Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione degli elementi probatori - Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
Massima
$$Dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione.
( v. punto 17 )
Parti
Nel procedimento C-442/99 P,
Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH, con sede in Ostrau (Germania), rappresentata dall'avv. G. Meier, Rechtsanwalt,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 28 settembre 1999, nella causa T-612/97, Cordis/Commissione (Racc. pag. II-2771),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
e
Repubblica francese, rappresentata dalle K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 aprile 2001, nel corso della quale la Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH è stata rappresentata dall'avv. G. Meier e la Commissione dal sig. K.-D. Borchardt,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 novembre 1999, la Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH (in prosieguo: la «Cordis» o la «ricorrente») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-612/97, Cordis/Commissione (Racc. pag. II-2771; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 1997, K(97) 3274 def., che respinge la domanda con la quale la ricorrente chiede l'attribuzione speciale di certificati d'importazione nell'ambito delle misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).
Contesto giuridico
2 Per quanto riguarda il contesto giuridico della causa, il Tribunale ha dichiarato:
«1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 404/93"), ha istituito un sistema comune d'importazione delle banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. Per assicurare una soddisfacente commercializzazione delle banane raccolte nella Comunità, nonché dei prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e di altri paesi terzi, il regolamento n. 404/93 prevede l'apertura di un contingente tariffario annuale per le importazioni delle banane "paesi terzi" e delle banane "non tradizionali ACP". Le banane non tradizionali ACP corrispondono ai quantitativi esportati dai paesi ACP che eccedono i quantitativi tradizionalmente esportati da ciascuno di tali Stati, come stabiliti nell'allegato al regolamento n. 404/93.
2 Ogni anno viene redatto un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità nonché delle importazioni e delle esportazioni. La ripartizione del contingente tariffario determinato sulla base di tale bilancio di previsione è effettuata tra gli operatori stabiliti nella Comunità in funzione della provenienza e dei quantitativi medi di banane che essi hanno venduto nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Tale ripartizione dà luogo al rilascio di certificati d'importazione che consentono agli operatori d'importare banane senza pagare dazi o a tariffe doganali preferenziali.
3 Il ventiduesimo considerando del regolamento n. 404/93 è così formulato:
"considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare, all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno; che occorre quindi, dal 1° luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione del nuovo regime".
4 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 dispone:
"Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie stimate opportune".
Fatti
3 Per quanto riguarda i fatti di causa, il Tribunale ha rilevato:
«5 La ricorrente, società Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH (in prosieguo: la "Cordis"), è stata costituita il 1° novembre 1990, dopo la riunificazione della Germania, e ha sede nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: l'"ex RDT"). La sua attività consiste nel commercio all'ingrosso della frutta nonché, in particolare, nella maturazione e nel condizionamento delle banane.
6 L'economia pianificata e centralizzata dell'ex RDT attribuiva il monopolio dell'importazione delle banane ad un ente di Stato e quello della maturazione a imprese nazionalizzate. Gli impianti di maturazione dell'ex RDT sono stati successivamente venduti a filiali di società della Repubblica federale di Germania operanti nel settore ortofrutticolo.
7 All'epoca in cui la ricorrente ha iniziato la sua attività, la possibilità di approvvigionamento di banane era debole nella regione dove operava commercialmente e la domanda di banane era superiore all'offerta nonché alla sua capacità di maturazione. La ricorrente decideva pertanto, nel 1991, d'ingrandirsi e costruiva nuovi impianti di maturazione. A tal fine, la ricorrente non ha beneficiato di alcuna sovvenzione da parte dei fondi pubblici.
8 Secondo la ricorrente i suoi nuovi impianti erano utilizzati al di sotto delle loro capacità. A questo proposito, essa deduce che il consumo è stato frenato dal fatto che i fornitori ripercotevano sul prezzo delle banane il costo dei certificati il cui ottenimento era necessario, ai sensi del regolamento n. 404/93, per l'importazione di banane verdi. Di conseguenza, poiché i certificati erano attribuiti in funzione dei quantitativi di banane venduti, l'interessata avrebbe potuto ottenere solo certificati d'importazione per quantitativi insufficienti.
9 Sulla base di tali circostanze la ricorrente, in data 7 aprile 1996, chiedeva alla Commissione, ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, di attribuirle quanto prima certificati supplementari a titolo di misure transitorie destinate a compensare un caso di palese iniquità dovuto al regime istituito con il regolamento n. 404/93.
10 Con decisione 24 ottobre 1997 (in prosieguo: la "decisione impugnata"), la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente basandosi, in particolare, sui seguenti motivi (settimo, ottavo, nono e undicesimo considerando):
"(...)
considerando che la Cordis non ha dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti affinché il suo impianto di maturazione potesse funzionare a pieno ritmo presso altri operatori o altre fonti, in luogo d'importarle essa stessa; che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non impedisce una siffatta iniziativa; che la Cordis ha effettivamente ottenuto quantitativi rilevanti di banane da maturare da altri operatori o da altre fonti senza importarle essa stessa; che, di conseguenza, non è stato dimostrato che ogni asserita sottoutilizzazione degli impianti di maturazione e ogni asserita stagnazione del fatturato nel settore della banana, perdita di clientela e soppressione di personale che ne sono conseguite fossero dovute al passaggio dalle disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati;
considerando che la Cordis non ha dimostrato che essa disponeva, con certezza, di una fonte di approvvigionamento di banane da maturare prima degli investimenti effettuati nell'impianto di maturazione; che la Cordis ha accettato il rischio di non essere in grado di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti affinché l'installazione potesse funzionare a pieno ritmo; che, di conseguenza, nonostante i paragrafi precedenti, quand'anche la Cordis non sia stata in grado di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti perché l'installazione funzionasse a pieno rendimento presso altri operatori o altre fonti senza importarle essa stessa, ciò è dovuto ad una mancanza di diligenza da parte della Cordis, la quale non si è assicurata gli approvvigionamenti prima di effettuare gli investimenti nell'impianto di maturazione;
considerando che la Cordis ha ottenuto dalla Dole quantitativi importanti di banane da maturare; che essa ha ottenuto banane mature in quantità sufficienti per soddisfare i bisogni della sua clientela; che la maturazione delle banane è solo una delle molteplici attività della Cordis; che, di conseguenza, la Cordis non ha dimostrato che ogni asserita riduzione delle sue attività di maturazione costituisse una difficoltà che metteva a repentaglio la sua sopravvivenza;
(...)
considerando che la Cordis non ha dimostrato di avere intrapreso altre iniziative prima delle date sopra citate che hanno portato a un caso di palese iniquità ai sensi della sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-68/95 in ragione di difficoltà dovute al passaggio che ha portato alla sostituzione dei regimi nazionali che esistevano prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui trattasi;
(...)"».
La sentenza impugnata
4 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 1997, la Cordis ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
5 A sostegno del ricorso la Cordis ha dedotto due motivi relativi, da una parte, alla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e ad uno sviamento di potere e, dall'altra, alla violazione dell'obbligo di motivazione.
6 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso.
7 In sede di impugnazione, la Cordis contesta l'iter logico seguito dal Tribunale per respingere il suo primo motivo laddove tale giudice ha affermato:
«32 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 attribuisce alla Commissione il potere di adottare provvedimenti specifici, di carattere transitorio, "per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del (...) regolamento, a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà" provocate da tale passaggio. Secondo una costante giurisprudenza, le suddette misure provvisorie sono destinate a far fronte alle turbative del mercato interno provocate dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati e hanno lo scopo di permettere di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali precedenti all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 (v. ordinanza [29 giugno 1993,] [causa C-283/93 R,] Germania/Consiglio (...) [Racc. pag. I-3667], punti 46 e 47; sentenze della Corte [29 novembre 1996,] [causa C-68/95,] T. Port (...), [Racc. pag. I-6065], punto 34, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 22, nonché l'ordinanza [del Tribunale 21 marzo 1997,] [causa T-79/96 R,] Camar/Commissione (...) [Racc. pag II-403], punto 42).
33 La Corte ha dichiarato che la Commissione deve del pari tenere in considerazione la situazione degli operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una disciplina nazionale anteriore al regolamento n. 404/93, un dato comportamento, senza poter prevedere le conseguenze di tale comportamento a seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (v. sentenza T. Port, già citata, punto 37).
34 Ne consegue che l'articolo in questione mira a facilitare il passaggio all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per le imprese che, in relazione a tale passaggio, abbiano incontrato problemi particolari e imprevedibili.
35 Occorre pertanto esaminare se i problemi incontrati dalla ricorrente siano dovuti al passaggio all'organizzazione comune dei mercati.
36 Si deve a questo proposito osservare che la società ricorrente è stata creata il 1° novembre 1990, dopo la riunificazione della Germania. Essa ha poi deciso, nel 1991, d'ingrandirsi costruendo nuovi impianti di maturazione, per quanto non ignorasse la situazione esistente in Germania a seguito della riunificazione.
37 Orbene, è giocoforza constatare che essa non ha presentato alcun argomento da cui si possa desumere che i problemi strutturali relativi alla riunificazione della Germania abbiano prodotto, per quanto la riguarda, un problema particolare ed imprevedibile derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Si deve aggiungere che le parti hanno confermato, nel corso dell'udienza, che, prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, le aziende di maturazione dell'ex-RDT non potevano importare esse stesse banane. La Commissione può dunque affermare a buon diritto che l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati non ha aggravato gli svantaggi strutturali invocati dalla ricorrente (v. supra, punto 27).
38 La ricorrente ritiene tuttavia che l'intervento della Commissione sia necessario per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Il regolamento n. 404/93, con il suo sistema di attribuzione dei certificati d'importazione in funzione del volume delle banane smerciate durante il periodo di riferimento, avrebbe congelato la situazione concorrenziale di partenza impedendo alle nuove imprese di ridurre il loro svantaggio.
39 Questo argomento non può però essere accolto. Infatti, l'art. 30 del regolamento n. 404/93, che va interpretato restrittivamente in quanto deroga al regime generale applicabile, non può consentire di compensare lo svantaggio concorrenziale che grava sulle nuove imprese a causa delle differenze di opportunità esistenti in Germania. In realtà, questo svantaggio non è dovuto all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati.
40 Inoltre, se è vero che non tutte le imprese sono toccate allo stesso modo dal regolamento n. 404/93, la Corte, nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 73 e 74), ha già statuito che tale trattamento differenziato appare inerente all'obiettivo di un'integrazione di mercati fino ad allora isolati, tenuto conto della diversa situazione nella quale versavano le diverse categorie di operatori economici prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
8 La Cordis solleva due motivi relativi al mancato rispetto delle condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e, rispettivamente, alla violazione del principio della parità di trattamento.
Sul primo motivo
9 La Cordis sostiene che la sentenza impugnata non tiene conto delle condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 in quanto il Tribunale avrebbe subordinato l'applicazione di tale disposizione all'esistenza, per l'operatore interessato, di problemi particolari ed imprevedibili collegati all'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane (in prosieguo: l'«OCM»). Secondo la ricorrente, il ricorso a tale articolo è giustificato nel caso in cui misure comunitarie siano necessarie per agevolare il passaggio dai regimi nazionali in materia di banane all'OCM, senza che per questo le perturbazioni collegate ad un siffatto passaggio creino necessariamente problemi imprevedibili e particolari per gli operatori economici interessati.
10 La ricorrente assume che la citata sentenza T. Port, sulla quale si basa la sentenza impugnata, riguardava una «situazione di manifesta iniquità». Ora, non si tratterebbe della sola fattispecie a cui si applica l'art. 30 del regolamento n. 404/93. Tale disposizione dovrebbe trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, alcuni operatori si trovino a fronteggiare difficoltà «strutturali» preesistenti all'entrata in vigore dell'OCM e che siano state accentuate a seguito di quest'ultima. Secondo la Cordis, il Tribunale ha a torto considerato, al punto 37 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui le aziende di maturazione dell'ex RDT non potevano importare direttamente banane prima dell'entrata in vigore dell'OCM, gli svantaggi non erano stati aggravati.
11 La ricorrente sostiene che, in quanto impresa creata in un nuovo Land, il suo svantaggio consisteva nel fatto che essa non ha potuto realizzare operazioni di maturazione nel corso del periodo di riferimento stabilito dal regolamento n. 404/93 per gli anni 1993 e 1994, e cioè gli anni 1989 e 1990. La Cordis fa valere in proposito che era impossibile esercitare un'attività privata di commercio all'ingrosso e di maturazione nella ex RDT, mentre le «imprese del popolo» («Volkseigene Betriebe») ivi stabilite, che hanno potuto maturare banane nel corso del citato periodo di riferimento, si sono viste concedere per questo certificati d'importazione, in conformità all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha probabilmente preso in considerazione quest'ultima disposizione nel basarsi, al punto 37 della sentenza impugnata, sulle importazioni e non già sulla maturazione di banane da parte delle aziende di maturazione.
12 Va rilevato che, come risulta dal ventiduesimo considerando del regolamento n. 404/93, l'art. 30 di tale regolamento è destinato a far fronte alla perturbazione del mercato interno che rischiava di essere provocata dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'OCM (v., in particolare, sentenza Belgio e Germania/Commissione, citata, punto 22, e giurisprudenza citata). Secondo lo stesso considerando, la suddetta disposizione dà alla Commissione la possibilità di adottare tutte le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione dell'OCM. Peraltro, la Commissione ha affermato che l'applicazione dell'art. 30 è subordinata alla condizione che i provvedimenti specifici che la Commissione deve adottare siano diretti ad agevolare il passaggio dai regimi nazionali all'OCM e che siano necessari a tal fine (v., in particolare, sentenza T. Port, citata, punto 35).
13 Ne consegue che solo problemi collegati all'istituzione dell'OCM possono essere presi in considerazione ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
14 Giustamente, quindi, al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso di accertare se i problemi incontrati dalla Cordis fossero collegati al passaggio all'OCM.
15 Al punto 37 della stessa sentenza, il Tribunale ha rilevato in particolare che l'istituzione dell'OCM non aveva aggravato gli svantaggi strutturali fatti valere dalla Cordis a sostegno del suo ricorso d'annullamento della decisione impugnata.
16 Per pervenire a questa conclusione, il Tribunale ha proceduto ad una valutazione dei fatti che, salvo snaturamento, non può essere discussa dinanzi alla Corte.
17 Infatti, dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 78).
18 Ora, pur se, nell'ambito della sua impugnazione, la Cordis insiste nel contestare che l'aggravamento delle difficoltà strutturali fatte valere nel ricorso non fosse legato all'istituzione dell'OCM, essa non ha dimostrato, né nel corso della fase scritta del procedimento né in udienza, che il Tribunale, pervenendo a tale conclusione, abbia snaturato i fatti.
19 Avendo il Tribunale così accertato la mancanza di un nesso tra le difficoltà strutturali fatte valere dalla Cordis e l'istituzione dell'OCM, veniva manifestamente meno una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Di conseguenza, non è più necessario esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe a torto considerato, con riferimento alla citata sentenza T. Port, che l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 presuppone in tutti i casi di specie che le imprese interessate si trovino, a seguito del passaggio all'OCM, di fronte a problemi particolari ed imprevedibili.
20 Il primo motivo dev'essere quindi respinto.
Sul secondo motivo
21 La Cordis fa valere che la sentenza impugnata viola il principio della parità di trattamento che vieta in particolare di trattare in modo uguale situazioni diverse. Secondo la ricorrente, le imprese create nei nuovi Länder dopo la riunificazione della Germania, contrariamente alle altre imprese della Comunità europea, non hanno potuto realizzare operazioni di maturazione negli anni 1989 e 1990 che servono di riferimento ai fini dell'attribuzione di certificati di importazione di banane. Il principio della parità di trattamento avrebbe comportato la presa in considerazione di tali circostanze eccezionali da parte delle istituzioni comunitarie. Dato che siffatte circostanze non sono state prese in considerazione dal regolamento n. 1442/93, la Commissione era tenuta a farlo ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. In tal modo, il passaggio delle nuove imprese alla situazione risultante dall'OCM sarebbe stato agevolato e sarebbe stata conseguita la finalità dell'art. 30.
22 In risposta a tale motivo, occorre anzitutto ricordare che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, l'intervento delle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 è necessario, in particolare, se il passaggio all'OCM lede i diritti fondamentali, tutelati dal diritto comunitario, di taluni operatori economici (v., in particolare, sentenza T. Port, citata, punto 40). Fra tali diritti figura il principio della parità di trattamento (v., in particolare, sentenza Germania/Consiglio, citata, punto 67).
23 Occorre poi rilevare che, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che lo svantaggio concorrenziale che grava sulle nuove imprese fatto valere dalla ricorrente non era dovuto all'istituzione dell'OCM. Trattandosi di una valutazione dei fatti, essa, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 17 della presente sentenza, non può formare oggetto di discussione dinanzi alla Corte in mancanza di elementi che provino uno snaturamento di questi. Venendo così meno una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento affermando, al punto 39 della sentenza impugnata, che tale disposizione non consentiva di compensare uno svantaggio del genere.
24 Di conseguenza occorre respingere anche il secondo motivo e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 In forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Cordis che è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
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