Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni in forza della legislazione di più Stati membri - Prestazioni per figli a carico e per orfani di titolari di pensioni - Presupposti di acquisizione non soddisfatti nello Stato membro di residenza - Diritto del titolare della pensione o della rendita non acquisito in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro diverso da quello di residenza - Mancanza d'obbligo dell'istituzione competente di questo Stato membro di accordare prestazioni - Deroga - Esistenza di un diritto acquisito in forza di una convenzione di previdenza sociale stipulata anteriormente all'entrata in vigore della normativa comunitaria
[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1408/71, artt. 77, n. 2, lett. b), 78, n. 2, lett. b), e 79, n. 1, e 2001/83]
Massima
$$Gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, di detto regolamento, devono essere interpretati nel senso che la competente istituzione di uno Stato membro diverso da quello della residenza del titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia o di invalidità, o della residenza di orfani di un lavoratore subordinato defunto, non è tenuta a concedere agli interessati prestazioni per figli a carico o per orfani qualora non siano o non siano più soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza per l'attribuzione di tali prestazioni e il diritto del titolare della pensione o della rendita, o quello degli orfani derivato dal lavoratore subordinato defunto, non sia acquisito, nell'altro Stato membro, in forza della sola normativa di quest'ultimo. Tuttavia, in una fattispecie del genere, l'istituzione competente dello Stato membro diverso da quello di residenza può essere tenuta a concedere le prestazioni controverse in forza di una convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra i due Stati membri interessati e recepita nel loro ordinamento nazionale prima dell'entrata in vigore del regolamento, qualora gli interessati possiedano un diritto acquisito al mantenimento dell'applicazione della detta convenzione dopo tale entrata in vigore.
( v. punto 32 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-471/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht di Norimberga (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Alfredo Martínez Domínguez,
Joaquín Benítez Urbano,
Agapito Mateos Cruz,
Carmen Calvo Fernández
e
Bundesanstalt für Arbeit, Kindergeldkasse,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Martínez Domínguez, dal sig. A. Nicolás López, capo della sezione affari sociali presso il consolato generale di Spagna ad Hannover;
- per il sig. Benítez Urbano, dalla sig.ra K. von Harbou, consigliere per le questioni di diritto del lavoro presso l'ambasciata di Spagna a Bonn;
- per il sig. Mateos Cruz, dalla sig. Á. González Maeztu, capo della sezione affari sociali presso il consolato generale di Spagna a Stoccarda;
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, e della Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, in qualità di agente, all'udienza dell'11 ottobre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 novembre 1999, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre successivo, il Sozialgericht Nürnberg ha proposto a questa Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di quattro controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, da una parte, i sigg. Martínez Domínguez, Benítez Urbano, Mateos Cruz e la sig.ra Calvo Fernández, cittadini spagnoli residenti in Spagna, e, dall'altra, il Bundesanstalt für Arbeit, Kindergeldkasse (Ente federale per il lavoro, Cassa assegni familiari, in prosieguo: il «BAK»), a seguito del rigetto, da parte di quest'ultimo, delle domande di prestazioni familiari che essi avevano presentato.
3 L'art. 77 del regolamento, dal titolo «Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite», così recita:
«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;
b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),
oppure
ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di tali Stati membri».
4 L'art. 78 del regolamento, intitolato «Orfani», dispone che:
«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),
ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.
Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani».
5 L'art. 79 del regolamento, intitolato «Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani», recita:
«1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.
Tuttavia:
a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;
(...)».
La normativa nazionale
6 In Spagna, il Real Decreto Legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994, recante una disciplina generale in materia di previdenza sociale (BOE n. 154 del 29 giugno 1994), prevede il pagamento, a favore dei lavoratori iscritti e dei pensionati, di un assegno familiare per ciascun figlio a carico che non abbia compiuto 18 anni, a condizione che i redditi del beneficiario non superino un determinato massimale. Esso prevede inoltre, per i figli affetti da invalidità in percentuale pari o superiore al 65%, il diritto al pagamento di un assegno, indipendentemente dall'età di questi e senza limiti di reddito. Tuttavia, nel caso di figlio maggiorenne disabile, tale assegno non viene concesso se quest'ultimo beneficia di una prestazione autonoma attribuita in forza della Ley n. 13/1982 de Integracíon de los Minusválidos (LISMI) (legge sull'integrazione dei disabili) del 7 aprile 1982 (BOE n. 103 del 30 aprile 1982), e l'interessato deve optare per una delle due prestazioni.
7 In Germania, il diritto agli assegni familiari è disciplinato dal Bundeskindergeldgesetz (legge federale sugli assegni familiari), più volte modificato. Fino al 31 dicembre 1995 il diritto agli assegni familiari esisteva fino a quando il figlio non avesse raggiunto il sedicesimo anno di età. Tale età è stata portata a 18 anni a partire dal 1° gennaio 1996. Il diritto ad un assegno è prorogato fino al compimento del ventisettesimo anno d'età in caso di formazione professionale o, in caso di disoccupazione, fino al compimento del ventunesimo anno. Per contro, non vi sono limiti di età per i figli disabili che non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Fino al 31 dicembre 1995, il diritto agli assegni familiari non era soggetto a limiti di reddito per il primo figlio, ma lo era per i figli successivi. Dal 1° gennaio 1996 tale diritto non è più subordinato ai redditi degli aventi diritto.
Controversie nelle cause principali e questioni pregiudiziali
Cause Martínez Domínguez, Benítez Urbano e Mateos Cruz
8 I sigg. Martínez Domínguez, Benítez Urbano e Mateos Cruz hanno lavorato in Germania come lavoratori migranti. Ognuno di loro percepisce una pensione in Spagna e una pensione in Germania.
9 In Germania i sigg. Martínez Domínguez e Mateos Cruz percepiscono pensioni di invalidità e il sig. Benítez Urbano una pensione di vecchiaia. Tuttavia, il diritto alla pensione di ciascuno sussiste solo grazie alla presa in considerazione dei contributi versati in Spagna.
10 Nel 1996 e nel 1997 i tre interessati hanno presentato al BAK domande di assegni familiari. Il sig. Martínez Domínguez ha chiesto la concessione di assegni familiari per una figlia di età inferiore ai 18 anni, in quanto escluso da tale beneficio in Spagna per superamento del massimale di reddito previsto dal Real Decreto Legislativo n. 1/1994. Il sig. Benítez Urbano ha chiesto assegni familiari per una figlia disabile di età superiore ai 18 anni e il sig. Mateos Cruz per tre figli di età superiore ai 18 anni che stavano seguendo la loro formazione, per i quali egli aveva percepito assegni familiari in Spagna fino alla fine del trimestre nel quale ognuno di loro aveva compiuto l'età di 18 anni.
11 Tali domande sono state respinte. Gli interessati hanno presentato reclamo contro le decisioni di rigetto. Tali reclami sono stati a loro volta respinti. Nel 1997 e nel 1998 gli interessati hanno impugnato le decisioni di rigetto dei loro reclami dinanzi al Sozialgericht di Norimberga.
12 Il BAK ritiene che, qualora non sussista un diritto a pensione maturato in base alla sola normativa tedesca, unicamente lo Stato di residenza sia competente a concedere le prestazioni controverse.
Causa Calvo Fernández
13 La sig.ra Calvo Fernández è vedova di un cittadino spagnolo deceduto nel 1985. Il suo coniuge aveva lavorato in qualità di lavoratore migrante in Germania, dove aveva maturato un diritto a pensione in base alla convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale conclusa il 4 dicembre 1973 tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno di Spagna (BGBl. 1977 II, pag. 687), come modificata da una clausola aggiuntiva del 17 dicembre 1975 (BGBl. 1977 II, pag. 722; in prosieguo: la «convenzione bilaterale»). Egli non beneficiava di prestazioni familiari in Germania.
14 Per i suoi tre figli di età inferiore ai 18 anni residenti in Spagna sono state corrisposte, in Spagna, pensioni per orfani di padre. Allo stesso titolo sono state versate pensioni anche in Germania, in forza della convenzione bilaterale, anche successivamente al 1° gennaio 1986, data di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, mentre un diritto a tali pensioni non sussisteva in base alla sola normativa tedesca.
15 Nel 1997 è stata respinta una domanda di assegni familiari presentata al BAK dalla sig.ra Calvo Fernández per due dei suoi figli di età superiore a 18 anni e che seguivano una formazione. Anche il reclamo proposto contro la decisione di rigetto è stato respinto. La sig.ra Calvo Fernández ha proposto ricorso contro la decisione di rigetto del suo reclamo dinanzi al Sozialgericht di Norimberga.
16 Il BAK ribadisce le stesse obiezioni mosse nelle tre cause precedenti, aggiungendo tuttavia che la situazione della sig.ra Calvo Fernández corrisponde ad una fattispecie già esaminata nella sentenza della Corte 7 maggio 1998, causa C-113/96, Gómez Rodríguez (Racc. pag. I-2461).
17 Il Sozialgericht di Norimberga, ritenendo che la soluzione delle controversie dinanzi ad esso pendenti richiedesse un'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 77, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che prestazioni familiari per figli a carico di pensionati, che abbiano acquisito un diritto a pensione in uno Stato membro non solo in base alla normativa del medesimo Stato membro, bensì per effetto delle disposizioni di coordinamento della normativa europea in materia di previdenza sociale, debbano essere corrisposte interamente quando il diritto a pensione nei confronti dello Stato diverso da quello di residenza sussista per periodi - ovvero solo a decorrere da un periodo - con riguardo ai quali il diritto alle prestazioni familiari previste per legge nello Stato di residenza sia venuto meno o non sussista in conseguenza del superamento di un determinato limite di età o di un determinato massimale di reddito ovvero per mancata proposizione della relativa domanda.
2) Se l'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che prestazioni familiari per orfani di un lavoratore dipendente o autonomo deceduto, che sia stato soggetto alle normative di più Stati membri, debbano essere interamente corrisposte qualora il diritto alle pensione per orfani in uno Stato membro - alla cui normativa il lavoratore sia stato soggetto - non sussista né in base alla sola normativa dello Stato membro medesimo né in base alle disposizioni di coordinamento della normativa comunitaria in materia sociale e qualora il diritto alla pensione per orfani nei confronti dello Stato diverso da quello di residenza sussista per periodi - ovvero solo a decorrere da un periodo - con riguardo ai quali il diritto alle prestazioni previdenziali previste per legge nello Stato di residenza sia venuto meno o non sussista in conseguenza del superamento di un determinato limite di età o di un determinato massimale di reddito ovvero per mancata presentazione della relativa domanda».
18 Il giudice del rinvio rileva che il punto comune alle quattro cause dinanzi ad esso pendenti consiste nel fatto che i diritti ad una pensione di invalidità o di vecchiaia e i diritti ad una pensione per orfani a carico dell'ente previdenziale tedesco non sono acquisiti in base alla sola normativa tedesca.
Sulle questioni pregiudiziali
19 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, dello stesso, debbano essere interpretati nel senso che la competente istituzione di uno Stato membro diverso da quello della residenza del titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia o di invalidità, o della residenza di orfani di un lavoratore subordinato defunto, è tenuta a concedere agli interessati prestazioni per figli a carico o per orfani qualora non siano o non siano più soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza per l'attribuzione di tali prestazioni e il diritto del titolare della pensione o della rendita, o quello degli orfani del lavoratore subordinato defunto, non sia acquisito, nell'altro Stato membro, in forza della sola normativa di quest'ultimo. Esso chiede inoltre se, tuttavia, in una fattispecie del genere, l'istituzione competente dello Stato membro diverso da quello di residenza possa essere obbligata a concedere le prestazioni controverse in forza di una convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra i due Stati membri interessati e recepita nel loro ordinamento nazionale prima dell'entrata in vigore del regolamento.
20 In via preliminare, si deve ricordare che, nella sua sentenza 27 febbraio 1997, causa C-59/95, Bastos Moriana e a. (Racc. pag. I-1071), la Corte ha dichiarato che gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento devono essere interpretati nel senso che l'istituzione competente di uno Stato membro non è tenuta a concedere ai titolari di pensioni o di rendite o agli orfani che risiedono in un altro Stato membro un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previsto dalla normativa del primo Stato membro, qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in tale Stato.
21 Al punto 32 della citata sentenza Gómez Rodríguez, la Corte ha precisato che, per quanto riguarda l'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento, quando il diritto alle prestazioni acquisito nello Stato di residenza è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, l'ente competente di un altro Stato membro non è tenuto ad accordare prestazioni agli interessati, a meno che questi ultimi abbiano acquisito il loro diritto in tale Stato sulla sola base dei periodi assicurativi compiuti nel medesimo Stato.
22 L'interpretazione così formulata risultava già, per quanto riguarda gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento, dalla citata sentenza Bastos Moriana e a., pronunciata in ordine a controversie vertenti non solo su prestazioni di importo più elevato di quelle accordate nello Stato di residenza, ma anche su una prestazione familiare concessa per un periodo più lungo dalla normativa dello Stato membro della domanda, cioè in base ad un limite d'età superiore a quello fissato dalla normativa dello Stato membro di residenza (v. sentenza Bastos Moriana e a., citata, punto 5, e conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, paragrafi 23 e 24). L'espressione «complemento di prestazioni familiari» impiegata in tale sentenza si riferisce quindi tanto alla questione del pagamento della differenza d'importo tra le prestazioni corrisposte nello Stato membro di residenza e quelle riconosciute in un altro Stato membro, quanto alla questione del pagamento integrale di una prestazione da parte dell'istituzione competente dello Stato membro della domanda, al di là del limite d'età fissato dalla normativa dello Stato membro di residenza.
23 Al riguardo occorre rammentare che le regole enunciate agli artt. 77 e 78 del regolamento mirano a determinare lo Stato membro la cui legislazione disciplina la concessione delle prestazioni per i figli a carico di titolari di pensioni o rendite e per gli orfani, prestazioni che in tal caso sono, in via di principio, concesse conformemente alla legislazione di tale unico Stato membro (sentenza Bastos Moriana e a., citata, punto 15), conformemente al principio dell'unicità della legge applicabile enunciato nell'art. 13, n. 1, del regolamento.
24 Orbene, secondo costante giurisprudenza, spetta solo agli Stati membri stabilire il livello delle prestazioni da essi erogate nonché la loro durata (sentenza Gómez Rodríguez, citata, punto 28).
25 Di conseguenza, quando, nelle ipotesi previste agli artt. 77, n. 2, lett. b), sub. i), e 78, n. 2, lett. b), sub. i), del regolamento, non è o non è più soddisfatta una delle condizioni richieste dalla normativa dello Stato membro di residenza per la concessione di una prestazione, ad esempio, come nelle cause principali, una condizione relativa a limiti di reddito, ad un'opzione a favore della prestazione controversa o a limiti d'età dei figli interessati, il richiedente la prestazione non può far valere il criterio di collegamento previsto agli artt. 77, n. 2, lett. b), sub ii), e 78, n. 2, lett. b), sub. ii), del regolamento nei confronti dell'istituzione competente di un altro Stato membro, a meno che, conformemente alle citate sentenze Bastos Moriana e a. e Gómez Rodríguez, il suo diritto ad una pensione o ad una rendita, o il diritto dell'orfano derivato dal lavoratore dipendente defunto, sia acquisito solo in forza della normativa di tale Stato. A tal riguardo occorre precisare che la valutazione di quest'ultima condizione, che è una questione di diritto interno, rientra nella competenza del giudice nazionale.
26 Occorre constatare che, nella quarta causa principale, i diritti ad una pensione per orfani derivati dal lavoratore subordinato defunto sono stati acquisiti in Germania, prima del 1° gennaio 1986, non in base alla sola normativa tedesca, bensì, come quelli del lavoratore subordinato stesso prima del suo decesso, in forza della convenzione bilaterale. Secondo le informazioni fornite dal governo tedesco in risposta ad un quesito scritto della Corte, le controverse pensioni per orfani hanno continuato ad essere versate successivamente all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee e all'entrata in vigore del regolamento, in quanto le prestazioni concesse in forza della convenzione bilaterale erano più favorevoli di quelle previste dal detto regolamento.
27 Occorre a tal riguardo ricordare che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, quest'ultimo si sostituisce, nell'ambito del suo campo di applicazione ratione personae nonché ratione materiae, e con talune eccezioni, a qualsiasi convenzione di previdenza sociale che vincoli due o più Stati membri.
28 Nella quarta causa principale i diritti alla pensione per orfani sono quindi stati mantenuti in Germania in applicazione del principio sancito al punto 29 della sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), e ai punti 38-45 della citata sentenza Gómez Rodríguez, in forza del quale il diritto ad una prestazione più favorevole derivante da una convenzione in materia di previdenza sociale non può venire meno in seguito all'entrata in vigore del regolamento.
29 In circostanze del genere, il cittadino interessato possiede infatti un diritto acquisito al mantenimento dell'applicazione della detta convenzione dopo tale entrata in vigore (v. sentenza 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. pag. I-1261, punto 26).
30 In altri termini, se, con riguardo ad un vantaggio previdenziale, il cittadino di uno Stato membro può beneficiare di una convenzione stipulata fra due Stati membri e se tale convenzione gli è più favorevole di un regolamento comunitario che gli è divenuto applicabile successivamente, il diritto che egli trae da detta convenzione gli è definitivamente attribuito. Di conseguenza, quanto ad una determinata prestazione, una volta che i periodi di assicurazione o lavorativi che costituiscono il fondamento dei diritti dell'interessato sono stati maturati, almeno parzialmente, in un'epoca in cui soltanto una convenzione bilaterale era applicabile, la situazione complessiva di quest'ultimo dev'essere valutata con riguardo alle disposizioni di detta convenzione se essa gli è favorevole (sentenza Kaske, cit., punti 31 e 32).
31 Spetta al giudice nazionale valutare se un interessato tragga effettivamente un diritto acquisito ad una prestazione più favorevole da una convenzione in materia di previdenza sociale. In caso affermativo, tale diritto deve essere equiparato a un diritto ad una prestazione acquisito in forza della sola normativa nazionale dello Stato membro della domanda, come risulta dal punto 27 della citata sentenza Rönfeldt.
32 Le questioni poste vanno pertanto risolte dichiarando che gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, dello stesso, debbono essere interpretati nel senso che la competente istituzione di uno Stato membro diverso da quello della residenza del titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia o di invalidità, o della residenza di orfani di un lavoratore subordinato defunto, non è tenuta a concedere agli interessati prestazioni per figli a carico o per orfani qualora non siano o non siano più soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza per l'attribuzione di tali prestazioni e il diritto del titolare della pensione o della rendita, o quello degli orfani derivato dal lavoratore subordinato defunto, non sia acquisito, nell'altro Stato membro, in forza della sola normativa di quest'ultimo. Tuttavia, in una fattispecie del genere, l'istituzione competente dello Stato membro diverso da quello di residenza può essere tenuta a concedere le prestazioni controverse in forza di una convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra i due Stati membri interessati e recepita nel loro ordinamento nazionale prima dell'entrata in vigore del regolamento, qualora gli interessati possiedano un diritto acquisito al mantenimento dell'applicazione della detta convenzione dopo tale entrata in vigore.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dai governi spagnolo e tedesco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht di Norimberga con ordinanza 22 novembre 1999, dichiara:
Gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, del detto regolamento, devono essere interpretati nel senso che la competente istituzione di uno Stato membro diverso da quello della residenza del titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia o di invalidità, o della residenza di orfani di un lavoratore subordinato defunto, non è tenuta a concedere agli interessati prestazioni per figli a carico o per orfani qualora non siano o non siano più soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza per l'attribuzione di tali prestazioni e il diritto del titolare della pensione o della rendita, o quello degli orfani derivato dal lavoratore subordinato defunto, non sia acquisito, nell'altro Stato membro, in forza della sola normativa di quest'ultimo. Tuttavia, in una fattispecie del genere, l'istituzione competente dello Stato membro diverso da quello di residenza può essere tenuta a concedere le prestazioni controverse in forza di una convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra i due Stati membri interessati e recepita nel loro ordinamento nazionale prima dell'entrata in vigore del regolamento, qualora gli interessati possiedano un diritto acquisito al mantenimento dell'applicazione della detta convenzione dopo tale entrata in vigore.
Full & Egal Universal Law Academy