Causa C-77/99 DEP
Commissione delle Comunità europee
contro
Oder-Plan Architektur GmbH, in liquidazione, e altri
«Liquidazione delle spese»
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Aspetti da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura della Corte, art. 74)
2. Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Elementi da prendere in considerazione — Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione — Inclusione
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 69, n. 1, e 74)
1. In ordine alla liquidazione delle spese, per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario. La Corte deve dunque valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti.
(v. punto 18)
2. Per quanto riguarda le spese afferenti al procedimento di liquidazione delle spese, a differenza dell’art. 69, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, in base al quale si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa, l’art. 74 del detto regolamento non contiene una siffatta disposizione. Questo perché la Corte, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, da un lato, non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute per la detta causa. Dall’altro, ciò significa che le spese indispensabili relative a tale procedimento sono ripetibili.
(v. punto 24)
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
4 febbraio 2004(1)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C-77/99 DEP,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Oder-Plan Architektur GmbH, in liquidazione, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dal suo liquidatore, sig. C. Schlote,NCC Deutsche Bau GmbH, già NCC Siab Bau GmbH, con sede in Fürstenwalde (Germania), legalmente rappresentata dal suo amministratore, sig. K. Bauer, rappresentata dal sig. D. Stoecker, Rechtsanwalt,eEsbensen Consulting Engineers, con sede in Virum (Danimarca), rappresentata dall'avv. D. Stoecker,
convenute,
avente ad oggetto la liquidazione delle spese a seguito della sentenza della Corte 11 ottobre 2001, causa C-77/89, Commissione/Oder-Plan Architektur e a. (Racc. pag. I-7355),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti della controversia e conclusioni della Commissione
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1999 la Commissione delle Comunità europee presentava, ai sensi dell’art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare in solido l’Oder-Plan Architektur GmbH (in prosieguo: l’«Oder-Plan»), la NCC Deutsche Bau GmbH (in prosieguo: la «Deutsche Bau») e l’Esbensen Consulting Engineers (in prosieguo: l’«Esbensen») a versarle la somma di EUR 54 510, oltre ad una somma di EUR 20 798,70 a titolo di interessi per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 15 gennaio 1999, e, a decorrere dal 16 gennaio 1999, gli interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorati di due punti percentuali, calcolati sul capitale di EUR 54 510.
2 La controversia è sorta da un contratto riguardante la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell'energia. Dopo aver risolto il contratto, la Commissione ha chiesto il rimborso di una parte dell'aiuto.
3 Con sentenza 11 ottobre 2001, causa C‑77/99, Commissione/Oder-Plan Architektur e a. (Racc. pag. I‑7355), la Corte, da un lato, condannava l'Oder-Plan in contumacia, in solido con la Deutsche Bau e l'Esbensen, a versare alla Commissione la somma di EUR 54 510, maggiorata degli interessi pari a EUR 12 077,09 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999. Dall'altro, condannava la Deutsche Bau e l'Esbensen, in solido tra di loro e in solido con l'Oder-Plan, a versare alla Commissione la somma di EUR 54 510, maggiorata degli interessi pari a EUR 12 077,09 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999. La Corte respingeva il ricorso per il resto. Essa inoltre condannava in solido l'Oder-Plan, la Deutsche Bau e l'Esbensen alle spese.
4 A seguito di tale sentenza la Commissione, con lettera 12 novembre 2001, comunicava alla Deutsche Bau e all'Esbensen che le spese a loro carico ammontavano a EUR 5 949,54 per gli onorari degli avvocati e a EUR 250 per le spese amministrative. Le fatture relative agli onorari degli avvocati della Commissione venivano allegate alla detta lettera.
5 Con lettera 27 novembre 2001 la Deutsche Bau e l'Esbensen si rifiutavano di versare le somme richieste dalla Commissione (…). Le convenute sarebbero debitrici alla Commissione solamente di un importo massimo di DEM 4 930, ossia EUR 2 520,67.
(…)
8 La convenuta Oder-Plan non rispondeva alle domande di pagamento, né alle note di spese né alle lettere di sollecito inviate dalla Commissione né effettuava alcun pagamento.
9 Ciò premesso, la Commissione chiedeva alla Corte, con atto introduttivo depositato il 19 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento di procedura, di liquidare le spese a carico delle convenute, debitrici in solido, per un importo totale di EUR 8 199,44.
Nel merito
Argomenti delle parti
(…)
Giudizio della Corte
(…)
18 Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario. La Corte deve dunque valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti (v. ordinanza 6 gennaio 2004, causa C‑104/89 DEP, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑0000, punto 51).
(…)
22 Alla luce di quanto precede, la somma di EUR 5 949,44 chiesta per gli onorari degli avvocati relativi al procedimento principale non oltrepassa quanto indispensabile ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura.
23 Per quanto riguarda le spese amministrative, anche una somma pari a EUR 250 può essere accettata tenuto conto del fatto che essa non include solamente le spese amministrative interne per le copie, ma anche quelle derivanti dai viaggi per recarsi all'udienza.
24 Quanto alle spese afferenti al procedimento di liquidazione delle spese, a differenza dell'art. 69, n 1, del regolamento di procedura, in base al quale si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa, l'art. 74 del detto regolamento non contiene una siffatta disposizione. Questo perché la Corte, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia dell'ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, da un lato, non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute per la presente causa (v. citata ordinanza Mulder e a./Consiglio, punto 87). Dall'altro, ciò significa che le spese indispensabili relative a tale procedimento sono ripetibili (v., in tal senso, citata ordinanza Mulder e a., punti 87 e 88).
25 Tuttavia, tenuto conto dei criteri elencati al punto 18 della presente ordinanza, la somma di EUR 2 000 pretesa al riguardo è leggermente superiore a quanto può essere preso in considerazione. In tale contesto, va in particolare sottolineato che era seriamente contestata solo la somma di EUR 3 678,77.
26 Date tali circostanze, occorre fissare a EUR 6 600 l'importo complessivo delle spese ripetibili.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
L'importo complessivo che l'Oder-Plan Architektur GmbH, la NCC Deutsche Bau GmbH e l'Esbensen Consulting Engineers, debitrici in solido, devono rimborsare alla Commissione è fissato a EUR 6 600.
Lussemburgo, 4 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. Rosas
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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