Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regole sul trasferimento dei quantitativi di riferimento in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda - Trasferimento al concedente del quantitativo di riferimento che vi è connesso all'atto della restituzione dei terreni affittati - Presupposti - Qualità di produttore del concedente - «Produttore» - Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, artt. 7, n. 2, e 9, lett. c)]
Massima
$$L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del concedente, del quantitativo di riferimento che vi è connesso è possibile solo qualora lo stesso abbia la qualità di «produttore» secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento o trasferisca, alla data di scadenza dell'affitto, il quantitativo di riferimento disponibile a un terzo che possieda tale qualità. Ai fini dell'attribuzione ai concedenti dei quantitativi di riferimento pertinenti a titolo dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 è sufficiente che, alla data summenzionata, gli stessi dimostrino di prepararsi in modo certo e il più rapidamente possibile a esercitare l'attività di «produttori» secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento.
( v. punto 46 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-401/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Peter Heinrich Thomsen
e
Amt für ländliche Räume Husum,
con l'intervento di:
Helga Henningsen,
Ute Henningsen
e
Peter Henningsen,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7, n. 2, e 9, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Thomsen, dall'avv. U. Jensen, Rechtsanwalt;
- per l'Amt für ländliche Räume Husum, dalla sig.ra B. Mildenstein, in qualità di agente;
- per le H. Henningsen e U. Henningsen, nonché per il sig. P. Henningsen, dall'avv. A. Piltz, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Thomsen, del governo tedesco e della Commissione all'udienza del 7 giugno 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 settembre 1999, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre successivo, lo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 7, n. 2, e 9, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone il signor Thomsen all'Amt für ländliche Räume Husum vertente su una decisione di quest'ultimo che, a seguito della scadenza del contratto di affitto, riguarda l'attribuzione dei quantitativi di riferimento connessi ad un'azienda lattiera data in affitto al sig. Thomsen dalle e dal sig. Henningsen, divenuti proprietari di tale azienda per successione ereditaria.
Contesto normativo
La disciplina comunitaria
3 Nel 1984, in ragione del persistere di uno squilibrio tra offerta e domanda nel settore lattiero, un regime di prelievi supplementari sul latte fu introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10). Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), quale modificato dal regolamento n. 856/84, un prelievo supplementare è dovuto per quantitativi di latte che superino un quantitativo di riferimento da determinare.
4 Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
5 Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, che ha prorogato tale regime di prelievo supplementare, previsto inizialmente sino al 1° aprile 1993, al 1° aprile 2000.
6 Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 3950/92:
«(...) i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. Allorché il produttore ripristina la produzione di latte o di altri prodotti lattieri entro un termine che stabilisce lo Stato membro, gli è accordato un quantitativo di riferimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, non oltre il 1° aprile successivo alla data della richiesta».
7 L'art. 7 del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue:
«1. Il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.
(...)
2. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti».
8 L'art. 8, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 3950/92 attribuisce agli Stati membri la possibilità di «accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e [di] alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati».
9 L'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560 , definisce la nozione di produttore nei seguenti termini:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
c) "produttore", l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o che effettua consegne all'acquirente;
(...)».
Il diritto nazionale
10 La Repubblica federale di Germania ha disciplinato il trasferimento dei quantitativi di riferimento con la Milchgarantiemengenverordnung (disciplina tedesca relativa ai quantitativi di latte garantiti) 21 marzo 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 586), come modificata dalla 31ª Änderungsverordnung 3 agosto 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2050) e dalla 32ª Änderungsverordnung 26 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2575; in prosieguo: la «MGV»).
11 In forza dell'art. 7, n. 2, della MGV, al momento del trasferimento di una parte di un'azienda sulla base di un contratto di affitto, un quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al conduttore. Tale parte corrisponde al rapporto tra i terreni della parte dell'azienda trasferita che sono utilizzati per la produzione di latte e la totalità dei terreni dell'azienda.
12 Ai sensi dell'art. 7, n. 4, della MGV, se il conduttore non può rinnovare il contratto e se vuole proseguire la produzione di latte, la metà dei quantitativi di riferimento corrispondenti, con un massimo di 2 500 kg per ettaro, è trasferita al concedente. Tale limite non si applica qualora il concedente abbia bisogno dei quantitativi di riferimento per produrre latte per sé stesso, la moglie o i figli.
13 A termini dell'art. 9 della MGV, il produttore di latte deve presentare all'acquirente un attestato redatto dalle autorità competenti del Land, nella fattispecie l'Amt für ländliche Räume, nel quale siano indicati il quantitativo di riferimento trasferito, la data di tale trasferimento, il produttore di latte all'origine del trasferimento e il tenore in materie grasse di detto quantitativo.
14 Nell'ipotesi in cui il concedente ceda immediatamente i terreni ad un altro conduttore, il trasferimento dei quantitativi di riferimento dal precedente conduttore al concedente costituisce anzitutto oggetto di un primo attestato e, successivamente, l'autorità competente redige un secondo attestato relativo al trasferimento dei quantitativi di riferimento dal concedente al nuovo conduttore.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
15 Il sig. Thomsen gestiva un'azienda lattiera dal 1° luglio 1982, in un primo momento assieme al padre, sotto forma di una società di diritto civile, e, successivamente, dopo lo scioglimento di quest'ultima, come unico titolare dell'azienda agricola. Il padre del sig. Thomsen, con contratto 30 aprile 1981 stipulato con il sig. Henningsen, aveva preso in affitto 34,29 ettari di terreno agricolo per un periodo che scadeva il 30 settembre 1993. Il sig. Henningsen decedeva nel 1991 e gli eredi, le signore ed il signor Henningsen, intervenienti nella controversia principale, con lettera 20 agosto 1993 davano disdetta del contratto di affitto senza concedere termini. A seguito di una transazione conclusa dinanzi al Landwirtschaftsgericht competente, che prevedeva una proroga del contratto di affitto fino al 30 settembre 1995, il sig. Thomsen restituiva i terreni condotti in affitto agli eredi Henningsen a tale data.
16 In risposta ad una domanda presentata da questi ultimi il 24 novembre 1995, l'Amt für ländliche Räume Husum, con decisione 16 gennaio 1996, attestava che, con effetto dal 1° ottobre 1995, ai detti eredi, in quanto concedenti di una parte dell'azienda, era stato trasferito un quantitativo di riferimento di 85 725 kg, quantitativo corrispondente ad una superficie agricola netta di 34,29 ha. Tale decisione veniva adottata in base all'art. 7, nn. 2 e 4, della MGV.
17 A seguito di un reclamo non accolto dall'amministrazione convenuta nella causa principale, il sig. Thomsen presentava al competente Verwaltungsgericht un ricorso diretto all'annullamento della decisione 16 gennaio 1996, quale risulta dalla decisione 14 febbraio 1996 che statuiva sul reclamo. Esso faceva valere che, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, un quantitativo di riferimento poteva essere trasferito solo ad un produttore di latte. A suo parere, gli eredi Henningsen non avevano mai avuto la qualità di produttori di latte e neppure prevedevano di gestire i terreni di cui trattasi in vista di produrne in futuro.
18 Con sentenza 23 marzo 1998 il Verwaltungsgericht competente respingeva il ricorso del sig. Thomsen per la ragione che, tenuto conto delle altre disposizioni del regolamento n. 3950/92, la nozione di «produttore» di cui all'art. 7, n. 2, dello stesso dev'essere interpretata in modo ampio, nel senso che essa abbraccerebbe sia gli ex produttori che i produttori potenziali. A parere di tale giudice, si dovrebbe intendere per «produttore di latte» ogni persona cui spetti un quantitativo di riferimento, anche qualora non venda né consegni latte alla data da prendere in considerazione.
19 Il sig. Thomsen interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Quest'ultimo rileva che, secondo l'interpretazione data dal Verwaltungsgericht, la nozione di «produttore» ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 riguarda sia gli ex produttori di latte che i «produttori» futuri, vale a dire potenziali.
20 Il giudice del rinvio si chiede se una simile interpretazione sia corretta. Esso rileva che la formulazione dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 è chiara e che un'interpretazione letterale di tale disposizione comporta che ci possa essere trasferimento di quantitativi di riferimento, in applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 3950/92, solo quando l'avente diritto che rileva l'azienda possieda già la qualità di produttore alla data del trasferimento, o, ad ogni buon conto, divenga produttore a tale data.
21 Invece, i criteri stabiliti dall'art. 7 del regolamento n. 3950/92 non sarebbero soddisfatti qualora talune parti dell'azienda, alle quali sono connessi quantitativi di riferimento, fossero trasferite, mediante acquisto, locazione o restituzione dei terreni affittati ad una persona che non è produttore e che non prevede di riprendere una produzione di latte o di cedere a terzi i terreni a tal fine. Il giudice del rinvio aggiunge, a tale proposito, che, allorché il regolamento n. 857/84 era in vigore, il Bundesverwaltungsgericht (Germania) ammetteva che, nel contesto di detto regolamento, fosse possibile anche un «acquisto transitorio» di quantitativi di riferimento e che esso potesse costituire l'oggetto di un'attestazione. Orbene, una tale interpretazione sarebbe difficilmente compatibile con la formulazione del regolamento n. 3950/92.
22 Il giudice del rinvio ritiene che l'applicazione letterale del combinato disposto degli artt. 7 e 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 sia conforme agli scopi perseguiti da tale regolamento. Allo stesso tempo sarebbe opportuno prendere in considerazione la preoccupazione del legislatore, quale risulta dalla MGV, di concedere quantitativi di riferimento ai produttori che necessitano degli stessi per la gestione dei loro terreni. Tuttavia le disposizioni di trasposizione contenute nella MGV mostrerebbero che l'art. 7 del regolamento n. 3950/92 è inteso diversamente dal legislatore tedesco.
23 In tale contesto di diritto e di fatto lo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht ha ritenuto opportuno sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debba essere inteso nel senso che, nel caso di affitti rurali giunti a scadenza, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi possano essere trasferiti, totalmente o parzialmente, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno tenendo conto dei legittimi interessi delle parti, soltanto se i concedenti siano produttori ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, al momento della restituzione dei terreni.
2) Qualora il concetto di produttore di cui all'art. 7, n. 2, debba intendersi in senso più lato: se in tali ipotesi un siffatto trasferimento sia possibile anche se i concedenti non prevedano di rilevare la commercializzazione del latte, bensì intendano cedere a terzi i quantitativi di riferimento assieme ai terreni.
3) In caso di soluzione affermativa: se i terzi, ai quali debbono essere trasferiti i quantitativi di riferimento, debbano comunque essere produttori secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c)».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del concedente, del quantitativo di riferimento che vi è connesso sia possibile non solo qualora lo stesso abbia la qualità di produttore di latte al momento della scadenza del contratto di affitto, ma anche qualora si impegni a esercitare un'attività di produttore di latte o trasferisca il quantitativo di riferimento disponibile a un terzo che possieda tale qualità.
Osservazioni sottoposte alla Corte
25 Il sig. Thomsen sostiene che, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, alla scadenza dell'affitto rurale i quantitativi di riferimento connessi ai terreni interessati possono essere trasferiti al concedente solo se lo stesso ha la qualità di produttore secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di questo stesso regolamento.
26 A suo parere, un'interpretazione più ampia della nozione di produttore che si allontani dalla definizione contenuta nell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, anche ammesso che possa essere presa in considerazione, servirebbe solo ad evitare conseguenze giuridiche che manifestamente non erano state previste dal legislatore comunitario. Tuttavia non sarebbe questo il caso della controversia di cui alla causa principale. A tale proposito il sig. Thomsen rileva che da svariate disposizioni del regolamento n. 3950/92 risulta chiaramente che lo scopo dello stesso è, da un lato, di lasciare immutata la produzione lattiera esistente prima della sua emanazione e, dall'altro, di rinforzare la posizione concorrenziale delle aziende in attività e che sono suscettibili di svilupparsi. Tale regolamento non mirerebbe ad aumentare i beni dei proprietari fondiari né a procurare loro beni supplementari qualora, come nel caso degli eredi Henningsen, essi non abbiano la qualità di produttori di latte e non prevedano di esercitare un'attività di produzione di latte.
27 L'Amt für ländliche Räume Husum, gli eredi Henningsen nonché il governo tedesco sostengono in sostanza che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni in base alle quali, alla scadenza degli affitti rurali, i quantitativi di riferimento disponibili sono trasferiti ai concedenti, quand'anche questi ultimi, alla scadenza dell'affitto, non abbiano la qualità di produttori di latte. Essi ritengono che, nel contesto del citato art. 7, n. 2, la nozione di produttore dovrebbe essere interpretata nel senso che essa abbraccia sia gli ex produttori sia i futuri produttori di latte. A sostegno del loro argomento essi fanno valere in particolare gli artt. 5, secondo comma, ed 8, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 3950/92, da cui risulta, a loro parere, che, a determinate condizioni, quantitativi di riferimento possono essere trasferiti anche a futuri produttori.
28 Gli eredi Henningsen aggiungono che l'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 non ha ad oggetto la limitazione dei diritti alla restituzione dei terreni o la determinazione del gruppo di persone alle quali può essere trasferito un quantitativo di riferimento. Infatti la definizione della nozione di produttore contenuta in tale disposizione servirebbe unicamente a determinare le persone soggette al prelievo supplementare. Essi asseriscono che il principio del carattere accessorio dei quantitativi di riferimento rispetto ai terreni e, perciò, quello del trasferimento dei quantitativi di riferimento al concedente in caso di restituzione dei terreni affittati sono giustificati dalla tutela del legittimo affidamento, poiché qualsiasi concedente può prevedere, al momento della conclusione del contratto di affitto, la possibilità di riprendere la produzione di latte dopo la restituzione dei terreni ai quali lo stesso si riferiva.
29 Essi concludono, di conseguenza, che, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, alla data di scadenza degli affitti rurali i quantitativi di riferimento connessi ai terreni interessati sono trasferiti ai concedenti sia qualora a tale data gli stessi non abbiano la qualità di produttori di latte o non prevedano di produrne, sia qualora essi intendano trasferire detti terreni, mediante vendita o locazione, ad un terzo che, alla data di tale transazione, non possiede la qualità di produttore.
30 Al contrario, su quest'ultimo punto, il governo tedesco non condivide l'interpretazione degli eredi Henningsen. Esso sostiene che un trasferimento dei quantitativi di riferimento al concedente è possibile qualora quest'ultimo non preveda di riprendere lui stesso la produzione di latte, ma unicamente quando preveda di trasferire a un terzo i quantitativi di riferimento con i terreni. In tal caso il cessionario finale dei terreni dovrebbe essere un produttore secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
31 Facendo riferimento principalmente alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alle sentenze 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann (Racc. pag. I-25), e 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast (Racc. pag. I-1961), la Commissione propone di risolvere le tre questioni pregiudiziali nel senso che, in caso di affitto rurale che giunge a scadenza, il quantitativo di riferimento disponibile nell'azienda di cui trattasi può essere trasferito in tutto o in parte alla persona che rileva l'azienda - sia esso il concedente o un nuovo conduttore - secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti, solo qualora, alla data del subentro, tale persona abbia la qualità di produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
Soluzione della Corte
32 Occorre ricordare, in via preliminare, che dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest'ultimo abbia la qualità di produttore. Di conseguenza, onde poter dare una soluzione utile alle questioni sollevate, occorre basarsi sulla nozione di produttore ai sensi della normativa di cui trattasi che, nel caso in esame, è stabilita dall'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 (sentenza Ballmann, citata, punto 9).
33 A tale proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell'ipotesi di una locazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92, il conduttore può beneficiare del quantitativo di riferimento riservato ai terreni appartenenti all'azienda solo in quanto egli abbia, come imprenditore agricolo, la qualità di produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento. Parimenti, in caso di trasferimento di un quantitativo di riferimento già attribuito, un cessionario che rileva i terreni deve avere tale qualifica di produttore per poter fruire di un trasferimento del quantitativo di riferimento ad essi connesso (v., in tal senso, sentenza EARL de Kerlast, citata, punto 24).
34 Se è vero che tale giurisprudenza è stata sviluppata con riguardo all'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92, che disciplina unicamente i trasferimenti di quantitativi di riferimento al conduttore, in caso di affitto rurale, ed al cessionario, in caso di vendita o di successione ereditaria, si deve riconoscere che tale disposizione ed il n. 2 del citato art. 7 non possono dar luogo ad una diversa interpretazione per quanto riguarda le norme di trasferimento del quantitativo di riferimento.
35 A tale proposito si deve parimenti constatare, in primo luogo, che sia l'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92, sia il n. 2 della stessa disposizione si riferiscono precisamente ai trasferimenti del quantitativo (dei quantitativi) di riferimento disponibile (disponibili) nell'azienda (nelle aziende) di cui trattasi «ai produttori che la (le) riprendono». Sarebbe contrario al principio della certezza del diritto interpretare in modo diverso due disposizioni formulate in modo sostanzialmente identico e che, per di più, sono contenute nello stesso articolo di un regolamento comunitario.
36 In secondo luogo, l'interpretazione analoga che dev'essere data ai due numeri dell'art. 7 del regolamento n. 3950/92 è parimenti corroborata dal fatto che l'acquirente e l'erede di un'azienda, considerati al n. 1, primo comma, di detta disposizione, si trovano in una situazione quasi identica a quella del concedente, posto che quest'ultimo è, per norma generale, proprietario dell'azienda.
37 In terzo luogo, il termine «produttore», secondo l'accezione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, non può essere considerato tale da esprimere una nozione diversa da quella che compare all'art. 9, lett. c), dello stesso regolamento, posto che in quest'ultima disposizione si precisa che le definizioni in essa contenute sono fornite «ai sensi del presente regolamento».
38 In quarto luogo, contrariamente a quanto sostengono gli eredi Henningsen ed il governo tedesco, il principio enunciato all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92, in base al quale un quantitativo di riferimento è trasferito solo con il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali è connesso, non richiede che la qualità di produttore del concedente non vada considerata una condizione per il trasferimento, a suo favore, del quantitativo di riferimento precedentemente detenuto dal conduttore.
39 Al contrario detto principio rappresenta solo il necessario corollario del principio fondamentale che discende dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte, richiamato al punto 32 della presente sentenza, secondo cui un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest'ultimo abbia la qualità di produttore di latte. In altri termini, il principio in base al quale il quantitativo di riferimento è trasferito solo con l'azienda alla quale è connesso ha lo scopo di impedire che i quantitativi di riferimento siano usati non già per produrre o commercializzare latte, ma per trarre vantaggi puramente finanziari speculando sul valore commerciale di tali quantitativi di riferimento (v., in tal senso, sentenza di data odierna, causa C-313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I-5719, punto 30).
40 Per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco secondo cui dalla sentenza 23 gennaio 1997, causa C-463/93, St. Martinus Elten (Racc. pag. I-255), risulterebbe che, alla scadenza dell'affitto, il quantitativo di riferimento connesso all'azienda di cui trattasi ritorna al concedente senza che sia richiesto che questi possieda la qualità di produttore, secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, basti ricordare che, in tale sentenza, la Corte era unicamente interrogata sul regime applicabile al quantitativo di riferimento qualora, alla scadenza del l'affitto, il conduttore non intenda continuare la produzione di latte. Una tale sentenza non può perciò essere considerata pertinente rispetto alla controversia di cui alla causa principale.
41 Si deve perciò concludere che, conformemente all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, alla scadenza dell'affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera il quantitativo di riferimento connesso alla stessa può, di norma, ritornare in tutto o in parte al concedente solo qualora abbia la qualità di produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento.
42 Tuttavia il citato art. 7, n. 2, non può essere interpretato nel senso che sia esclusa per il concedente la possibilità di trasferire l'azienda a un terzo con i quantitativi di riferimento alla stessa connessi, qualora egli non preveda di riprendere lui stesso la produzione o la commercializzazione di latte alla data di scadenza del contratto di affitto. Infatti si deve ricordare che tale disposizione non si riferisce specificamente ai «concedenti», ma ai «produttori» che rilevano l'azienda. Ne consegue che tale disposizione non esclude la possibilità che il concedente, alla data summenzionata, trasferisca l'azienda a un terzo con tutti o parte dei quantitativi di riferimento che vi sono connessi, in particolare tramite vendita o locazione. In siffatta ipotesi tale terzo che «riprende l'azienda» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 deve possedere la qualità di produttore secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), del detto regolamento.
43 Pertanto si deve aggiungere a tale proposito che, se è vero che, in mancanza di specifiche disposizioni nel regolamento n. 3950/92, le modalità di tale trasferimento devono essere definite dalle legislazioni degli Stati membri, alla luce del diritto comunitario un acquisto transitorio dei quantitativi di riferimento da parte del concedente può essere ammesso solo in quanto sia necessario e abbia la più breve durata possibile. Infatti consentire l'attribuzione transitoria dei quantitativi di riferimento per un lungo periodo a concedenti che non prevedono di produrre latte sarebbe contrario all'economia generale della disciplina relativa al prelievo supplementare sul latte nonché al principio secondo il quale un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo in quanto lo stesso abbia la qualità di produttore di latte.
44 Si deve infine anche cercare di stabilire quale sia la data precisa in cui il concedente, che rileva un'azienda lattiera dopo la scadenza del contratto di affitto e prevede di produrre latte, debba possedere la qualità di produttore secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 al fine di beneficiare dei quantitativi di riferimento connessi a tale azienda.
45 E' vero che il regolamento n. 3950/92 non contiene alcuna disposizione espressa a tale proposito. Tuttavia va rilevato che l'art. 7, n. 2, di detto regolamento non può essere interpretato nel senso che esso richieda che i concedenti abbiano la qualità di produttori di latte alla data precisa della scadenza del contratto di affitto perché essi possano rilevare l'azienda di cui trattasi con i quantitativi di riferimento connessi alla stessa. Infatti, tenuto conto in particolare dello scopo principale di tale disposizione, che è quello di evitare che i quantitativi di riferimento siano attribuiti a persone che ambiscono a trarre un vantaggio meramente finanziario da tale attribuzione, è sufficiente che alla data summenzionata i concedenti dimostrino di prepararsi in modo certo e il più rapidamente possibile a esercitare l'attività di produttori di latte.
46 Perciò, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si devono risolvere le questioni sollevate dichiarando che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del concedente, del quantitativo di riferimento che vi è connesso è possibile solo qualora lo stesso abbia la qualità di «produttore» secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento o trasferisca, alla data di scadenza dell'affitto, il quantitativo di riferimento disponibile a un terzo che possieda tale qualità. Ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento pertinenti ai concedenti a titolo dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 è sufficiente che, alla data summenzionata, gli stessi dimostrino di prepararsi in modo certo e il più rapidamente possibile a esercitare l'attività di «produttori», secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht con ordinanza 22 settembre 1999, dichiara:
L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad un'azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del concedente, del quantitativo di riferimento che vi è connesso è possibile solo qualora lo stesso abbia la qualità di «produttore» secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento o trasferisca, alla data di scadenza dell'affitto, il quantitativo di riferimento disponibile a un terzo che possieda tale qualità. Ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento pertinenti ai concedenti a titolo dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 è sufficiente che, alla data summenzionata, gli stessi dimostrino di prepararsi in modo certo e il più rapidamente possibile a esercitare l'attività di «produttori», secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento.
Full & Egal Universal Law Academy