Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Determinazione in funzione del diritto comunitario - Lavoratore autonomo che esercita attività in più Stati membri e risiede nel territorio di uno di essi - Principio dell'unicità della legge applicabile - Violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità - Insussistenza - Procedura semplificata
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3; regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2)
Parti
Nel procedimento C-242/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Sozialgericht di Augusta (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Johann Vogler
e
Landwirtschaftliche Alterskasse Schwaben,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, nonché sull'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. b), 14 bis, punto 3, e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 aprile 1999, pervenuta in cancelleria il 25 giugno successivo, il Sozialgericht di Augusta ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), varie questioni pregiudiziali sulla validità e sull'interpretazione degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, nonché sull'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. b), 14 bis, punto 3, e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Vogler e la Landwirtschaftliche Alterskasse Schwaben (Cassa di assicurazione agricola contro la vecchiaia di Schwaben; in prosieguo: la «LAK») con riguardo alla sua iscrizione al regime tedesco di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori.
Diritto comunitario
3 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71:
«Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies».
4 L'art. 13, n. 2, lett. b), dello stesso regolamento dispone al riguardo:
«La persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro».
5 In deroga a tali disposizioni, l'art. 14 bis, punti 2 e 3, del regolamento n. 1408/71 prevede:
«2) La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. (...)
3) La persona che esercita un'attività autonoma presso un'impresa che ha sede nel territorio di uno Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede».
6 Peraltro, quanto alla persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in vari Stati membri, l'art. 14 quater di detto regolamento prevede ch'essa è soggetta:
«a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII:
- alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e
- alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri».
7 A tale riguardo il punto 3 dell'allegato VII del regolamento n. 1408/71 concerne il seguente caso:
«Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro».
8 Infine, a termini dell'art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71:
«La persona di cui (...) all'articolo 14 bis, [punti] 2, 3 e 4, [e] all'articolo 14 quater, lettera a), è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione».
Controversia nella causa principale
9 Il signor Vogler, cittadino austriaco, risiede in Austria ove esercita un'attività autonoma, in qualità di gestore di albergo. Egli gestisce anche, come lavoratore autonomo, un'impresa agricola in Germania.
10 In Austria il signor Vogler è iscritto alla Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (assicurazione sociale degli imprenditori industriali o commerciali), per quanto riguarda i rischi di malattia, vecchiaia e infortunio.
11 Con decisione 20 marzo 1998, confermata il 30 aprile 1998, la LAK ha ritenuto che il signor Vogler, in quanto esercente un'impresa agricola, era ugualmente soggetto all'iscrizione ed al versamento dei contributi nell'ambito della legislazione tedesca in materia di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori (cioè la Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte).
12 Il signor Vogler ha adito il giudice a quo investendolo della controversia con la LAK ed ha fatto valere che, conformemente al disposto degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento n. 1408/71, aveva il solo obbligo di versare contributi previdenziali in Austria.
13 La LAK ha ritenuto invece che, adottando le summenzionate disposizioni, il legislatore comunitario avesse oltrepassato il suo potere discrezionale. Infatti, un'iscrizione esclusiva in Austria comporterebbe il rischio che non si tenga conto delle particolarità della legislazione tedesca in materia di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori che è diretta a prevenire l'invecchiamento degli imprenditori agricoli subordinando la concessione della pensione di vecchiaia alla cessione dell'impresa. Siffatte particolarità sarebbero state tuttavia prese in considerazione, nell'ipotesi di un esercizio congiunto di attività subordinate ed autonome, dal combinato disposto dell'art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII, punto 3, del regolamento n. 1408/71, poiché, in conformità a tali disposizioni, una persona che esercita in Germania un'attività agricola autonoma ed occupa in un altro Stato membro un impiego di natura subordinata sarebbe soggetta simultaneamente alla legislazione dei due Stati membri. Ciò non si verificherebbe quando, come nella causa principale, l'interessato esercita un'attività autonoma in due Stati membri.
14 La LAK ha aggiunto che il fatto di assoggettare, in linea di principio, le persone coperte dal regolamento n. 1408/71 alla legislazione in materia di previdenza sociale di un solo Stato membro sarebbe segnatamente incompatibile con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, consacrati all'art. 3 B del Trattato CE (divenuto art. 5 CE). Soltanto gli Stati membri avrebbero la competenza di organizzare la loro politica sociale ed al legislatore comunitario incomberebbe unicamente di coordinare, senza armonizzarli, i sistemi previdenziali degli Stati membri.
15 Inoltre, secondo la LAK, l'iscrizione esclusiva al regime previdenziale di un solo Stato membro non sarebbe necessaria al fine di garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Una superflua duplicità di assicurazioni potrebbe evitarsi grazie a misure meno radicali, ad esempio, limitando al rischio di malattia il principio dell'unicità della legislazione applicabile.
16 Condividendo la disamina della LAK e nutrendo dubbi sulla validità e sull'interpretazione degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, nonché sull'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. b), 14 bis, punto 3, e 14 quater del regolamento n. 1408/71, il Sozialgericht di Augusta ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l'art. 13, n. 1, in combinato disposto con l'art. 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28 del 30 gennaio 1997), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, sia invalido, in quanto, ai fini della realizzazione della libertà di stabilimento sancita dall'art. 52 del Trattato CE, non sarebbe necessario, ai sensi degli artt. 51 e 235 del Trattato CE, in combinato disposto, rispettivamente, con l'art. 3 B, secondo e terzo comma, del Trattato CE, prevedere che una persona la quale sia assicurata in Austria, quale gestore autonomo di un albergo, presso la Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft contro i rischi di malattia e di infortunio nonché ai fini pensionistici e che, inoltre, per effetto dell'esercizio, in qualità di lavoratore autonomo, di un'impresa agricola in Germania, sia soggetta, in linea di principio, al regime tedesco di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori, si trovi invece esclusivamente soggetta, a causa della residenza in Austria, alla normativa austriaca, non solo con riguardo alla copertura dei rischi "malattia", bensì anche con riguardo ai rischi "vecchiaia" e "invalidità" e persino "infortuni sul lavoro e malattie professionali".
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se l'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che una persona che svolga più attività autonome nel territorio di diversi Stati membri sia soggetta alla legislazione di tali Stati (nel caso di specie: Austria e Germania) anche quando risieda solamente nel territorio di uno Stato membro (nella fattispecie: l'Austria).
3) Ovvero se l'art. 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 trovi applicazione solamente nei confronti di coloro che di norma svolgono una determinata attività autonoma, ma non due diverse attività autonome, nel territorio di due o più Stati membri. Ovvero se l'art. 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba trovare applicazione anche nei confronti di coloro che di norma svolgano due o più attività autonome, tra loro non connesse, nel territorio di due o più Stati membri.
4) Quali siano i rapporti tra l'art. 14 bis, punto 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'art. 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71. Se l'art. 14 bis, punto 3, debba essere interpretato nel senso che gli obblighi previdenziali scaturenti dall'esercizio di un'impresa agricola sono sempre disciplinati in base alla normativa dello Stato ove è stabilita l'impresa, anche quando l'imprenditore svolga in un altro Stato membro una o varie altre attività autonome.
5) Ovvero se l'art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, in combinato disposto con il punto 3 dell'allegato VII relativo all'art. 14 quater, lett. b), contenga una lacuna normativa con riguardo ai regimi di assicurazione infortuni e vecchiaia degli agricoltori, quando essi svolgano un'attività autonoma agricola in Germania ed esercitino, in un altro Stato membro, non un'attività subordinata, bensì un'attività autonoma (nella fattispecie: gestore di albergo in Austria).
In caso di soluzione positiva: se l'art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, in combinato disposto con l'allegato VII [relativo all'art. 14 quater, lett. b)], possa essere applicato in via analogica al caso di specie, in cui vengono svolte due diverse attività autonome (gestore di albergo in Austria e agricoltore in Germania)».
17 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte se gli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, letti in combinato disposto, siano compatibili con l'art. 3 B, secondo e terzo comma, del Trattato nella misura in cui prevedono che una persona la quale al tempo stesso gestisce, quale lavoratore autonomo, un'impresa agricola in Germania e, parimenti come lavoratore autonomo, un albergo in Austria ove risiede, sia esclusivamente soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato.
18 Va constatato in proposito che la soluzione di tale questione non lascia alcun margine di ragionevole dubbio di modo che occorre, in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, statuire con ordinanza motivata.
19 Risulta infatti con chiarezza dal tenore dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 che, fatto salvo l'art. 14 quater, il lavoratore cui il regolamento è applicabile è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Risulta del pari con chiarezza dai termini dell'art. 14 bis, punto 2, che, una persona, quando «di norma esercita un'attività sul territorio di due o più Stati membri», è «soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro».
20 Ciò significa che, all'occorrenza, il signor Vogler è, secondo il regolamento n. 1408/71, esclusivamente soggetto al regime previdenziale istituito dalla legislazione austriaca.
21 Come hanno osservato i governi tedesco e del Regno Unito nonché il Consiglio e la Commissione, gli artt. 13, n. 1, e 14 bis del regolamento n. 1408/71, letti in combinato disposto, i quali sono applicabili ai lavoratori autonomi che esercitano le rispettive attività professionali in uno o più Stati membri, non possono ritenersi contrari ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
22 Va infatti ricordato che le disparità tra i regimi previdenziali nazionali costituiscono una fonte di restrizioni alla libertà di circolazione delle persone consacrata dagli artt. 8 A, 48, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE). L'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) prevede, peraltro, allo scopo di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, l'obbligo in capo al Consiglio di adottare misure a tal fine nel settore della previdenza sociale.
23 Poiché il Consiglio ha constatato la necessità di estendere il regolamento n. 1408/71 ai lavoratori ed ai loro familiari, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tale categoria di lavoratori, la realizzazione di un obiettivo siffatto, segnatamente grazie all'adozione di norme relative alla determinazione della legislazione applicabile, presupponeva necessariamente un'azione di portata comunitaria, il che avvenne con l'adozione del regolamento (CEE) 12 maggio 1981, n. 1390 (GU L 143, pag. 1). Alla luce di quanto precede, non può essere constatata alcuna violazione del principio di sussidiarietà quanto all'adozione di misure di coordinamento dei regimi previdenziali nazionali, intese a garantire la libera circolazione e la libertà di soggiorno delle persone all'interno della Comunità.
24 Quanto al punto se la consacrazione, all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, del principio dell'unicità della legislazione applicabile e la designazione, all'art. 14 bis, punto 2, del medesimo regolamento, della legislazione dello Stato di residenza del lavoratore come legislazione applicabile in caso di esercizio di un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri siano conformi al principio di proporzionalità, è sufficiente ricordare che il Consiglio dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta delle misure più adatte per ottenere il risultato di cui all'art. 51 del Trattato (sentenza 22 novembre 1995, causa C-443/93, Vougioukas, Racc. pag. I-4033, punto 35). Ciò deve valere anche quando trattasi di adottare, nel settore della previdenza sociale, le misure destinate a garantire la libertà di stabilimento. Di conseguenza, il controllo giurisdizionale dell'esercizio di una competenza siffatta deve limitarsi a esaminare se esso non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere o se l'istituzione in questione non abbia manifestamente oltrepassato i limiti della sua discrezionalità (v., in tal senso, sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 58).
25 Orbene, le considerazioni avanzate dalla LAK non consentono per nulla di provare che un errore manifesto o uno sviamento di potere inficerebbero gli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento n. 1408/71 o che il Consiglio, nell'adottare siffatte disposizioni, avrebbe oltrepassato i limiti della sua discrezionalità.
26 Da un lato, come la Corte ha più volte indicato, il principio dell'unicità della legislazione applicabile è inteso ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali (v., in particolare, sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 12).
27 Dall'altro, il collegamento del lavoratore alla legislazione dello Stato della sua residenza, in caso di esercizio di una o più attività autonome nel territorio di uno o più Stati membri, non è affatto privo di ragionevolezza.
28 Va quindi risposto al giudice di rinvio, da un lato, che l'esame della prima questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento n. 1408/71 e, dall'altro, che da tali disposizioni deriva che una persona la quale al tempo stesso gestisca, in qualità di lavoratore autonomo, un'impresa agricola in Germania e, del pari come lavoratore autonomo, un albergo in Austria ove risiede, è esclusivamente soggetta alla legislazione previdenziale di quest'ultimo Stato.
29 Tenuto conto di quanto precede, non occorre risolvere le altre quattro questioni pregiudiziali.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
L'esame della prima questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307. Da tali disposizioni deriva che una persona la quale al tempo stesso gestisca, in qualità di lavoratore autonomo, un'impresa agricola in Germania e, del pari come lavoratore autonomo, un albergo in Austria ove risiede, è esclusivamente soggetta alla legislazione previdenziale di quest'ultimo Stato.
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