Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-457/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. I.-K. Chalkias e dalla sig.ra D. Tsagkaraki, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 25 ottobre 1995, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU L 265, pag. 17);
- del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332, pag. 15), e
- della Commissione 15 dicembre 1997, 97/72/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 351, pag. 55),
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e di tali direttive,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
11 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 1° dicembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 25 ottobre 1995, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU L 265, pag. 17);
- del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GU L 332, pag. 15), e
- della Commissione 15 dicembre 1997, 97/72/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 351, pag. 55),
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e di tali direttive.
2 In forza degli artt. 24, n. 1, primo comma, della direttiva 95/53, 21, n. 1, primo comma, della direttiva 95/69 e 2, n. 1, primo comma, della direttiva 97/72, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a ognuna di tali direttive rispettivamente entro il 30 aprile, il 1° aprile e il 31 marzo 1998, e informarne immediatamente la Commissione.
3 Ritenendo che le direttive 95/53, 95/69 e 97/72 non fossero state trasposte nell'ordinamento ellenico entro il termine prescritto, la Commissione avviava il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica ellenica, intimandole di presentare le proprie osservazioni, la Commissione, il 18 gennaio 1999, formulava un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi dalla notifica. Non avendo la Repubblica ellenica dato seguito a tale parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
4 La Repubblica ellenica ha riconosciuto nella sua difesa di non aver trasposto le direttive 95/53, 95/69 e 97/72 entro i termini da esse prescritti. Tuttavia, essa ha precisato che i provvedimenti necessari alla trasposizione di tali direttive nell'ordinamento ellenico erano in corso di elaborazione.
5 Avendo successivamente ricevuto comunicazione da parte del governo ellenico di due decisioni ministeriali che recepiscono nell'ordinamento interno le direttive 95/53 e 97/72, la Commissione ha preso atto dell'adozione di tali decisioni e ha rinunciato alle sue domande riguardanti tali due direttive, pur mantenendo il ricorso per quanto riguarda la direttiva 95/69.
6 Poiché la trasposizione della direttiva 95/69 non è avvenuta entro il termine fissato da quest'ultima, il ricorso proposto dalla Commissione al riguardo va considerato fondato.
7 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/69, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi del n. 5, primo comma, dello stesso articolo, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
9 Nella fattispecie risulta da quanto precede che la Repubblica ellenica è rimasta soccombente in ordine alle sue difese relative alla direttiva 95/69. Riguardo alla rinuncia delle domande relative alle direttive 95/53 e 97/72, è pacifico che essa è stata il risultato del comportamento di detto Stato membro, che ha adottato i provvedimenti necessari alla trasposizione di queste due direttive solo dopo la proposizione del ricorso della Commissione. Di conseguenza, si deve condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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