Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso manifestamente infondato
Parti
Nel procedimento C-289/99 P,
Schiocchet SARL, con sede a Beuvillers (Francia), con l'avv. P. Barbier, del foro di Thionville, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Borislav Erdekjan, 90, route de Thionville,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 21 maggio 1999, nelle cause riunite T-169/98 e T-170/98, Schiocchet/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) e a che siano accolte le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. J.-L. Fagnart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1999 la società Schiocchet SARL (in prosieguo: la «Schiocchet») ha presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 21 maggio 1999, nelle cause riunite T-169/98 e T-170/98, Schiocchet/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibili i ricorsi da essa presentati miranti all'annullamento della decisione della Commissione di archiviare senza seguito le denunce presentate dalla ricorrente, rispettivamente, il 4 e il 5 dicembre 1996, con cui veniva denunciata la concorrenza sleale di cui essa costituiva oggetto.
2 Per quanto riguarda il contesto normativo e i fatti che sono all'origine della controversia tra la Schiocchet e la Commissione si rinvia ai punti 1-14 dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza impugnata
3 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 1998 la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale due ricorsi miranti all'annullamento, da un lato, della decisione adottata sotto forma di una lettera della Commissione in data 19 agosto 1998, indirizzata alla ricorrente per comunicarle la sua intenzione di archiviare le sue denunce e, dall'altro, delle disposizioni dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), in quanto tendono ad instaurare una concorrenza sleale nei confronti dei servizi di trasporti regolari esistenti e, più precisamente, nei confronti dei servizi assicurati dalla Schiocchet.
4 Nel corso del procedimento la ricorrente ha precisato che essa non chiedeva l'annullamento formale, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), delle disposizioni dell'art. 4, n. 2, del regolamento, ma che sollevava un'eccezione di illegittimità, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), per far valere l'inapplicabilità di queste disposizioni.
5 La Commissione ha concluso per l'irricevibilità dei ricorsi.
6 Il Tribunale ha ricordato, innanzi tutto, al punto 31 dell'ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza consolidata, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta a una domanda presentata da quest'ultimo, affinché essa possa essere considerata una decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato, che conferisce così la legittimazione a presentare un ricorso di annullamento. Costituiscono atti o decisioni che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori, tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.
7 Il Tribunale, che ha riunito le cause per ragioni di connessione, ha constatato, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che, anche se la lettera della Commissione del 19 agosto 1998 si limita a «informare» la ricorrente, da un lato, del fatto che i servizi della Commissione ritengono che le autorità francesi non abbiano violato il diritto comunitario e, dall'altro, del fatto che «si procederà quindi» all'archiviazione delle denunce di cui trattasi, la decisione di archiviazione adottata il 7 ottobre 1998 dalla Commissione non è stata notificata alla ricorrente né è stata portata a conoscenza di quest'ultima con un mezzo diverso rispetto alla detta lettera. Di conseguenza, il Tribunale ha interpretato i ricorsi presentati nel senso che riguardano l'annullamento della decisione 7 ottobre 1998 con la quale le denunce sono state definitivamente archiviate.
8 Al punto 34 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto presente che il rifiuto della Commissione di adottare i provvedimenti richiesti dalla ricorrente può produrre effetti giuridici solo se la Commissione era competente nel settore di cui trattasi ad adottare tali provvedimenti con forza vincolante.
9 Ai punti 35 e 36 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, tranne in una sola ipotesi non pertinente nella fattispecie, il regolamento non autorizza la Commissione ad adottare decisioni, obbligatorie per gli Stati membri ed i singoli, miranti ad assicurare, in generale, l'attuazione del regime di trasporto che esso instaura. Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che la Commissione non era competente, in base al regolamento, ad adottare decisioni vincolanti di accoglimento delle denunce di cui trattasi e che, di conseguenza, l'archiviazione di queste denunce non poteva produrre alcun effetto giuridico vincolante, sulla base del regolamento, tale da pregiudicare gli interessi della ricorrente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica.
10 Il Tribunale ha continuato dichiarando, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, che, in quanto la ricorrente, con le sue denunce, aveva chiesto alla Commissione di agire più in particolare nei confronti delle autorità francesi, la decisione di archiviazione esprimeva la volontà della Commissione di non avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica francese ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). Ora, il Tribunale ha fatto presente, da un lato, che la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento ai sensi di questa disposizione, ma dispone al riguardo di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di richiedere che questa istituzione prenda posizione in un determinato senso e, dall'altro, che, secondo una giurisprudenza costante, i singoli non sono legittimati ad impugnare un rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.
11 Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità dell'art. 4, n. 2, del regolamento, sollevata dalla ricorrente in forza dell'art. 184 del Trattato, il Tribunale, al punto 41 dell'ordinanza impugnata, ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza costante, la possibilità che conferisce questo articolo di far valere l'inapplicabilità dell'atto di carattere generale che costituisce il fondamento giuridico della decisione impugnata non costituisce un diritto di azione autonomo e può essere esercitata solo in via incidentale. Di conseguenza, in mancanza di una legittimazione ad agire in via principale, tale articolo non può essere fatto valere. Al punto 42 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha constatato che, poiché le conclusioni miranti all'annullamento della decisione di archiviazione erano state dichiarate irricevibili, la ricorrente non poteva far valere l'art. 184 del Trattato, di modo che l'eccezione di illegittimità era anch'essa irricevibile.
12 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui nessuna tutela giuridica adeguata sarebbe stata ad essa concessa se i suoi ricorsi fossero stati dichiarati irricevibili, il Tribunale ha rilevato, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che, in quanto la libertà di prestazione dei servizi di trasporti internazionali di viaggiatori effettuati mediante autobus è disciplinata dal regolamento, qualsiasi controversia relativa all'applicazione di quest'ultimo può essere portata dinanzi a un giudice nazionale che deve assicurare la sua applicazione diretta. Il Tribunale ha poi constatato, allo stesso punto, che dal fascicolo risulta che la ricorrente ha effettivamente portato la stessa controversia dinanzi ai giudici nazionali avendo, in parte, successo in relazione a talune pratiche illecite di concorrenza sleale da parte dei suoi concorrenti. Pertanto, nulla impediva alla ricorrente di far valere l'illegittimità del regolamento dinanzi ai giudici nazionali, che statuiscono sulla base dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE).
13 Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili nel loro insieme.
L'impugnazione
14 Nell'impugnazione la Schiocchet conclude che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata;
- accogliere la sua domanda presentata in primo grado, e
- condannare la Commissione alle spese.
15 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi relativi, innanzi tutto, allo snaturamento della nozione di atti che producono effetti obbligatori e all'insufficiente motivazione al riguardo, in secondo luogo, alla violazione del principio della certezza del diritto, in terzo luogo, allo snaturamento dell'oggetto del ricorso e, in quarto luogo, all'incompetenza del Tribunale.
16 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato, nonché per la condanna della ricorrente alle spese.
Giudizio della Corte
17 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata senza passare alla fase orale del procedimento.
Sul primo motivo
18 Con il primo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo, sulla base di una motivazione insufficiente, in considerazione delle circostanze di fatto da esso constatate, che la ricorrente non fosse direttamente interessata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla presa di posizione della Commissione riflessa nella sua lettera del 19 agosto 1998 e nella sua decisione del 7 ottobre 1998. La ricorrente sostiene che questa presa di posizione si basa su un'interpretazione del regolamento che, a suo parere, non solo è erronea, ma inoltre lede i suoi interessi commerciali. Essa fa valere anche che questa interpretazione è stata riportata dai giudici nazionali quando hanno applicato il regolamento nei suoi confronti.
19 Occorre, da un lato, constatare che, ai punti 35-37 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato giustamente che la Commissione non era competente, in base al regolamento, ad adottare decisioni, obbligatorie per gli Stati membri e per i singoli, miranti ad assicurare in generale l'attuazione del regime di trasporto instaurato dal regolamento e che essa non era quindi competente nemmeno ad adottare decisioni vincolanti di accoglimento delle denunce di cui trattasi.
20 D'altra parte, occorre sottolineare, come ha fatto il Tribunale al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che qualsiasi controversia relativa all'applicazione del regolamento può essere portata dinanzi a un giudice nazionale, che deve assicurare la sua applicazione diretta. Infatti, spetta alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali applicare il regolamento e pronunciarsi sui problemi giuridici che questa applicazione può far sorgere, in quanto i giudici nazionali hanno, in conformità all'art. 234 CE, la possibilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte relative all'interpretazione e alla validità del regolamento.
21 Occorre quindi concludere che il Tribunale ha dichiarato, sulla base di una motivazione corretta e sufficiente, che la decisione della Commissione di archiviare senza seguito le denunce della ricorrente non poteva produrre effetti giuridici obbligatori tali da pregiudicare gli interessi di quest'ultima, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica.
22 Di conseguenza occorre respingere il primo motivo, in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
23 Con il secondo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo ingiustamente, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che essa dovesse eccepire l'illegittimità del regolamento dinanzi a un giudice nazionale. Essa fa valere che non è certo che un ricorso dinanzi a un giudice nazionale possa svolgersi in tutta imparzialità, in considerazione delle pratiche anticoncorrenziali che si sono sviluppate e si mantengono sul piano nazionale, al riparo di qualsiasi condanna e grazie al sostegno che le autorità francesi conferiscono alle società alle quali la Schiocchet addebita pratiche illecite di concorrenza sleale.
24 A tal riguardo occorre rilevare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto constatando che, in quanto la libertà di prestazione di servizi di trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus è disciplinata dal regolamento, qualsiasi controversia relativa all'applicazione del regolamento può essere portata dinanzi a un giudice nazionale che deve assicurare la sua applicazione diretta. Infatti, come è stato rilevato al punto 20 della presente ordinanza, spetta alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali applicare il regolamento e pronunciarsi sui problemi giuridici che questa applicazione può far sorgere.
25 Occorre inoltre, in tale contesto, rilevare che, al punto 41 dell'ordinanza impugnata, si fa presente correttamente che dal testo stesso dell'art. 184 del Trattato risulta che la possibilità offerta da questa disposizione di far valere l'inapplicabilità di un regolamento può costituire solo un motivo a sostegno di un ricorso e non l'oggetto di questo ricorso e di conseguenza la ricevibilità dei ricorsi stessi deve essere valutata in relazione alle loro conclusioni, indipendentemente da eventuali eccezioni di illegittimità che possono essere sollevate a loro sostegno.
26 Pertanto il secondo motivo va respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
27 Con il terzo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato l'oggetto dei ricorsi presentati dinanzi ad esso. Essa gli addebita di aver ritenuto che la controversia riguardasse solo l'interpretazione del regolamento, mentre essa riguardava anche quella del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1). Essa fa valere anche che il Tribunale ha affermato ingiustamente che le sue conclusioni miravano a far constatare l'esistenza di un inadempimento della Repubblica francese ai sensi dell'art. 169 del Trattato, mentre in realtà esse erano formulate avverso il comportamento, incompatibile con il diritto comunitario della concorrenza, di imprese sostenute in questo dalle autorità francesi.
28 A tal riguardo occorre constatare che dall'analisi dei ricorsi presentati dinanzi al Tribunale, sintetizzati al punto 15 dell'ordinanza impugnata, risulta che il Tribunale non ha alterato il tenore delle conclusioni della ricorrente. Infatti, quest'ultima non ha formulato conclusioni relative al regolamento n. 1017/68 o dedotto argomenti basati su questo regolamento in tali ricorsi.
29 Inoltre, non occorre addebitare al Tribunale di aver ritenuto giusto constatare che, poiché la ricorrente nelle sue denunce aveva chiesto alla Commissione di avviare azioni più in particolare nei confronti delle autorità francesi, si doveva ritenere che la decisione di archiviazione esprimesse anch'essa la volontà della Commissione di non avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica francese ai sensi dell'art. 169 del Trattato. In ogni caso, anche supponendo che il Tribunale abbia frainteso il senso delle conclusioni della ricorrente a tal riguardo, un tale errore non è affatto tale da ledere i suoi interessi.
30 Il terzo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo
31 Con il quarto motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto omettendo di declinare la propria competenza relativamente ai ricorsi a favore della Corte. La ricorrente fa valere, da un lato, che, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il Tribunale, quando constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, deve rinviare la causa alla Corte e, dall'altro, che, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, un ricorso relativo alla validità di un atto normativo rientra esplicitamente nella competenza della Corte. Essa sostiene anche che il Tribunale avrebbe dovuto declinare la propria competenza sui ricorsi in relazione al fatto che era stato messo in causa un regolamento del Consiglio a titolo dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e di uno sviamento di potere.
32 A tal riguardo occorre far presente che l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), stabilisce che il Tribunale esercita, in primo grado, le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un'istituzione delle Comunità, in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.
33 Né questa né alcun'altra disposizione conferiscono al Tribunale la possibilità di declinare la propria competenza su tali ricorsi per il solo motivo che sollevano un'eccezione di invalidità di un regolamento del Consiglio.
34 Occorre quindi constatare che il Tribunale era competente a statuire sui ricorsi presentati dinanzi ad esso e, di conseguenza, il quarto motivo dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato.
35 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso sono manifestamente infondati. Il ricorso deve quindi essere respinto ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Schiocchet e quest'ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Schiocchet SARL è condannata alle spese.
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