Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata degli elementi di prova - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la ricevibilità - Ricevibilità prima facie del ricorso principale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1)
4 Procedura - Intervento - Presupposti per la ricevibilità - Interesse alla definizione della controversia - Intervento nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto comunitario - Diritto proprio dell'interveniente ad una tutela giurisdizionale provvisoria - Assenza
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37)
Massima
1 Ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, il quale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti.
2 Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non ha competenza, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei suoi accertamenti o della sua valutazione dei fatti. Infatti, una volta che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti.
3 Dall'art. 83, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte risulta che la domanda per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte. Inoltre, perché questa domanda sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di taluni elementi che consentono di concludere, prima facie, a favore della ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, la sospensione dell'esecuzione di un atto che in seguito la Corte, avendo dichiarato irricevibile il ricorso di merito, si rifiuterebbe di annullare.
4 Quanto alle condizioni cui deve soddisfare la persona che voglia intervenire in una controversia, l'art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia richiede solo che essa dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia, giacché l'intervento riveste carattere accessorio rispetto all'oggetto di quest'ultima. Ne deriva che, nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto, l'interveniente, anche se può certo far valere i suoi interessi, non può ampliare l'oggetto della controversia reclamando un diritto proprio ad una tutela giurisdizionale provvisoria a suo favore.
L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve quindi essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.
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