Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-454/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, per ognuno degli anni dal 1985 al 1988 e per l'anno 1990,
- non avendo emanato modalità particolari per l'utilizzazione dei contingenti ad esso assegnati,
- non avendo eseguito le ispezioni e gli altri controlli prescritti dai pertinenti regolamenti comunitari,
- non avendo chiuso provvisoriamente talune attività di pesca quando i contingenti erano esauriti, e
- non avendo (per il solo 1988) adottato misure sufficienti ad evitare l'errata registrazione di sbarchi di catture di sgombri e
- non avendo avviato azioni amministrative o penali contro i capitani dei pescherecci che hanno violato i regolamenti, o contro qualsiasi altra persona responsabile di tale violazione,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1) per il periodo successivo; nonché degli artt. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82 e 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87; 9 del regolamento n. 2241/87; 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82 o 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, in combinato disposto con l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la Cancelleria della Corte il 30 novembre 1999 la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso diretto a far dichiarare che, per ognuno degli anni dal 1985 al 1988 e per l'anno 1990,
- non avendo emanato modalità particolari per l'utilizzazione dei contingenti ad esso assegnati,
- non avendo eseguito le ispezioni e gli altri controlli prescritti dai pertinenti regolamenti comunitari,
- non avendo chiuso provvisoriamente talune attività di pesca quando i contingenti erano esauriti, e
- non avendo (per il solo 1988) adottato misure sufficienti ad evitare l'errata registrazione di sbarchi di catture di sgombri,
- non avendo avviato azioni amministrative o penali contro i capitani dei pescherecci che hanno violato i regolamenti, o contro qualsiasi altra persona responsabile di tale violazione
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1) per il periodo successivo; nonché degli artt. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, e 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87; 9 del regolamento n. 2241/87; 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82 o 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, in combinato disposto con l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83.
Contesto normativo
2 Il regolamento n. 170/83, abrogato, a partire dal 1_ gennaio 1993, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389, pag. 1), ai sensi del suo art. 1, primo comma, aveva lo scopo di «garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni economiche e sociali appropriate».
3 Ai sensi degli artt. 2, n. 2, lett. d), e 3 del regolamento n. 170/83, le misure adottate nell'ambito di tale sistema possono includere la limitazione dell'attività di pesca, in particolare mediante la limitazione del «totale di catture ammesse» (in prosieguo: il «TAC»). Quando sono ritenuti necessari, i TAC vengono stabiliti ogni anno, alla fine del mese di dicembre, mediante regolamenti del Consiglio, che agisce su proposta della Commissione. Tali regolamenti fissano, per l'anno civile seguente, il TAC per tutta la Comunità e il contingente attribuito a ciascuno Stato membro. I TAC e i contingenti sono determinati secondo le riserve ittiche, vale a dire per specie per una determinata zona.
4 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83:
«Gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati. (...)».
5 Il regolamento n. 2057/82 ha stabilito, per quanto riguarda le catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in tale Stato, norme in materia di controllo del rispetto delle limitazioni delle possibilità di pesca. Tale regolamento comportava disposizioni in materia di ispezione dei pescherecci e il controllo della loro attività da parte delle autorità degli Stati membri, sia in mare che in porto, nonché la comunicazione dei risultati di tali ispezioni alla Commissione.
6 L'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2057/82 disponeva:
«1. Nei porti situati sul suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ogni Stato membro procede all'ispezione dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, per garantire l'osservanza di ogni regolamentazione in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo.
2. Se le autorità competenti di uno Stato membro, in seguito ad una ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, costatano che un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o registrato in uno Stato membro non osserva la regolamentazione in vigore in materia di conservazione e di controllo, esse intentano azioni penali o amministrative contro il capitano del peschereccio medesimo».
7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3723, che modifica il regolamento n. 2057/82 (GU L 361, pag. 42), entrato in vigore il 1_ gennaio 1986, ha esteso l'obbligo degli Stati membri di avviare azioni penali o amministrative in caso di violazione delle misure in materia di conservazione e di controllo, previsto all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82, nel senso che tali azioni non dovevano essere intentate unicamente nei confronti del capitano, bensì anche contro «qualsiasi altra persona responsabile».
8 Una nuova modifica dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2057/82 è stata apportata dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4027 (GU L 376, pag. 4). Entrata in vigore il 1_ gennaio 1987, la versione così modificata dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2057/82 è formulata nei termini seguenti:
«1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo, ogni Stato membro controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e tutte le attività la cui ispezione dovrebbe consentire la verifica dell'applicazione del presente regolamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di magazzinaggio del pesce e di registrazione degli sbarchi e delle vendite.
2. Se, in seguito ad un controllo o ad un'ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro constatano il non rispetto della normativa in vigore in materia di conservazione e di controllo, esse intentano un'azione penale o amministrativa contro il capitano del peschereccio o qualsiasi altra persona responsabile».
9 L'art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2057/82, disponeva:
«1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve ittiche in questione, indipendentemente dal punto di sbarco.
2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri».
10 Il regolamento n. 2057/82 è stato sostituito a partire dal 1_ agosto 1987 dal regolamento n. 2241/87 che, in un intento di chiarificazione, ha codificato il regolamento n. 2057/82 a seguito delle modifiche sostanziali introdotte in materia di ispezione e di controllo delle attività della pesca interessate da quest'ultimo. Il regolamento n. 2241/87, che è stato a sua volta abrogato a partire dal 1_ gennaio 1994 mediante regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), includeva in particolare gli artt. 1 e 11, la cui formulazione era identica a quella degli artt. 1 e 10 del regolamento n. 2057/82, come modificato dal regolamento n. 4027/86.
11 Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 2241/87:
«1. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli sbarchi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC, [effettuati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro], vengano registrati. (...)
(...)
2. Anteriormente al 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi delle catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC sbarcati durante il mese precedente e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 7 e 8.
Nelle notifiche alla Commissione devono figurare il luogo delle catture, come specificato negli articoli 5 e 6, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri, a richiesta della Commissione, forniscono informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste da detto paragrafo, qualora le catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate rischino di raggiungere il livello del TAC o del contingente.
3. La Commissione informa gli Stati membri delle notifiche da essa ricevute ai sensi del presente articolo entro un termine non superiore a 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto dette notifiche.
4. Ogni Stato membro conserva o fa conservare i documenti sottoposti alle proprie autorità competenti, conformemente agli articoli 5 e 6 ed alle modalità particolari d'applicazione di questi articoli, in modo da poter risalire a questi documenti che sono alla base delle notifiche alla Commissione previste al paragrafo 2, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati gli sbarchi in questione».
Procedimento precontenzioso
12 Conformemente all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), la Commissione ha inviato lettere di diffida al Regno Unito, datate rispettivamente 2 ottobre 1986, 13 maggio 1987 e 26 marzo 1991 per quanto riguarda il sovrasfruttamento di diverse riserve ittiche nel 1985; 28 settembre 1987 e 26 marzo 1991 in relazione al sovrasfruttamento di diverse riserve ittiche nel 1986; 10 aprile 1989 e 26 marzo 1991 riguardo al sovrasfruttamento di diverse riserve ittiche nel 1987; 28 maggio 1991 per quanto riguarda il sovrasfruttamento di diverse riserve ittiche nel 1988; e 18 febbraio 1993 in relazione al sovrasfruttamento di diverse riserve ittiche nel 1990.
13 In tali lettere la Commissione contestava al Regno Unito il fatto che le catture dei pescatori appartenenti a tale Stato membro durante gli anni di cui trattasi avessero superato i quantitativi attribuitigli e, più in particolare, il fatto che tale Stato membro non avesse adottato o avesse adottato con eccessivo ritardo le misure necessarie ad evitare tale sovrasfruttamento, in violazione della normativa comunitaria vigente. Tali lettere invitavano il Regno Unito a presentare le sue osservazioni entro un mese dalla loro ricezione.
14 Il governo del Regno Unito rispondeva alle singole lettere di diffida, rispettivamente, in data 9 dicembre 1986, 11 giugno 1987 e 16 maggio 1991, per quanto riguarda il superamento relativo al 1985; in data 10 novembre 1987 e 16 maggio 1991, in relazione al superamento concernente il 1986, in data 28 giugno 1989 e 16 maggio 1991 quanto al superamento relativo al 1987, in data 22 luglio 1991 per quanto attiene al superamento relativo al 1988 e il 19 aprile 1993 per il superamento relativo al 1990.
15 Nelle sue risposte il detto governo forniva numerose ragioni per spiegare il sovrasfruttamento di cui trattasi, quali sbarchi imprevisti e inattesi, cattive condizioni atmosferiche nonché il ritardo nelle dichiarazioni di sbarco riguardanti sbarchi effettuati in Spagna da imbarcazioni battenti bandiera britannica o registrati nel Regno Unito, ma i cui effettivi proprietari erano stabiliti in Spagna e operavano da porti spagnoli (in prosieguo: le «imbarcazioni operanti dalla Spagna»).
16 Considerando che le autorità del Regno Unito non avevano adottato le misure appropriate per risolvere il problema di sovrasfruttamento oggetto dei suoi rilievi, la Commissione ha trasmesso a tali autorità quattro pareri motivati datati rispettivamente 21 novembre 1988, relativo alle presunte violazioni commesse nel 1985; 9 febbraio 1989, per quelle che sarebbero state commesse nel 1986; 1_ ottobre 1992, per quelle commesse nel 1985, nonché nel 1986 fino al 1987, e 17 aprile 1996, le infrazioni commesse nel 1988 e 1990.
17 In tale parere motivato la Commissione faceva valere che nessuno degli argomenti addotti dalle autorità del Regno Unito in risposta alle sue lettere di diffida potevano esonerare tale Stato membro dalla sua responsabilità riguardo al sovrasfruttamento nel corso dei periodi di cui trattasi.
18 Le autorità del Regno Unito presentavano osservazioni in merito con lettere 8 febbraio 1989, 17 aprile 1989 e 5 febbraio 1993 con riguardo agli esercizi 1985-1987 e con lettera 13 giugno 1996 in relazione agli esercizi 1988 e 1990. A loro parere i problemi verificatisi nel periodo tra il 1985 e il 1987 erano stati originati dalle attività di imbarcazioni operanti dalla Spagna ed erano stati apportati miglioramenti al sistema di controllo e di sorveglianza di tali imbarcazioni, come risulta dal fatto che nel 1991 non era stato constatato alcun sovrasfruttamento per tali imbarcazioni. Il Regno Unito sosteneva quindi di aver adottato le misure necessarie per evitare un ulteriore sovrasfruttamento. Inoltre, il sovrasfruttamento relativo al 1990, che si era verificato nonostante l'adozione delle misure necessarie prima dell'esaurimento dei contingenti pertinenti, sarebbe stato conseguenza dell'aumento improvviso e inatteso degli sbarchi.
19 Considerando che nel corso dei cinque anni di cui trattasi il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa comunitaria applicabile, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.
Sul ricorso
20 Nel suo ricorso la Commissione presenta sotto forma di tabella le riserve ittiche che hanno dato luogo a 27 casi di sovrasfruttamento o di pesca in zone per le quali il Regno Unito non disponeva di alcun contingente. Ciascuna tabella menziona la riserva ittica controversa, il contingente attribuito a tale Stato - o l'assenza di un contingente - e la quantità di sovrasfruttamento per ciascuno degli anni di cui trattasi.
21 A tal riguardo, per il periodo 1985-1988 e per l'anno 1990, la Commissione ha formulato i cinque addebiti seguenti nei confronti del Regno Unito:
- la mancanza di modalità specifiche di utilizzazione dei contingenti, in violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83;
- la mancanza di misure di controllo, in violazione degli artt. 1, n. 1, del regolamento n. 2057/82, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo;
- la tardiva chiusura della pesca, in violazione degli artt. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo;
- la mancanza (per il solo 1988) di misure sufficienti ad evitare false dichiarazioni di sbarchi di catture di sgombri, in violazione dell'art. 9 del regolamento n. 2241/87 e
- l'assenza di sanzioni penali o amministrative, in violazione degli artt. 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82, nelle versioni successivamente applicabili nel corso del periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo.
22 E' opportuno esaminare congiuntamente i primi due addebiti.
Sulla mancanza di adeguate norme dettagliate per l'utilizzazione dei contingenti, nonché sulla mancanza di misure di controllo
Argomenti delle parti
23 Secondo la Commissione il Regno Unito non ha vigilato a che i pescatori dichiarassero alle autorità competenti tutte le catture effettuate. Esso avrebbe del pari omesso di istituire un sistema di analisi rapida di tutte le informazioni raccolte, che consentisse tempestivamente di vietare, provvisoriamente, la pesca al fine di evitare qualsiasi superamento del contingente, di assicurarsi che i pescatori interrompessero effettivamente la pesca e gli sbarchi di catture di riserve ittiche dal momento dell'applicazione del divieto e di vigilare a che i battelli operanti dalla Spagna facessero regolarmente scalo nel Regno Unito per sottomettersi ad un controllo.
24 A tal riguardo la Commissione ricorda che, lungi dal poter essere considerati incidenti isolati avvenuti in un contesto sostanzialmente sano, i 27 casi di sovrasfruttamento o di pesca nelle zone per le quali il Regno Unito non dispone di alcun contingente, ricordati nel ricorso, illustrano le carenze sistematiche di cui soffriva il sistema generale attuato da tale Stato membro.
25 Il governo del Regno Unito non contesta la constatazione che nel corso di ciascuno degli anni di cui trattasi si sia praticato un sovrasfruttamento di entità considerevole, e accetta - salvo due eccezioni - le cifre menzionate dalla Commissione nel proprio ricorso. Per contro, tale governo contesta l'affermazione secondo cui le autorità nazionali competenti non avrebbero fatto rispettare le disposizioni in materia e secondo cui la mancata osservanza dei contingenti di pesca sarebbe dunque il risultato dell'inadempimento di precisi obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
26 Secondo tale governo la Commissione non avrebbe ottemperato all'obbligo di apportare la prova delle dichiarazioni generali che costituiscono il fondamento dell'inadempimento contestato. In particolare, essa avrebbe fondato il suo ricorso su un numero limitato di casi accertati di sovrasfruttamento. Secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione non può fondarsi su una presunzione per provare l'esistenza dell'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono a norma del diritto comunitario. Inoltre, essa avrebbe dovuto segnalare specificamente al Regno Unito che esso avrebbe dovuto procedere all'adozione di determinate misure, nel caso in cui essa avesse inteso fare dell'assenza di queste ultime l'oggetto del suo ricorso per inadempimento.
Giudizio della Corte
27 In via preliminare, occorre osservare che l'art. 226 CE consente alla Commissione di avviare il procedimento per inadempimento ogni qualvolta essa ritenga che uno Stato membro abbia trasgredito uno dei propri obblighi comunitari, a prescindere dalla natura o dalla rilevanza dell'infrazione, poiché tale procedimento si basa sull'accertamento oggettivo dell'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal Trattato o da un atto di diritto derivato (v. sentenze 1_ marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, Racc. pag. 467, punto 8; 27 novembre 1990, causa C-209/88, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4313, punto 13; 1_ ottobre 1998, causa C-71/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5991, punto 14, e 1_ febbraio 2001, causa C-333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1025, punti 32 e 33).
28 Va ricordato che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, è compito degli Stati membri determinare «conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati». In tale contesto, gli artt. 1, n. 1, del regolamento n. 2057/82, come modificato dai regolamenti nn. 3723/85 e 4027/86, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo, prevedevano l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure di ispezione atte a garantire l'osservanza di ogni regolamentazione adottata nel contesto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca. L'adozione di tali misure era quindi necessaria per garantire il funzionamento di tale regime e, in particolare, necessaria per garantire il rispetto dei contingenti attribuiti agli Stati membri.
29 Nella fattispecie, la Commissione fornisce, a sostegno del suo ricorso, elementi di fatto circostanziati relativi alle riserve ittiche ripartite per specie e alle zone interessate, nonché ai contingenti attribuiti e alle tonnellate accertate di sovrasfruttamento o di pesca non autorizzata. Tali elementi consentono di determinare sei casi di sovrasfruttamento per un totale di 1 217 tonnellate e tre casi di pesca in zona non autorizzata per un totale di 140 tonnellate nel 1985; quattro casi di sovrasfruttamento per un totale di 752 tonnellate e un caso di pesca in zona non autorizzata, relativa ad una tonnellata, nel 1986; due casi di sovrasfruttamento per un totale di 2 606 tonnellate e sei casi di pesca in zona non autorizzata per un totale di 274,1 tonnellate in 1987; un caso di sovrasfruttamento riguardante lo sgombro nel 1988 relativo a 23 620 tonnellate, e quattro casi di sovrasfruttamento nel 1990 per un totale di 389 tonnellate.
30 Il governo del Regno Unito non contesta la constatazione della Commissione secondo cui è stato praticato un sovrasfruttamento di entità considerevole nel corso dei cinque anni di cui trattasi e accetta - salvo due eccezioni - le cifre da essa menzionate nel proprio ricorso.
31 Risulta dall'entità di tali cifre e dalla reiterazione della situazione che esse descrivono che i casi di sovrasfruttamento non potevano essere altro che la conseguenza, da un lato, dell'assenza di modalità adeguate di utilizzo dei contingenti di pesca, e, dall'altro, dell'inadempimento degli obblighi di controllo dello Stato membro di cui trattasi (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 35).
32 Non può pertanto essere accolto l'argomento del Regno Unito con cui si sostiene che la Commissione si fonda su una semplice presunzione e su un numero limitato di casi di sovrasfruttamento.
33 Si deve quindi dichiarare che, per ciascuno degli anni tra il 1985 e il 1988 e per il 1990, non avendo stabilito modalità particolari per l'utilizzazione dei contingenti che gli sono stati attribuiti e non avendo proceduto all'ispezione e agli altri controlli previsti dai regolamenti comunitari pertinenti, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, 1, n. 1, del regolamento n. 2057/82, come modificato dai regolamenti nn. 3723/85 e 4027/86, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87, per il periodo seguente.
Sulla chiusura tardiva della pesca
Argomenti delle parti
34 La Commissione sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli art. 10 del regolamento n. 2057/82 e 11 del regolamento n. 2241/87 impongono allo Stato membro interessato di adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per evitare il sovrasfruttamento da parte dei pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o registrati sul suo territorio. Difficoltà pratiche che impediscano alle autorità competenti di prevedere l'esaurimento imminente dei contingenti non possono essere invocate per giustificare l'inadempimento di tale obbligo. Inoltre, l'indicazione dei quantitativi catturati alla data di entrata in vigore dei divieti relativi alle riserve ittiche i cui contingenti sono esauriti soddisferebbe l'obbligo di provare l'inadempimento di cui trattasi. Secondo la Commissione, solo questa data sarebbe determinante nel caso di specie.
35 Il governo del Regno Unito non contesta che, nei cinque casi ricordati dalla Commissione, i contingenti fossero stati superati al momento in cui sono entrati in vigore i rispettivi provvedimenti di divieto. Tuttavia esso adduce al riguardo che il fatto di non vietare tempestivamente la pesca per impedire il superamento del contingente può costituire un inadempimento solo qualora l'esaurimento del contingente di cui trattasi fosse prevedibile. La Commissione non avrebbe tenuto conto di diversi elementi, quali gli sbarchi in Spagna, nonché le fluttuazioni dei quantitativi sbarcati negli altri Stati membri o nei paesi terzi, che tale governo aveva ricordato nel corso del procedimento precontenzioso e che dimostrerebbero che l'esaurimento delle quote di cui trattasi era difficilmente prevedibile. La Commissione, inoltre, non avrebbe fornito alcuna cifra a sostegno della sua tesi relativa alla tardiva chiusura della pesca nel corso degli anni 1985-1987.
Giudizio della Corte
36 Va in primo luogo osservato che la Corte ha già dichiarato che gli artt. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82 e 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87 obbligano gli Stati membri ad adottare provvedimenti vincolanti per vietare provvisoriamente qualsiasi attività di pesca prima ancora che siano esauriti i contingenti. Risulta da tali disposizioni che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per evitare il superamento dei contingenti di cui trattasi al fine di assicurare il rispetto dei contingenti che sono loro assegnati allo scopo della conservazione delle risorse della pesca (v. sentenze 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia, Racc. pag. I-925, punto 17; 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punti 29 e 30, nonché 25 aprile 2002, cause riunite C-418/00 e C-419/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3969, punto 58).
37 In proposito è sufficiente constatare che, da un lato, il governo del Regno Unito non contesta che, nei cinque casi ricordati dalla Commissione, i contingenti fossero stati superati al momento in cui sono entrati in vigore i rispettivi provvedimenti di divieto. Dall'altro, per quanto riguarda gli altri casi di sovrasfruttamento, tale governo non contesta il fatto che non era stata adottata nessuna misura di divieto da parte delle autorità nazionali prima del superamento dei contingenti.
38 In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata attuazione tempestiva di misure di controllo appropriate per vietare la pesca. Al contrario, esso è tenuto a superare queste difficoltà adottando le dette misure (v. sentenza 1_ febbraio 2001, Commissione/Francia, cit., punto 44).
39 Ne consegue che non possono essere prese in considerazione le difficoltà pratiche addotte dal governo del Regno Unito, quali gli sbarchi in Spagna e le fluttuazioni dei quantitativi sbarcati negli altri Stati membri o nei paesi terzi.
40 Si deve dunque dichiarare che, per ciascuno degli anni tra il 1985 e il 1988 e per il 1990, non avendo vietato provvisoriamente la pesca di talune specie allorché ne erano esauriti i contingenti, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo.
Sull'assenza di misure sufficienti ad evitare dichiarazioni inesatte riguardo agli sbarchi di catture di sgombri nel 1988
Argomenti delle parti
41 La Commissione sostiene che l'art. 9 del regolamento n. 2241/87 imponeva ad ogni Stato membro l'obbligo non solo di registrare gli sbarchi effettuati da pescherecci battenti la sua bandiera o in esso immatricolati e di notificarli alla Commissione prima del 15 di ciascun mese, ma anche di assicurarsi che le registrazioni e la notifica rispecchiassero la realtà degli sbarchi e che le zone di pesca in cui le catture erano state effettuate fossero correttamente indicate. Le autorità del Regno Unito non avrebbero adottato provvedimenti sufficienti ad evitare registrazioni errate delle catture di sgombri nel 1988 o a consentire che tali registrazioni fossero corrette in tempo.
42 Il governo del Regno Unito sottolinea che la Commissione non ha provato che le notificazioni delle catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro contenessero dichiarazioni inesatte in relazione al luogo in cui le catture erano avvenute. La Commissione si sarebbe fondata su una stima per valutare l'entità dei quantitativi eccedenti. Inoltre, l'obbligo fondamentale imposto agli Stati membri dall'art. 9, n. 2, del regolamento n. 2241/87 sarebbe unicamente quello di notificare alla Commissione i dati pertinenti, sulla base delle informazioni fornite dai giornali di bordo e dalle dichiarazioni di sbarco, obbligo cui il Regno Unito avrebbe puntualmente ottemperato.
43 L'affermazione secondo la quale il Regno Unito sarebbe venuto meno all'obbligo di correggere i dati inizialmente notificati sarebbe priva di qualsiasi fondamento, tenuto conto dell'impossibilità di pervenire a cifre esatte riguardo all'eventuale quantitativo delle catture da riattribuire anche nel caso in cui un'inchiesta approfondita fosse stata condotta dalle autorità nazionali e dalla Commissione.
44 Secondo la Commissione il sistema di dichiarazione delle catture ha quale obiettivo principale quello di fornire a tale istituzione e agli Stati membri un'idea precisa dell'evoluzione globale della pesca, in modo da consentire l'adozione dei provvedimenti necessari ad evitare il superamento dei contingenti. Gli Stati membri sarebbero pertanto tenuti a fornire statistiche il più possibile affidabili, tenendo conto dei casi di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione o di altri problemi di cui siano, eventualmente, a conoscenza.
45 Nella controreplica, il governo del Regno Unito sostiene che i motivi relativi all'asserita violazione dell'art. 9, n. 4, del regolamento n. 2241/87 sono stati presentati per la prima volta nella replica e dovrebbero pertanto essere dichiarati irricevibili, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Giudizio della Corte
46 Si deve anzitutto rilevare che il corretto funzionamento del regime comunitario dei TAC e dei contingenti di pesca dipende essenzialmente dall'efficacia dei controlli degli sbarchi e dall'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri, che è una condizione indispensabile per assicurare anche l'adempimento dei compiti di controllo della Commissione.
47 In tale contesto, ai sensi dell'art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87, gli Stati membri devono, da un lato, vigilare affinché tutti gli sbarchi di riserve ittiche o gruppi di riserve ittiche assoggettati a TAC o contingenti siano registrati e, dall'altro, notificare tali informazioni alla Commissione.
48 Pertanto tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che si limitino a prevedere l'obbligo di trasmettere entro i termini i dati che gli Stati membri hanno raccolto. Al contrario, questi ultimi devono vigilare affinché i dati comunicati siano esatti.
49 Non può essere accolto, di conseguenza, l'argomento del Regno Unito diretto a sostenere che l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 2241/87 prevedrebbe solo l'obbligo per gli Stati membri di comunicare le informazioni risultanti dai giornali di bordo senza verificarne l'esattezza, che la Commissione si sarebbe basata solo su stime e che sarebbe stato impossibile ottenere cifre esatte per i quantitativi che avrebbero dovuto essere riattribuiti.
50 Occorre constatare, in secondo luogo, che risulta dalle inchieste condotte dalle autorità del Regno Unito e dalla Commissione che, sui quantitativi totali di sgombro dichiarati dal Regno Unito per il 1988, più di 32 000 tonnellate non sono state correttamente registrate nei giornali di bordo o nelle registrazioni di sbarco. Inoltre, il Regno Unito stesso ha ammesso che, da un lato, i dati registrati relativi alle zone di pesca erano, almeno in parte, inesatti e che, d'altro lato, erano presenti numerose incongruenze tra le informazioni relative alle zone di pesca degli sgombri nel 1988, ottenute dalle autorità nazionali nel corso di un'inchiesta e successivamente comunicate alla Commissione, e le registrazioni nei giornali di bordo.
51 In tali circostanze, gli elementi che la Commissione ha presentato nel suo ricorso sono atti a dimostrare che, per quanto riguarda il 1988, il Regno Unito non ha fatto il possibile affinché tutti i quantitativi di sgombro fossero regolarmente registrati dalle autorità nazionali.
52 Riguardo al motivo attinente all'obbligo previsto all'art. 9, n. 4, del regolamento n. 2241/87, relativo alla conservazione dei documenti che costituiscono il fondamento delle comunicazioni, senza che sia necessario esaminare se si tratti di un nuovo motivo, è sufficiente rilevare che, in ogni caso, la Commissione non ha apportato nessun elemento atto a dimostrare l'effettivo inadempimento dell'obbligo previsto da tale disposizione.
53 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato (per il solo 1988) provvedimenti sufficienti ad evitare dichiarazioni inesatte relative agli sbarchi di sgombri, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87.
Sull'assenza di sanzioni penali o amministrative
Argomenti delle parti
54 La Commissione afferma che, ai sensi degli artt. 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82, come modificato dai regolamenti nn. 3723/85 e 4027/86, e 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, gli Stati membri erano tenuti ad avviare azioni penali o amministrative nei confronti di tutte le persone responsabili di violazioni della normativa comunitaria relativa alle misure di conservazione e di controllo. Difficoltà pratiche, nonché il fatto che i pescherecci responsabili dei casi di sovrasfruttamento di cui trattasi operassero quasi esclusivamente al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito, non possono giustificare la mancanza di azioni penali nei loro confronti.
55 Il governo del Regno Unito sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione, per dimostrare l'esistenza di una violazione delle norme menzionate, deve produrre elementi di prova specifici e concreti atti ad attestare che le autorità competenti di uno Stato membro si sono sistematicamente astenute dall'adottare provvedimenti contro il capitano di un'imbarcazione o qualsiasi altra persona responsabile delle violazioni di cui trattasi, nonostante l'esistenza di elementi di prova sufficienti ad avviare un'azione penale o amministrativa.
56 Quanto all'addebito relativo alla mancata adozione di misure penali o amministrative adeguate nei confronti dei responsabili delle imbarcazioni che operavano dalla Spagna, il governo del Regno Unito sostiene che le autorità spagnole non sono state in grado di fornirgli gli elementi di informazione che aveva più volte richiesto riguardo ad eventuali sbarchi irregolari effettuati da tali imbarcazioni registrate nel Regno Unito.
57 La Commissione controbatte che gli argomenti addotti dal Regno Unito non possono essere presi in considerazione in quanto la mancata applicazione di sanzioni penali o amministrative da parte delle autorità nazionali competenti sarebbe stata sistematica nella fattispecie, visto che nessuna azione è stata avviata nei confronti di qualsiasi responsabile benché siano state commesse violazioni per un periodo di cinque anni.
58 Nella sua controreplica il governo del Regno Unito fornisce precisazioni riguardo a taluni procedimenti che le autorità nazionali hanno avviato contro i responsabili di attività illecite effettuate in zone per le quali tale Stato membro non disponeva di alcun contingente o successivamente alla chiusura della pesca di una determinata specie. Esso giustifica il fatto di non aver fornito tali dati alla Commissione nel corso del procedimento precontenzioso con il ritardo con il quale la Commissione ha avviato il procedimento, il che avrebbe reso più difficile reperire le informazioni richieste.
Giudizio della Corte
59 Va anzitutto rilevato che, in caso di violazione della normativa comunitaria in materia di conservazione e di controllo delle risorse della pesca, le autorità competenti di uno Stato membro erano tenute, ai sensi delle norme menzionate ai punti 6-10 della presente sentenza, ad avviare un'azione penale o amministrativa contro i capitani delle imbarcazioni interessate o, dal 1_ gennaio 1986, contro i capitani di tali imbarcazioni o qualsiasi altra persona responsabile.
60 Infatti, se le autorità competenti di uno Stato membro si astenessero sistematicamente dal perseguire i responsabili di tali infrazioni, sarebbero pregiudicate sia la conservazione e la gestione delle risorse della pesca, sia l'applicazione uniforme della politica comune della pesca (sentenza 7 dicembre 1995, Commissione/Francia, cit., punto 35).
61 Ne consegue che, a decorrere dalle date fissate dalla Commissione per il divieto della pesca nel corso degli anni di cui trattasi, il Regno Unito era tenuto ad intentare un'azione penale o amministrativa nei confronti dei responsabili della prosecuzione delle attività di pesca dal momento che queste ultime erano oggetto di un provvedimento di divieto.
62 Nella fattispecie, è sufficiente constatare che, anche tenendo conto delle informazioni prodotte dal Regno Unito nell'allegato alla controreplica, risulta che tale Stato membro non è stato in grado di comunicare alla Commissione alcuna informazione riguardante eventuali azioni penali o amministrative, benché fosse stato accertato nel corso degli anni di cui trattasi un numero significativo di casi di pesca illegale. L'argomento addotto dal Regno Unito relativo alla necessità per la Commissione di fornire elementi specifici di prova non può pertanto essere accolto (v. sentenza 7 dicembre 1995, Commissione/Francia, cit., punto 36).
63 Riguardo all'argomento attinente alle difficoltà pratiche derivanti dal fatto che le imbarcazioni battenti bandiera del Regno Unito alle quali veniva contestato un sovrasfruttamento non avrebbero operato nelle acque territoriali di tale Stato membro, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme del diritto comunitario (v. sentenze 8 giugno 1993, causa C-52/91, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3069, punto 36, e 25 aprile 2002, Commissione/Francia, cit., punto 59). Tale argomento non può pertanto essere accolto.
64 Alla luce di quanto precede si deve dichiarare che per ognuno degli anni dal 1985 al 1988 e per l'anno 1990, non avendo intentato azioni penali o amministrative contro i capitani dei pescherecci che hanno violato i regolamenti, o contro qualsiasi altra persona responsabile di tali violazioni, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82, come modificato dai regolamenti nn. 3723/85 e 4027/86, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
65 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Per ognuno degli anni dal 1985 al 1988 e per il 1990,
- non avendo stabilito modalità particolari per l'utilizzazione dei contingenti che gli sono stati attributi e non avendo proceduto all'ispezione ed agli altri controlli previsti dai regolamenti comunitari pertinenti,
- non avendo vietato provvisoriamente la pesca di talune specie allorché ne erano esauriti i contingenti,
- (per il solo 1988) non avendo adottato provvedimenti sufficienti ad evitare dichiarazioni inesatte relative agli sbarchi di sgombri,
- non avendo intentato azioni penali o amministrative contro i capitani dei pescherecci che hanno violato i regolamenti, o nei confronti di qualsiasi altra persona responsabile di tali violazioni,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, per il periodo successivo; nonché degli artt. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo, 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87 e 1, n. 2, del regolamento n. 2057/82, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3723, e dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4027, per il periodo fino al 1_ agosto 1987, e 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, per il periodo successivo.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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