Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Trasporti - Trasporti aerei - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che prevede diritti d'imbarco diversi per i voli nazionali e per i voli intracomunitari - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 2408/92, art. 3, n. 1]
Massima
$$Si deve dichiarare che costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, vietata dal combinato disposto degli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il quale ha lo scopo di definire nel settore del trasporto aereo le condizioni di applicazione del principio della libera prestazione dei servizi, una normativa nazionale che prevede a carico dei passeggeri diritti d'imbarco diversi secondo che si tratti di un volo nazionale o di un volo intracomunitario. Infatti, la libertà sancita dall'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro.
( v. punti 11-12, 15 )
Parti
Nella causa C-447/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Benyon e dalla sig.ra S. Dragone, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1998 (GURI del 27 ottobre 1998, n. 251), recante attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede diritti d'imbarco diversi secondo che si tratti di un volo nazionale o di un volo dall'Italia verso un altro Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria della Corte il 24 novembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1998 (GURI del 27 ottobre 1998, n. 251; in prosieguo: il «decreto ministeriale 13 agosto 1998»), recante attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede diritti d'imbarco diversi secondo che si tratti di un volo nazionale o di un volo dall'Italia verso un altro Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).
Quadro giuridico
Normativa comunitaria
2 Il regolamento n. 2408/92 ha per oggetto, come risulta dai primi due considerando, l'attuazione, ai sensi dell'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE), di una politica dei trasporti aerei ai fini della graduale instaurazione del mercato interno, il quale consiste in uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
3 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92 dispone:
«Ai sensi del presente regolamento, lo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità».
Normativa nazionale
4 L'art. 5 della legge italiana 5 maggio 1976, n. 324 (GURI del 31 maggio 1976, n. 142), prevede l'imposizione di un prelievo sulla partenza dei passeggeri in aereo, denominato «diritto per l'imbarco passeggeri» (in prosieguo: il «diritto d'imbarco»), il cui importo varia a seconda che esso si applichi ai passeggeri che si imbarcano su voli internazionali oppure su voli nazionali. La citata legge è stata successivamente modificata dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316 (GURI del 9 ottobre 1991, n. 237), dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (GURI del 28 dicembre 1993, Supplemento ordinario n. 121), e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (GURI del 28 dicembre 1996, Supplemento ordinario n. 233), che hanno sempre mantenuto questa distinzione tra i diritti d'imbarco per le due categorie di passeggeri.
5 Il decreto ministeriale 13 agosto 1998 ha modificato, con l'art. 3, la misura dei diritti d'imbarco nel seguente modo:
«Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è elevato da LIT 15 154 a LIT 15 500.
Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni, previsto dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1991, n. 316, è elevato da LIT 5 919 a LIT 7 000».
Procedimento precontenzioso
6 Con lettera di diffida 23 dicembre 1996 la Commissione faceva notare alla Repubblica italiana che la distinzione operata dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, nella versione modificata, tra i diritti d'imbarco applicati ai passeggeri dei voli che collegano l'Italia ad altri Stati membri e quelli applicati ai passeggeri dei voli interni italiani non era compatibile con il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 59 e dall'art. 62 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), con le disposizioni del regolamento n. 2408/92 nonché con il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri attribuito ai cittadini dell'Unione dall'art. 8 A del Trattato CE.
7 Dopo uno scambio di corrispondenza con la Repubblica italiana, il 14 dicembre 1998 la Commissione inviava al suddetto Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla notificazione. Non avendo la Repubblica italiana risposto a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
Argomenti delle parti
8 La Commissione sostiene che la normativa italiana istitutiva dei diritti d'imbarco è in contrasto con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92, che va interpretato conformemente ai principi generali della libera prestazione dei servizi sanciti dall'art. 59 del Trattato CE.
9 A tale proposito, la Commissione rileva che la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo all'interno della Comunità è stata realizzata con l'adozione del terzo pacchetto di liberalizzazione del 23 luglio 1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Il regolamento n. 2408/92 sarebbe un elemento fondamentale di tale pacchetto, in quanto disciplina tutte le questioni relative all'accesso al mercato da parte dei vettori aerei, dando così attuazione ai principi sanciti dall'art. 59 del Trattato.
10 Il governo italiano non contesta l'addebito della Commissione e fa presente che sono in via di elaborazione nuove disposizioni nazionali che aboliranno la differenziazione tra diritti d'imbarco per i voli intracomunitari e i voli nazionali, di guisa che tale addebito verrà meno.
Giudizio della Corte
11 Occorre rilevare, in primo luogo, come osservato dalla Corte nella sentenza 18 gennaio 2001, causa C-361/98, Italia/Commissione (Racc. pag. I-385, punto 32), che il regolamento n. 2408/92 ha per oggetto, in particolare, di definire nel settore dei trasporti aerei le condizioni di applicazione del principio della libera prestazione dei servizi, sancito segnatamente dall'art. 59 e dall'art. 61 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 51 CE), affinché tutte le questioni relative all'accesso al mercato siano trattate nello stesso regolamento.
12 Occorre inoltre ricordare che la libertà sancita dall'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-381/93, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5145, punto 17).
13 Infine, si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).
14 Orbene, nel caso di specie è pacifico che la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro il termine impartito a tal fine.
15 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1998, il quale prevede diritti d'imbarco diversi secondo che si tratti di un volo nazionale o di un volo dall'Italia verso un altro Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 59 del Trattato in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in vigore l'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1998, recante attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede, a carico dei passeggeri, diritti d'imbarco diversi secondo che si tratti di un volo nazionale o di un volo dall'Italia verso un altro Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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