Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute ad irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]
2. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Elaborazione delle decisioni - Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento comunitario - Nozione di valutazione
[Regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1]
Massima
1. Nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, benché incomba alla Commissione - qualora intenda rifiutare la presa a carico di una spesa dichiarata da uno Stato membro - l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG.
( v. punto 14 )
2. In base al tenore letterale dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», quando la Commissione ritiene che determinati interventi non siano stati effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie, essa deve comunicare allo Stato membro interessato una «valutazione» delle spese di cui intende proporre l'esclusione dal finanziamento comunitario. Tale termine, al pari dei termini equivalenti contenuti nelle diverse versioni linguistiche, dev'essere interpretato nel senso che non è necessaria un'indicazione in cifre dell'importo delle spese di cui trattasi e che basta che siano indicati gli elementi che consentano di calcolare tale importo quanto meno in via approssimativa.
( v. punto 16 )
3. In sede di elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG, il caso di ciascuno Stato membro deve essere valutato separatamente al fine di constatare se uno Stato, al momento della realizzazione delle operazioni finanziate dal FEAOG, abbia rispettato o meno gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e, se non l'ha fatto, in quale misura. Uno Stato membro può far valere la violazione del principio della parità di trattamento solo qualora i casi fatti valere siano quanto meno comparabili in considerazione di tutti gli elementi che li caratterizzano, tra i quali figurano, in particolare, il periodo nel corso del quale le spese sono state effettuate, i settori interessati e la natura delle irregolarità addebitate. Infatti, vi può essere discriminazione vietata solo nel caso in cui situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
( v. punti 26-28 )
Parti
Nella causa C-375/99,
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Guerra Fernández, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/603/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 234, pag. 6), per la parte in cui essa applica una rettifica forfettaria del 5% a taluni importi dichiarati dal Regno di Spagna alle voci di bilancio 2111 (spese tecniche), 2112 (spese finanziarie) e 2113 (altre spese), corrispondenti al settore dell'ammasso pubblico di carni bovine,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore), S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 ottobre 1999, il Regno di Spagna ha chiesto, in forza dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/603/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 234, pag. 6; in prosieguo: la «decisione impugnata»), per la parte in cui essa applica una rettifica forfettaria del 5% a taluni importi dichiarati dal Regno di Spagna alle voci di bilancio 2111 (spese tecniche), 2112 (spese finanziarie) e 2113 (altre spese), corrispondenti al settore dell'ammasso pubblico di carni bovine.
Ambito normativo
2 L'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1), così dispone:
«La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
(...)
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame [prima] di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
(...)».
3 L'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), prevede quanto segue:
«Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 (...)».
4 La decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45), ha istituito un organo di conciliazione (in prosieguo: l'«organo di conciliazione») cui può rivolgersi lo Stato membro al quale la Commissione abbia comunicato l'intenzione di procedere alla rettifica di spese dichiarate nell'ambito del FEAOG. A norma dell'art. 2, n. 2, primo comma, della decisione 94/442:
«La richiesta di conciliazione è ammissibile soltanto se, ai termini della contestata comunicazione della Commissione, la rettifica finanziaria prospettata per una data voce di bilancio riguarda un importo che
- supera 0,5 Mio di ECU, oppure
- rappresenta oltre il 25% della spesa annua totale dello Stato membro per la voce di bilancio in questione».
Fatti
5 Il 12 giugno 1998 la Commissione ha indirizzato alle autorità spagnole una comunicazione in forza dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95, ivi asserendo che le verifiche effettuate dai suoi servizi in Spagna, tra il 20 e il 24 gennaio 1997, nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine avevano rivelato che i controlli più importanti relativi al peso, alla classificazione, alla presentazione e alla temperatura nella procedura d'ispezione dei quarti anteriori di carni bovine non erano stati effettuati con il rigore richiesto dalle norme comunitarie. Essa informava, di conseguenza, che:
«(...) in sede di liquidazione dei conti per gli esercizi 1996 e 1997 verrà proposta una rettifica forfettaria pari al 5% degli importi dichiarati dalla Spagna alle voci di bilancio 2111 (spese tecniche), 2112 (spese finanziarie) e 2113 (altre spese). Tale rettifica riguarda gli acquisti e gli ammassi di quarti anteriori di carni bovine presentati all'intervento, mentre i corrispondenti quarti posteriori non costituiscono oggetto di intervento.
L'importo della rettifica sarà calcolato quando le autorità spagnole avranno comunicato le informazioni richieste al punto 1 dell'allegato alla presente lettera
(...)».
6 La Commissione invitava le autorità spagnole, qualora lo ritenessero opportuno, a inoltrare una richiesta di conciliazione, conformemente alla decisione 94/442.
7 Il 28 luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
Sul primo motivo
8 Con il suo primo motivo, il governo spagnolo allega che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei diritti della difesa e del principio della certezza del diritto.
9 Esso sostiene che, mancando l'indicazione, nella comunicazione della Commissione 12 giugno 1998, dell'importo della prevista rettifica finanziaria, è stato per esso impossibile sapere se fossero presenti i presupposti stabiliti dalla decisione 94/442 per chiedere l'intervento dell'organo di conciliazione. Esso asserisce di essere stato in tal modo privato della facoltà di adire il detto organo.
10 Il governo spagnolo ricorda che, ai sensi della comunicazione 12 giugno 1998, la rettifica doveva applicarsi alle voci di bilancio 2111, 2112 e 2113. Esso spiega che, siccome le spese dichiarate per la voce di bilancio 2113 erano negative, esso ha ritenuto che la Commissione non avrebbe tenuto conto della detta voce. Ebbene, la rettifica finanziaria applicata dalla decisione impugnata sarebbe stata calcolata tenendo presenti, per quanto concerne la sola voce di bilancio 2113, unicamente le spese collegate agli acquisti, e non il totale delle spese dichiarate. L'importo di tale rettifica finanziaria sarebbe stato pertanto notevolmente più elevato di quello che sarebbe risultato da un'applicazione rigorosa del testo della comunicazione 12 giugno 1998 e avrebbe superato ampiamente il limite minimo per adire l'organo di conciliazione.
11 La Commissione sostiene che, al momento della comunicazione 12 giugno 1998, i suoi servizi non erano in grado di procedere a un calcolo esatto della rettifica finanziaria, poiché avevano bisogno a tal fine di informazioni allora in esclusivo possesso delle autorità spagnole. Viceversa, queste ultime sarebbero state in grado di effettuare l'operazione matematica descritta nella comunicazione.
12 La Commissione sottolinea che la comunicazione 12 giugno 1998, pur avendo ad oggetto le voci di bilancio 2111, 2112 e 2113, limitava espressamente la rettifica agli acquisti e all'ammasso. Nelle sue difese essa ha sostenuto che, conformemente alla comunicazione, la rettifica era stata calcolata, per le tre voci, in base alle sole spese collegate agli acquisti e all'ammasso. In risposta a un quesito posto dalla Corte, la Commissione ha tuttavia corretto quest'affermazione. Essa ha ammesso che, sebbene, per quanto concerne le voci 2112 e 2113, avesse effettivamente tenuto conto, al fine del calcolo della rettifica, soltanto delle spese collegate agli acquisti e all'ammasso, per quanto concerne la voce 2111 aveva viceversa preso in considerazione anche talune spese derivanti dalle vendite. L'errore avrebbe tuttavia comportato conseguenze finanziarie limitate, vale a dire una rettifica supplementare pari a circa ESP 57 278.
13 In via preliminare occorre ricordare che il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità delle norme comunitarie, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenze 11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-1, punto 7, e 6 marzo 2001, causa C-278/98, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1501, punto 38).
14 Occorre sottolineare che, benché incomba alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenze citate Grecia/Commissione, punto 7, e Paesi Bassi/Commissione, punto 39), l'onere di tale prova è stato delineato dalla giurisprudenza della Corte in considerazione del fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG (sentenze citate Grecia/Commissione, punti 8 e 9, e Paesi Bassi/Commissione, punti 40 e 41).
15 E' alla luce di questi elementi che occorre esaminare le censure sollevate dal governo spagnolo avverso la procedura in osservanza della quale la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
16 A tal riguardo occorre rilevare che, in base al tenore letterale dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, quando la Commissione ritiene che determinati interventi non siano stati effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie, essa deve comunicare allo Stato membro interessato una «valutazione» delle spese di cui intende proporre l'esclusione dal finanziamento comunitario. Tale termine, al pari dei termini equivalenti contenuti nelle diverse versioni linguistiche, dev'essere interpretato nel senso che non è necessaria un'indicazione in cifre dell'importo delle spese di cui trattasi e che basta che siano indicati gli elementi che consentono di calcolare tale importo quanto meno in via approssimativa.
17 Quest'interpretazione letterale è corroborata dal fatto che, come sopra ricordato, è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG.
18 Nella fattispecie, la comunicazione che la Commissione ha indirizzato al Regno di Spagna il 12 giugno 1998 indicava sia l'aliquota forfettaria della rettifica ipotizzata, vale a dire il 5%, sia le voci di bilancio sulle quali quest'ultima sarebbe stata applicata, vale a dire le voci 2111, 2112 e 2113. Inoltre essa indicava espressamente che la rettifica avrebbe avuto ad oggetto «gli acquisti e gli ammassi di quarti anteriori di carni bovine presentati all'intervento, mentre i corrispondenti quarti posteriori non costituiscono oggetto di intervento».
19 Contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, quest'ultima indicazione individuava con precisione le spese che sarebbero state prese in considerazione quali voci di bilancio rilevanti. Del resto, essa risultava ancora più chiara per il fatto che le verifiche alle quali si riferiva la Commissione nella sua comunicazione avevano avuto ad oggetto l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di ammasso pubblico di carni bovine.
20 E' quindi evidente che gli elementi contenuti nella comunicazione 12 giugno 1998 erano sufficienti per consentire al governo spagnolo, che disponeva dei dati relativi alle spese rilevanti, di calcolare, quanto meno in via approssimativa, l'importo della rettifica ipotizzata.
21 La constatazione secondo la quale le informazioni contenute nella comunicazione 12 giugno 1998 erano sufficienti a consentire al governo spagnolo di conoscere la portata delle conseguenze finanziarie che sarebbero derivate dalla rettifica ipotizzata e di organizzare in tempo utile la sua difesa non è inficiata dal fatto che la Commissione, come ammesso dalla medesima in risposta al quesito proposto dalla Corte, abbia erratamente calcolato la rettifica relativa alla voce di bilancio 2111, basandosi sul complesso delle spese dichiarate. Ad ogni modo quest'errore, di ridotta rilevanza finanziaria, non era in grado di modificare la valutazione che le autorità spagnole dovevano compiere in merito all'opportunità di adire l'organo di conciliazione.
22 Ne consegue che il governo spagnolo era in grado di valutare se sussistessero o meno i presupposti per adire l'organo di conciliazione, quali stabiliti nell'art. 2, n. 2, della decisione 94/442.
23 Di conseguenza, deve essere respinto il motivo relativo a una violazione dei diritti della difesa e del principio della certezza del diritto.
Sul secondo motivo
24 Col suo secondo motivo, il governo spagnolo allega che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio della parità di trattamento.
25 Esso sostiene che le carenze contestategli sono analoghe a quelle riscontrate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nella Repubblica federale di Germania, mentre le sanzioni adottate a carico di questi ultimi Stati membri sono state meno severe.
26 A tal riguardo occorre rilevare in primo luogo che ogni caso deve, in via di principio, essere valutato separatamente al fine di constatare se lo Stato membro di cui trattasi, nella realizzazione delle operazioni finanziate dal FEAOG, abbia rispettato o meno gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e, se non l'ha fatto, in quale misura (sentenza 18 maggio 2000, causa C-242/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3421, punto 129).
27 Questo non significa che uno Stato membro non sia autorizzato a far valere la violazione del principio della parità di trattamento. Tuttavia, può farlo solo in quanto i casi fatti valere siano quanto meno comparabili in considerazione di tutti gli elementi che li caratterizzano, tra i quali figurano in particolare il periodo nel corso del quale le spese sono state effettuate, i settori interessati e la natura delle irregolarità addebitate (sentenza Belgio/Commissione, citata, punto 130).
28 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, vi può essere discriminazione vietata solo nel caso in cui situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza Belgio/Commissione, citata, punto 131).
29 Nella fattispecie, dalla relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli in sede di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», ex art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda l'ammasso pubblico di carni bovine, il tabacco, il ritardo nei pagamenti, l'ammasso pubblico di cereali, frutta e legumi, i seminativi, la dichiarazione di affidabilità (DAS), la carne e la pesca (documento n. VI/4777/99), si ricava che le carenze accertate, da un lato, nel Regno di Spagna e, dall'altro, nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania erano di natura e gravità differenti. Ne consegue che, per le ragioni illustrate dall'avvocato generale nei paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, le situazioni non erano comparabili.
30 Di conseguenza, il motivo relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento dev'essere respinto.
31 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso del Regno di Spagna deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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