasciando però impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 1287/95.
80 Nella sentenza 6 marzo 2001, causa C-278/98, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-1501, punto 82), la Corte ha dichiarato che, al fine di interpretare utilmente l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1287/95, si deve considerare che la procedura di correzione può applicarsi agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 che non abbiano costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento.
81 Ne consegue che nel caso di specie, per la liquidazione dei conti dell'esercizio 1995, la Commissione doveva applicare la procedura prevista dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 modificato.
82 Per contro, risulta dall'art. 10 del regolamento n. 1663/95 che l'art. 8, n. 1, del medesimo regolamento, che precisa, in particolare, il contenuto della comunicazione scritta che la Commissione trasmette allo Stato membro interessato in forza dell'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 modificato, si applica solo a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995, vale a dire l'esercizio 1996.
83 Di conseguenza, occorre esaminare se le correzioni finanziarie imposte con la decisione 1999/596 e che costituiscono oggetto del presente ricorso riguardino spese effettuate durante i 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta, da parte della Commissione, alla Repubblica ellenica dei risultati delle sue verifiche.
84 Al riguardo si deve rilevare che il fascicolo contiene un certo numero di indizi, in particolare la lettera 8 luglio 1996 alla quale si richiama la Commissione e le lettere menzionate dall'avvocato generale nei paragrafi 96-98 delle sue conclusioni, che tendono a dimostrare che la Commissione ha effettivamente comunicato per iscritto i risultati delle sue verifiche prima della scadenza del termine di 24 mesi. Visto che il governo ellenico non ha presentato il minimo elemento di prova o il minimo indizio che possa confutare tale conclusione, occorre considerare che la Commissione ha adempiuto gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 modificato.
85 Ne consegue che il motivo relativo all'incompetenza ratione temporis della Commissione non può essere accolto.
86 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal governo ellenico è stato accolto, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
87 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy