Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali - Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Direttiva 69/335 - Imposta sul conferimento ed imposta avente caratteristiche analoghe - Nozione - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Esclusione - Imposta che colpisce anche la parte del patrimonio netto costituita dal capitale sociale iscritto annualmente in bilancio - Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, artt. 4 e 10)
Parti
Nei procedimenti riuniti C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Petrolvilla & Bortolotti SpA
e
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento (causa C-279/99),
tra
Energy Service Srl
e
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento (causa C-293/99),
tra
Pavarini Components SpA
e
Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento (causa C-296/99),
tra
Hôtel Bellavista di Litterini Valter e Nadia Snc,
Cattoni Hôtel Plaza di Cattoni Gian Carlo e C. Snc, Villa Luti Srl
e
Ufficio Imposte Dirette di Tione di Trento,
Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Trento (causa C-330/99),
e tra
Tumedei SpA
e
Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Trento (causa C-336/99),
domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
avendo informato il giudice nazionale del fatto che la Corte intendeva statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
avendo invitato le parti nelle cause principali, gli Stati membri e le istituzioni di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 29 aprile (causa C-330/99), 13 maggio (causa C-336/99) e 10 giugno 1999 (cause C-279/99, C-293/99 e C-296/99), pervenute alla Corte in date 26 luglio (causa C-279/99), 5 agosto (causa C-293/99), 6 agosto (causa C-296/99), 2 settembre (causa C-330/99) e 10 settembre successivi (causa C-336/99), la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di controversie tra alcune imprese con sede in Italia e l'amministrazione fiscale italiana in merito a domande di rimborso di importi versati a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese.
3 La direttiva mira, in particolare, ad armonizzare gli elementi che contribuiscono alla fissazione e alla riscossione dell'imposta gravante sui conferimenti di capitali nelle società nell'ambito della Comunità, nel contesto dell'eliminazione degli ostacoli fiscali che si frappongono alla libera circolazione dei capitali (v. sentenza 27 ottobre 1998, causa C-4/97, Nonwoven, Racc. pag. I-6469, punto 3).
4 L'art. 4, n. 1, della direttiva elenca le operazioni che devono essere sottoposte all'imposta sui conferimenti, mentre l'art. 4, n. 2, stabilisce quelle che possono essere soggette alla medesima.
5 L'art. 10 della direttiva elenca le operazioni per le quali non può essere riscosso nessun tributo oltre all'imposta sui conferimenti. Tra tali operazioni rientrano quelle di cui all'art. 4 della direttiva.
6 L'imposta sul patrimonio netto delle imprese è stata introdotta nel sistema tributario italiano con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394 (GURI n. 230 del 30 settembre 1992). I soggetti passivi dell'imposta sono, in particolare, le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo e/o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito d'impresa (v. sentenza Nonwoven, citata, punto 9).
7 La base imponibile dell'imposta è costituita dal patrimonio netto della società risultante dal bilancio di fine esercizio, detratti gli utili dell'esercizio preso in considerazione, comprendente vari elementi, tra i quali, in particolare, il capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato (v. sentenza Nonwoven, citata, punto 10).
8 Le ricorrenti nelle cause principali hanno dovuto versare l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per vari periodi di imposta per gli anni 1992-1997. Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione tributaria alle istanze di rimborso della detta imposta da esse presentate a quest'ultima, le medesime hanno proposto dinanzi al giudice nazionale, nel periodo 30 luglio 1997-17 giugno 1998, diversi ricorsi diretti avverso le decisioni implicite di rigetto delle dette istanze.
9 Il 27 ottobre 1998, la Corte ha pronunciato la citata sentenza Nonwoven, nella quale essa ha dichiarato che la direttiva non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un'imposta come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
10 Dinanzi al giudice nazionale, le ricorrenti nelle cause principali allegano che, poiché riguarda una questione formulata in termini generali, tale pronuncia richiede alcune precisazioni in merito al problema specifico dell'inclusione, nella base imponibile, del capitale sociale. Esse sostengono che, per il fatto di colpire il capitale sociale, l'imposta di cui trattasi costituisce un'imposta sui conferimenti o, quanto meno, produce un effetto equivalente a una nuova riscossione dell'imposta sui conferimenti, in violazione del divieto disposto dalla direttiva.
11 Alla luce degli argomenti dedotti dinanzi ad essa, la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, formulata in termini identici nelle cinque ordinanze:
«Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario, e segnatamente con la direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, l'assoggettamento pluriennale ad aliquota dello 0,75% annuo in applicazione del citato decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, limitatamente alla sola componente del patrimonio netto costituita esclusivamente dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, già assoggettato ad iniziale imposta sui conferimenti dell'1%».
12 Con ordinanza del presidente della Corte 21 settembre 1999, le cinque cause sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale e della sentenza.
13 Occorre subito rilevare che la risposta alla questione proposta può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte, di modo che occorre statuire con ordinanza motivata, in osservanza dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura.
14 Infatti, nel punto 21 della citata sentenza Nonwoven la Corte ha dichiarato che l'imposta sul patrimonio, come quella in esame nella causa principale, non presuppone alcuna operazione implicante un movimento di capitali o di beni e non corrisponde quindi a nessuna delle operazioni imponibili enumerate nell'art. 4 della direttiva, al quale fa riferimento l'art. 10 della medesima.
15 Nel punto 22 della medesima sentenza la Corte ha rilevato che, anche se la base dell'imposta di cui alla causa principale tiene conto dell'ammontare del capitale sottoscritto, che deve o può essere assoggettato all'imposta sui conferimenti, tale capitale rappresenta solo una componente del patrimonio netto delle imprese. Infatti, la base imponibile è costituita dalla somma di svariate voci contabili, tra le quali le riserve o i fondi nonché gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo e le perdite, tanto quelle dell'esercizio attuale quanto quelle degli esercizi anteriori.
16 Alla luce di tali considerazioni, nel punto 24 della citata sentenza Nonwoven la Corte ha dichiarato che un'imposta come quella di cui trattasi nella causa principale non costituisce un'imposta sui conferimenti né un'imposta avente le stesse caratteristiche di questa.
17 Dalla motivazione di tale sentenza si deduce che questo accertamento è stato compiuto tenendo conto dell'inclusione, nella base imponibile, del capitale sociale.
18 Di conseguenza, dalla citata sentenza Nonwoven si può chiaramente dedurre che non occorre isolare il capitale sociale dalla base imponibile per trattarlo separatamente rispetto agli altri elementi di quest'ultima.
19 Alla luce di ciò, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un'imposta come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nemmeno quando il detto tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, con ordinanze 29 aprile, 13 maggio e 10 giugno 1999, dichiara:
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un'imposta come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nemmeno quando il detto tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio.
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