Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-466/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. G. Bisogni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. P.G. Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 luglio 2001, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. Stancanelli, in qualità di agenti, e la Repubblica italiana dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 dicembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442 modificata»), 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).
Sfondo normativo
La direttiva 75/442 modificata
2 La direttiva 75/442 modificata ha lo scopo di garantire lo smaltimento e il ricupero dei rifiuti, nonché di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili.
3 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 75/442 modificata, risultante da una modifica alla medesima direttiva apportata dalla direttiva 91/156, prevede:
«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:
tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;
requisiti tecnici generali;
tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.
Tali piani potranno riguardare ad esempio:
le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,
la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,
le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione».
4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima entro e non oltre il 1° aprile 1993.
La direttiva 91/689
5 La direttiva 91/689 mira, ai sensi del suo art. 1, n. 1, a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.
6 L'art. 6 della direttiva 91/689 dispone:
«1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta».
7 L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 91/689 prevedeva che gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima anteriormente al 12 dicembre 1993. Tale termine è stato differito al 27 giugno 1995 dall'art. 1, punto 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689 (GU L 168, pag. 28).
La direttiva 94/62
8 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 94/62 ha lo scopo di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
9 L'art. 14 della direttiva 94/62, intitolato «Piani di gestione», dispone:
«Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono, nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (...)».
10 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, della direttiva 94/62:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
Fatti e procedimento precontenzioso
11 Al fine di conformarsi agli obblighi previsti dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62, le autorità italiane trasmettevano alla Commissione una serie di piani regionali di gestione dei rifiuti.
12 La Commissione non riceveva tali piani né per le Regioni Sicilia e Basilicata né per quattro province della Toscana, vale a dire Firenze, Livorno, Pisa e Lucca. Inoltre, essa riteneva che taluni piani comunicati fossero incompleti. Pertanto, con lettera di diffida del 14 gennaio 1998, essa invitava la Repubblica italiana a presentare entro un termine di due mesi le proprie osservazioni in merito alla violazione degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, che costituiva l'oggetto dell'addebito mosso nella detta lettera.
13 Poiché tale diffida rimaneva senza riscontro, la Commissione notificava, con lettera del 21 ottobre 1998, un parere motivato alla Repubblica italiana, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Poiché la Repubblica italiana non rispondeva a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Asserito inadempimento e giudizio della Corte
14 Nel suo ricorso la Commissione fa valere che è pacifico che la Repubblica italiana era tenuta a comunicarle informazioni relative all'adozione di piani di smaltimento dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, conformemente alle disposizioni degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62.
15 Ora, le dette informazioni non sarebbero state comunicate alla Commissione, anche dopo la notifica del parere motivato alla Repubblica italiana. Quest'ultima sarebbe quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.
16 Nel controricorso il governo italiano riconosce che la situazione descritta nel ricorso comporta inadempimenti agli obblighi derivanti dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62. Esso si propone di intervenire con particolare impegno per porre fine a tali inadempimenti. Cionondimeno esso fa valere che i rilievi formulati dalla Commissione non appaiono sufficienti a sostenere pienamente la domanda di quest'ultima diretta a far dichiarare un inadempimento in modo complessivo ed uniforme per tutte e tre le direttive.
17 Infatti, il governo italiano fa valere che la situazione descritta nel ricorso fa emergere una situazione di inadempimento totale soltanto per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dalla direttiva 94/62. Per contro, per quanto riguarda gli obblighi risultanti dalle direttive 75/442 modificata e 91/689, vi sarebbe stato soltanto un inadempimento non completo, dato che la Commissione avrebbe constatato esclusivamente una carenza di piani limitata a due regioni e un'insufficienza dei contenuti dei piani per sette regioni.
18 Tenuto conto della posizione adottata dal governo italiano nel controricorso, la Commissione, con la sua replica, ha limitato la portata della sua domanda di accertamento di inadempimento precisando che, per quanto riguarda gli obblighi previsti dagli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, la sua censura di inadempimento riguardava soltanto le Regioni Sicilia e Basilicata. Quanto alla situazione relativa alle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto, che avrebbero comunicato piani incompleti, la Commissione dichiara che essa sarà esaminata separatamente.
19 Da quanto precede risulta che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il governo italiano non aveva comunicato alla Commissione le informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, per quanto attiene alle Regioni Sicilia e Basilicata, né le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per quanto attiene alla totalità delle regioni italiane.
20 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, per quanto attiene alle Regioni Sicilia e Basilicata, né le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per quanto attiene alla totalità delle regioni italiane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo comunicato alla Commissione le informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, per quanto attiene alle Regioni Sicilia e Basilicata, né le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per quanto attiene alla totalità delle regioni italiane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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