Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione allo scadere del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
Massima
$$Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
( v. punto 16 )
Parti
Nella causa C-384/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B. Doherty, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla signora A. Snoecx, consigliere presso la direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, 15, rue des Petits Carmes, Bruxelles,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far constatare che, non avendo trasposto correttamente il combinato disposto dell'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32) e dell'allegato I della medesima direttiva, e non avendo adottato tutte le misure richieste per dare attuazione al combinato disposto dell'art. 5 della detta direttiva e degli allegati I e III della medesima direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette disposizioni e del Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria l'8 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo trasposto correttamente il combinato disposto dell'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva») e dell'allegato I della medesima direttiva, e non avendo adottato tutte le misure richieste per dare attuazione al combinato disposto dell'art. 5 della direttiva e degli allegati I e III della medesima direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette disposizioni e del Trattato CE.
2 L'art. 5 della direttiva, intitolato «Interconnessione e contributi al servizio universale», così dispone:
«1. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per un organismo, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Nel fissare i contributi dovuti, gli Stati membri tengono in debito conto i principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. Possono essere finanziati con queste modalità solo le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1.
2. (...)
3. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, su richiesta delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione, gli organismi soggetti a detti obblighi devono calcolare il costo netto degli stessi secondo il metodo di cui all'allegato III. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di servizio universale è controllato dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un altro ente competente, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. Il risultato del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili sono messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.
4. Ove risulti giustificato in base al calcolo del costo netto di cui al paragrafo 3 e tenuto conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti ad un organismo che offre il servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono se un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato.
5. (...)
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.
6. In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei paragrafi 3, 4 e 5, devono essere notificate all'autorità nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione deve avvenire prima dell'introduzione di dette tariffe. Fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, se l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta circostanziata di una parte interessata, che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non anteriormente al 1° gennaio 1998».
3 L'allegato I della direttiva definisce le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico specifici di cui gli Stati membri debbono, conformemente all'art. 3, n. 2, della direttiva, assicurare l'interconnessione opportuna ed efficace, nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi in questione a tutti gli utenti della Comunità. La prima parte di tale allegato riguarda la rete telefonica pubblica fissa.
4 L'allegato III della direttiva definisce il sistema di calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale per la telefonia vocale. Gli organismi che assumono tali obblighi debbono, conformemente all'art. 5, n. 3, della direttiva, utilizzare il metodo così definito al fine di determinare l'onere eventuale costituito dalla fornitura del detto servizio.
5 Ai sensi dell'art. 23, n. 1, primo comma, della direttiva gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.
6 Con lettera 13 gennaio 1998 il governo belga ha notificato alla Commissione la legge 19 dicembre 1997, che modifica la legge 21 marzo 1991, che riforma talune imprese pubbliche economiche al fine di adattare l'ambito regolamentare agli obblighi in materia di libera circolazione e di armonizzazione nel mercato delle telecomunicazioni derivanti dalle decisioni dell'Unione europea (Moniteur belge 30 dicembre 1997, pag. 34986). La Commissione tuttavia è giunta alla conclusione che tale legge non aveva trasposto completamente la direttiva. Con lettera 24 agosto 1998 ha pertanto intimato al Regno del Belgio di presentarle, entro due mesi a partire dal ricevimento di tale lettera, le sue osservazioni in merito alle censure ivi esposte.
7 Successivamente, il Regno del Belgio informava con varie lettere la Commissione di talune misure destinate a completare la trasposizione della direttiva nel diritto belga. Dopo aver analizzato tali informazioni la Commissione ha ritenuto che i provvedimenti adottati dal Regno del Belgio non fossero conformi a talune disposizioni della direttiva.
8 Il 9 marzo 1999 la Commissione notificava pertanto al Regno del Belgio un parere motivato nel quale dichiarava che, estendendo l'ambito dei servizi finanziabili ai sensi del servizio universale alla prestazione di servizi a tariffe agevolate a favore della stampa scritta, non conformi al combinato disposto dell'art. 5, n. 1, della direttiva e dell'allegato I della direttiva medesima, e non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 5 della direttiva ed agli allegati I e III della direttiva medesima, per quanto riguarda il servizio universale, o non avendole comunque comunicato le dette disposizioni, il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi che gli derivavano in forza della direttiva. La Commissione ha invitato il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere motivato entro due mesi a partire dalla sua notifica.
9 Il 26 aprile 1999 il governo belga comunicava alla Commissione il regio decreto 4 marzo 1999, che adatta talune disposizioni della legge 21 marzo 1991 che riformano talune imprese pubbliche economiche alle direttive dell'Unione europea e che modifica talune disposizioni di tale legge relative al servizio universale (Moniteur belge 14 aprile 1999, pag. 12149). Da un lato, tale decreto estende alle chiamate dirette al Centro europeo per l'infanzia abbandonata e vittima di abusi sessuali le chiamate gratuite ai servizi d'urgenza che fruiscono di un finanziamento a titolo di servizio universale. Dall'altro, prende in considerazione le nuove tariffe applicate dall'operatore Belgacom incaricato del servizio universale in Belgio per quanto riguarda i beneficiari del servizio sociale fornito e finanziato a titolo di servizio universale.
10 Considerando che il governo belga non aveva comunicato alcuna modifica di legge o di regolamento che corrispondesse alle censure esposte nel parere motivato 9 marzo 1999 e che, di conseguenza, queste restavano integre ed immutate, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
11 Nel ricorso la Commissione sostiene che il diritto belga non rispettava la direttiva e formulava le seguenti tre censure:
- In primo luogo, verrebbero accordate tariffe agevolate a quotidiani e a talune riviste settimanali nonché all'agenzia di stampa Belga. Ciò eccederebbe quanto consentito dall'allegato I della direttiva, il quale limiterebbe le misure speciali finanziate a titolo di servizio universale agli «utenti disabili o con speciali esigenze sociali».
- In secondo luogo, il metodo di calcolo dei contributi degli operatori al finanziamento del costo netto del servizio universale sarebbe incompleto e non rispetterebbe gli obblighi di trasparenza definiti dall'art. 5, n. 1, della direttiva. Più precisamente, il Regno del Belgio non avrebbe adottato né pubblicato o in ogni modo notificato alla Commissione il provvedimento che specifica tale metodo di calcolo.
- In terzo luogo, il metodo di calcolo del costo del servizio universale, attualmente descritto a grandi linee nella legge 21 marzo 1991, e successive modifiche, non sarebbe corretto, in quanto non prenderebbe, in particolare, in considerazione i profitti «immateriali» connessi con la fornitura del servizio universale e non sarebbe pertanto conforme all'art. 5, n. 4, della direttiva. Inoltre, non prenderebbe in considerazione i principi contabili esposti nell'allegato III della direttiva per quanto riguarda la nozione di costo netto evitabile, la presa in considerazione dei costi e delle entrate previsionali e non storici e la presa in considerazione delle entrate dirette e indirette inerenti alla fornitura di ciascuno dei servizi finanziati a titolo di servizio universale.
12 Il governo belga non nega che il Regno del Belgio non abbia correttamente trasposto il combinato disposto dell'art. 5 e degli allegati I e III della direttiva entro il termine impartito nell'art. 23, n. 1, primo comma, della direttiva.
13 Tale governo osserva tuttavia che, per quanto riguarda la prima censura della Commissione, il 3 dicembre 1999 ha adottato un progetto di legge che prevede, in sostanza, che le tariffe agevolate concesse a taluni quotidiani e a talune riviste settimanali e all'agenzia Belga non possono essere più finanziate con contributi di altri operatori. Le tariffe agevolate verranno applicate in funzione dei compiti di interesse generale attribuiti alla Belgacom e finanziati da contributi dello Stato belga.
14 Per quanto riguarda la seconda a la terza censura, il governo belga fa presente di aver adottato il 23 dicembre 1999 il regio decreto che adatta gli artt. 1 e 4 dell'allegato 2 della legge 21 marzo 1991, che riforma talune imprese pubbliche economiche, alla direttiva 97/33 (Moniteur belge 9 febbraio 2000, pag. 3926). Le nuove disposizioni in vigore descriverebbero nei dettagli il metodo di calcolo del costo netto dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto dei vantaggi di cui un operatore di servizi universali può beneficiare, nonché dei criteri formulati nell'allegato III della direttiva. Il detto governo avrebbe altresì adottato la circolare amministrativa 31 gennaio 2000 (Moniteur belge 18 febbraio 2000, pag. 5142) che specifica il concetto di giro d'affari da utilizzare ai fini del calcolo del contributo degli operatori al costo netto del servizio universale.
15 Nella lettera 3 aprile 2000, indirizzata alla Corte, la Commissione osserva che, a suo parere, la normativa belga è ormai conforme alla direttiva per quanto riguarda gli aspetti sollevati nella seconda e nella terza censura. Tuttavia, per quanto riguarda la prima censura, la Commissione precisa che sta tuttora esaminando la compatibilità delle tariffe agevolate concesse alla stampa belga ai sensi della nuova normativa con le disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato. In questa lettera la Commissione non ha rinunciato a nessuna delle sue tre censure.
16 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1997, causa C-316/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7231, punto 14).
17 Nella specie, il regio decreto che adatta gli artt. 1 e 4 dell'allegato 2 della legge 21 marzo 1991, invocato dal Regno del Belgio, è stato adottato il 23 dicembre 1999 e la circolare amministrativa che specifica la nozione di giro d'affari da utilizzare ai fini del calcolo del contributo degli operatori al costo netto del servizio universale, pure essa invocata, è stata adottata il 31 gennaio 2000, mentre il termine impartito dalla Commissione nel parere motivato scadeva il 9 maggio 1999. Pertanto tali misure, quand'anche dovessero costituire una corretta trasposizione della direttiva, non potrebbero essere prese in considerazione nell'ambito del presente ricorso.
18 Si deve pertanto constatare che, non mettendo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al combinato disposto dell'art. 5 e degli allegati I e III della direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso e il Regno del Belgio è rimasto soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non mettendo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al combinato disposto dell'art. 5 e degli allegati I e III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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