Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale Direttive 89/662 e 90/425 Misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina Competenza degli Stati membri Decisione di abbattimento di giovani bovini britannici Determinazione del momento dell'abbattimento
[Direttiva del Consiglio 90/425/CEE, art. 8, n. 1, lett. a)]
Massima
$$Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine devono essere interpretate nel senso che, in seguito a informazioni relative ad una possibile relazione tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia che colpisce l'uomo nota come malattia di Creutzfeldt-Jacob e alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e di prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva 92/118, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662, e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425:
a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito che si trovavano nel loro territorio, nonché,
di conseguenza, a determinare il momento di tale abbattimento.
( v. punto 47 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-507/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra
Denkavit Nederland BV
e
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau,
domanda vertente sulla competenza degli Stati membri ad ordinare l'abbattimento di vitelli britannici e determinarne il momento nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina del marzo 1996 e sull'interpretazione dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Denkavit Nederland BV, dall'avv. E.A. Buys, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Berscheid e C. van der Hauwaert, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Denkavit Nederland BV, rappresentata dall'avv. E.A. Buys, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra J.G. van Bakel, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. G. Berscheid e dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, all'udienza del 4 ottobre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 ottobre 1999, pervenuta alla Corte il 23 dicembre seguente, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative alla competenza degli Stati membri ad ordinare l'abbattimento dei vitelli britannici e determinarne il momento nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: l'«ESB») del marzo 1996 e all'interpretazione dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49; in prosieguo: la «direttiva 90/425»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Denkavit Nederland BV (in prosieguo: la «Denkavit») ed il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministro dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della pesca dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «Ministro») ed il Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (ufficio per l'alimentazione e per i consumatori) relativamente ad una domanda della Denkavit intesa ad ottenere l'autorizzazione a completare l'ingrasso di vitelli britannici che dovevano essere abbattuti e, in subordine, all'indennizzo del danno assertivamente subito a causa dell'impossibilità di portare a termine tale ingrasso.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 1995, n. 2417 (GU L 248, pag. 39; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede all'art. 23, così come tale articolo è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1971, n. 1261, relativo a provvedimenti di carattere eccezionale che possono essere adottati in vari settori agricoli in seguito a talune difficoltà di carattere sanitario (GU L 132, pag. 1):
«Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venire adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 27, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato».
4 L'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1982, 82/894/CEE, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378, pag. 58), come modificata dalla decisione della Commissione 6 marzo 1990, 90/134/CEE (GU L 76, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 82/894»), stabilisce che tale direttiva si applichi alla notifica di focolai di una delle malattie elencate nell'allegato I. Tale allegato menziona tra l'altro l'ESB.
5 L'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425 è così formulato:
«Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:
a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE (...), modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE della Commissione (...), di una zoonosi o malattia o di qualsiasi fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli e/o di distruggerli.
(...)
Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10.
(...)».
6 Ai sensi dell'art. 10, nn. 1 e 4, della direttiva 90/425:
«1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
Lo Stato membro di spedizione mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.
Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, abbia constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, compresa la messa in quarantena degli animali.
In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.
Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.
(...)
4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali e prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali animali. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate».
7 In seguito all'adozione della decisione della Commissione 27 marzo 1996, 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (GU L 78, pag. 47), la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99, pag. 16).
8 Tale regolamento indica che esso è basato sul regolamento n. 805/68 e in particolare sull'art. 23.
9 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 717/96 nella sua versione iniziale stabiliva:
«Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina di età pari o inferiore a 6 mesi al 20 marzo 1996, il quale si trovi in tale data presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore, il quale sia in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito».
10 Il regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841, che modifica il regolamento n. 717/96 (GU L 114, pag. 18), ha sostituito questa disposizione con effetto dalla data di applicabilità del regolamento n. 717/96. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 717/96, così modificato dal regolamento n. 814/96 (in prosieguo: il «regolamento n. 717/96»), prevede:
«Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina nato il 1_ settembre 1995 o dopo tale data, il quale si trovi il 20 marzo 1996 presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito».
11 L'art. 1, n. 5, del regolamento n. 717/96 stabilisce:
«Se il numero di animali messi in vendita a fini di distruzione supera la capacità di distruzione dello Stato membro interessato, l'autorità competente può limitare l'accesso al regime di cui al presente regolamento».
12 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 717/96, il prezzo che l'autorità competente dello Stato membro interessato deve pagare per gli animali acquistati in virtù dell'art. 1 di tale regolamento è di 2,8 ECU/kg di peso vivo. L'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento prevede che la Comunità finanzi in ragione del 70% il prezzo di acquisto pagato dallo Stato membro interessato per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'art. 1 di tale regolamento.
La normativa nazionale
13 In seguito ad informazioni relative all'eventualità di un nesso tra l'ESB e la malattia umana di Creutzfeldt-Jacob e alla crisi dell'ESB nel Regno Unito, il Regno dei Paesi Bassi, fin dal 23 marzo 1996, ha adottato misure più restrittive nei confronti dei bovini, della carne bovina e degli altri prodotti derivati dai bovini originari del Regno Unito. Esso ha in particolare ordinato il confinamento di detti bovini.
14 In seguito ad una modifica apportata da un decreto del 3 aprile 1996, adottato dal Ministro di concerto con il segretario di Stato per la Sanità pubblica il benessere e lo sport, l'art. 3.10 della Regeling handel levende dieren en levende produkten (decreto relativo agli animali vivi ed ai prodotti vivi) stabilisce:
«1. E' fatto divieto di trasportare altrove gli animali menzionati nell'art. 3.8, nn. 1 e 2, dall'azienda del destinatario menzionato dall'art. 3.8, n. 1, o dallo stabilimento di allevamento di vitelli menzionato nell'art. 3.8, n. 2.
2. In deroga a quanto stabilito nel n. 1, gli animali menzionati nell'art. 3.8, n. 2, vengono abbattuti sotto il controllo dei funzionari dell'ufficio di controllo (rijksdienst) e seguendo le istruzioni del direttore nel cui distretto si trova l'allevamento di vitelli entro un termine da esso stabilito ed in un luogo determinato dal menzionato direttore distrettuale.
3. L'allevatore degli animali di cui al n. 1 è obbligato a collaborare pienamente con i funzionari dell'ufficio di controllo».
15 Il 26 aprile 1996 il Ministro ha modificato il decreto sull'indennizzo con effetto retroattivo alla data di attuazione del regolamento n. 717/96, ossia l'11 aprile 1996. Così modificato, tale decreto, il cui titolo è divenuto «Regeling vergoeding Kalvereigenaren BSE 1996 (decreto relativo all'indennizzo dei proprietari di vitelli ESB 1996)», prevede all'art. 4:
«L'indennizzo ammonta a ECU 2,8/kg di peso vivo ed è calcolato in conformità all'art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 717/96, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99)».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
16 In conformità alla normativa nazionale esposta ai punti 14 e 15 della presente sentenza, le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto la cessione e l'abbattimento dei vitelli britannici di cui la Denkavit era proprietaria. Quest'ultima ha chiesto l'autorizzazione a portare a termine l'ingrasso di tali vitelli prima di cederli per essere abbattuti e, in subordine, ha chiesto di essere indennizzata per il danno derivante dall'impossibilità di condurre i vitelli fino all'età che corrisponde al termine del loro ingrasso. Essa ha presentato dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven alcuni ricorsi d'annullamento contro le decisioni delle autorità olandesi con cui venivano respinti i suoi reclami e le sue domande.
17 La questione dell'autorità competente a disporre l'abbattimento dei vitelli di cui trattasi e a determinarne il momento è stata sollevata nell'ambito di questo procedimento principale.
18 Pertanto il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la circostanza che i vitelli di cui trattasi rientrino nell'organizzazione comune di mercato nel settore della carne bovina implichi che la competenza (asserita) delle autorità olandesi a stabilire il momento in cui i vitelli provenienti dal Regno Unito debbono essere abbattuti debba avere un fondamento nella normativa comunitaria, in mancanza del quale le autorità nazionali non dispongono di una tale competenza.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 8 della direttiva 90/425/CEE costituisca una base giuridica sufficiente per giustificare la competenza sopra descritta.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se dal diritto comunitario risulti altrimenti fondata una competenza quale quella sopra descritta».
Sulle questioni pregiudiziali
19 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiede in sostanza se le disposizioni comunitarie che si applicano alla politica agricola comune nel settore della carne bovina debbano essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni relative all'eventualità di un nesso tra l'ESB e la malattia umana di Creutzfeldt-Jacob e alla crisi dell'ESB nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, in conformità all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425 o a qualsiasi altra disposizione comunitaria, ad ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito e che si trovavano nel loro territorio nonché a stabilire il momento di tale abbattimento.
Osservazioni presentate alla Corte
20 La Denkavit sostiene che i vitelli di cui trattasi rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e che, in applicazione di una costante giurisprudenza, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa costituire una deroga o una violazione della normativa comunitaria relativa a tale settore. Nella fattispecie di cui alla causa principale, la situazione sarebbe stata completamente disciplinata dalla direttiva 90/425 e dal regolamento n. 717/96. Pertanto, le autorità olandesi non avrebbero avuto alcun fondamento giuridico per intervenire.
21 La Denkavit ritiene che le condizioni di cui all'art. 8, n. 1, lett. a) della direttiva 90/425 non fossero soddisfatte, poiché presso i vitelli stessi non era stata riscontrata alcuna malattia né alcun agente patogeno. Il fatto che questi ultimi provenissero da una regione contaminata da una malattia epizootica non sarebbe pertinente, poiché si tratterebbe di una condizione che riguarda solo i prodotti.
22 La Denkavit fa valere poi che l'art. 10, n. 1, della direttiva 90/425 autorizza unicamente le autorità nazionali ad adottare provvedimenti cautelari, cosa che non avverrebbe nel caso di un provvedimento che ordina l'eliminazione di animali, che costituirebbe un provvedimento definitivo.
23 Per quanto riguarda il regolamento n. 717/96, esso non autorizzerebbe le autorità nazionali a determinare il momento dell'abbattimento. Infatti, il testo dell'art. 1, n. 1, di tale regolamento, che riguarda «qualsiasi animale della specie bovina (...) il quale (...) venga offerto da un produttore» o, nella versione olandese, «runderen (...) die door een producent voor verkoop worden aangeboden», dovrebbe essere interpretato nel senso che questo momento viene determinato dal produttore. Quest'ultimo avrebbe quindi il diritto di portare a termine l'ingrasso dei suoi vitelli prima di consegnarli all'autorità nazionale nell'ambito del regime di distruzione istituito da questo regolamento.
24 La Denkavit sostiene inoltre che la struttura generale del regolamento n. 717/96 conferma la sua interpretazione letterale dell'art. 1, n. 1, dello stesso. Pertanto, in base al terzo `considerando' del regolamento n. 717/96 il prezzo fisso di cui all'art. 2, n. 1, di tale regolamento corrisponderebbe infatti al «prezzo più recente delle carcasse di vitelli registrato», il che farebbe riferimento, per definizione, a vitelli il cui ingrasso è terminato. Inoltre, l'art. 1, n. 5, di questo regolamento, che disciplina la situazione in cui il numero di animali messi in vendita supera le capacità di distruzione, sarebbe inutile se le autorità fissassero esse stesse il momento in cui gli animali vengono abbattuti.
25 Secondo la Denkavit, il regolamento n. 717/96 aveva l'obiettivo di sostegnere il reddito della popolazione agricola e non di tutelare la salute pubblica, il che giustificherebbe il fatto che l'allevatore era legittimato a condurre a termine l'ingrasso dei vitelli. Quest'interpretazione del regolamento n. 717/96 sarebbe corroborata dal fatto che in Francia, in base alla normativa di esecuzione di tale regolamento, la data di cessione dei vitelli di cui trattasi al fine della loro distruzione sarebbe determinata dal produttore.
26 La Denkavit fa presente che il prezzo di costo per chilogrammo di vitello diminuisce con l'invecchiamento degli animali. Di conseguenza, interpretare il regolamento n. 717/96 nel senso che le autorità nazionali potrebbero obbligare il produttore a cedere vitelli il cui ingrasso non è terminato avrebbe come conseguenza una discriminazione ingiustificata, sul piano finanziario, tra i proprietari di vitelli di una certa età e quelli di vitelli giovani, il che violerebbe il divieto di qualsiasi discriminazione tra produttori della Comunità di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE).
27 Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione sostengono invece che le condizioni di cui all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425 erano soddisfatte nella fattispecie di cui alla causa principale. La Commissione rileva che questa disposizione riguarda i casi di specie conosciuti al tempo dell'adozione di tale direttiva, ma che sarebbe incompatibile con lo spirito di quest'ultima interpretarla nel senso che in essa non rientrano gli animali provenienti da una regione contaminata da un'epizoozia. Essa fa valere che in seguito alla decisione 96/239 è stato confermato che l'ESB era una epizoozia che interessava tutto il territorio del Regno Unito.
28 Secondo il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, gli artt. 8 e 10 della direttiva 90/425 conferirebbero alle autorità olandesi la competenza necessaria per ordinare l'abbattimento dei vitelli britannici e quindi per determinarne il momento. L'art. 8, n. 1, lett. a), di questa direttiva riguarderebbe esplicitamente l'abbattimento di animali. La Commissione fa valere anche che l'abbattimento dei vitelli avrebbe potuto essere giustificato a titolo di «provvedimenti cautelari» ai sensi dell'art. 10, n. 1, quarto comma, di tale direttiva.
29 Il regolamento n. 717/96 non rimetterebbe in discussione tale interpretazione. Il governo dei Paesi Bassi fa presente che si tratta di un regolamento di portata limitata, che ha come scopo solo di precisare il contributo finanziario della Commissione alla lotta contro il rischio di contaminazione dall'ESB. Questa portata limitata risulterebbe anche dal fondamento giuridico di detto regolamento, ossia il regolamento n. 805/68.
30 La Commissione contesta l'interpretazione letterale dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 717/96 proposta dalla Denkavit e sostiene che tale interpretazione è contraddetta dal n. 5 dello stesso articolo. Infatti, se la scelta del momento dell'abbattimento spettasse ai produttori, questi ultimi aspetterebbero che i vitelli arrivino al termine dell'ingrasso. Questo comporterebbe che la presentazione dei vitelli sarebbe scaglionata nel tempo, cosicché il rischio di far fronte a problemi di capacità di distruzione sarebbe molto debole.
31 Il governo olandese e la Commissione ritengono che autorizzare di portare a termine l'ingrasso di vitelli di cui si sa in anticipo che devono essere abbattuti non avrebbe alcun senso e sarebbe incompatibile con una politica agricola ragionevole. Il governo olandese sostiene anche che questo nuocerebbe agli interessi finanziari comunitari. La Commissione aggiunge che questo sarebbe incompatibile con l'obiettivo di tutela della salute pubblica, il quale imporrebbe invece l'eliminazione più rapida possibile della fonte di pericolo.
Giudizio della Corte
32 In via preliminare, va osservato che, in presenza di un regolamento che istituisce un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa costituirne una deroga o una violazione. Sono parimenti incompatibili con un'organizzazione comune di mercato le disposizioni che ostano al suo buon funzionamento, anche se la materia in esame non è stata disciplinata esaustivamente dall'organizzazione comune di mercato (sentenza 19 marzo 1998, causa C-1/96, Compassion in World Farming, Racc. pag. I-1251, pag. 41).
33 I vitelli rientrano nel settore della carne bovina, la cui organizzazione comune di mercato è disciplinata dal regolamento n. 805/68. Ai sensi dell'art. 1 e dell'allegato A della direttiva 90/425, essi rientrano in quest'ultima.
34 L'art. 8, n. 1, lett. a), di tale direttiva autorizza le autorità competenti dello Stato membro di destinazione di una spedizione di animali vivi a ordinare in particolare l'abbattimento di un animale allorché constatano la presenza di agenti generatori di una malattia assoggettata a notifica ai sensi della direttiva 82/894, di una zoonosi, di una malattia o di qualsiasi fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo.
35 Questa disposizione deve essere interpretata tenendo conto del suo scopo, che è di assicurare la tutela della salute animale ed umana, e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
36 Occorre al riguardo ricordare che, con l'ordinanza 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-3903), la Corte ha ammesso il divieto dell'esportazione, nel marzo 1996, di bovini provenienti dal Regno Unito a titolo di provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 10 della direttiva 90/425. Essa ha preso in considerazione ai punti 8 e 67-72 di tale ordinanza il numero di casi di ESB nel Regno Unito, il periodo di incubazione di diversi anni durante il quale l'ESB non può essere rilevata, l'incertezza scientifica che esisteva circa i modi di trasmissione di questa malattia e la mancata rintracciabilità degli animali del Regno Unito.
37 Le stesse considerazioni comportano che gli Stati membri erano legittimati a quel tempo a ordinare l'abbattimento dei vitelli originari del Regno Unito presenti nel loro territorio, in conformità all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425.
38 La competenza a ordinare l'abbattimento di animali presuppone necessariamente la competenza ad organizzare il regolare svolgimento delle operazioni di abbattimento e, in particolare, ad imporre ai detentori di animali il momento dell'abbattimento.
39 Il testo del regolamento n. 717/96 non è incompatibile con questa interpretazione. Occorre rilevare che, adottato sulla base dell'art. 23 del regolamento n. 805/68, questo regolamento ha come unico obiettivo di determinare il contributo della Comunità al finanziamento della distruzione di vitelli del Regno Unito acquistati e distrutti a talune condizioni. Esso non si sostituisce ad un provvedimento nazionale che ordina l'abbattimento degli animali adottato in conformità all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425.
40 L'espressione «die door een producent voor verkoop worden aangeboden», che figura all'art. 1, n. 1, della versione olandese del regolamento n. 717/96 e che significa letteralmente «che vengono offerti in vendita da un produttore», non comporta necessariamente che spettava al produttore determinare il momento dell'abbattimento dei vitelli. Tutt'al più questa espressione lascia intendere che il produttore aveva la scelta di vendere i suoi animali rispettando le condizioni di tale regolamento o di farli abbattere senza beneficiare di un indennizzo.
41 Questa interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 717/96 è corroborata dal testo del n. 5 dello stesso articolo. Infatti, se le autorità nazionali potevano limitare l'accesso al regime di abbattimento di cui a tale regolamento, esse potevano a maggior ragione organizzarne il regolare funzionamento ed in particolare determinare il momento dell'abbattimento.
42 Contrariamente a quanto afferma la Denkavit, il regolamento n. 717/96 non è un provvedimento di sostegno per i produttori, ma piuttosto, come risulta dal fondamento giuridico per la sua adozione e come lo precisa il suo primo `considerando', un provvedimento di sostegno dei mercati della carne bovina. In quanto tale, detto provvedimento non aveva come conseguenza d'imporre agli Stati membri di prendere in considerazione solo l'interesse degli allevatori, ma poteva giustificare un loro sforzo di ridurre l'offerta sui mercati imponendo l'eliminazione degli animali finché fosse possibile, al fine, in particolare, di limitare il costo finanziario del regime di abbattimento.
43 Del resto, il fatto che il regolamento n. 717/96 si presenti come un provvedimento di sostegno dei mercati della carne bovina non può essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono più far valere la salute pubblica per imporre il momento dell'abbattimento dei vitelli. Infatti, l'obiettivo di sostegno dei mercati non è incompatibile con l'obiettivo di salute pubblica ma deve invece tenerne conto, così come previsto dall'art. 129 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 152 CE). Inoltre, come è stato precisato al punto 39 della presente sentenza, il regolamento n. 717/96 non ha per effetto di sostituirsi ad un provvedimento nazionale che ordina l'abbattimento di animali adottato in conformità all'art. 8, n. 1, della lett. a), della direttiva 90/425.
44 Per quanto riguarda l'argomento relativo ad una discriminazione tra produttori incompatibile con l'art. 40, n. 3, del Trattato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il principio generale di uguaglianza, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-0000, punto 129).
45 E' sufficiente a tale riguardo constatare che la misura di abbattimento immediato dei vitelli britannici, indipendentemente dalla loro età, dal loro peso e quindi dal profitto che l'allevatore poteva trarre dalla loro vendita, era obiettivamente giustificata dalla salute pubblica.
46 Poiché la competenza degli Stati membri ad ordinare l'abbattimento degli animali ed a determinarne il momento è giustificata in applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, non è necessario interpretare inoltre l'art. 10, n. 1, della stessa direttiva.
47 Tenuto conto di tutte queste considerazioni, occorre risolvere le questioni poste nel senso che le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore della carne bovina devono essere interpretate nel senso che, in seguito a informazioni relative all'eventualità di un nesso tra l'ESB e la malattia umana di Creutzfeld-Jacob ed alla crisi dell'ESB nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, in conformità all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425,
- ad ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito che si trovavano nel loro territorio, nonché,
- di conseguenza, a determinare il momento di tale abbattimento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 19 ottobre 1999, dichiara:
Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore della carne bovina devono essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni relative all'eventualità di un nesso tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia umana di Creutzfeldt-Jacob ed alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, in conformità all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e di prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE,
- a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito che si trovavano nel loro territorio, nonché,
- di conseguenza, a determinare il momento di tale abbattimento.
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