Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Questioni pregiudiziali Spese Liquidazione Applicazione delle norme di diritto interno Presupposti Limiti
(Art. 234 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 5)
Massima
$$L'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nella versione codificata del 6 marzo 1999, 1999/C 65/01, deve essere interpretato nel senso che la liquidazione delle spese sostenute dalle parti nella causa principale ai fini del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 234 CE è disciplinata dalle norme di diritto nazionale applicabili alla controversia sottoposta al giudice del rinvio, purché le dette norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano incidenti di procedura analoghi che possano scaturire nell'ambito di tale controversia conformemente al diritto nazionale.
( v. punto 32 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-472/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Clean Car Autoservice GmbH
e
Stadt Wien,
Republik Österreich,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 104, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nella versione codificata del 6 marzo 1999, 1999/C 65/01 (GU C 65, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della sesta sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Clean Car Autoservice GmbH, dall'avv. C. Kerres, Rechtsanwalt;
per la Stadt Wien, dall'avv. A.P. Musil, Rechtsanwalt;
per la Republik Österreich, dal sig. H. Tuma, in qualità di agente;
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. U. Wölker, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Clean Car Autoservice GmbH, rappresentata dagli avv.ti W.L. Weh e S. Harg, Rechtsanwälte, della Republik Österreich, rappresentata dal sig. H. Tuma, e della Commissione, rappresentata dal sig. U. Wölker, all'udienza del 10 maggio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 settembre 1999, pervenuta alla Corte il 9 dicembre seguente, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna) ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 104, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nella versione codificata del 6 marzo 1999, 1999/C 65/01 (GU C 65, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che contrappone la Clean Car Autoservice GmbH (in prosieguo: la «Clean Car»), con sede in Vienna (Austria), alla Stadt Wien e alla Republik Österreich in relazione al rimborso delle spese sostenute dalla prima nel procedimento pregiudiziale conclusosi con la sentenza 7 maggio 1998, causa C-350/96, Clean Car Autoservice (Racc. pag. I-2521).
3 Nella sentenza Clean Car Autoservice, già citata, la Corte ha risolto due questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) austriaco in un procedimento tra la Clean Car e il Landeshauptmann von Wien (presidente del governo regionale di Vienna), in merito al rigetto da parte di quest'ultimo di una dichiarazione presentata dalla Clean Car al fine dell'esercizio di un'attività professionale, per il fatto che il gestore designato a tale fine non era residente in Austria.
4 Al punto 2 del dispositivo della citata sentenza Clean Car Autoservice, la Corte ha così statuito:
«L'art. 48 del Trattato [CE] osta a che uno Stato membro stabilisca che il proprietario di un'impresa che eserciti, sul territorio di detto Stato, un'attività artigianale, commerciale o industriale possa nominare gestore solo una persona ivi residente».
5 Quanto alle spese, al punto 44 della citata sentenza Clean Car Autoservice, la Corte ha così statuito:
«(...) Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese».
6 In seguito alla citata sentenza Clean Car Autoservice, il Verwaltungsgerichtshof ha accolto il ricorso della Clean Car, liquidandole, in quanto parte vittoriosa, un importo di ATS 12 860 a titolo di rimborso delle spese.
7 Dal fascicolo risulta che la detta decisione sul rimborso delle spese si fondava sugli artt. 47-60 del Verwaltungsgerichtshofgesezt (legge sul Verwaltungsgerichtshof, BGBl. n. 10/1985; in prosieguo: la «legge del 1985») del 1985 e sulla Verordnung des Bundeskanzlers über die Pauschalierung der Aufwandersätze im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (regolamento del cancelliere federale relativo al carattere forfettario dei rimborsi delle spese processuali dinanzi al Verwaltungsgerichtshof) (BGBl. n. 416/1994; in prosieguo: il «regolamento del 1994») del 1994.
8 In virtù dell'art. 58 della legge del 1985, salvo diversa disposizione degli artt. 47-56 della stessa, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. Secondo il giudice nazionale, ciò vale per le spese sostenute nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, dal momento che né la legge del 1985 né il regolamento del 1994 contengono disposizioni particolari a questo proposito.
9 Con ricorso proposto il 18 febbraio 1999, la Clean Car ha citato la Stadt Wien e la Republik Österreich dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, chiedendo che fossero condannate a pagarle la somma di ATS 60 000, maggiorata degli interessi al tasso annuo del 5% a decorrere dall'8 maggio 1998, a titolo di risarcimento per le spese da essa sostenute nell'ambito del procedimento pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza Clean Car Autoservice, già citata. In una memoria integrativa del 17 maggio 1999 la Clean Car ha fondato la propria pretesa su «qualsiasi plausibile motivo giuridico», in particolare sulla responsabilità delle due convenute nella loro qualità di pubblici poteri.
10 Dinanzi al giudice di rinvio, le convenute hanno contestato il principio stesso del ricorso della Clean Car, sostenendo che, in virtù dell'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, spetta al giudice nazionale adito in via principale statuire sulle spese in conformità delle sole norme processuali nazionali, il che sarebbe stato fatto dal Verwaltungsgerichtshof mediante la liquidazione a favore della Clean Car della somma di ATS 12 860 sulla base della legge del 1985 e del regolamento del 1994.
11 Considerando che la risoluzione della controversia ad esso sottoposta dipendeva, quindi, dall'interpretazione di una norma di diritto comunitario, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«In che modo si debba interpretare l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, allorché, come nel presente caso, uno Stato membro (l'Austria) non abbia previsto norme nazionali affinché i giudici nazionali possano statuire sull'assegnazione e la ripartizione dei costi del procedimento pregiudiziale».
Sulla ricevibilità
12 La Stadt Wien e la Republik Österreich contestano la ricevibilità della richiesta di pronuncia pregiudiziale, Da un lato, esse sostengono, in sostanza, che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun nesso con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, in quanto l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura conterrebbe solo una norma sulla competenza e non riguarderebbe né il principio né l'ammontare di un eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute in un procedimento pregiudiziale. Dall'altro, il Verwaltungsgerichtshof avrebbe già riconosciuto alla Clean Car un rimborso delle spese ripetibili in conformità del diritto austriaco applicabile, cosicché la detta richiesta sarebbe divenuta priva d'oggetto.
13 Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali disciplinata dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38, e 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco, Racc. pag. I-4109, punto 30).
14 Tuttavia la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine verificare la propria competenza (v., in questo senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze già citate PreussenElektra, punto 39, e TNT Traco, punto 31).
15 Nella fattispecie, si deve ricordare che il ricorso proposto nella causa principale dalla Clean Car è diretto ad ottenere il rimborso delle spese che essa sostiene di aver affrontato nel procedimento pregiudiziale conclusosi con la sentenza Clean Car Autoservice, già citata.
16 Ora, l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, il cui primo comma dispone che «spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale», riguarda proprio la liquidazione delle spese sostenute nell'ambito di tale procedimento.
17 Ne consegue che la questione proposta dal giudice di rinvio, che si riferisce espressamente all'interpretazione della detta norma del regolamento di procedura, presenta un nesso innegabile con l'oggetto della causa principale.
18 A questo proposito, è giocoforza constatare che l'argomento secondo cui l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura conterrebbe solo una norma sulla competenza e non disciplinerebbe né il principio né le modalità del diritto al rimborso delle spese sostenute in un procedimento pregiudiziale appartiene al merito della questione proposta ed è irrilevante sotto il profilo della ricevibilità della stessa.
19 Altrettanto vale per l'argomento secondo cui la detta questione sarebbe divenuta priva d'oggetto per il fatto che, nella controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale in merito a cui la Corte si è pronunciata con la sentenza Clean Car Autoservice, già citata, la Clean Car, in quanto parte vittoriosa, ha già ottenuto la somma di ATS 12 860 a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito di tale controversia.
20 Infatti, come risulta dai punti 7 e 8 della presente sentenza, il detto rimborso si fondava sulle norme nazionali applicabili ai procedimenti dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, ai sensi delle quali le spese sostenute in un procedimento pregiudiziale dalle parti della causa principale non sono rimborsabili, ma devono essere sopportate dalla parte che le ha sostenute, indipendentemente dall'esito della causa principale.
21 Ora, la questione proposta dal giudice di rinvio ha precisamente lo scopo di stabilire se, nel caso in cui nel diritto nazionale non vi siano norme che disciplinano specificamente il rimborso delle spese sostenute dalle parti della causa principale nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, il diritto a tale rimborso possa trovare il proprio fondamento nell'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura.
22 Da tutto quanto sopra esposto discende che la questione proposta dal giudice di rinvio è ricevibile e deve essere risolta.
Sulla questione pregiudiziale
23 A questo proposito, si deve rilevare che l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura si limita, stando al suo tenore letterale, a lasciare al giudice nazionale all'origine di un procedimento pregiudiziale il compito di statuire sulle spese sostenute nel corso dello stesso; tale norma, che è stata introdotta nel regolamento di procedura con effetto dal 6 ottobre 1979 (v. modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee 12 settembre 1979, GU L 238, pag. 1), implica necessariamente, allo stato attuale del diritto comunitario, che il detto giudice si pronunci sulla base delle pertinenti norme del suo diritto nazionale.
24 Infatti, da un lato, come già dichiarato dalla Corte sin dal primo procedimento pregiudiziale sottoposto al suo esame (sentenza 6 aprile 1962, causa 13/61, De Geus, Racc. pag. 87, in particolare pag. 104), nei confronti delle parti della causa principale il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale.
25 Dall'altro, il regolamento di procedura di per sé non prevede norme applicabili alla liquidazione delle spese sostenute in occasione di un procedimento pregiudiziale. Al contrario, all'art. 103, n. 1, dispone espressamente che, in materia di rinvio pregiudiziale, il procedimento è disciplinato dalle disposizioni dello stesso solo con riserva degli adattamenti imposti dalla natura del rinvio pregiudiziale.
26 Ora, come già dichiarato dalla Corte, fra il procedimento incidentale di cui all'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) e il procedimento contenzioso esiste una differenza sostanziale per cui, in mancanza di un'espressa disposizione, non è possibile estendere al primo le norme sulle spese dettate per il secondo agli artt. 69-75 del regolamento di procedura. Ne discende che, in mancanza una regolamentazione comunitaria, la liquidazione delle spese e la ripetibilità delle spese indispensabili sostenute dalle parti nella causa principale in occasione del procedimento pregiudiziale sono rette dalle norme nazionali che disciplinano il detto procedimento principale (v., in questo senso, sentenza 1° marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punti 5 e 6).
27 Da quanto sopra esposto deriva che, allo stato attuale del diritto comunitario, in linea di principio spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le norme applicabili in materia di liquidazione delle spese sostenute dalle parti nella causa principale nell'ambito di un procedimento pregiudiziale e, in particolare, i presupposti e le modalità in base a cui tali spese possano essere poste a carico di una delle parti o essere ripartite tra di esse, ovvero, al contrario, debbano restare a carico della parte che le ha sostenute.
28 Tuttavia, si deve ricordare, come già fatto dall'avvocato generale al punto 26 delle sue conclusioni, che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario; tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in tal senso, in particolare sentenze 15 settembre 1998, cause riunite C-279/96, C-280/96, C-281/96, Ansaldo Energia e a., Racc. pag. I-5025, punti 16 e 27, e 1° dicembre 1998, causa C-326/96, Levez, Racc. pag. I-7835, punto 18).
29 Per quanto riguarda più in particolare il principio di effettività, non sembra che una normativa nazionale che prevede, come la legge del 1985 e il regolamento del 1994, che la parte vittoriosa in un procedimento dinanzi ad un giudice nazionale abbia diritto ad un rimborso di determinate spese sostenute, ma non contenga norme specifiche in relazione alle spese provocate, nell'ambito di tale controversia, da un incidente di procedura, come il procedimento pregiudiziale disciplinato dall'art. 234 CE, sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
30 Quanto al principio di equivalenza, è sufficiente rilevare che esso implica che la detta normativa nazionale si applichi indifferentemente al procedimento pregiudiziale disciplinato dall'art. 234 CE e a incidenti di procedura analoghi che possano scaturire nell'ambito della controversia di cui alla causa principale conformemente al diritto nazionale.
31 Spetta al giudice nazionale, unico a disporre di conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi nell'ambito dell'ordinamento nazionale, accertare se ciò si verifichi (v., in tal senso, in particolare, sentenze Levez, già citata, punti 39, 50 e 53, e 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a., Racc. pag. I-3201, punti 49 e 56).
32 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura deve essere interpretato nel senso che la liquidazione delle spese sostenute dalle parti nella causa principale ai fini del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 234 CE è disciplinata dalle norme di diritto nazionale applicabili alla controversia sottoposta al giudice di rinvio, purché le dette norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano incidenti di procedura analoghi che possano scaturire nell'ambito di tale controversia conformemente al diritto nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 9 settembre 1999, dichiara:
L'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nella versione codificata del 6 marzo 1999, 1999/C 65/01, deve essere interpretato nel senso che la liquidazione delle spese sostenute dalle parti nella causa principale ai fini del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 234 CE è disciplinata dalle norme di diritto nazionale applicabili alla controversia sottoposta al giudice di rinvio, purché le dette norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano incidenti di procedura analoghi che possano scaturire nell'ambito di tale controversia conformemente al diritto nazionale.
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