Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-473/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
diretta a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, non adottando nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 155, pag. 41), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, non adottando nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 155, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
2 A norma dell'art. 2, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 30 novembre 1996 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto dal governo austriaco nessuna comunicazione in merito ai provvedimenti di trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera 30 maggio 1997, ha invitato la Repubblica d'Austria a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4 Nella loro risposta 29 luglio 1997, le autorità austriache hanno comunicato che i detti provvedimenti sarebbero probabilmente stati adottati nel dicembre 1997.
5 Il 2 luglio 1998 la Commissione ha inviato alla Repubblica d'Austria un parere motivato in cui la invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi risultanti dalla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere.
6 Con lettera 3 settembre 1998 il governo austriaco ha fatto sapere alla Commissione che una parte dei provvedimenti necessari per trasporre la direttiva era già stata adottata e che la parte restante era in preparazione. Con lettere 4 e 15 settembre, 16 ottobre e 23 novembre 1998, 10 febbraio, 8 e 9 aprile 1999, il governo austriaco ha informato la Commissione del fatto che altre disposizioni erano state adottate per assicurare la trasposizione della direttiva in diritto interno.
7 Nell'istanza la Commissione deduce che la Repubblica d'Austria non ha ancora proceduto a trasporre integralmente la direttiva in diritto austriaco. Infatti, in vari campi, in particolare a livello dei Länder, dei comuni e delle associazioni di comuni, un gran numero di provvedimenti non sarebbe ancora stato adottato.
8 La Commissione ne trae la conclusione che la Repubblica d'Austria ha manifestamente mancato agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato in quanto non ha adottato nel termine prescritto dalla direttiva tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti da quest'ultima.
9 La Repubblica d'Austria osserva anzitutto che, data la ripartizione delle competenze operata dalla Costituzione federale, la competenza ad adottare le disposizioni relative alla trasposizione della direttiva è caratterizzata da una notevolissima frammentazione tra lo Stato federale e i Länder. Tale situazione sarebbe aggravata dalla particolare ripartizione delle competenze nei settori dell'insegnamento e dello status del personale dei Länder e dei comuni. Peraltro, i vari organi legislativi dovrebbero procedere di concerto al fine di garantire un livello di tutela uniforme.
10 In secondo luogo, il governo austriaco enumera i vari provvedimenti adottati per assicurare la trasposizione della direttiva in diritto interno.
11 Nella controreplica il governo austriaco si richiama ad altri provvedimenti, adottati successivamente alla proposizione del ricorso, e rileva che quelli non ancora adottati dovrebbero vedere la luce prima dell'estate 2000, circostanza di cui occorrerebbe tenere conto nell'ambito del presente procedimento.
12 In risposta all'argomentazione della Repubblica d'Austria, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno, incluse quelle derivanti dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1996, causa C-298/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6747, punto 18, e 6 luglio 2000, causa C-236/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5657, punto 23).
13 Peraltro, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che non si può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-266/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1981, punto 38).
14 Ora, tanto dal controricorso e dalla controreplica quanto dalla risposta del governo austriaco ad un quesito della Corte risulta che la Repubblica d'Austria riconosce di non avere adottato, prima della scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, i provvedimenti necessari per la trasposizione completa della direttiva in diritto interno. Conformemente alla giurisprudenza citata nel punto precedente, i vari provvedimenti che la Repubblica d'Austria dichiara di avere adottato dopo la scadenza di tale termine, quand'anche costituissero una trasposizione corretta della direttiva, non sono rilevanti nell'ambito del presente ricorso.
15 Si deve pertanto considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
16 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica d'Austria, non adottando nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica d'Austria, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica d'Austria, non adottando nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
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