Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Procedimento di liquidazione dei conti - Oggetto - Ripartizione degli oneri finanziari fra Stati membri e Comunità - Potere discrezionale della Commissione - Insussistenza
2. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Procedimento di liquidazione dei conti - Procedimento di conciliazione - Dati che devono essere portati a conoscenza dell'organo di conciliazione
[Decisione della Commissione 94/442/CE, art. 1, n. 2, lett. a)]
3. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Potere di controllo della Commissione in ordine alla regolarità delle spese - Apparizione di un ragionevole dubbio - Onere della prova incombente allo Stato membro
Massima
1. Il procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG ha lo scopo di accertare non soltanto il carattere effettivo della regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, e la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale che le consenta di derogare alle norme che disciplinano la ripartizione degli oneri.
( v. punto 51 )
2. Anche se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione 94/442, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamente e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», la posizione assunta dall'organo di conciliazione lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti e quest'ultima rimane quindi libera di adottare una decisione che si discosta dal parere adottato dall'organo di conciliazione, la procedura di conciliazione sarebbe privata del suo effetto utile se il detto organo non avesse conoscenza di tutti i dati determinanti di cui la Commissione disponeva per giungere alla propria decisione.
( v. punto 66 )
3. Allorché la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, essa è tenuta non a dimostrare in maniera esauriente l'insufficienza dei controlli effettuati dagli Stati membri, ma a presentare un elemento di prova dei dubbi seri e ragionevoli che essa nutre circa i controlli effettuati dalle autorità nazionali. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, e che deve quindi presentare la prova più circostanziata ed esauriente dell'effettività dei suoi controlli ed eventualmente dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione.
( v. punto 95 )
Parti
Nella causa C-377/99,
Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, poi dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Niejahr e G. Braun, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/596/CE, che modifica la decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 226, pag. 26), in quanto essa applica alla Repubblica federale di Germania una rettifica forfettaria del 5% delle spese dichiarate a titolo di sostegno finanziario nel settore dei seminativi nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, per un importo di DEM 30 394 115,33, anziché del 2%, per un importo di DEM 12 157 646,13,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 ottobre 1999, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 1999/596/CE, che modifica la decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 226, pag. 26; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto applica alla Repubblica federale di Germania una rettifica forfettaria del 5% delle spese dichiarate a titolo di sostegno finanziario nel settore dei seminativi nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, per un importo di DEM 30 394 115,33, anziché del 2%, per un importo di 12 157 646,13.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune
2 Il ricorso riguarda il versamento dei pagamenti compensativi in funzione delle superfici coltivate nel settore dei seminativi che rientrano, da un lato, nella regolamentazione generale stabilita dal regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), e, dall'altro, in regolamenti specifici, in particolare il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215, pag. 85), e il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2080, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215, pag. 96).
3 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 729/70 dispone che la sezione «garanzia» del FEAOG finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
4 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70, la Commissione procede alla liquidazione dei conti dei servizi e degli organismi abilitati dagli Stati membri a pagare gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, in base ai documenti trasmessi dagli Stati membri in conformità dell'art. 5, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
5 In applicazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le operazioni del FEAOG siano reali e regolari, prevenire e perseguire le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. In virtù dell'art. 8, n. 2, dello stesso regolamento, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Sistema integrato di gestione e di controllo
6 L'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema integrato di gestione di controllo che si applica, in particolare, al regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il regolamento n. 1765/92.
7 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 3508/92, il sistema integrato di gestione e di controllo comprende, in particolare, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande di aiuti e un sistema integrato di controllo.
8 Ai sensi dell'art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92, ai fini di tale regolamento si intende per parcella agricola una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore. L'art. 4 dello stesso regolamento precisa che il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato, in particolare, in base a mappe e documenti catastali. Tuttavia, in virtù dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), benché il sistema di identificazione previsto all'art. 4 del regolamento n. 3508/92 sia stabilito a livello delle parcelle agricole, gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento.
Rettifiche forfettarie
9 Le linee guida della Commissione in materia di rettifiche forfettarie, applicabili in particolare all'esercizio finanziario 1995, sono state fissate nel documento n. VI/216/93 del 3 giugno 1993 (in prosieguo: il «documento VI/216/93»), che contiene le seguenti disposizioni:
«All'atto di decidere se siano da apportare delle rettifiche finanziarie e, se è il caso, di determinarne la percentuale, si dovrà soprattutto valutare in che misura l'insufficienza dei controlli abbia rischiato di causare perdite per le casse comunitarie. Bisognerà, tra gli altri, tenere conto dei seguenti fattori specifici:
1. L'insufficienza riguarda l'efficacia globale del sistema di controllo, l'efficacia di un elemento specifico del sistema, o l'attuazione pratica di uno o più controlli nell'ambito del sistema?
2. L'entità dell'insufficienza nell'ambito della totalità dei controlli amministrativi, fisici e di altro tipo previsti.
3. La vulnerabilità delle misure nei confronti delle frodi, con particolare attenzione all'incentivo economico».
10 Lo stesso documento prevede che la Commissione applichi le percentuali di rettifica forfettaria seguenti:
«A. Il 2% della spesa, nel caso in cui le insufficienze siano limitate ad aspetti di minore importanza del sistema di controllo, o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da potere ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato di portata minore.
B. Il 5% della spesa, nel caso in cui le insufficienze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli necessari per garantire la regolarità della spesa, in modo da potere ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato significativo.
C. Il 10% della spesa, nel caso in cui le insufficienze riguardino la totalità o elementi fondamentali del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da potere ragionevolmente concludere che il rischio di perdite diffuse per il FEAOG sia stato alto».
Procedura di conciliazione
11 La decisione della Commissione 1º luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45), ha istituito un organo di conciliazione. A tenore dell'art. 1, n. 2, lett. a), di tale decisione, «la posizione assunta dall'organo lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti».
Normativa nazionale
12 Ai sensi dell'art. 3, n. 4, della Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungs-Verordnung (regolamento tedesco in materia di pagamenti compensativi nel settore dei seminativi, BGBl. 1995 I, pag. 1562; in prosieguo: la «KAV»), una parcella agricola è «una superficie agricola continua di un produttore, sulla quale sono effettuate una o più colture o che viene lasciata a riposo e che è costituita da una o più parcelle catastali o parti di parcelle catastali. Un terreno costituisce una parcella agricola ai sensi della prima frase».
13 Secondo l'art. 3, n. 3, della KAV, una particella catastale è «una superficie delimitata nel catasto».
14 Infine, ai sensi dell'art. 3, n. 4, lett. a), della KAV, un appezzamento di terreno costituisce «una superficie agricola continua di proprietà di un produttore sulla quale sono effettuate una o più colture o che viene lasciata a riposo e che è delimitata da confini naturali o da superfici non utilizzate da detto produttore. Un appezzamento di terreno può essere costituito da una o più parcelle catastali o parti di parcelle catastali».
Fatti e procedimento precontenzioso
15 Nell'esercizio finanziario 1995, corrispondente alla campagna 1994, il Land Meclemburgo-Pomerania anteriore concedeva aiuti nel settore dei seminativi. L'impiego di detti aiuti veniva gestito mediante il sistema integrato di gestione e di controllo istituito nel detto Land conformemente ai regolamenti nn. 3508/92 e 3887/92.
16 In preparazione della liquidazione dei conti relativa all'esercizio finanziario 1995, i servizi della Commissione effettuavano un controllo del Land in parola dal 23 al 27 ottobre 1995 al fine di verificare l'applicazione dei regolamenti nn. 1765/92, 2078/92 e 2080/92.
17 Con lettera 13 febbraio 1996, la Commissione comunicava le sue osservazioni alle autorità tedesche sottolineando loro taluni errori constatati nella gestione e nel controllo del regime dei seminativi nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, in particolare nell'area di competenza dell'Amt für Landwirtschaft Schwerin (in prosieguo: l'«Amt Schwerin»).
18 Le autorità tedesche rispondevano con lettera 25 aprile 1996. In seguito, venivano scambiate tra le parti diverse missive fino all'ottobre 1996.
19 Con lettera 17 giugno 1997 la Commissione comunicava alle autorità tedesche gli esiti provvisori della verifica e proponeva una rettifica pari al 5% delle spese, corrispondente ad un importo di DEM 30 394 115,33.
20 Il 24 giugno 1997 si teneva una riunione bilaterale. Ad essa faceva seguito una lettera, in data 8 luglio 1997, indirizzata alle autorità tedesche, nella quale la Commissione confermava la propria valutazione degli esiti dell'ispezione.
21 Con lettera 3 settembre 1997, le autorità tedesche comunicavano alla Commissione le loro osservazioni in merito alla lettera citata.
22 Con lettera 12 giugno 1998 la Commissione notificava formalmente alle autorità tedesche i risultati della verifica effettuata nell'ottobre 1995 nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, ai sensi della decisione 94/442. In tale lettera dichiarava che, alla luce dei chiarimenti forniti dalle autorità tedesche nella loro lettera 3 settembre 1997, avrebbe rinunciato alla rettifica del 5% e avrebbe considerato adeguata una rettifica del 2%, per un importo di DEM 12 157 646,13. Tuttavia, la Commissione si riservava la facoltà di aumentare l'aliquota di rettifica nel caso in cui una verifica effettuata nel corso del 1998 avesse fatto emergere dubbi sull'esattezza delle dette spiegazioni che avevano condotto alla modifica di tale tasso. La riserva della Commissione riguardava le informazioni fornite dalle autorità tedesche in base alle quali, nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, quasi il 90% degli appezzamenti di terreno erano destinati alla monocoltura ovvero erano lasciati a riposo. La Commissione aggiungeva che le sue conclusioni avrebbero potuto formare oggetto di una domanda di conciliazione in conformità della decisione 94/442.
23 Con lettera 28 luglio 1998 il governo tedesco chiedeva l'avvio di una procedura di conciliazione.
24 Nell'agosto 1998 i servizi della Commissione effettuavano una seconda ispezione nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore.
25 A seguito di tale ispezione, con lettera 24 novembre 1998 la Commissione chiedeva alle autorità tedesche di trasmetterle informazioni complementari. Tale lettera, di cui una copia veniva inviata anche all'organo di conciliazione, conteneva in particolare il seguente testo:
«Vi ricordo inoltre il seguente aspetto che potrebbe essere rilevante nell'ambito della procedura di conciliazione. Nel corso di una visita d'ispezione comune effettuata nell'agosto 1998 dalla DG VI e dal controllo di bilancio è emerso che in numerose domande la superficie effettivamente coltivata differiva dalla superficie catastale della parcella catastale ovvero che la superficie effettivamente coltivata non veniva interamente denunciata come appezzamento di terreno. Nel caso in cui i dati relativi alla superficie effettivamente coltivata non emergessero dal catasto, bensì si fondassero su ragguagli forniti dall'agricoltore, verrebbe ulteriormente evidenziata la necessità di procedere alla misurazione degli appezzamenti di terreno nell'ambito dei controlli in loco. Qualora tale ipotesi si dimostrasse corretta, l'argomento delle autorità tedesche secondo cui il 90% circa degli appezzamenti veniva destinato ad una sola coltura ovvero veniva interamente lasciato a riposo perderebbe valore. La questione è attualmente al vaglio e Vi sarei grato se poteste inviarmi eventuali osservazioni in merito nel più breve tempo possibile».
26 Tra il novembre e il dicembre 1998 sono state scambiate diverse lettere tra le autorità tedesche, la Commissione e l'organo di conciliazione. In particolare, il governo tedesco ha risposto con lettera 11 dicembre 1998 ai quesiti formulati dalla Commissione nella lettera 24 novembre 1998, spiegando che l'apparente differenza tra le superfici dichiarate e le superfici registrate al catasto nonché l'asserita necessità di misurazione che ne risultava erano il frutto di un errore della Commissione in merito alla presentazione di determinati documenti forniti dalla ricorrente.
27 Nella relazione finale, adottata il 30 dicembre 1998, l'organo di conciliazione dichiarava di essere al corrente dei dubbi espressi dalla Commissione nella lettera 24 novembre 1998 in merito, da un lato, al numero di controlli effettuati in loco nel territorio competente dell'Amt Schwerin e, dall'altro, alla pertinenza dell'argomento sollevato dalle autorità tedesche secondo il quale la misurazione auspicata dalla Commissione era superflua in un gran numero di casi. L'organo di conciliazione esprimeva il parere seguente:
«a) Benché effettivamente non sia stato constatato alcun caso di abuso manifesto, rimane il fatto che il regime di controllo presentava determinate lacune nel 1994.
b) Non si può negare che, in base all'esame del fascicolo e all'audizione delle parti, dal 1994 il Land Meclemburgo-Pomerania anteriore ha fatto sforzi notevoli per mettere in atto un regime di controllo applicabile al fine di evitare che il FEAOG non subisse perdite. Poiché si tratta di un nuovo Land che deve ancora familiarizzarsi col sistema amministrativo della Comunità, tali sforzi meritano un riconoscimento particolare.
c) L'organo di conciliazione ritiene, di conseguenza, che fosse comunque giustificata la mancata applicazione della percentuale di rettifica del 5% prevista inizialmente dai servizi della Commissione».
28 Nella relazione di sintesi del 12 gennaio 1999 la Commissione ha confermato la sua proposta di applicare una percentuale di rettifica finanziaria del 2%, anziché del 5%, subordinatamente alla riserva che il dato fornito dalle autorità tedesche secondo cui nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore il 90% circa degli appezzamenti era destinato ad un solo utilizzo (monocoltura o messa a riposo) fosse confermata nell'ambito di un successivo controllo in relazione alla liquidazione dei conti. La Commissione faceva menzione del fatto che la Repubblica federale di Germania aveva adito l'organo di conciliazione.
29 In un complemento alla relazione di sintesi, datato 27 maggio 1999 ma ricevuto dalle autorità tedesche il 21 giugno 1999 (in prosieguo: il «complemento alla relazione di sintesi»), la Commissione presentava osservazioni sulla relazione finale dell'organo di conciliazione del 30 dicembre 1998. Essa adduceva che, sebbene dal sistema di controllo non emergesse alcun abuso manifesto, esso presentava gravi insufficienze che giustificavano una rettifica del 5%. Essa affermava che il risultato della seconda ispezione, effettuata nell'agosto 1998, aveva evidenziato una situazione ancora più grave di quanto non immaginasse e che tale risultato era stato comunicato alle autorità tedesche con lettera 24 novembre 1998, di cui l'organo di conciliazione aveva avuto conoscenza benché non ne avesse tenuto conto nella relazione finale. In particolare, la Commissione rilevava che il 15% degli appezzamenti era destinato a colture diverse e che le parcelle agricole appartenenti a tali appezzamenti rappresentavano il 29% del totale delle parcelle. La Commissione rilevava altresì che quasi tutti gli appezzamenti di terreno erano composti da un insieme di parcelle catastali e che più della metà delle parcelle catastali si estendevano su due o più appezzamenti appartenenti spesso allo stesso produttore.
30 Con lettera 18 giugno 1999, la Commissione comunicava alle autorità tedesche le sue conclusioni definitive sulla liquidazione dei conti FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 1995, per quanto riguarda il settore seminativi, in riferimento al procedimento di conciliazione. Tali conclusioni coincidono sostanzialmente con le osservazioni contenute nel complemento alla relazione di sintesi.
31 In seguito alla consultazione degli Stati membri ad opera del comitato del FEAOG, il 22 giugno 1999, la Commissione adottava la decisione impugnata. Questa poneva a carico della Repubblica federale di Germania una rettifica finanziaria del 5% delle spese dichiarate a titolo di sostegno finanziario nel settore dei seminativi nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, per un importo di DEM 30 394 115,33.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
32 Con il primo motivo, il governo tedesco sostiene che la riserva formulata dalla Commissione nella sua notifica formale del 12 giugno 1998, relativa all'applicazione di un tasso di rettifica del 2%, è venuta meno.
33 Il detto governo ricorda che la Commissione, con quella notifica, aveva formalmente proposto di limitare il tasso di rettifica al 2%, subordinando tale proposta alla riserva che un'ispezione effettuata nel corso del 1998 non smentisse il dato fornito dalle autorità tedesche il 3 settembre 1997, cioè che il 90% circa degli appezzamenti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore era destinato ad una sola coltura ovvero lasciato a riposo.
34 Ora, l'ispezione effettuata nell'agosto 1998 avrebbe confermato tale dato. Il governo tedesco sottolinea che la Commissione ha riconosciuto che il 90% circa degli appezzamenti - l'85% secondo le cifre da essa fornite - era effettivamente destinato ad un'unica coltura o lasciato a riposo. La differenza del 5% non sarebbe significativa. Essa si spiegherebbe per il fatto che la Commissione ha escluso dal suo calcolo gli appezzamenti destinati a più colture, anche se questi potevano beneficiare di aiuti per un importo identico, mentre le autorità tedesche li avevano inclusi. Inoltre, potrebbero risultare delle piccole differenze dal fatto che le cifre delle autorità tedesche risalgono al 1995, mentre quelle della Commissione risultano da una campionatura effettuata nel 1998.
35 Secondo il governo tedesco, dal momento che il dato fornito era confermato, la riserva veniva meno e la Commissione non poteva più modificare la propria proposta di rettifica del 2% contenuta nella sua notifica formale del 12 giugno 1998, tanto più che tale proposta aveva formato la base delle discussioni tra le parti e di fronte all'organo di conciliazione. La Commissione sarebbe vincolata ai termini della riserva.
36 La Commissione contesta il primo motivo del governo tedesco sostenendo, in primo luogo, che esso poggia su un'interpretazione erronea della riserva formulata nella sua notifica formale del 12 giugno 1998 e, in secondo luogo, che tale riserva non aveva effetti vincolanti.
37 La Commissione spiega, da un lato, che la sua riserva rifletteva i dubbi da essa nutriti circa le conseguenze sul bilancio comunitario del dato fornito dalle autorità tedesche. Secondo tale dato, il 90% delle superfici dichiarate non presentava alcun rischio. La Commissione afferma che era importante verificare che tali dati non fossero ingannevoli e che il restante 10% non rappresentasse una superficie importante.
38 La seconda ispezione, realizzata nell'agosto del 1998, avrebbe rivelato, in primo luogo, che sul 15%, e non sul 10%, degli appezzamenti erano effettuate più colture. La Commissione precisa che tale constatazione, tuttavia, non è stata decisiva di per sé, ma ha svolto un ruolo nella sua decisione finale.
39 La Commissione si sarebbe accorta, in secondo luogo, che il 29% delle parcelle agricole erano situate in appezzamenti in cui venivano praticate più colture e potevano pertanto presentare dei rischi.
40 In terzo luogo, la Commissione contesta l'affermazione del governo tedesco secondo cui gli appezzamenti su cui era praticata una sola coltura ovvero che erano messi a riposo, che rappresentavano, a suo dire, il 90% di tutti gli appezzamenti, non dovevano essere misurati, dal momento che un controllo visivo poteva bastare. La Commissione sostiene che la misurazione non è necessaria solamente nel momento in cui gli appezzamenti sono composti da parcelle catastali intere. In questo caso, infatti, la verifica si può fare ad occhio nudo. Tuttavia, il secondo controllo, effettuato nell'agosto 1998, avrebbe rivelato che numerosi appezzamenti non erano costituiti da parcelle catastali intere, ma che, al contrario, alcune parcelle catastali superavano gli appezzamenti. Conseguentemente, secondo la Commissione, anche il detto 90% degli appezzamenti destinati ad un unico impiego poteva presentare rischi e avrebbe dovuto formare oggetto di misurazione.
41 La Commissione sostiene che i risultati della seconda ispezione le hanno consentito di concludere che la superficie a rischio totale era superiore rispetto a quanto non avesse lasciato intendere il governo tedesco. Pertanto, contrariamente all'analisi di quest'ultimo, la detta ispezione avrebbe rafforzato i suoi dubbi e confermato la fondatezza della sua riserva.
42 D'altra parte, per quanto riguarda l'asserito effetto vincolante della riserva, la Commissione sostiene che essa rappresentava semplicemente un parere, formulato provvisoriamente dai suoi servizi nell'ambito dell'istruzione della pratica, alla quale essa non era vincolata nella sua decisione finale.
Giudizio della Corte
43 Il motivo dedotto dal governo tedesco solleva, in primo luogo, un problema di valutazione dei fatti e, in secondo luogo, un problema relativo agli effetti giuridici della riserva formulata dalla Commissione nella sua notifica formale del 12 giugno 1998.
44 Al fine di verificare, in primo luogo, se l'analisi dei fatti presentata dal governo tedesco sia corretta, si deve tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione nella detta notifica e nella lettera 24 novembre 1998.
45 La notifica formale del 12 giugno 1998 rivela che è il dato fornito dalle autorità tedesche sulla percentuale particolarmente alta di appezzamenti destinati ad un unico impiego che ha condotto la Commissione a ridurre il tasso di rettifica inizialmente proposto. La Commissione ha ritenuto che il rischio potesse, in questo modo, essere inferiore rispetto a quanto inizialmente stimato. Tuttavia, essa ha subordinato l'attuazione della sua proposta di revisione del tasso di rettifica alla verifica del dato fornito.
46 Nella lettera 24 novembre 1998, redatta in seguito alla seconda ispezione effettuata nell'agosto 1998, la Commissione si è interrogata sulla mancata concordanza tra le superfici coltivate e la superficie catastale registrata, e ha fatto presente l'eventuale conseguente necessità di misurare le parcelle agricole che non corrispondevano alle superfici registrate al catasto.
47 Da quei due documenti emerge che la Commissione nutriva dubbi sull'estensione delle superfici a rischio, e la riserva dev'essere interpretata come espressione di tali dubbi. Qualora l'ispezione annunciata non avesse consentito di dissipare i dubbi, la Commissione prevedeva di applicare la riserva e di riconsiderare il tasso di rettifica proposto. La Commissione, quindi, intendeva valutare l'ampiezza del rischio di perdite per il FEAOG verificando non solamente l'esattezza della quota di appezzamenti che si affermava fossero destinati ad un'unica coltura o messi a riposo, ma anche la sua pertinenza.
48 E' giocoforza constatare che la seconda ispezione non ha dissipato i dubbi della Commissione, ma, al contrario, li ha rafforzati. Infatti, anche se il dato fornito dalle autorità tedesche, secondo cui nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore il 90% degli appezzamenti era destinato ad un'unica coltura o messo a riposo, poteva essere considerato come globalmente corretto, con uno scarto del 5%, la Commissione ha potuto stabilire, a seguito della detta ispezione, che il rischio non era limitato al restante 10%, ma poteva essere superiore, tenuto conto del fatto che le parcelle agricole situate negli appezzamenti in cui veniva praticata la monocoltura o erano messi a riposo non corrispondevano, in molti casi, alle parcelle catastali. Pertanto, queste non potevano essere verificate visivamente e, in mancanza di misurazione, potevano presentare dei rischi di dichiarazione in eccesso.
49 Conseguentemente, contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco, la seconda ispezione, effettuata nell'agosto del 1998, e i successivi scambi non hanno dissipato i dubbi della Commissione in merito al carattere eventualmente ingannevole del dato fornito dalle autorità tedesche sulla quota di appezzamenti destinati ad un'unica coltura o messi a riposo. Pertanto, la Commissione poteva, secondo quanto espresso nella riserva stessa, tornare al tasso di rettifica del 5% che aveva inizialmente previsto.
50 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli effetti giuridici della riserva, si deve constatare che, in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dal governo tedesco, la riserva non rifletteva altro che le conclusioni temporanee della Commissione e non aveva effetti vincolanti nel senso che la Commissione sarebbe stata costretta ad assoggettarvisi anche se ciò avesse portato ad ammettere spese che considerava incompatibili con la normativa comunitaria.
51 Come ricordato dall'avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il procedimento di liquidazione dei conti ha lo scopo di accertare non soltanto il carattere effettivo della regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, e la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale che le consenta di derogare alle norme che disciplinano la ripartizione degli oneri (v. sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 28).
52 Dati gli obblighi a carico della Commissione nell'ambito del procedimento di liquidazione dei conti, si deve considerare che, nell'ipotesi (non verificatasi nel caso di specie) che il rispetto dei termini della riserva l'avesse portata ad accogliere spese che riteneva incompatibili con la normativa comunitaria, la Commissione avrebbe potuto disattendere la riserva, concedendo alla ricorrente, tuttavia, la possibilità di essere sentita in merito ai motivi del suo mutamento di posizione. La questione relativa al diritto al contraddittorio costituisce il secondo motivo dedotto dal governo tedesco, che sarà esaminato più avanti.
53 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo motivo.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
54 Col secondo motivo il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è inficiata dal vizi procedurali. Afferma che la Commissione ha presentato tardivamente, nel corso del procedimento, nuovi argomenti che hanno ampliato l'oggetto della controversia in violazione della procedura di conciliazione e del diritto al contraddittorio.
55 Secondo il governo tedesco è solo nel complemento alla relazione di sintesi che la Commissione ha fatto menzione di quattro elementi nuovi che avrebbero condotto alla nuova valutazione del tasso di rettifica dal 2 al 5%. Tali elementi sono i seguenti:
- la valutazione dei rischi non si applica al 10% o al 15% degli appezzamenti, ma al 29% dell'insieme delle parcelle agricole;
- gli appezzamenti sono composti quasi tutti di più parcelle catastali;
- più della metà delle parcelle catastali si estende almeno su due appezzamenti appartenenti spesso a un solo e stesso produttore. In questi casi, non si può escludere che alcune superfici sopravvalutate per le quali sia stato concesso un aiuto più consistente siano state dichiarate come parcella agricola;
- il rischio esiste per circa il 50% delle parcelle agricole del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore.
56 Queste constatazioni, o presunte tali, nonché la proposta di applicare una rettifica del 5% non sarebbero state comunicate all'organo di conciliazione. Pertanto, esse non avrebbero dovuto essere prese in considerazione nella decisione impugnata.
57 Il governo tedesco aggiunge che questi quattro elementi, sui quali la Commissione si appoggerebbe ampiamente nel controricorso, sono stati portati a sua conoscenza solo il 21 giugno 1999, in occasione della trasmissione del complemento alla relazione di sintesi, ovvero un giorno prima della riunione del comitato FEAOG. Lo stesso governo sostiene che la Commissione non gli ha concesso un termine sufficiente per essere sentito a tale proposito.
58 La Commissione nega che vi sia stata violazione del procedimento di conciliazione. Essa afferma che l'organo di conciliazione era a conoscenza di tutti i documenti che erano in suo possesso nonché dei risultati della seconda ispezione, effettuata nell'agosto 1998, e delle sue inchieste sul carattere sufficiente dei controlli in loco per mezzo di misurazioni. Essa sostiene di non aver introdotto, in realtà, alcun argomento nuovo. Il fatto che, nelle lettere scambiate con la Commissione, il governo tedesco non abbia esaminato sufficientemente il punto di vista della prima e che l'organo di conciliazione non ne abbia tenuto conto nel suo parere non può essere considerato come un vizio di procedura imputabile alla Commissione.
59 La Commissione aggiunge che il fatto di essere tornata alla sua prima intenzione, dichiarando che i risultati della seconda ispezione giustificavano un tasso di rettifica del 5%, non comportava in alcun modo un obbligo di dare inizio ad una nuova procedura di conciliazione.
60 Quanto all'asserita violazione del diritto al contraddittorio, la Commissione nega che siano stati presentati nuovi argomenti per giustificare il tasso di rettifica più elevato infine applicato. Tutti gli argomenti pertinenti, in particolare il problema della carenza dei controlli e dell'assenza di misurazione in occasione dei controlli, sono stati discussi dalle parti. I controlli supplementari hanno fornito semplicemente precisazioni quantitative, ma nessun argomento nuovo che potesse giustificare una nuova discussione bilaterale.
61 La Commissione aggiunge, peraltro, che il governo tedesco poteva ancora prendere posizione sulle informazioni contenute nel complemento alla relazione di sintesi, che è stato trasmesso prima dell'adozione della decisione impugnata.
Giudizio della Corte
Sulla violazione della procedura di conciliazione
62 Si deve verificare se, comunicando i quattro elementi di cui al punto 55 della presente sentenza nonché la proposta di correzione del 5% successivamente alla chiusura della procedura di conciliazione, la Commissione abbia violato tale procedura.
63 Il regolamento n. 729/70, nella versione vigente all'epoca dei fatti, non contiene disposizioni circa lo svolgimento preciso della procedura a partire dall'operazione di verifica effettuata dai servizi della Commissione fino alla decisione di escludere determinate spese. Quanto alla decisione 94/442, risulta dall'art. 1 di quest'ultima che l'organo di conciliazione può essere adito dopo che è stata effettuata dalla Commissione un'operazione di verifica, che ha avuto luogo una discussione bilaterale sui risultati di tale verifica e che la Commissione ha formalmente comunicato allo Stato membro, riferendosi alla detta decisione, la sua intenzione di escludere determinate spese.
64 Nella fattispecie si deve constatare, innanzi tutto, che una prima ispezione è stata effettuata dai servizi della Commissione dal 23 al 27 ottobre 1995, che una riunione bilaterale si è tenuta il 24 giugno 1997 e che la Commissione ha notificato al governo tedesco le proprie conclusioni sui risultati dell'ispezione mediante lettera 12 giugno 1998. Tale lettera fa riferimento alla decisione 94/442 e precisa che la Commissione ha l'intenzione di escludere determinate spese. La detta lettera, quindi, soddisfa pienamente le condizioni previste dall'art. 1 della decisione 94/442.
65 Si deve verificare, in seguito, se la comunicazione tardiva dei quattro elementi di cui al punto 55 della presente sentenza e della proposta di correzione del 5% non abbia tuttavia privato della sua utilità il ricorso all'organo di conciliazione, non fornendogli gli strumenti perché potesse pronunciarsi su aspetti determinanti della controversia, e se la Commissione non avrebbe dovuto dare inizio ad una nuova procedura di conciliazione.
66 A questo proposito, occorre considerare che, anche se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione 94/442, la posizione assunta dall'organo di conciliazione lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione e quest'ultima rimane quindi libera di adottare una decisione che si discosta dal parere adottato dall'organo di conciliazione, la procedura di conciliazione sarebbe privata del suo effetto utile se il detto organo non avesse conoscenza di tutti i dati determinanti di cui la Commissione disponeva per giungere alla propria decisione.
67 Nella fattispecie, dagli argomenti sviluppati dalle parti e dai documenti presentati dinanzi alla Corte risulta che l'organo di conciliazione ha avuto conoscenza di tutti i documenti e di tutte le informazioni di cui disponeva la Commissione nonché di tutte le principali constatazioni di quest'ultima. Essa è stata informata dei risultati della seconda ispezione, effettuata nell'agosto del 1998, e dei timori della Commissione in relazione ai rischi di perdite a carico del FEAOG dopo che si erano riscontrate differenze tra, da un lato, le superfici coltivate e dichiarate come tali e, dall'altro, la superficie catastale delle parcelle. L'organo di conciliazione ha ricevuto copia della lettera 24 novembre 1998 inviata dalla Commissione alle autorità tedesche e della risposta di queste.
68 Per quanto riguarda, in particolare, i quattro elementi menzionati al punto 55 della presente sentenza, si deve constatare che essi confermano, trasformandoli in cifre, i dubbi precedentemente espressi dalla Commissione e portati a conoscenza sia delle autorità tedesche sia dell'organo di conciliazione. Questi quattro elementi, quindi, non ampliano l'oggetto della controversia, contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco.
69 Se ne deduce che all'organo di conciliazione sono pervenuti tutti i documenti in possesso delle parti e tutti gli argomenti essenziali da esse sviluppati. Il fatto che nel corso della procedura di conciliazione abbia avuto luogo un importante controllo in loco effettuato dai servizi della Commissione non costituisce un vizio di procedura dal momento che il regolamento n. 729/70, nella versione vigente all'epoca dei fatti, non imponeva che tutti i controlli pertinenti fossero effettuati prima dell'inizio della procedura di conciliazione e che l'organo di conciliazione fosse tenuto al corrente dei risultati della seconda ed ultima ispezione nonché degli interrogativi sorti in capo alla Commissione.
70 Quanto al tasso di rettifica, l'organo di conciliazione è stato informato in merito alle esitazioni della Commissione relative all'applicazione di un tasso del 5% o del 2% e, del resto, ha presentato osservazioni a questo proposito. La decisione 94/442 non richiede una valutazione precisa delle spese che la Commissione ha intenzione di escludere in questa fase della procedura.
71 Si deve pertanto concludere che la Commissione, adottando la decisione impugnata, non ha violato la procedura di conciliazione.
Sulla violazione del diritto al contraddittorio
72 Come rilevato al punto 68 della presente sentenza, i quattro elementi menzionati dalla Commissione nel complemento alla relazione di sintesi non costituiscono fatti nuovi che amplino l'oggetto della controversia.
73 Si deve constatare che la Commissione ha correttamente informato il governo tedesco, sin dall'inizio della procedura, in merito ai dubbi che nutriva. Tra le parti vi è stato un fitto scambio di corrispondenza. Dopo aver ricevuto, il 12 giugno 1998, la notifica formale delle conclusioni della prima ispezione, effettuata nell'ottobre del 1995, la ricorrente ha avuto il tempo di presentare le proprie osservazioni e, del resto, così ha fatto. Ha poi avuto la possibilità di farlo successivamente alla lettera 24 novembre 1998 mediante la quale la Commissione richiamava la sua attenzione sulle differenze tra le superfici dichiarate e le parcelle catastali e sull'eventuale necessità di una misurazione. Il governo tedesco ritiene di aver risposto alle preoccupazioni della Commissione con la lettera 11 dicembre 1998, tuttavia si deve constatare che la sua risposta non ha consentito di dissipare i dubbi della Commissione.
74 Invece, poiché le autorità tedesche hanno ottenuto il complemento alla relazione di sintesi solo il 21 giugno 1999, ovvero un giorno prima della riunione del comitato FEAOG e circa cinque settimane prima dell'adozione della decisione impugnata, ci si può chiedere se la ricorrente abbia avuto il tempo sufficiente per rispondere alle osservazioni contenute in tale documento.
75 Tuttavia, dal momento che tutti i punti importanti erano stati precedentemente portati a conoscenza del governo tedesco e che quest'ultimo ha potuto esprimersi, in particolare, sugli interrogativi espressi dalla Commissione nella lettera 24 novembre 1998 più di otto mesi prima della decisione impugnata, si deve considerare che la procedura seguita non abbia leso il diritto al contraddittorio della Repubblica federale di Germania.
76 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere il secondo motivo.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
77 Con il terzo motivo, il governo tedesco, da un lato, respinge alcune constatazioni della Commissione nonché la valutazione dei fatti di questa che l'avrebbero portata a valutare in modo inesatto i rischi di perdite per il FEAOG e, dall'altro, sostiene che la Commissione ha utilizzato determinati elementi a due riprese, inizialmente a sostegno di una correzione del 2% e poi a sostegno di una correzione del 5%.
Sulla valutazione inesatta dei rischi fondata su constatazioni e valutazioni dei fatti erronee
78 Il governo tedesco osserva, in primo luogo, che la constatazione della Commissione secondo cui, nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, quasi tutti gli appezzamenti sono composti da più parcelle catastali è esatta. Tuttavia, sostiene che la Commissione ha descritto, in quel modo, una situazione di cui era già a conoscenza e contesta l'affermazione della stessa secondo cui sarebbe necessario misurare le parcelle agricole composte di più parcelle catastali. Respinge altresì l'affermazione della Commissione secondo cui la metà delle parcelle agricole nel Land interessato presenterebbe dei rischi.
79 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che la Commissione ha modificato la base di calcolo del tasso di rettifica, passando dal conteggio degli appezzamenti destinati a più colture, cioè il 15% di tutti gli appezzamenti, al conteggio delle parcelle agricole comprese all'interno di questi appezzamenti, cioè il 29% di tutte le parcelle agricole. Tale cambiamento provocherebbe l'impressione che il numero delle superfici a rischio sia aumentato. Secondo il governo tedesco, si tratta, tuttavia, semplicemente di un gioco di cifre che non riflette affatto una modifica della situazione. In entrambi i casi, si tratterebbe della stessa superficie coltivata che presenta rischi di dichiarazione in eccesso e il controllo del 15% degli appezzamenti implicherebbe automaticamente il controllo del 29% delle parcelle agricole. Prendere in considerazione il 29% delle parcelle agricole come superficie che può presentare dei rischi non avrebbe, quindi, l'effetto di aumentare il rischio di perdite per il FEAOG.
80 In terzo luogo, il governo tedesco respinge l'affermazione della Commissione secondo cui il rischio di dichiarazione in eccesso sarebbe del 17,3%. Il dato esatto sarebbe, a suo avviso, del 2,4%. Sarebbe errato, a suo avviso, il calcolo del rischio effettuato dalla Commissione applicando la percentuale del 17,3% alla percentuale del 29%, menzionata al punto precedente, il che darebbe un risultato del 5%.
81 In quarto luogo, il governo tedesco sostiene che sono stati effettuati sufficienti controlli incrociati.
82 In quinto luogo, il governo tedesco ammette che l'Amt Schwerin ha proceduto, nel territorio di sua competenza, a controlli in loco in numero inferiore a quanto indicato, ma precisa che ciò era dovuto a difficoltà tecniche nonché a condizioni meteorologiche sfavorevoli e afferma che tale fatto non riveste alcuna importanza dal momento che i controlli richiesti dal regolamento n. 3887/92 sono stati effettuati correttamente.
83 Il governo tedesco respinge, infine, la constatazione della Commissione secondo cui tutte le misure di verifica in loco, che costituiscono un elemento chiave del controllo, sono lacunose e comportano un rischio di perdite notevole per il FEAOG, che giustifica una correzione del 5%.
84 La Commissione sostiene che, quando un appezzamento è composto di porzioni di parcelle catastali, esso presenta rischi che giustificano una misurazione volta a determinare le dimensioni esatte delle parcelle agricole ammissibili. Il fatto che, in generale, tale misurazione non sia stata effettuata l'avrebbe portata ad adottare la decisione impugnata. La Commissione sostiene che, sulla base delle domande di aiuti sottoposte al suo controllo finanziario, ha potuto verificare che i confini di più del 50% delle parcelle agricole non corrispondevano a quelli delle parcelle catastali.
85 Per quanto riguarda la valutazione del rischio sulla base delle parcelle agricole e non degli appezzamenti, la Commissione sostiene che l'affermazione del governo tedesco secondo cui un controllo del 15% degli appezzamenti equivaleva automaticamente a controllare anche il 29% delle parcelle agricole perde di vista l'elemento essenziale, e cioè che, in pratica, non si è proceduto a un numero sufficiente di controlli che comportassero una misurazione. La Commissione ha contestato la cifra relativa alla quota di appezzamenti destinati a più colture, sostenendo che non fosse pertinente e che desse l'impressione falsa di un rischio limitato per il FEAOG.
86 Quanto all'importo della dichiarazione in eccesso, stimato al 17,3% delle superfici a rischio, la Commissione ricorda che tale fatto è già stato sottolineato nella lettera 17 giugno 1997 in cui essa faceva presente che, nelle tre aziende controllate, le domande di aiuto riguardavano 17,75 ha di superfici apparentemente messe a riposo, mentre i funzionari della Commissione avevano constatato una superficie effettiva di 14,57 ha durante il controllo. Tenuto conto del fatto che non si trattava di un campione rappresentativo, il tasso di rettifica proposto non è stato del 17%, ma del 5% circa.
87 La Commissione chiarisce di aver rapportato le dichiarazioni in eccesso constatate (17,3%) alle superfici a rischio calcolate (29%) e sottolinea che la percentuale ottenuta di più del 5% di dichiarazioni in eccesso potenziali non differiva particolarmente dal tasso di rettifica del 5% che aveva applicato fondandosi sulle regole vigenti in materia di rettifica forfettaria. All'udienza, la Commissione ha precisato che il tasso di rettifica che aveva applicato era il risultato di una valutazione globale della gravità della violazione e del rischio di perdite per il FEAOG piuttosto che di un calcolo matematico preciso.
88 In merito all'argomento del governo tedesco sui controlli incrociati, la Commissione fa presente di non contestare l'esistenza di controlli amministrativi, ma di aver constatato che, di regola, i controlli, quando effettuati, non comprendevano misurazioni sufficienti.
89 La Commissione prende atto delle spiegazioni del governo tedesco sulle mancanze constatate nel territorio di competenza dell'Amt Schwerin, ma afferma che tali spiegazioni rivestono importanza secondaria alla luce dei motivi già dedotti per giustificare il tasso di rettifica maggiorato.
90 La Commissione sottolinea che è l'aumento del rischio a giustificare l'aumento della correzione e non la sua portata esatta.
Sull'impiego degli stessi elementi per giustificare tassi di correzione diversi
91 Il governo tedesco sostiene che la Commissione si è fondata a due riprese sugli elementi seguenti:
- mancanza di controlli incrociati approfonditi;
- numero di verifiche effettuate in loco dall'Amt Schwerin inferiore a ciò che è stato dichiarato;
- dubbi in merito all'effettività dell'analisi dei rischi che l'Amt Schwerin sostiene di aver compiuto.
92 Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe a torto utilizzato i detti elementi per giustificare l'aumento della rettifica finanziaria dal 2 al 5%, dal momento che essa li aveva già presi in considerazione in maniera completa e definitiva nella proposta di rettifica finanziaria del 2%. Il duplice utilizzo degli stessi dati rappresenterebbe uno sviamento di potere.
93 La Commissione sostiene che gli elementi di cui si tratta non sono stati presi in considerazione in maniera completa e definitiva in occasione della riduzione provvisoria del tasso di rettifica del 2%. Peraltro, secondo la Commissione, essa poteva dedurre tutti gli argomenti pertinenti nella sua valutazione globale finale senza che le si potesse rimproverare il fatto che alcuni di questi elementi erano già stati utilizzati.
Giudizio della Corte
Sulla valutazione inesatta dei rischi fondata su constatazioni e valutazioni dei fatti erronee
94 Si deve constatare che la valutazione del rischio da parte della Commissione e del governo tedesco differisce in misura sostanziale.
95 Tuttavia, si deve ricordare che, allorché la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, essa è tenuta non a dimostrare in maniera esauriente l'insufficienza dei controlli effettuati dagli Stati membri, ma a presentare un elemento di prova dei dubbi seri e ragionevoli che essa nutre circa i controlli effettuati dalle autorità nazionali. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, e che deve quindi presentare la prova più circostanziata ed esauriente dell'effettività dei suoi controlli ed eventualmente dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (sentenza 18 maggio 2000, causa C-242/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3421, punto 104).
96 Spettava quindi al governo tedesco dimostrare che la Commissione aveva commesso un errore nella constatazione dell'esistenza di lacune nel sistema di controllo messo in pratica dalle autorità tedesche e nella sua valutazione del conseguente rischio di perdite a danno del FEAOG.
97 Ora, è giocoforza constatare che il governo tedesco non ha contestato l'esistenza di inefficienze nel sistema di controllo messo in pratica, in particolare, nel territorio di competenza dell'Amt Schwerin. E' vero che è stato in grado di esprimere dubbi sull'esattezza della percentuale del 17,3% relativa alle dichiarazioni in eccesso e, tuttavia, non è riuscito a dimostrare né che il dato del 2,4% proposto fosse corretto né che la Commissione aveva commesso un errore nella valutazione della portata del rischio a carico del FEAOG fondata sull'esistenza di inefficienze di elementi importanti del sistema di controllo.
98 In particolare, emerge dagli argomenti illustrati dalle parti e dai documenti presentati dinanzi alla Corte che il governo tedesco non ha dimostrato che il dato del 10% relativo alla quota di appezzamenti destinati a più colture era pertinente al fine di ridurre al minimo la portata delle conseguenze delle inefficienze riscontrate. Al contrario, la seconda ispezione effettuata dalla Commissione nell'agosto del 1998 e le osservazioni del governo tedesco hanno confermato che tale dato non era pertinente.
99 Conseguentemente, si deve constatare che il governo tedesco non ha fornito la prova dell'asserita erroneità della valutazione della Commissione. Quest'ultima ha potuto a buon diritto affermare che il rischio di perdite per il FEAOG, in mancanza di misurazione delle parcelle agricole situate negli appezzamenti destinati a più colture come negli altri appezzamenti, era considerevole e giustificava una rettifica del 5% in conformità dei criteri enucleati nel documento n. VI/216/93.
Sull'utilizzo degli stessi elementi per giustificare tassi di correzione diversi
100 Gli argomenti sui quali la Commissione ha fatto leva per pervenire alla decisione impugnata ricomprendono, in particolare, i tre elementi di cui al punto 91 della presente sentenza.
101 A questo proposito, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania non aveva ragione nel ritenere che la Commissione non potesse più prendere in considerazione detti elementi nella decisione di imporre un tasso di rettifica del 5% per il fatto che ne aveva già tenuto conto nella proposta di imporre un tasso di rettifica del 2%.
102 Infatti, nulla impediva alla Commissione, al fine di adottare la decisione impugnata, di prendere in considerazione, come è stato fatto, tutte le constatazioni e le valutazioni alle quali i suoi servizi sono giunti nel corso della procedura e che essa ha ritenuto pertinenti. La Commissione ha quindi giustamente preso in considerazione i primi rilievi dei suoi servizi relativi a talune carenze nei controlli effettuati dall'Amt Schwerin, poi dell'informazione fornita dalle autorità tedesche in merito alla quota di appezzamenti destinati alla monocoltura o messi a riposo, infine dei risultati della seconda ispezione, effettuata nell'agosto del 1998, nonché dell'assenza di una risposta convincente da parte delle autorità tedesche sul problema relativo alla necessità di misurare le parcelle agricole che componevano gli appezzamenti.
103 Si deve pertanto respingere l'affermazione del governo tedesco secondo cui la Commissione avrebbe ingiustamente utilizzato a due riprese gli stessi elementi.
104 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere il terzo motivo.
105 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente ha avuto buon fine, si deve respingere il ricorso in toto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
106 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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