Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-395/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor F.P. Ruggeri Laderchi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor P.G. Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 235, pag. 39), e alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1996, 96/93/CE, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU 1997, L 13, pag. 28), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e delle dette direttive,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevon, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 235, pag. 39), e alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1996, 96/93/CE, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU 1997, L 13, pag. 28), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e delle dette direttive.
2 La direttiva 96/51 prevede all'art. 2, n. 1:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
a) alle disposizioni seguenti di cui all'articolo 1:
- punto 4): articolo 6, paragrafo 1, articolo 9 D, paragrafo 2, articolo 9 E, paragrafo 3, articolo 9 F, articolo 9 G, articolo 9 H, articolo 9 I, articolo 9 J, articolo 9 N, articolo 9 O,
- punti 10, 12, 19 e 20,
il 1° aprile 1998;
b) (...).
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
3 La direttiva 96/93 stabilisce all'art. 9, n. 1:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
4 Non avendo ricevuto comunicazione di alcun provvedimento diretto a trasporre le direttive 96/51 e 96/93 nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di alcun'altra informazione che le permettesse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata al suo obbligo di trasposizione, la Commissione, con lettere 16 luglio 1998 per la direttiva 96/51 e 3 giugno 1998 per la direttiva 96/93, ha invitato tale Stato membro a presentarle le sue osservazioni entro due mesi.
5 Le autorità italiane non hanno risposto a tali lettere di diffida.
6 La Commissione ha pertanto ritenuto che i provvedimenti che traspongono, da un lato, le disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 96/51 e, dall'altro, le disposizioni della direttiva 96/93 non fossero stati ancora adottati e, l'11 dicembre 1998, ha inviato alla Repubblica italiana pareri motivati invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi che derivano dalle dette disposizioni entro due mesi a decorrere dalla notifica di tali pareri.
7 Le autorità italiane hanno risposto, con due lettere 22 febbraio 1999, che i provvedimenti nazionali necessari per trasporre le direttive 96/51 e 96/93 erano in corso di preparazione.
8 Poiché non le è stata comunicata nessun'altra informazione relativa alla trasposizione delle dette direttive, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.
9 Il governo italiano ammette di essere in ritardo rispetto all'adozione e alla comunicazione delle misure che garantiscano l'attuazione delle direttive 96/51 e 96/93. Tale ritardo sarebbe la conseguenza della complessità della procedura che deve essere seguita secondo il diritto italiano. Tuttavia, le procedure di approvazione sarebbero ormai giunte alla loro fase finale.
10 Dai chiarimenti forniti dal governo italiano emerge che la trasposizione delle disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 96/51 nonché delle disposizioni della direttiva 96/93 non è stata effettuata nei termini stabiliti. Quindi, occorre considerare fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.
11 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 96/51, nonché alle disposizioni della direttiva 96/93, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, nonché alle disposizioni della direttiva del
Consiglio 17 dicembre 1996, 96/93/CE, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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