Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Rinuncia agli atti da parte del ricorrente - Cancellazione della causa dal ruolo
(Regolamento di procedura della Corte, art. 78)
Parti
Nella causa C-246/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.B. Wainwright e H.C. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R.V. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Robertson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Danimarca, mantenendo in vigore, da una parte, l'art. 2, n. 1, in combinato disposto con l'art. 1, n. 2, del regolamento 27 febbraio 1989, n. 124, sugli imballaggi di birra e di bibite, come da ultimo modificato con il regolamento 30 aprile 1997, n. 300, che stabilisce che le bevande rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento possono essere smerciate solo in un imballaggio riutilizzabile, e, dall'altra, l'art. 3 dello stesso regolamento, a tenore del quale gli imballaggi di bevande importate non possono essere in metallo, non ha adempiuto gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio (GU L 365, pag. 10), in particolare ai sensi dell'art. 18 in combinato disposto con gli artt. 5, 7 e 9, nonché in base agli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° luglio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Danimarca, mantenendo in vigore, da una parte, l'art. 2, n. 1, in combinato disposto con l'art. 1, n. 2, del regolamento 27 febbraio 1989, n. 124, sugli imballaggi di birra e di bibite, come da ultimo modificato con il regolamento 30 aprile 1997, n. 300, che stabilisce che le bevande rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento possono essere smerciate solo in un imballaggio riutilizzabile, e, dall'altra, l'art. 3 dello stesso regolamento, a tenore del quale gli imballaggi di bevande importate non possono essere in metallo, non ha adempiuto gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio (GU L 365, pag. 10), in particolare ai sensi dell'art. 18 in combinato disposto con gli artt. 5, 7 e 9, nonché in base agli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE).
2 Con lettera 11 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 luglio successivo, la Commissione comunicava alla Corte, conformemente all'art. 78 del regolamento di procedura, di rinunciare al ricorso e chiedeva di condannare il convenuto alle spese del procedimento.
3 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 26 luglio 2002, il Regno di Danimarca ha reso noto che non aveva osservazioni da presentare su tale rinuncia, salvo per quanto riguarda le spese. Esso si dichiara disposto ad accettare la proposta della Commissione intesa a porre fine alla presente causa. Tuttavia, richiamandosi alle conclusioni del controricorso, esso ritiene che le spese vadano poste a carico della Commissione.
4 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia. Tuttavia, a domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
5 Nel caso di specie, il ricorso e la successiva rinuncia agli atti da parte della Commissione sono stati causati dal comportamento del Regno di Danimarca, poiché questo ha adottato i necessari provvedimenti di trasposizione per conformarsi ai suoi obblighi solo in un momento successivo al ricorso della Commissione.
6 Si deve quindi condannare il Regno di Danimarca alle spese.
7 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che è intervenuto nella causa, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La causa C-246/99 è cancellata dal ruolo della Corte.
2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy