Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
( v. punto 10 )
Parti
Nella causa C-494/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. F. Benyon, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle N. Dafniou e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare e, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi totalmente alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU L 319, pag. 14), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 21 dicembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare e, in subordine, di comunicarle, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi totalmente alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU L 319, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva.
2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima al più tardi il 21 novembre 1996 e ne informino immediatamente la Commissione.
3 Il 30 maggio 1997, non avendo ricevuto da parte del governo ellenico alcuna notifica dei provvedimenti di trasposizione della direttiva, la Commissione diffidava la Repubblica ellenica ingiungendole di presentare le sue osservazioni a questo proposito entro il termine di due mesi.
4 Con lettera pervenuta alla Commissione il 14 agosto 1997, le autorità elleniche rispondevano rendendo noto che i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva nell'ordinamento interno erano in preparazione.
5 Dopo aver constatato che la Repubblica ellenica non aveva ancora adottato i provvedimenti che essa era tenuta ad emanare per l'attuazione della direttiva, la Commissione, con lettera 24 settembre 1998, inviava a tale Stato membro un parere motivato ribadendo le osservazioni contenute nella lettera di diffida e invitandolo a conformarvisi entro un termine di due mesi a far data dalla notifica del detto parere.
6 Il 30 novembre 1998 le autorità elleniche rispondevano al parere motivato comunicando alla Commissione che, benché i principi fondamentali della direttiva fossero già stati adottati e attuati, il Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni stava predisponendo un nuovo decreto presidenziale ai fini di una trasposizione completa della detta direttiva.
7 Non avendo ricevuto alcun altro elemento informativo che le consentisse di concludere che la Repubblica ellenica si fosse conformata agli obblighi ad essa derivanti dalla direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Nel suo controricorso il governo ellenico fa valere che un nuovo decreto presidenziale, che opera un certo numero di rettifiche del regime esistente in materia, è in preparazione al fine di rispondere pienamente allo spirito e alla finalità della direttiva. Il detto governo aggiunge che, a seguito dell'obbligo di abrogare un certo numero di articoli della legge n. 1815/88, relativa alle inchieste sugli incidenti, le autorità responsabili hanno deciso di presentare un progetto di legge vertente sull'applicazione della direttiva e di disciplinare in un decreto presidenziale le varie questioni sollevate, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dell'organo che sarà istituito.
9 Nella sua controreplica il governo ellenico sostiene che il progetto di legge relativo all'attuazione della direttiva è attualmente sottoposto all'esame del Consiglio di Stato.
10 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11).
11 Nella fattispecie, poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata nel termine fissato da quest'ultima, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato.
12 Pertanto, si deve dichiarare che, avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi totalmente alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi totalmente alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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