Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-408/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor M. A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319, pag. 7), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/86/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE (GU L 335, pag. 43) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di Sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 maggio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319, pag. 7), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/86/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE (GU L 335, pag. 43), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di dette direttive.
2 Ai sensi degli artt. 10 della direttiva 94/55 e 2 della direttiva 96/86, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a dette direttive entro il 1° gennaio 1997 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione delle direttive 94/55 e 96/86 alla scadenza del termine da esse previsto, la Commissione, con lettera 31 marzo 1998, ha invitato il governo irlandese a presentare osservazioni entro un termine di due mesi.
4 Con lettera 26 maggio 1998 le autorità irlandesi hanno informato la Commissione che la direttiva 94/55, come modificata dalla direttiva 96/86, avrebbe trovato attuazione attraverso una regolamentazione stabilita in forza della normativa in corso di elaborazione, una volta che questa fosse stata adottata dal Parlamento.
5 Il 16 ottobre 1998 la Commissione ha inviato all'Irlanda un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 94/55 e 96/86 nel termine di due mesi dalla notifica di detto parere.
6 Con lettera 24 novembre 1998 le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione che la regolamentazione avrebbe trovato applicazione appena possibile dopo l'adozione della normativa da parte del Parlamento.
7 Non avendo ricevuto alcun'altra informazione relativa al fatto che il procedimento legislativo fosse stato condotto a termine e che detta normativa fosse stata adottata, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 La Commissione fa ivi valere che l'Irlanda non ha trasposto le direttive 94/55 e 96/86 nel termine fissato, e che quindi è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.
9 Senza negare l'inadempimento addebitatole, l'Irlanda si limita a sostenere che il progetto preliminare della normativa necessaria ad assicurare la trasposizione di dette direttive è in corso di preparazione presso un gruppo di lavoro interministeriale.
10 Pertanto, non avendo avuto luogo la trasposizione delle due direttive in questione nel termine da esse previsto, si deve considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
11 Va conseguentemente constatato che, non avendo emanato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle direttive 94/55 e 96/86, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendone la Commissione chiesto la condanna alle spese ed essendo risultata soccombente, l'Irlanda deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/86/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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