Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ambiente - Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - Specie ricomprese nell'appendice I della Convenzione di Washington o nell'allegato A del regolamento n. 338/97 - Divieto generale nel territorio di uno Stato membro di qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività - Ammissibilità
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3626/82 e (CE) n. 338/97, allegato A]
2. Ambiente - Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - Specie ricomprese nell'appendice II della Convenzione di Washington o nell'allegato B del regolamento n. 338/97 - Uso commerciale degli esemplari di tali specie - Ammissibilità - Presupposti - Divieto generale nel territorio di uno Stato membro di qualsiasi uso degli esemplari delle dette specie nati e allevati in cattività importati da altri Stati membri - Inammissibilità - Presupposto
[Trattato CE, art. 36 (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 3626/82, artt. 6, n. 2, e 15, e regolamento (CE) del Consiglio n. 338/97, art. 8, n. 5, e allegato B]
Massima
1. Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'appendice I della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, stipulata a Washington il 3 marzo 1973, il regolamento n. 3626/82, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disciplina di uno Stato membro che vieti in generale, nel suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività.
Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'allegato A del regolamento n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che non osta a una disciplina di uno Stato membro che vieti in generale, nel suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività.
( v. punto 41, dispositivo 1 )
2. Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973, il regolamento n. 3626/82, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, non vieta l'uso commerciale delle suddette specie, tranne nell'ipotesi, prevista dall'art. 6, n. 2, di detto regolamento, in cui tali esemplari siano stati introdotti in violazione dell'art. 5 di questo stesso regolamento, il cui n. 1 prevede in particolare che l'introduzione nella Comunità di detti esemplari sia subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione o di un certificato d'importazione.
Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'allegato B del regolamento n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, tale regolamento non vieta l'uso commerciale degli esemplari delle suddette specie purché ricorrano i presupposti previsti dal suo art. 8, n. 5, cioè che sia fornita all'autorità competente dello Stato membro interessato una prova della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e della fauna selvatiche.
I suddetti regolamenti ostano alla disciplina di uno Stato membro che vieti in generale, nel suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari delle suddette specie nati e allevati in cattività in quanto sia applicabile a esemplari importati da altri Stati membri se risulta che l'obiettivo di tutela di questi ultimi, come previsto dall'art. 15 del regolamento n. 3626/82 o dall'art. 36 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), può essere raggiunto in modo altrettanto efficace tramite misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.
( v. punto 60, dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-510/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Grenoble (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Xavier Tridon,
con l'intervento di:
Fédération départementale des chasseurs de l'Isère,
e
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), section Isère,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1), in particolare dei suoi artt. 6 e 15, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, stipulata a Washington il 3 marzo 1973, in particolare dei suoi artt. VII e XIV,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il procuratore della Repubblica, dalla sig.ra V. Escolano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunal de grande instance de Grenoble;
- per il signor Tridon, dall'avv. M. Quatravaux, avocat;
- per il governo francese, dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. D. Colas, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, assistito dall'avv. H. Lehman, avocat,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Tridon, rappresentato dall'avv. M. Quatravaux, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra C. Bergeot, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, assistito dall'avv. H. Lehman, all'udienza del 23 novembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 novembre 1999, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 1999, il Tribunal de grande instance de Grenoble ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1), in particolare dei suoi artt. 6 e 15, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: la «CITES»), stipulata a Washington il 3 marzo 1973, in particolare dei suoi artt. VII e XIV.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali avviati contro il sig. Tridon, residente a Champagnier (Francia), che è accusato in particolare di aver ceduto a soci d'affari o clienti, nella località di Champagnier, nel contesto di operazioni commerciali e nel periodo da novembre 1995 a novembre 1997, taluni esemplari nati e allevati in cattività di specie di ara viventi nel dipartimento d'oltremare della Guyana (Francia), il cui uso per fini commerciali è vietato in tutto il territorio nazionale dal decreto ministeriale 15 maggio 1986, che stabilisce per tutto o parte del territorio nazionale misure di protezione degli uccelli viventi nel dipartimento della Guyana (JORF del 25 giugno 1986, pag. 7884; in prosieguo: il «decreto Guyana»).
Contesto normativo
La CITES
3 La CITES si prefigge la protezione di determinate specie di flora e fauna selvatiche minacciate, mediante una regolamentazione del commercio internazionale. Essa prevede regimi di protezione diversi a seconda delle specie, che sono suddivise in tre categorie, corrispondenti alle tre appendici di detta convenzione, in funzione delle minacce più o meno gravi di estinzione che gravano sulle stesse.
4 L'appendice I della CITES include tutte le specie maggiormente minacciate, per le quali il regime di protezione è il più rigoroso. Le specie elencate nell'appendice II, tra le quali figurano in particolare quelle che non sono, allo stato, necessariamente minacciate di estinzione, sono soggette ad un regime di protezione meno rigoroso.
5 L'art. VII della CITES, al numero 4, dispone che gli specimen di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini commerciali saranno considerati specimen delle specie elencate nell'appendice II.
6 Ai sensi dell'art. XIV, n. 1, lett. a), della CITES, quest'ultima non lede il diritto delle parti di adottare misure interne più rigorose rispetto alle condizioni alle quali il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di esemplari di specie incluse nelle appendici I, II e III sono soggetti, misure che possono arrivare sino all'interdizione completa di tali attività.
Normativa comunitaria
7 L'art. 1 del regolamento n. 3626/82 prevede che la CITES, figurante nell'allegato A di quest'ultimo, è applicabile nella Comunità alle condizioni previste da detto regolamento.
8 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3626/82 è vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita, segnatamente, esemplari delle specie di cui all'appendice I della CITES, salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri, in particolare per gli esemplari di una specie animale che siano stati allevati in cattività, prendendo in considerazione gli obiettivi della detta convenzione e le disposizioni della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).
9 L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3626/82 dispone che i divieti di cui al n. 1 si applicano anche agli esemplari delle specie di cui all'appendice II della CITES che non sono contemplati dal suddetto n. 1, se questi sono stati introdotti in violazione dell'art. 5 dello stesso regolamento, il cui n. 1 prevede in particolare che l'introduzione nella Comunità di detti esemplari è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione o di un certificato d'importazione.
10 L'art. 15, n. 1, primo comma, del detto regolamento dispone come segue:
«Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi, in osservanza del Trattato, in particolare dell'articolo 36:
a) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari;
b) conservazione delle specie indigene;
c) conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d'origine».
11 Il regolamento n. 338/97 sostituisce il regolamento n. 3626/82 ed è applicabile dal 1º gennaio 1997. E' stato adottato al fine di meglio proteggere le specie di flora e fauna selvatiche, tenendo conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo l'adozione del regolamento n. 3626/82 e dell'evolversi della struttura degli scambi.
12 In forza dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 338/97, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A del detto regolamento, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del medesimo regolamento.
13 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 338/97, sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione di esemplari delle specie elencate nell'allegato A del suddetto regolamento.
14 L'art. 8, n. 3, lett. d), del medesimo regolamento dispone che un'esenzione dai divieti di cui al n. 1 del suddetto articolo può essere decisa, nel rispetto dei requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, in particolare qualora gli esemplari siano nati e allevati in cattività.
15 In forza dell'art. 8, n. 4, del suddetto regolamento, la Commissione può definire esenzioni generali dai divieti di cui al n. 1 di questo articolo, sulla base delle condizioni di cui al n. 3.
16 Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97:
«I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche».
17 Il regolamento (CE) della Commissione 26 maggio 1997, n. 939, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97 (GU L 140, pag. 9), prevede, all'art. 32, quanto segue:
«I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:
a) agli esemplari vivi nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato [VIII], o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie segnalate siano marcati secondo le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1;
b) agli esemplari vivi di animali nati ed allevati in cattività, marcati secondo le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1 ed accompagnati da uno dei certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), rilasciato all'allevatore da un competente organo di gestione di uno Stato membro.
(...)».
Normativa nazionale
18 L'art. L. 211-1 del Code rural così dispone:
«Quando la conservazione di specie animali non domestiche o vegetali non coltivate sia giustificata da un particolare interesse scientifico o dall'esigenza di tutelare il patrimonio biologico, sono vietati:
1. La distruzione o il prelievo delle uova o dei nidi, la mutilazione, la distruzione, la cattura o il prelievo, la turbativa deliberata e la naturalizzazione di animali delle dette specie come anche, siano essi vivi o morti, il trasporto, la vendita ambulante, lo sfruttamento, il possesso, l'offerta in vendita, la vendita e l'acquisto di detti animali.
(...)».
19 Il decreto Guyana, adottato ai fini dell'applicazione, in particolare, dell'art. L. 211-1 del Code rural, vieta, per le specie non domestiche che elenca, tra le quali figurano talune specie di ara, la distruzione o il prelievo delle uova o dei nidi, la distruzione, la mutilazione, la cattura o il prelievo, la naturalizzazione degli uccelli come anche, siano essi vivi o morti, il trasporto, la vendita ambulante, lo sfruttamento, l'offerta in vendita, la vendita e l'acquisto di detti animali.
20 Ai sensi dell'art. L. 215-1 del Code rural le violazioni dell'art. L. 211-1 di questo stesso Code sono passibili di sanzione penale.
Causa principale e questioni pregiudiziali
21 Il sig. Tridon gestisce un centro di incubazione artificiale di uova di pappagallo a Champagnier. E' accusato, nel procedimento di cui alla causa principale, di aver ceduto a titolo oneroso esemplari nati e cresciuti in cattività di specie di ara il cui uso per fini commerciali è vietato in tutto il territorio nazionale dal decreto Guyana. Per contestare i procedimenti avviati nei suoi confronti, il sig. Tridon sostiene che le disposizioni del Code rural, in particolare l'art. L. 211-1, e il decreto Guyana sono incompatibili sia con la CITES sia con gli artt. 30 e 36 del Trattato e con i regolamenti nn. 3626/82 e 338/97, adottati, prima l'uno e poi l'altro, ai fini dell'applicazione della suddetta convenzione nella Comunità.
22 Pertanto, il Tribunal de grande instance de Grenoble ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, per il periodo anteriore al 1° giugno 1997, le disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in particolare gli artt. VII e XIV, le disposizioni del regolamento (CEE) 3 dicembre 1982, n. 3626, in particolare gli artt. 6 e 15, e gli artt. 30 e 36 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che consentono ad uno Stato membro di emanare o di mantenere in vigore norme di regolamento interne che vietino in ogni tempo e su tutto il territorio nazionale qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività di specie non domestiche viventi allo stato naturale in tutto o parte del territorio di tale Stato.
2) Se, a partire dal 1° giugno 1997, le disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in particolare gli artt. VII e XIV, le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e gli artt. 30 e 36 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che consentono ad uno Stato membro di emanare o di mantenere in vigore norme di regolamento interne che vietino in ogni tempo e su tutto il territorio nazionale qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività di specie non domestiche viventi allo stato naturale in tutto o parte del territorio di tale Stato».
Osservazioni preliminari
23 Occorre anzitutto ricordare che, secondo l'art. 1, primo comma, del regolamento n. 3626/82, la CITES è applicabile nella Comunità alle condizioni previste da quest'ultimo regolamento e che il regolamento n. 338/97 sostituisce, come indica il secondo considerando, il regolamento n. 3626/82.
24 Pertanto, senza che occorra prendere posizione sul fatto che la Corte sia competente, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, a statuire in merito all'interpretazione delle disposizioni della CITES, si deve constatare che, comunque, nella fattispecie non è necessario procedere ad una tale interpretazione perché le suddette disposizioni sono applicabili, a livello comunitario, solo per mezzo dei due regolamenti citati al punto precedente della presente sentenza.
25 Tuttavia, dato che sia il regolamento n. 3682/82 sia il regolamento n. 338/97 si applicano, come è precisato all'art. 1, secondo comma, di entrambe le norme, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e, per quanto riguarda il secondo regolamento, delle disposizioni della CITES, la Corte non può prescindere da questi ultimi laddove la loro presa in considerazione sia necessaria per l'interpretazione delle disposizioni dei suddetti regolamenti.
26 In secondo luogo, occorre rilevare che l'ordinanza di rinvio sembra lasciare intendere che le ara oggetto della controversia principale appartengono a specie di uccelli che figurano o nelle appendici I o II della CITES o negli allegati A o B del regolamento n. 338/97.
27 In considerazione di quanto sopra e tenuto conto in particolare del fatto che il regime giuridico riguardante tali specie varia in funzione del fatto che esse siano iscritte nell'una o nell'altra appendice della CITES o del regolamento n. 338/97, occorre esaminare le questioni pregiudiziali alla luce dei suddetti allegati.
28 A tale riguardo occorre tuttavia ricordare che, nell'ambito della procedura di cooperazione istituita dall'art. 234 CE, non spetta alla Corte ma al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v., segnatamente, sentenza 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag. I-5613, punto 32).
Sulle questioni pregiudiziali
Specie ricomprese nell'appendice I della CITES o nell'allegato A del regolamento n. 338/97
29 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3626/82, è vietato qualsiasi uso commerciale degli esemplari delle specie ricomprese nell'appendice I della CITES.
30 Vero è che tale disposizione prevede che gli Stati membri possano, in taluni casi, accordare deroghe al divieto di uso commerciale degli esemplari di specie ricomprese nell'appendice I della CITES, in particolare quando si tratta di esemplari di una specie animale che sono stati allevati in cattività. Tuttavia occorre rilevare, come giustamente fanno il procuratore della Repubblica, il governo francese e la Commissione, che si tratta solo di una possibilità e non di un obbligo per gli Stati membri.
31 In tale contesto è d'uopo osservare inoltre che, se è vero che l'art. VII, n. 4, della CITES prevede che gli esemplari di una specie animale iscritta nell'appendice I, allevati in cattività a fini commerciali, saranno considerati esemplari di specie iscritte nell'appendice II, con la conseguenza che essi potranno costituire oggetto di atti commerciali ai sensi della disciplina del commercio degli esemplari di specie iscritte nell'appendice II, risulta parimenti dall'art. XIV, n. 1, lett. a), della CITES che le disposizioni di quest'ultima non ledono il diritto delle parti di adottare misure interne più rigorose per quanto riguarda, in particolare, le condizioni alle quali è soggetto il commercio di esemplari di specie incluse segnatamente nelle appendici I e II, misure che possono arrivare sino al divieto totale della detta attività.
32 Così, il divieto generale di uso commerciale degli esemplari delle specie iscritte nell'appendice I della CITES, come previsto dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3626/82, è sancito dall'art. XIV, n. 1, lett. a), di quest'ultima.
33 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 338/97, è vietato qualsivoglia uso commerciale di esemplari delle specie elencate nell'allegato A di quest'ultimo.
34 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. d), dello stesso regolamento un'esenzione dal divieto di cui al n. 1 dello stesso articolo può essere decisa, caso per caso, qualora si tratti di esemplari nati ed allevati in cattività. Tale norma autorizza, ma non impone, deroghe al divieto che essa prevede.
35 Dato che l'appendice I della CITES e l'allegato A del regolamento n. 338/97 coincidono, si può constatare che, tenuto conto di quanto è stato rilevato al punto 31 della presente sentenza, il divieto generale di uso commerciale di esemplari delle specie elencate in tale ultima appendice, come previsto dall'art. 8, n. 1, di detto regolamento, è ricompreso nell'art. XIV, n. 1, lett. a), della CITES.
36 D'altro canto, si deve ricordare che, in forza dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 338/97, la Commissione può definire esenzioni generali dai divieti di cui al n. 1 di tale articolo.
37 Orbene, per quanto riguarda gli animali vivi, l'art. 32 del regolamento n. 939/97 introduce esenzioni generali siffatte relativamente, da un lato, agli esemplari vivi nati e allevati in cattività delle specie elencate nell'allegato VIII del regolamento n. 939/97, e ai loro ibridi, sempre che questi esemplari siano marcati ai sensi dell'art. 36, n. 1, e, d'altro lato, agli esemplari vivi di animali nati ed allevati in cattività, marcati secondo le disposizioni dell'art. 36, n. 1, e accompagnati da uno dei certificati di cui all'art. 20, n. 3, del suddetto regolamento, rilasciato all'allevatore da un competente organo di gestione di uno Stato membro.
38 Secondo il governo francese, tali due esenzioni limitano la possibilità per la Repubblica francese di vietare, dopo la data di entrata in vigore del regolamento n. 939/97, vale a dire il 1º giugno 1997, qualsiasi commercio di esemplari nati e allevati in cattività di specie elencate nell'allegato A del regolamento n. 338/97.
39 A tale riguardo, poiché le ara non sono menzionate dall'allegato VIII del regolamento n. 939/97, non sembra che l'esenzione prevista dall'art. 32 dello stesso, relativa agli esemplari vivi di animali nati ed allevati in cattività delle specie elencate in detto allegato, sia pertinente nella causa principale. Quanto all'altra esenzione che detta disposizione enuncia, non risulta da alcun elemento del fascicolo che ricorrano i presupposti per la sua applicazione.
40 Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se i fatti che hanno dato origine alla causa principale siano eventualmente riconducibili a una di tali esenzioni e trarne le conseguenze ai fini della decisione che è chiamato a rendere.
41 In considerazione di quanto sopra, occorre risolvere le questioni poste nel senso che:
- per quanto riguarda le specie ricomprese nell'appendice I della CITES, il regolamento n. 3626/82 deve essere interpretato nel senso che non osta a una disciplina di uno Stato membro che vieti in via generale, sul suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività;
- per quanto riguarda le specie ricomprese nell'allegato A del regolamento n. 338/97, quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che non osta a una disciplina di uno Stato membro che vieti in via generale, sul suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività.
Specie ricomprese nell'appendice II della CITES o nell'allegato B del regolamento n. 338/97
42 Occorre, da un lato, rilevare che, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3626/82, in cui esemplari delle specie figuranti nell'appendice II della CITES siano stati introdotti in violazione dell'art. 5 del detto regolamento, quest'ultimo non vieta l'uso commerciale di tali esemplari.
43 Per quanto riguarda l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97, si deve ricordare che esso dispone che il divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale, di cui al n. 1 del detto articolo, si applica altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
44 Pertanto, l'uso commerciale degli esemplari di specie elencate nell'allegato B del regolamento n. 338/97 è autorizzato purché ricorrano i presupposti previsti dall'art. 8, n. 5, del suddetto regolamento.
45 Occorre, d'altro lato, ricordare altresì che, per quanto riguarda le specie alle quali si applicano i regolamenti nn. 3626/82 o 338/97, questi ultimi non impediscono agli Stati membri di adottare o mantenere misure più rigorose, nel rispetto delle disposizioni del Trattato. Infatti, l'adozione o il mantenimento delle suddette misure sono previsti, per quanto riguarda il regolamento n. 3626/82, dall'art. 15 e, per quanto concerne il regolamento n. 338/97, che è stato adottato sulla base dell'art. 130 S, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175, n. 1, CE), dall'art. 130 T del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 176 CE), secondo il quale i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, che devono essere compatibili con il Trattato.
46 Così, ammesso che la Repubblica francese abbia adottato o mantenuto misure più rigorose rispetto a quelle previste dai regolamenti nn. 3626/82 o 338/97, non può escludersi che il giudice a quo si trovi dinanzi a un problema di compatibilità del divieto dell'uso commerciale delle specie controverse, come previsto dalla normativa francese, in particolare dal decreto Guyana, con gli artt. 30 e 36 del Trattato. E' quanto avverrebbe qualora ci si trovasse a dover applicare tale normativa a situazioni che possano ricollegarsi all'importazione di merci negli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489, punti 7 e 8, e 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto 21).
47 Per quanto riguarda la questione di sapere se il sig. Tridon possa utilmente invocare dinanzi al giudice nazionale l'esistenza di un ostacolo alle importazioni di specie di uccelli protette che la normativa francese introdurrebbe, occorre ricordare che spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, nell'ambito del sistema di cooperazione tra questi ultimi e la Corte istituito dall'art. 234 CE, la rilevanza delle questioni sottoposte a quest'ultima rispetto ai fatti della causa (v., segnatamente, citate sentenze Smanor, punto 9, e Guimont, punto 22).
48 Pertanto, nei limiti in cui la disciplina nazionale oggetto della causa principale è più rigorosa di quella prevista dai regolamenti nn. 3626/82 o 338/97, sarà opportuno verificare se essa costituisca, qualora sia applicata ai prodotti importati, una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa contraria all'art. 30 del Trattato.
49 Orbene, un divieto di uso commerciale di esemplari di specie figuranti nell'appendice II della CITES o nell'allegato B del regolamento n. 338/97, come previsto dalla disciplina francese, in particolare dal decreto Guyana, costituisce una misura più rigorosa nell'accezione, rispettivamente, dell'art. 15 del regolamento n. 3626/82 o dell'art. 130 T del Trattato. Inoltre, tale misura, qualora sia applicata a esemplari provenienti da un altro Stato membro, è atta a ostacolare gli scambi intracomunitari nell'accezione dell'art. 30 del Trattato.
50 Un tale ostacolo può tuttavia essere giustificato da ragioni di tutela delle specie minacciate, quali quelle enunciate dall'art. 15 del regolamento n. 3626/82, per quanto riguarda l'applicazione dell'appendice II della CITES, e dall'art. 36 del Trattato, per quanto riguarda l'applicazione dell'allegato B del regolamento n. 338/97.
51 A tale proposito il governo francese sostiene che la disciplina oggetto della causa principale mira a garantire la conservazione delle specie animali e, quindi, la tutela della vita e della salute di tali specie. Ciò emergerebbe dal tenore dell'art. L. 211-1 del Code rural, in applicazione del quale è stato adottato il decreto Guyana.
52 E' indubbio che una disciplina come quella oggetto della causa principale, che vieta l'uso commerciale degli esemplari di specie ricomprese nell'appendice II della CITES o nell'allegato B del regolamento n. 338/97, è conforme all'obiettivo di tutela di tali specie perseguito dagli artt. 15 del regolamento n. 3626/82 o 36 del Trattato.
53 Orbene, tale normativa, adottata in un ambito in cui il diritto comunitario derivato non osta a che uno Stato membro adotti misure più rigorose di quelle previste da tale diritto e che è atta ad avere un effetto restrittivo sulle importazioni di prodotti, è compatibile con il Trattato solo in quanto essa sia necessaria a conseguire in modo efficace l'obiettivo della tutela della salute e della vita degli animali. Una normativa nazionale non fruisce quindi della deroga ex art. 36 del Trattato qualora la salute e la vita degli animali possano venire protette in modo altrettanto efficace con provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 2000, causa C-473/98, Toolex, Racc. pag. I-5681, punti 33 e 40).
54 Secondo il governo francese, la protezione degli esemplari, nati e allevati in cattività, delle specie figuranti nell'appendice II della CITES o nell'allegato B del regolamento n. 338/97 si impone per il fatto che l'allevamento di tali esemplari a fini commerciali potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla conservazione allo stato naturale delle specie interessate. Infatti, un allevamento di questo tipo consentirebbe la creazione di un vero e proprio mercato. Così, per far fronte alla domanda determinata da tale mercato, sarebbe forte la tentazione di prelevare uccelli o uova dal loro habitat naturale, tanto più che la riproduzione in cattività di numerose specie esige impianti e competenza particolari, laddove quest'ultima richiede tempo per essere acquisita. La liberalizzazione del commercio di esemplari nati e cresciuti in cattività di specie delle quali è vietata la cattura nuocerebbe quindi alla finalità di tutela di dette specie.
55 D'altro canto, poiché il patrimonio genetico degli animali nati in cattività è meno diversificato rispetto a quello degli animali viventi allo stato selvatico, ne conseguirebbe un'effettiva necessità di prevenire i rischi rilevanti di consanguineità che si manifestano nelle popolazioni mantenute in cattività. Orbene, la diversità genetica può essere ottenuta solo mediante prelievi di esemplari dal loro habitat naturale. Inoltre, il commercio di esemplari nati e allevati in cattività causerebbe inevitabilmente immissioni volontarie o accidentali in natura, determinando così, in taluni casi, un rischio genetico per la conservazione degli esemplari selvatici della stessa specie o di specie affini.
56 Infine, il governo francese fa valere che nessuna misura meno vincolante è sufficientemente affidabile per sostituirsi al divieto del commercio di esemplari nati e allevati in cattività. Infatti, nessun sistema di controllo sarebbe atto a scoraggiare in modo efficace le frodi che consistano nel far passare uova o uccelli prelevati in natura per uova deposte in cattività o uccelli nati e allevati in detto contesto.
57 All'udienza la Commissione ha sostenuto, in sostanza, che il divieto assoluto di commercializzare esemplari di specie elencate nell'appendice II della CITES o nell'allegato B del regolamento n. 338/97, in particolare qualora si tratti di esemplari nati e allevati in cattività, eccede quanto necessario a garantire una efficace protezione di tali specie. Ciò sarebbe talmente vero che diverse risoluzioni della conferenza delle parti contraenti della CITES incoraggerebbero l'allevamento di animali nati in cattività nonché il loro commercio al fine di consentire, da una parte, di limitare i prelievi dall'habitat naturale e, dall'altra, di sviluppare popolazioni destinate, in taluni casi, a essere reimmesse in natura. Secondo la Commissione, la protezione delle specie in questione potrebbe essere realizzata tramite misure meno vincolanti del divieto assoluto di commercializzazione, come la marcatura degli uccelli mediante anelli o radiosegnalatori a microcircuito o, ancora, mediante analisi del sangue che consentano di stabilire l'ascendenza dell'animale, previste dal regolamento n. 939/97.
58 Si deve constatare che la valutazione della proporzionalità del divieto di commercializzazione oggetto della causa principale, in particolare al fine di accertare se l'obiettivo perseguito possa essere raggiunto mediante misure che ledano in misura minore gli scambi intracomunitari, non può essere effettuata, nel caso specifico, senza elementi d'informazione supplementari, e che tale valutazione presuppone una concreta analisi, basata segnatamente su studi scientifici e circostanze di fatto che caratterizzano la situazione nella quale rientra la controversia oggetto della causa principale, analisi che spetta al giudice di rinvio effettuare.
59 Ad ogni modo, si deve rilevare che il fatto che la normativa comunitaria successiva, segnatamente il regolamento n. 939/97, abbia introdotto, al fine di proteggere le specie interessate, misure meno restrittive della disciplina francese oggetto della causa principale non consente, di per sé, di concludere per il carattere sproporzionato di quest'ultima. Infatti tale disciplina può essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito solo qualora risulti che quest'ultimo può essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.
60 In considerazione di quanto precede occorre risolvere le questioni poste nel senso che:
- per quanto riguarda le specie ricomprese nell'appendice II della CITES, il regolamento n. 3626/82 non vieta l'uso commerciale degli esemplari delle suddette specie tranne nell'ipotesi prevista dall'art. 6, n. 2, in cui tali esemplari siano stati introdotti in violazione dell'art. 5 di questo stesso regolamento;
- per quanto riguarda le specie ricomprese nell'allegato B del regolamento n. 338/97, quest'ultimo non vieta l'uso commerciale degli esemplari delle suddette specie purché ricorrano i presupposti previsti dall'art. 8, n. 5, di tale regolamento.
I suddetti regolamenti ostano a una disciplina di uno Stato membro che vieti in modo generale, sul suo territorio, qualunque uso commerciale di esemplari delle suddette specie nati e allevati in cattività in quanto sia applicabile a esemplari importati da altri Stati membri se risulta che l'obiettivo di tutela di questi ultimi, come previsto dall'art. 15 del regolamento n. 3626/82 o dall'art. 36 del Trattato, può essere raggiunto in modo altrettanto efficace tramite misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Le spese sostenute dal governo francese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Poiché nei confronti delle parti nella causa principale il procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance de Grenoble con ordinanza 15 novembre 1999, dichiara:
1) - Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'appendice I della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, stipulata a Washington il 3 marzo 1973, il regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disciplina di uno Stato membro che vieti in via generale, sul suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività.
- Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che non osta a una disciplina di uno Stato membro che vieti in via generale, sul suo territorio, qualunque uso commerciale di esemplari nati e allevati in cattività.
2) - Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'appendice II della detta convenzione, il regolamento n. 3626/82 non vieta l'uso commerciale degli esemplari delle suddette specie tranne nell'ipotesi prevista dall'art. 6, n. 2, in cui tali esemplari siano stati introdotti in violazione dell'art. 5 di questo stesso regolamento.
- Per quanto riguarda le specie ricomprese nell'allegato B del regolamento n. 338/97, quest'ultimo non vieta l'uso commerciale degli esemplari delle suddette specie purché ricorrano i presupposti previsti dall'art. 8, n. 5, di tale regolamento.
I suddetti regolamenti ostano alla disciplina di uno Stato membro che vieti in modo generale, sul suo territorio, qualsiasi uso commerciale di esemplari delle suddette specie nati e allevati in cattività in quanto sia applicabile a esemplari importati da altri Stati membri se risulta che l'obiettivo di tutela di questi ultimi, come previsto dall'art. 15 del regolamento n. 3626/82 o dall'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), può essere raggiunto in modo altrettanto efficace tramite misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.
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