Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Pronunce impugnabili - Ordinanza del Tribunale che ingiunge la produzione di documenti - Esclusione - Rigetto
(Statuto CE della Corte di giustizia art. 49, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 119)
Massima
$$Va respinto in quanto manifestamente irricevibile, a norma dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, il ricorso proposto contro un'ordinanza del Tribunale, che ingiunge alla Commissione di produrre documenti al fine di versarli nel fascicolo e di portarli a conoscenza dell'altra parte. Un'ordinanza siffatta non rientra in categorie di atti idonei ad essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
Parti
Nel procedimento C-349/99 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore M.-J. Jonczy, consigliere giuridico, B. Brandtner e dal signor L. Gusseti, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 14 settembre 1999, nella causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),
procedimento in cui l'altra parte è:
ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH, società di diritto tedesco, con sede in Bonn (Germania),
ricorrente in primo grado,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 L'11 settembre 1998 la società ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione di non assegnarle l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603 («Adapting Russian Beef and Dairy Farming to Restructuring») e, dall'altro, al risarcimento dei danni ch'essa asserisce di aver subìto in seguito al comportamento della Commissione.
2 Con una misura di organizzazione del procedimento 12 luglio 1999, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre l'originale dei protocolli di valutazione relativi alla procedura di gara d'appalto FD RUS 9603 o una copia autenticata conforme dei medesimi nonché i verbali delle audizioni organizzate nel luglio 1997 e nel marzo 1998.
3 La Commissione ha rifiutato di versare agli atti di causa una versione completa dei documenti in questione per il motivo ch'essi contenevano informazioni e valutazioni da trattare in maniera confidenziale. Essa si è tuttavia dichiarata disposta a depositare, su domanda del Tribunale, una versione non confidenziale dei detti documenti.
4 Con ordinanza 14 settembre 1999, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), il Tribunale, ritenendo che fosse necessario, nel contesto dell'istruttoria di tale causa, ottenere la versione completa dei verbali delle valutazioni del 9 e 10 luglio 1997 nonché del 4 e 5 marzo 1998, ha ingiunto alla Commissione di produrre, al più tardi il 22 settembre 1999 alle ore 12, una copia autenticata conforme dell'originale dei detti verbali, al fine di versarla nel fascicolo e di portarla a conoscenza della ricorrente.
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 settembre 1999, la Commissione, ai sensi degli artt. 49 e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso avverso l'ordinanza impugnata.
Sulla ricevibilità del ricorso
6 La Commissione, pur essendo consapevole dei problemi di ricevibilità che solleva il suo ricorso in rapporto all'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ritiene che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso in maniera definitiva un punto di diritto, cioè la questione se i documenti richiesti siano o meno confidenziali, particolarmente alla luce dell'art. 287 CE e, conseguentemente, se la ricorrente possa prenderne conoscenza.
7 Essa aggiunge che un eventuale ricorso avverso la sentenza definitiva del Tribunale nella causa T-145/98 non avrebbe alcun effetto utile quanto al punto di diritto relativo alla confidenzialità, poiché, quando i documenti fossero acquisiti agli atti e conosciuti dalla parte avversa, la confidenzialità venuta meno non potrebbe più essere ristabilita e sarebbe quindi irrimediabilmente violata.
Valutazione della Corte
8 A norma dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, la Corte può respingerlo in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.
9 In proposito va ricordato che, a tenore dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, può essere proposto ricorso dinanzi a quest'ultima «contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità».
10 Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l'ordinanza impugnata non rientra in categorie di atti idonei ad essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
11 Ne discende che il ricorso va respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di ricorso ex art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
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