Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Impugnazione manifestamente irricevibile e infondata
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
Parti
Nel procedimento C-21/99 P,
N, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), con l'avv. G. Sakellaropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 30 novembre 1998, nella causa T-97/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-621 e II-1879), e all'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente nel procedimento di primo grado,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e dalla signora F. Duvieusart-Clotuche, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 1999, N ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1998, causa T-97/94, N/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-621 e II-1879; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento del suo rapporto informativo compilato dalla Commissione per il periodo 1° luglio 1989 - 30 giugno 1991 (in prosieguo: il «rapporto informativo controverso») e al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente assume di aver subìto per via di questo rapporto.
2 Per quanto riguarda i fatti all'origine della controversia tra N e la Commissione, si fa rinvio ai punti 1-8 dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza impugnata
3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1994, N ha proposto un ricorso nel quale ha concluso che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione tacita di rigetto opposta dalla Commissione al suo reclamo presentato l'11 agosto 1993 contro il rapporto informativo controverso;
- annullare il rapporto informativo controverso;
- statuire che la Commissione sarà tenuta a compilare un nuovo rapporto informativo per il periodo considerato;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a tre anni della sua retribuzione quale riparazione del danno materiale e morale subìto;
- riconoscere al ricorrente la sua facoltà di reclamare in seguito dalla Commissione qualsiasi danno ai sensi dell'art. 24, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»);
- condannare la Commissione alle spese.
4 La Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso.
5 Con riguardo alla domanda di annullamento del rapporto informativo controverso, il Tribunale ha preliminariamente ricordato, ai punti 22 e 23 dell'ordinanza impugnata, che, affinché un dipendente o un ex dipendente possa proporre un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, occorre che sussista un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato e che tale interesse va valutato al momento della proposizione del ricorso.
6 Il Tribunale ha poi rilevato, ai punti 25 e 26 dell'ordinanza impugnata, che il rapporto informativo, in quanto documento interno, ha la funzione precipua di fornire periodicamente all'amministrazione informazioni circa lo svolgimento da parte dei dipendenti dei compiti loro affidati e che esso ha un'importante funzione nell'evoluzione della loro carriera. Pertanto, esso incide in via di principio sulla sfera d'interessi della persona scrutinata solo fino alla cessazione definitiva dal servizio. Successivamente a tale cessazione, il dipendente non può più proporre un ricorso, a meno che dimostri il sussistere di una circostanza particolare atta a giustificare un interesse personale ed attuale ad ottenere l'annullamento del rapporto informativo di cui trattasi.
7 Il Tribunale ha quindi constatato, ai punti 27 e 28 dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente, destituito con decorrenza dal 1° dicembre 1993, non era più in servizio presso la Commissione al momento della proposizione del suo ricorso e che né la circostanza che egli abbia presentato un reclamo avverso il rapporto informativo controverso mentre era ancora in servizio né l'esistenza di un nesso tra il presente ricorso e quello esperito contro la decisione di destituzione sono atte a dimostrare il ricorrere di un interesse personale ed attuale.
8 Il Tribunale ha statuito inoltre, al punto 29 dell'ordinanza impugnata, che N non poteva validamente far valere la malafede della Commissione né poteva addebitare alla Commissione la mancata risposta entro il 1° dicembre 1993 al suo reclamo depositato l'11 agosto 1993, in quanto essa disponeva all'uopo, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, di un termine di quattro mesi decorrente da quest'ultima data.
9 Infine, il Tribunale ha aggiunto, al punto 30 dell'ordinanza impugnata, che l'aspettativa di un'equa decisione ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), non era circostanza atta ad escludere i presupposti per la ricevibilità del ricorso stabiliti dal diritto comunitario, poiché la semplice allegazione, non corroborata da altra giustificazione, della necessità di essere moralmente e professionalmente riabilitato non era sufficiente a dimostrare l'esistenza di un interesse personale del ricorrente.
10 Con riguardo alla domanda di risarcimento, il Tribunale ha statuito, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che, essendo strettamente connessa alla domanda di annullamento, anch'essa doveva essere dichiarata irricevibile.
11 Conseguentemente, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso.
L'impugnazione
12 Con la sua impugnazione, N conclude che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata,
- accogliere la sua domanda formulata in primo grado,
- condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione conclude chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata irricevibile e, comunque, infondata nel merito, e che il ricorrente sia condannato alle spese.
14 A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione da parte del Tribunale del principio della tutela e del rispetto della personalità, in secondo luogo, all'errore di valutazione del Tribunale per quanto riguarda la malafede della Commissione, in terzo luogo, al mancato esame da parte del Tribunale del merito del fascicolo e, in quarto luogo, all'errore di valutazione del Tribunale relativo all'esistenza di un danno personale del ricorrente.
Giudizio della Corte
15 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale.
16 Occorre preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, discende dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., segnatamente, sentenza 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 25).
17 Inoltre, ai sensi dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l'atto di impugnazione deve specificare i motivi e gli argomenti di diritto dedotti.
18 Emerge da tali disposizioni che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
19 Secondo una giurisprudenza costante, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un tale ricorso costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., segnatamente, sentenza New Holland Ford/Commissione, citata, punti 23 e 24).
Primo motivo: violazione, da parte del Tribunale, del principio della tutela e del rispetto della personalità
20 Con il suo primo motivo, N sostiene che il Tribunale ha violato il principio della tutela e del rispetto della personalità. Egli fa valere, con la prima parte di questo motivo, che il Tribunale è incorso in errore statuendo, ai punti 22 e 23 dell'ordinanza impugnata, che, affinché un dipendente o un ex dipendente possa proporre un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, occorre che abbia un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato e che tale interesse va valutato al momento della proposizione del ricorso. Secondo il ricorrente, è alla data di presentazione del suo reclamo alla Commissione, ossia l'11 agosto 1993, che avrebbe dovuto essere verificata l'esistenza del suo interesse ad agire.
21 Al riguardo è sufficiente rilevare come il Tribunale abbia correttamente statuito che, secondo la giurisprudenza costante, l'interesse personale di un dipendente o ex dipendente all'annullamento dell'atto impugnato va valutato al momento della presentazione del ricorso (v., segnatamente, sentenza 12 luglio 1979, causa C-124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499, punto 7).
22 Va conseguentemente respinta la prima parte del primo motivo, in quanto manifestamente infondata.
23 Con la seconda parte del primo motivo, N sostiene che il Tribunale è incorso in errore ritenendo, al punto 28 dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di una circostanza particolare atta a giustificare la conservazione di un interesse personale ed attuale ad agire per l'annullamento. N argomenta che tale interesse sussiste anche dopo la cessazione dal servizio, posto che il rapporto informativo controverso gli consentirebbe di comprovare le proprie capacità scientifiche e professionali fuori dell'ambito comunitario.
24 Al riguardo si deve rilevare, come ha fatto il Tribunale al punto 25 dell'ordinanza impugnata, che discende dalla giurisprudenza della Corte che il rapporto informativo ha natura di documento interno, avente la funzione precipua di fornire periodicamente all'amministrazione informazioni circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati (v., segnatamente, sentenza 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141, punto 20). Successivamente alla cessazione definitiva dal servizio, il dipendente non è quindi più legittimato a proporre un ricorso, a meno che dimostri l'esistenza di una circostanza particolare che giustifichi un interesse personale ed attuale a ottenere l'annullamento del rapporto de quo.
25 Alla luce di questi rilievi, non è criticabile la valutazione effettuata dal Tribunale secondo la quale il ricorrente non ha dimostrato il ricorrere di una tale circostanza.
26 Occorre pertanto respingere la seconda parte del primo motivo, in quanto manifestamente infondata.
Secondo motivo: errore di valutazione del Tribunale per quanto riguarda la malafede della Commissione
27 Con il suo secondo motivo, il ricorrente critica il Tribunale per aver ritenuto, al punto 29 dell'ordinanza impugnata, che egli non potesse fondatamente sostenere che la Commissione aveva agito in malafede nel trattamento riservato al suo reclamo. Egli ritiene che il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sulle manovre antistatutarie della Commissione e avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nozione di malafede nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale. Talché l'ordinanza impugnata non sarebbe una decisione equa ai sensi dell'art. 6 della CEDU, in quanto priverebbe il dipendente dei propri mezzi di difesa e contravverrebbe al principio in forza del quale nessuno può trarre vantaggio dai propri atti illegittimi.
28 Occorre tuttavia rilevare che questo motivo si limita a reiterare gli argomenti già presentati davanti al Tribunale, senza dimostrare per quale motivo l'ordinanza impugnata sarebbe inficiata da errori di diritto, di modo che esso mira sostanzialmente ad ottenere il semplice riesame dell'argomentazione relativa alla malafede di cui la Commissione avrebbe dato prova respingendo il reclamo del ricorrente dopo la data di cessazione dal servizio di quest'ultimo, argomentazione alla quale il Tribunale ha già dato risposta.
29 Pertanto, il secondo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Terzo motivo: mancato esame, da parte del Tribunale, del merito del fascicolo
30 Con il terzo motivo, N critica il Tribunale per non aver esaminato il fascicolo nel merito, nell'intento di evitare qualsiasi osservazione di merito che l'avrebbe obbligato ad effettuare un esame comparativo dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo controverso e nei periodi pregressi. Egli sostiene che la motivazione, al punto 30 dell'ordinanza impugnata, si risolve nel rendere il diritto comunitario un ordinamento giuridico incompatibile con l'art. 6 della CEDU.
31 Al riguardo è sufficiente costatare che l'esame della ricevibilità di un ricorso è un presupposto necessario per la valutazione del merito da parte del Tribunale. I requisiti di ricevibilità devono quindi essere soddisfatti, affinché il ricorso venga esaminato nel merito.
32 Conseguentemente, occorre respingere il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.
Quarto motivo: errore di valutazione del Tribunale con riguardo all'esistenza di un danno personale per il ricorrente
33 Con il quarto motivo N sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di valutazione giuridica nel ritenere che il ritardo verificatosi nella compilazione del rapporto informativo controverso non gli avesse causato alcun danno personale. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del danno morale, scientifico e professionale conseguente alla mancata compilazione di questo rapporto, che avrebbe dovuto essere redatto entro il 31 dicembre 1991, circostanza che avrebbe privato il ricorrente della possibilità formale di partecipare validamente ad un concorso nel 1993. Ne conseguirebbe che il Tribunale non si sarebbe attenuto alla sua stessa giurisprudenza, secondo la quale la mancanza di rapporto informativo è un fatto ampiamente imputabile al comportamento della Commissione e cagiona al dipendente un danno morale in quanto determina in capo al medesimo uno stato di incertezza o di inquietudine per il proprio avvenire.
34 Questo motivo muove da una lettura manifestamente errata dell'ordinanza impugnata.
35 Invero, al punto 32 di quest'ultima, il Tribunale si è limitato alla questione della ricevibilità della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente, considerandola irricevibile nei limiti in cui era strettamente collegata alla domanda di annullamento, a sua volta irricevibile. Talché il Tribunale non ha analizzato il merito della questione del danno personale eventualmente subìto da N per via del ritardo verificatosi nella compilazione del rapporto informativo controverso.
36 Il quarto motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
37 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della propria impugnazione sono vuoi manifestamente irricevibili, vuoi manifestamente infondati. L'impugnazione va quindi respinta a norma dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e il ricorrente è rimasto soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) L'impugnazione è respinta.
2) N è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy