Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di telecomunicazioni - Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali - Direttiva 97/13 - Licenze individuali - Procedure connesse alla concessione di autorizzazioni - Carattere delle decisioni da adottare
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, art. 9, n. 2)
Massima
$$Le esigenze di rapidità nel procedimento decisionale delle autorità competenti, imposte dalla direttiva 97/13 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, e la mancanza di qualsiasi riferimento al carattere eventualmente provvisorio della decisione giustificano che l'art. 9, n. 2, secondo trattino, della direttiva, ai sensi del quale uno Stato membro è tenuto ad informare della sua decisione il richiedente una licenza individuale nel termine massimo di sei settimane, sia interpretato nel senso che le decisioni da adottare nel detto termine abbiano un carattere definitivo.
( v. punto 19 )
Parti
Nella causa C-448/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. P. Steinmetz, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 8, n. 3, e 9, n. 2, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 novembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 8, n. 3, e 9, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2 Conformemente al suo art. 1, n. 1, la direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione.
3 Ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva, tali servizi possono essere prestati senza autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti e obblighi per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di licenze individuali.
4 L'art. 8, n. 3, della direttiva recita:
«Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri si assicurano che le condizioni delle licenze individuali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni».
5 Ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva:
«Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:
- lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, e
- stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolare, nel caso delle procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti».
6 In forza dell'art. 25, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 31 dicembre 1997 e informarne immediatamente la Commissione.
7 Le autorità lussemburghesi notificavano alla Commissione un certo numero di regolamenti e progetti di regolamenti adottati allo scopo di trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. A seguito dell'esame di tali atti, la Commissione ha ritenuto, da un lato, che talune loro disposizioni non fossero conformi alla direttiva e, dall'altro, che restassero ancora da adottare provvedimenti per procedere alla trasposizione completa di quest'ultima. Di conseguenza, la Commissione, con lettera 24 luglio 1998, diffidava il Granducato di Lussemburgo intimandogli di presentarle le sue osservazioni nel termine di due mesi.
8 Con lettera del 18 settembre 1998 le autorità lussemburghesi presentavano le loro osservazioni. Ritenendo che esse non rispondessero a tutti gli addebiti contenuti nella lettera di diffida, la Commissione, con lettera 8 febbraio 1999, indirizzava un parere motivato al Granducato di Lussemburgo, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi nel termine di due mesi dalla notifica di tale parere.
9 Le autorità lussemburghesi rispondevano al parere motivato con lettera del 13 aprile 1999. Tuttavia, ritenendo che la trasposizione della direttiva non fosse ancora stata effettuata in modo soddisfacente, la Commissione decideva di presentare il ricorso in esame.
10 La Commissione fa valere due censure nei confronti del Granducato di Lussemburgo.
11 Essa fa valere, in primo luogo, che l'art. 8, n. 3, della direttiva non è completamente trasposto e che resta ancora da adottare e pubblicare un regolamento granducale che fissi le condizioni del capitolato d'oneri per la gestione di un servizio di radiomessaggeria, così come previsto dall'art. 7, n. 2, lett. e), della legge lussemburghese 21 marzo 1997 sulle telecomunicazioni (Mémorial A 1997, pag. 761). A tal proposito, essa fa valere la sentenza 18 dicembre 1997, causa C-263/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-7453, punto 26), secondo cui una legge nazionale non contenente nessuna disposizione sostanziale di trasposizione di una direttiva, ma che si limiti ad autorizzare un'autorità ad emanare successivamente le necessarie disposizioni, non può ritenersi che trasponga in modo completo e preciso la direttiva.
12 Nella sua difesa il Granducato di Lussemburgo fa valere che un progetto di regolamento granducale che fissa le dette condizioni è stato inviato per parere al Consiglio di Stato il 7 dicembre 1999 ed è stato notificato alla Commissione all'inizio del mese di dicembre 1999.
13 Non essendo tale provvedimento definitivo, occorre rilevare che la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 8, n. 3, della direttiva non è avvenuta in modo completo, in mancanza di un provvedimento che fissi le condizioni del capitolato d'oneri per la gestione di un servizio di radiomessaggeria, o, comunque, in mancanza dell'adozione di un siffatto provvedimento nel termine fissato nel parere motivato.
14 Occorre pertanto considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione riguardo a detta disposizione della direttiva.
15 In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Granducato di Lussemburgo abbia trasposto in modo scorretto l'obbligo previsto all'art. 9, n. 2, secondo trattino, della direttiva, in quanto il termine fissato dal regolamento nazionale per la definitiva attribuzione delle licenze eccede quello di sei settimane indicato da detta disposizione. Se la direttiva impone di informare il richiedente riguardo alla decisione relativa alla concessione o al rifiuto della licenza, si tratterebbe di una decisione esecutiva che fa sorgere in capo al richiedente un diritto o che gli nega un siffatto diritto, mentre ogni altra interpretazione priverebbe le disposizioni relative ai termini di concessione del loro effetto utile. Così, il fatto che il richiedente riceva dopo sei settimane un progetto di licenza o un progetto di rifiuto non equivarrebbe ad una decisione nel senso della direttiva. La Commissione precisa che la procedura, così come disciplinata dal diritto lussemburghese, sfocia in un termine di concessione delle licenze di tre mesi e mezzo o più.
16 Il Granducato di Lussemburgo sostiene che l'art. 5 del regolamento granducale 2 luglio 1998 è perfettamente conforme alla direttiva. A suo parere, occorre interpretare l'art. 9, n. 2, della direttiva nel senso che non si tratta di inviare al richiedente una licenza definitiva, ma di informarlo dell'esito della sua domanda e ciò al più tardi sei settimane dopo la ricezione di tale domanda da parte dell'autorità che la istruisce. Esso conclude asserendo che la normativa lussemburghese garantisce al richiedente un'informativa sul seguito dato alla sua domanda entro un termine non superiore alle sei settimane fissate dall'art. 9, n. 2, della direttiva.
17 A questo proposito occorre rilevare che, precisando che lo Stato membro «stabilisce limiti di tempo ragionevoli», l'art. 9, n. 2, secondo trattino, della direttiva conferma in modo chiaro la volontà del legislatore comunitario di limitare il tempo dedicato dagli Stati membri all'esame delle domande di licenze individuali.
18 Infatti il diciasettesimo considerando della direttiva stabilisce che «le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero cercare (...) di ridurre i tempi necessari per prendere una decisione sul rilascio di licenze individuali (...) in risposta ai bisogni commerciali».
19 Emerge dall'art. 9, n. 2, che lo Stato membro è tenuto ad informare il richiedente della propria decisione nel termine massimo di sei settimane. Le esigenze di rapidità nel procedimento decisionale delle autorità competenti, imposte dalla direttiva, e la mancanza di qualsiasi riferimento al carattere eventualmente provvisorio della decisione giustificano che l'art. 9, n. 2, secondo trattino, sia interpretato nel senso che le decisioni da adottare nel termine da esso fissato abbiano un carattere definitivo. Ora, in base al diritto lussemburghese ciò non si verifica.
20 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione per quanto riguarda la detta disposizione della direttiva.
21 Di conseguenza si deve dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 8, n. 3, e 9, n. 2, della direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo, che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 8, n. 3, e 9, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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