Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento Atti impugnabili Atti produttivi di effetti giuridici Designazione di uno Stato membro come destinatario, oltre alle imprese interessate, di decisioni con cui vengono soppressi i contributi finanziari FEAOG Ricorso diretto da detto Stato contro detta designazione Irricevibilità
[Trattato CE, art. 192 (divenuto art. 256 CE); art. 230 CE; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 4253/88, artt. 23 e 24, e 2082/93]
Massima
$$Deve essere dichiarato nella specie manifestamente irricevibile il ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro contro la sua designazione, accanto alle imprese interessate, come destinatario delle decisioni della Commissione con cui vengono soppressi i contributi finanziari concessi in forza del FEAOG.
Infatti, affiché un atto della Commissione possa essere impugnato con ricorso di annullamento, è necessario che esso sia destinato a produrre effetti giuridici, anche se, nel caso in cui è uno Stato membro che intende presentare un ricorso, tali effetti non devono prodursi nei confronti di detto Stato. Al riguardo, la designazione di detto Stato nelle decisioni di cui trattasi non ha manifestamente alcun effetto giuridico autonomo. Da un lato, infatti, gli obblighi che incombono a detto Stato relativamente all'eventuale esecuzione forzata delle decisioni di cui trattasi e all'apposizione della formula esecutiva derivano direttamente dall'art. 192 del Trattato CE (divenuto art. 256 CE) e non sono condizionati dalla designazione di detto Stato come destinatario di queste decisioni. Dall'altro, queste non riguardano la questione di un'eventuale responsabilità o di eventuali obblighi di detto Stato in forza degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato col regolamento n. 2082/93, che contengono norme relative al controllo finanziario, nonché alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione del contributo.
( v. punti 24-28 )
Parti
Nella causa C-208/99,
Repubblica portoghese, rappresentata dai sigg. L. Fernandes, Â. Cortesão de Seiça Neves e dalla sig.ra P. Fragão, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra A.M. Alves Vieira e dal sig. P. Oliver, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento parziale delle decisioni della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 543, C (1999) 544 e C (1999) 545, con cui vengono soppressi i contributi concessi rispettivamente alle imprese Belgravia Lda, Floreurop Produtos Florestais Lda e Ordinal Gestão de Investimentos Lda, a titolo della sezione «orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1999, la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale delle decisioni della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 543, C (1999) 544 e C (1999) 545, con cui vengono soppressi i contributi concessi rispettivamente alle imprese Belgravia Lda, Floreurop Produtos Florestais Lda e Ordinal Gestão de Investimentos Lda, a titolo della sezione «orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»).
2 Il ricorso della Repubblica portoghese mira all'annullamento delle decisioni impugnate in quanto esse la designano, accanto alle imprese interessate, come destinataria di tali decisioni.
Ambito normativo
Diritto comunitario
3 L'art. 192 del Trattato CE (divenuto art. 256 CE) stabilisce:
«Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali».
4 Le missioni e le forme d'intervento del FEAOG sono state definite con il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), e con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento» (GU L 374, pag. 25). Questi regolamenti sono stati modificati rispettivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5) e dal regolamento del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2085 (GU L 193, pag. 44). Gli interventi della sezione orientamento del FEAOG mirano in particolare a rafforzare ed a riorganizzare le strutture agricole, nonché ad assicurare la riconversione delle produzioni agricole ed a promuovere lo sviluppo di attività complementari per gli agricoltori.
5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»), contiene negli artt. 23 e 24, che figurano nel titolo VI relativo alle disposizioni finanziarie, norme relative al controllo finanziario, nonché alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione del contributo.
Diritto nazionale
6 La legge portoghese 31 agosto 1988, n. 104 (Diário da República, 1ª serie, n. 201, del 31 agosto 1988) è stata adottata per dare attuazione all'art. 192 del Trattato. Essa stabilisce:
«Articolo 1
Spetta al Ministero degli Affari esteri verificare l'autenticità dei documenti destinati all'esecuzione in Portogallo di decisioni che costituiscono titolo esecutivo e che sono adottate in applicazione dei trattati che istituiscono le Comunità europee e della convenzione relativa a talune istituzioni comuni di tale Comunità e che, in conformità ai trattati, possono ottenere esecuzione forzata.
Articolo 2
1. I documenti che sono stati controllati e la cui autenticità è stata accertata, in conformità all'articolo che precede, vengono trasmessi dal Ministero della Giustizia al Tribunal da Relação del distretto giudiziario di residenza del convenuto, al cui presidente spetta apporre la formula esecutiva (...).
(...)
Articolo 3
L'azione esecutiva è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile vigenti ed al riguardo la competenza territoriale spetta al Tribunale di primo grado indicato da queste norme».
Antefatti della controversia
7 Con decisione 21 giugno 1993, C (93) 1606, la Commissione ha concesso un contributo ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 4256/88 all'impresa Ordinal Gestão de Investimentos Lda, per un importo massimo di ECU 710 160, al fine del finanziamento di un «progetto pilota e di dimostrazione relativo alla valorizzazione di tre piante mediterranee (finocchio, melissa e prezzemolo) grazie all'estrazione di olii essenziali destinati all'industria agroalimentare».
8 Con decisione 26 novembre 1993, C (93) 3403, la Commissione ha concesso un contributo della stessa natura all'impresa Belgravia Lda, per un importo massimo di ECU 972 342, al fine del finanziamento di un «progetto di dimostrazione relativo all'introduzione della coltivazione del crambe».
9 Con decisione 13 settembre 1996, C (96) 2211, la Commissione ha concesso un contributo della stessa natura all'impresa Floreurop Produtos Florestais Lda, per un importo massimo di ECU 748 468, al fine del finanziamento di un «progetto di dimostrazione per accelerare la diversificazione agricola dell'isola di Madera mediante l'introduzione di produzioni destinate all'industria farmaceutica (tea tree oil)».
10 In occasione di verifiche in loco effettuate dal 26 maggio al 5 giugno 1997 nelle tre imprese beneficiarie di tali contributi, che hanno dato luogo ad una riunione preparatoria con l'ispettorato generale delle finanze portoghese, i servizi della Commissione hanno riscontrato numerose irregolarità.
11 In seguito a questi controlli la Commissione ha inviato a ciascuna delle tre imprese interessate una lettera cui era allegato un progetto di decisione di soppressione del contributo concesso e ha richiesto osservazioni al riguardo. Le autorità portoghesi hanno ricevuto una copia di queste lettere nonché una nota in cui si menzionava la possibilità, per tali autorità, di presentare osservazioni.
12 Nessuna delle imprese interessate ha presentato osservazioni nel termine stabilito.
13 Dal canto loro, le autorità portoghesi, ritenendo che nessun fatto o nessun elemento giuridico potesse comportare la loro responsabilità o obblighi nei loro confronti, non hanno ritenuto né necessario né opportuno presentare osservazioni. Tuttavia, in seguito a controlli dei servizi della Commissione, dette autorità hanno sollecitato esse stesse diversi controlli, in particolare di natura fiscale, nei confronti delle imprese interessate.
14 Il 4 marzo 1999, sulla base dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione ha adottato le decisioni impugnate, sopprimendo i contributi concessi precedentemente alle tre imprese interessate e ordinando il rimborso delle somme già versate. Alla Belgravia Lda e alla Ordinal Gestão de Investimentos Lda, nonché eventualmente a coloro che erano giuridicamente responsabili per i loro debiti, è stato così ingiunto rispettivamente di rimborsare euro 680 640 e euro 710 160. Poiché nessun versamento era stato effettuato a favore della Floreurop Produtos Florestais Lda, nessun rimborso le è stato richiesto.
15 Oltre alle imprese interessate, le decisioni impugnate indicano come destinataria la Repubblica portoghese. In occasione della notifica di queste decisioni alle autorità portoghesi, la Commissione ha chiesto al Ministro portoghese degli Affari esteri, con nota separata, l'apposizione della formula esecutiva e la restituzione alla Commissione degli esemplari muniti di tale formula.
Ricorso
16 Con il presente ricorso, la Repubblica portoghese chiede l'annullamento parziale delle decisioni impugnate, in quanto essa è ivi indicata come destinataria.
17 Il governo portoghese deduce due motivi a sostegno del ricorso. Esso fa riferimento, da un lato, ad un'insufficienza di motivazione per quanto riguarda tale designazione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). Esso fa valere, tra l'altro, una violazione degli artt. 23, n. 1, terzo comma, e 24 del regolamento n. 4253/88, in quanto questa designazione sarebbe incompatibile con l'assenza di qualsiasi responsabilità della Repubblica portoghese nel rimborso delle somme versate in forza dei contributi di cui trattasi, tenuto conto in particolare del fatto che l'iniziativa ed il controllo di questi finanziamenti spetterebbero esclusivamente alla Commissione. Il governo portoghese aggiunge che l'obbligo incombente alla Repubblica portoghese, in forza dell'art. 192 del Trattato, di apporre la formula esecutiva sulle decisioni impugnate è del tutto indipendente dalla sua designazione come destinataria di queste decisioni.
18 Il governo portoghese fa valere inoltre che la Repubblica portoghese, in forza dell'art. 230 CE e della sua qualità di ricorrente privilegiato, non è tenuta a dimostrare un interesse ad agire per avviare un ricorso di annullamento e che, nella fattispecie, essa impugna atti che l'hanno formalmente designata come destinataria.
Sulla ricevibilità del ricorso
19 Senza sollevare formalmente un incidente procedurale ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura e senza mettere in causa la qualità di ricorrente privilegiato della Repubblica portoghese, la Commissione nutre dubbi sul suo interesse ad agire o sul suo interesse procedurale e conclude in via principale per l'irricevibilità del ricorso. Secondo la Commissione, affinché il ricorso della Repubblica portoghese inteso a chiedere l'annullamento della sua designazione come destinataria delle decisioni impugnate sia ricevibile, occorrerebbe che queste decisioni producano effetti giuridici nei suoi confronti.
20 Ora, tale non sarebbe il caso, come sostiene la Commissione nei suoi argomenti nel merito. La Commissione manifesta al riguardo il suo accordo con il governo portoghese sul fatto che i finanziamenti di cui trattasi ed il loro controllo rientrano unicamente nella responsabilità della Commissione, senza che possa essere implicata quella dello Stato membro. Poiché il governo portoghese ha esso stesso sostenuto che gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 non gli impongono nella fattispecie alcun obbligo, non vi sarebbe quindi alcun interesse procedurale al ricorso. La designazione della Repubblica portoghese come destinataria si spiegherebbe per motivi pratici, tenuto conto della necessità di apporre la formula esecutiva sulle decisioni impugnate e d'informare le autorità portoghesi del seguito di un fascicolo che esse avevano già seguito come «spettatore». Tale designazione non sarebbe quindi affatto incompatibile con gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88.
21 Conformemente all'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
22 E' vero che l'art. 230 CE opera una netta distinzione tra il diritto d'impugnazione delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, da un lato, e quello delle persone fisiche e giuridiche, dall'altro, e che il secondo comma di tale articolo attribuisce agli Stati membri il diritto di contestare, con un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni della Commissione, senza che l'esercizio di questo diritto sia subordinato alla prova dell'esistenza di un interesse ad agire (v., in particolare, in tal senso, sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 6).
23 Uno Stato membro non è tenuto quindi a dimostrare che un atto della Commissione che esso impugna produca effetti giuridici nei propri confronti affinché il suo ricorso sia ricevibile.
24 Tuttavia, affinché un atto della Commissione possa essere impugnato con ricorso di annullamento, è necessario che esso sia destinato a produrre effetti giuridici (v., in particolare, sentenze 27 settembre 1988, causa 114/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 5289, punto 12; 20 marzo 1997, causa C-57/95, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1627, punto 7, e 6 aprile 2000, causa C-443/97, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-2415, punti 27 e 28), anche se, nel caso in cui è uno Stato membro che intende presentare un ricorso, tali effetti non devono prodursi nei confronti di detto Stato.
25 Nella fattispecie, la Repubblica portoghese ha chiesto l'annullamento delle decisioni impugnate solo in quanto essa è ivi designata come destinataria. Ora, tale designazione non ha manifestamente alcun effetto giuridico autonomo.
26 Infatti, da un lato, gli obblighi che incombono alla Repubblica portoghese relativamente all'eventuale esecuzione forzata delle decisioni impugnate e all'apposizione della formula esecutiva derivano direttamente dall'art. 192 del Trattato e non sono condizionati dalla designazione della Repubblica portoghese come destinataria di queste decisioni. Si può rilevare al riguardo che numerose decisioni della Commissione che comportano a carico di soggetti diversi dagli Stati membri un obbligo pecuniario, come le decisioni che infliggono ammende in base alle regole di concorrenza, non designano, come destinatario, lo Stato membro nel cui territorio tali soggetti sono stabiliti. Si può anche rilevare che, nella fattispecie, la Commissione ha chiesto in ogni caso alle autorità portoghesi, con nota separata, l'apposizione della formula esecutiva e che queste autorità potevano perfettamente essere informate circa gli sviluppi del fascicolo senza che la Repubblica portoghese fosse esplicitamente designata come destinataria delle decisioni impugnate.
27 D'altra parte, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione di un'eventuale responsabilità o di eventuali obblighi della Repubblica portoghese ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 nell'ambito della presente causa, si deve constatare che le decisioni impugnate non riguardano tale questione e che, se la Commissione intendesse accertare tali responsabilità o tali obblighi, dovrebbe farlo in altre decisioni che indicano la Repubblica portoghese come destinataria.
28 La designazione della Repubblica portoghese nelle decisioni impugnate appare quindi superflua e senza alcun effetto giuridico autonomo. Pertanto, il ricorso è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica portoghese e quest'ultima è risulta soccombente nei suoi motivi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 69, n. 3, di tale regolamento, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese per motivi eccezionali.
30 Nella fattispecie, la Repubblica portoghese è stata indotta a introdurre il presente ricorso a causa della sua designazione superflua come destinataria delle decisioni impugnate, che ha potuto trarla in errore sulla portata di tale designazione. Occorre quindi decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.
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