Massima
Parole chiave
Ricorso per carenza - Diffida nei confronti dell'istituzione - Presupposti - Domanda chiara e precisa
[Trattato CE, art. 175, secondo comma (divenuto art. 232, secondo comma, CE)]
Massima
$$Un ricorso per carenza è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia debitamente esperito la procedura precontenziosa rivolgendo alla Commissione una richiesta di agire ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 232, secondo comma, CE). E' necessario, da una parte, che tale richiesta sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire all'istituzione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare, e, dall'altra, che da tale richiesta risulti l'intenzione di costringere l'istituzione a prendere posizione. Tali requisiti non sono soddisfatti da una telecopia, indirizzata dal ricorrente alla Commissione, che non contiene alcuna indicazione in tal senso e da cui non risulta affatto che essa è considerata come atto preliminare di un procedimento contenzioso, ma in cui, al contrario, il ricorrente si limita a chiedere alla Commissione talune informazioni, come numeri di telefono e di fax dei funzionari e degli organismi incaricati della questione, con i quali essa, stando alle proprie indicazioni, intende mettersi direttamente in contatto.
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