Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera reiterazione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Mancata individuazione dell'errore di diritto fatto valere - Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Disposizione che fissa l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio di zucchero per una campagna di commercializzazione - Ricorso di produttori italiani di zucchero - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento del Consiglio n. 1534/95, art. 4]
Massima
1. Dagli artt. 225 CE e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, così come dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest'ultima, risulta che l'atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza nemmeno contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ribadire o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
( v. punti 35-36 )
2. La possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica una misura non implica affatto che gli stessi debbano considerarsi individualmente riguardati da detta misura fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in ragione di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi.
Per tale motivo l'art. 4 del regolamento n. 1534/95, che stabilisce l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio per la campagna di commercializzazione 1995/1996, non riguarda individualmente produttori italiani di zucchero titolari di quote di produzione. Infatti, da una parte, tale disposizione stabilisce l'importo del rimborso per tutti i produttori di zucchero nella Comunità allo stesso modo e, in particolare, indipendentemente dalla classificazione della zona in cui sono stabiliti. D'altra parte, l'importo del rimborso non è fissato in funzione delle quote attribuite alle sole imprese italiane produttrici di zucchero né sulla base di dati numerici prevenienti dalle ricorrenti, ma è stabilito in funzione delle spese di finanziamento, delle spese assicurative e delle spese specifiche di magazzinaggio, conformemente a quanto è enunciato nel sesto considerando del detto regolamento.
( v. punti 46, 49-51 )
Parti
Nel procedimento C-351/99 P,
Eridania SpA, già Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, con sede in Genova,
Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), con sede in Padova,
Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, con sede in Bologna,
Sadam Castiglionese SpA, con sede in Bologna,
Sadam Abruzzo SpA, con sede in Bologna,
Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli,
e
Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), con sede in Cesena,
rappresentate dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e I. Vigliotti, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) l'8 luglio 1999 nella causa T-158/95, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. II-2219),
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. I. Díez Parra e J.-P. Hix, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
e
Ponteco Zuccheri SpA, con sede in Pontelagoscuro,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 settembre 1999, la Eridania SpA, già Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, l'Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), la Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, la Sadam Castiglionese SpA, la Sadam Abruzzo SpA, lo Zuccherificio del Molise SpA e la Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 8 luglio 1999, causa T-158/95, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. II-2219; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto in sostanza all'annullamento parziale, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 110, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1534, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo di intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11).
Quadro giuridico
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di base»), ha stabilito un regime di prezzi, un regime di quote e un sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio.
3 L'art. 8, n. 1, del regolamento di base ha istituito «un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio che implica un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo». L'art. 8, n. 2, quarto comma, precisa che: «[l]'importo del rimborso è il medesimo per tutta la Comunità. Questa norma di uniformità si applica anche per il contributo [riscosso da parte degli Stati membri da ogni produttore di zucchero]».
4 Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'art. 4 del regolamento n. 1534/95 aveva fissato l'importo del rimborso forfettario «a 0,45 ECU per 100 kg di zucchero bianco per mese».
5 L'art. 46, n. 4, del regolamento di base autorizzava inoltre la Repubblica italiana «a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 e fino alla campagna 1985/1986, allorché il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3% o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8, (...) a coprire con un aiuto nazionale l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzinaggio». Tale autorizzazione è stata prorogata una prima volta dall'art. 1, punto 10, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 87, pag. 1), per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 - e la disposizione pertinente è divenuta in tale occasione l'art. 46, n. 5, del regolamento di base -, poi per tutte le campagne di commercializzazione successive e, da ultimo, dall'art. 1, punto 26, del regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 1994, n. 133, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 22, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 133/94») per la campagna di commercializzazione 1994/1995.
6 In applicazione dell'art. 46 del regolamento di base, nella versione risultante dall'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95, la Repubblica italiana non è più autorizzata a concedere il predetto aiuto nazionale.
Il ricorso dinanzi al Tribunale
7 In tale situazione e dato che, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1101/95, era stata abolita la possibilità per l'Italia di concedere un aiuto nazionale al fine di coprire l'incidenza della predetta differenza sulle spese di magazzinaggio, le ricorrenti, società aventi sede in Italia e che insieme detengono il 92% delle quote di produzione di zucchero assegnate a tale Stato membro, proponevano, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso diretto in sostanza all'annullamento degli artt. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95 e 4 del regolamento n. 1534/95.
8 Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con atto separato, il Consiglio sollevava un'eccezione di irricevibilità avverso tale ricorso.
9 Con ordinanza 19 marzo 1996 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale, la Commissione veniva ammessa a intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
10 Il Consiglio, a sostegno dell'eccezione di irricevibilità da esso sollevata, deduceva quattro motivi. Tuttavia, con riguardo al ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado, solo due di questi motivi sono rilevanti, essendo gli altri due divenuti privi di oggetto.
11 In primo luogo, a proposito del fatto che le ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del regolamento n. 1101/95, il Consiglio rilevava che il ricorso non era diretto contro un «atto adottato» ai sensi dell'art. 173 del Trattato, non contenendo detto regolamento alcuna disposizione riguardante il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio; sosteneva inoltre che, in realtà, le ricorrenti gli contestavano il fatto di avere omesso di aggiungere all'art. 8 del regolamento di base una disposizione che prevedesse differenziazioni dell'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio.
12 In secondo luogo, il Consiglio argomentava che le ricorrenti non erano direttamente e individualmente interessate dalle disposizioni impugnate, di modo che esse non erano legittimate ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE.
13 Per quanto riguarda il motivo relativo all'insussistenza di un atto impugnabile, le ricorrenti si richiamavano all'evoluzione della legislazione comunitaria per chiedere l'annullamento del regolamento n. 1101/95 nella parte in cui aboliva la disposizione dell'art. 46 del regolamento di base che autorizzava la Repubblica italiana a concedere aiuti.
14 Quanto al secondo motivo dedotto dal Consiglio a sostegno dell'eccezione di irricevibilità, le ricorrenti sostenevano di appartenere ad una cerchia chiusa di operatori economici identificati e identificabili, formata da produttori di zucchero italiani titolari di quote di produzione. Esse rilevavano parimenti, anzitutto, che le istituzioni conoscevano la loro identità al tempo dell'adozione degli atti impugnati, in secondo luogo, che si erano viste attribuire diritti di produzione divenuti, in ragione della durata di applicazione del sistema delle quote, veri e propri diritti individuali, in terzo luogo, che esse formavano, rispetto ai produttori di altre zone della Comunità, un gruppo sufficientemente caratterizzato dal fatto che esse sarebbero state vittima di una discriminazione causata dall'incidenza particolare delle spese finanziarie sul mercato italiano e, in ultimo luogo, che esisteva una chiara correlazione tra la loro situazione e le misure adottate dal Consiglio.
La sentenza impugnata
15 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile basandosi sui due motivi sollevati dal Consiglio e ricordati ai punti 11 e 12 della presente ordinanza.
Sul motivo relativo all'insussistenza di un atto impugnabile
16 Per quanto riguarda il motivo relativo all'insussistenza di un atto impugnabile, il Tribunale ha constatato quanto segue:
«51 Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (ordinanza del Tribunale 24 giugno 1998, causa T-596/97, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II-2383, punto 29).
52 Ora, come la Commissione e il Consiglio hanno rilevato giustamente, l'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95 non contiene alcuna disposizione relativa al regime di compensazione delle spese di magazzinaggio, in generale, o alla possibilità per lo Stato italiano di concedere un aiuto ai produttori italiani in relazione a queste spese, in particolare. La possibilità di concedere un tale aiuto è stata prevista per l'ultima volta dal regolamento n. 133/94, il cui art. 1, punto 26, ha prorogato la corrispondente disposizione dell'art. 46, n. 5, del regolamento di base, pur limitando tale possibilità di aiuto alla campagna di commercializzazione 1994/1995. Ne deriva che, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione controversa, cioè quella del 1995/1996, la situazione giuridica delle ricorrenti non è stata pregiudicata in maniera rilevante dal regolamento n. 1101/95.
53 Ne deriva che il ricorso, in quanto mira all'annullamento dell'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95, è irricevibile».
Sul motivo relativo alla mancanza di legittimazione ad agire
17 Per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle ricorrenti e, più in particolare, la questione se esse siano individualmente interessate dall'art. 4 del regolamento n. 1534/95, il Tribunale si è pronunciato nei seguenti termini:
«54 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che l'atto costituisca in realtà una decisione che riguardi il ricorrente direttamente e individualmente. Il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi. Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (ordinanza della Corte 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33; sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55, e ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam e a./Consiglio, Racc. pag. II-4207, punto 17).
55 Nella fattispecie, l'art. 4 del regolamento n. 1534/95 fissa «a 0,45 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese» l'«importo del rimborso di cui all'art. 8» del regolamento di base, e tale art. 8 prevede un «rimborso forfettario» il cui importo «è il medesimo per tutta la Comunità». Dai `considerando' del regolamento n. 1534/95 risulta che il Consiglio, al fine di determinare l'importo del rimborso, ha preso in considerazione le spese di finanziamento, tenendo conto di un tasso d'interesse globale del 6,75%, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio. Pertanto, la disposizione di cui trattasi introduce un tasso di rimborso forfettario e si applica a un numero indefinito di operazioni di magazzinaggio nella Comunità, effettuate da tutti i produttori di zucchero comunitari. Ne deriva che l'art. 4 del regolamento n. 1534/95, ricollocato nel contesto del regolamento di base, si applica a situazioni determinate obiettivamente e si rivolge, in termini generali, a categorie di persone considerate in maniera astratta. Di conseguenza, tale disposizione si presenta come un provvedimento di portata generale.
56 Tuttavia, non è escluso che una disposizione che, per sua natura e sua portata, ha carattere generale possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora influisca sulla sua situazione giuridica in ragione di talune qualità che sono ad essa particolari o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e perciò la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 25).
57 L'argomento delle ricorrenti, secondo cui esse sarebbero identificate per il fatto che, in quanto titolari di quote di produzione di zucchero, farebbero parte di una "cerchia chiusa", non può essere accolto. Anzitutto, anche supponendo che, al momento dell'adozione del regolamento controverso, il Consiglio abbia avuto conoscenza dell'identità delle ricorrenti, da una giurisprudenza costante risulta che la portata generale di un atto non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37). Ora, occorre constatare che le ricorrenti non hanno presentato elementi tali da dimostrare che i produttori di zucchero italiani si trovavano in una situazione specifica tale che la fissazione da parte del Consiglio del prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia non aveva una portata generale, ma le riguardava individualmente.
58 In secondo luogo, e in ogni caso, come il Consiglio ha sottolineato all'udienza, senza essere contraddetto su tale punto dalle ricorrenti, anche se è vero che gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fissazione dei vari prezzi dello zucchero per ogni campagna annua di commercializzazione, informazioni relative all'evoluzione della produzione e del consumo dello zucchero nel loro territorio e le quote di produzione già assegnate (...), tuttavia il Consiglio, allorché ha adottato il regolamento controverso, non disponeva di informazioni particolari su ciascuna delle imprese italiane titolari di quote di produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1995/1996.
59 Non è nemmeno pertinente nella fattispecie la giurisprudenza richiamata al riguardo dalle ricorrenti a sostegno della ricevibilità del loro ricorso. Infatti, questa giurisprudenza si riferisce a talune situazioni specifiche riguardanti domande individuali di licenze d'importazione, presentate per un breve periodo determinato e per quantitativi determinati (v. sentenze [1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Racc. pag. 497] Toepfer e Getreide-Import/Commissione, [13 maggio 1971, cause riunite da 41/70 a 44/70] International Fruit Company e a./Commissione [Racc. pag. 411] e [6 novembre 1990, causa C-354/87] Weddel/Commissione [Racc. pag. I-3847] [...]) o che comportano l'obbligo imposto alle istituzioni comunitarie di tener conto delle conseguenze dell'atto che esse intendono adottare sulla situazione di taluni singoli (v. sentenze [26 giugno 1990, causa C-152/88] Sofrimport/Commissione [Racc. pag. I-2477] e [17 gennaio 1985, causa 11/82,] Piraiki-Patraiki/Commissione [Racc. pag. 207] [...]). Ora, tali circostanze non sussistono nel caso di specie. In particolare, le ricorrenti non hanno fatto valere né, a fortiori, dimostrato l'esistenza di un obbligo imposto al Consiglio di assicurare ai produttori italiani, nell'ambito del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio, una protezione particolare che supererebbe quella assicurata agli altri produttori comunitari che hanno, anch'essi, proceduto al magazzinaggio di loro prodotti (v. anche sentenza Buralux e a./Consiglio, citata, punti 32-34).
60 In quanto le ricorrenti addebitano al Consiglio di aver fissato con la disposizione impugnata l'importo del rimborso in maniera uniforme e di aver così introdotto una discriminazione a danno dei produttori di zucchero italiani, i cui oneri finanziari di magazzinaggio sarebbero particolarmente elevati, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un atto possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata (ordinanza del Tribunale 4 ottobre 1996, causa T-197/95, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. II-1283, punto 29). Ora, da quanto precede risulta che la disposizione regolamentare impugnata ha portata generale.
(...)
62 (...) l'attribuzione alle ricorrenti di quote di produzione non era, prima dell'adozione del regolamento controverso, corredata di un diritto quesito alla fissazione di un importo di rimborso che avesse tenuto conto degli oneri finanziari di magazzinaggio effettivamente sostenuti dai soli produttori di zucchero italiani. La situazione giuridica delle ricorrenti non era quindi diversa da quella degli altri titolari di quote di produzione, che dovevano tutti conformarsi all'importo del rimborso fissato dal Consiglio, su una base forfettaria ed uniforme, per ogni campagna di commercializzazione (sentenza della Corte 24 aprile 1980, causa 72/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1411, punto 16).
63 Ne deriva che le ricorrenti non sono individualmente interessate dall'art. 4 del regolamento n. 1534/95, di modo che il ricorso, in quanto mira all'annullamento di questa disposizione, è irricevibile».
Il ricorso dinanzi alla Corte
18 Con l'impugnazione proposta, le ricorrenti chiedono in sostanza l'annullamento della sentenza impugnata in quanto dichiara irricevibile il ricorso da esse proposto per far annullare il regolamento n. 1534/95, in particolare l'art. 4 di esso, e il regolamento n. 1101/95 - nella parte in cui, con l'art. 1, punto 13, che sostituisce l'art. 46 del regolamento di base, elimina la possibilità della Repubblica italiana di concedere aiuti compensativi ai produttori italiani di zucchero in relazione ai costi di magazzinaggio causati dagli alti tassi di interesse in Italia - e per far dichiarare illegittimo detto regolamento di base, in particolare l'art. 8 di esso.
19 A sostegno del ricorso proposto dinanzi alla Corte esse contestano al Tribunale di aver commesso un duplice errore di diritto accogliendo i motivi di irricevibilità dedotti dal Consiglio e relativi, per quanto riguarda la domanda di annullamento dell'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95, all'insussistenza di un atto impugnabile e, per quanto riguarda la domanda di annullamento dell'art. 4 del regolamento n. 1534/95, al fatto che le ricorrenti non sarebbero individualmente interessate da tale disposizione.
20 A confutazione del motivo relativo all'insussistenza di un atto impugnabile, le ricorrenti rilevano che esse hanno chiesto l'annullamento dell'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95 perché esso elimina la possibilità di aiuti ai produttori di zucchero italiani, che, sino alla data in cui è entrata in vigore detta disposizione, era prevista dall'art. 46 del regolamento n. 1785/81. Per dimostrare l'interesse di quest'ultima disposizione, esse descrivono la cronistoria della normativa pertinente sino all'abolizione di tale possibilità di accordare gli aiuti di cui trattasi.
21 Quanto al secondo motivo di irricevibilità accolto dal Tribunale, relativo al difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti, queste ultime ne contestano la fondatezza formulando sei censure.
22 In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di avere ammesso la natura normativa dell'art. 4 del regolamento n. 1534/95 in ragione dell'esame del solo numero di operazioni di magazzinaggio effettuate nella Comunità e suscettibili di essere pregiudicate da tale disposizione.
23 In secondo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di avere respinto, al punto 57 della sentenza impugnata, l'argomento secondo il quale esse fanno parte di una «cerchia chiusa», considerandolo non pertinente, pur avendo ammesso in sostanza che, al tempo dell'adozione del regolamento n. 1534/85, l'identità delle ricorrenti e la loro qualità di produttori di zucchero italiani, titolari di una quota di produzione, erano effettivamente note al Consiglio.
24 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che le disposizioni impugnate non sono atti normativi ma atti specifici, se non addirittura un gruppo di decisioni individuali adottate in funzione di determinati soggetti di cui il Consiglio conosceva esattamente l'identità. Esse fanno valere in particolare che esiste, nella fattispecie, un nesso evidente tra le disposizioni controverse e la loro situazione specifica di produttori di zucchero italiani titolari di una quota.
25 In quarto luogo, le ricorrenti rimproverano al Tribunale di non aver debitamente tenuto conto del fatto che esse si trovano in una situazione specifica, distinta da quella degli altri produttori di zucchero comunitari, essendo discriminate a causa della particolare incidenza dei costi finanziari sul mercato italiano.
26 In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che è errato considerare, come fa il Tribunale al punto 58 delle sentenza impugnata, che il Consiglio disponeva solo di dati globali, ma non di informazioni specifiche su ciascuna delle imprese italiane titolari di quote di produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1995/1996. Tale affermazione sarebbe in contradddizione con le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1983, n. 787, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero (GU L 88, pag. 6), che prevede espressamente l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati relativi a ciascuna impresa produttrice di zucchero situata nei loro rispettivi territori.
27 In sesto luogo, le ricorrenti rilevano che le disposizioni di cui esse sollecitano l'annullamento incidono sulla loro situazione giuridica e pregiudicano i loro diritti economici, in particolare con ripercussioni sugli investimenti effettuati, sulla redditività delle imprese e sulla loro sopravvivenza economica. Infatti, da una parte il rimborso forfettario previsto dall'art. 8 del regolamento di base non coprirebbe le spese effettivamente sostenute e, dall'altra, esse sarebbero svantaggiate sul piano della concorrenza rispetto alle imprese di altri Stati membri.
28 Nella comparsa di risposta, il Consiglio sostiene che il primo motivo delle ricorrenti non fa che ricalcare, ignorando la giurisprudenza della Corte, gli argomenti già presentati in primo grado. Per quanto ritenga che la stessa critica possa essere rivolta al secondo motivo delle ricorrenti, il Consiglio si adopera per confutare dettagliatamente ciascun argomento prospettato nell'ambito di tale motivo.
29 Così, per ribattere segnatamente al terzo argomento delle ricorrenti, il Consiglio ricorda in particolare la sentenza della Corte 21 gennaio 1999, causa C-73/97 P, Francia/Comafrica e a. (Racc. pag. I-185, punti 33-38). In base a tale sentenza, la qualificazione di un regolamento come un gruppo di decisioni individuali presupporrebbe che le ricorrenti abbiano ottenuto taluni diritti prima dell'adozione del regolamento in questione. Orbene, secondo il Consiglio, le ricorrenti non disponevano di alcun diritto ad un importo specifico di rimborso delle spese di magazzinaggio.
30 Il Consiglio rileva, con riferimento al quinto argomento proposto dalle ricorrenti, che la fissazione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio non è fondata sulle cifre individuali relative a ciascuna delle imprese interessate, e che tale importo è stabilito in particolare in base al tasso di interesse, ai costi di locazione e alle spese di assicurazione nella Comunità.
31 La Commissione osserva, in via preliminare, che il ricorso in oggetto costituisce una domanda nuova, in violazione dell'art. 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura. Nella fattispecie, le ricorrenti contesterebbero la mancata reintroduzione degli aiuti nazionali relativi alle spese di magazzinaggio, aiuti che la Repubblica italiana ha potuto concedere solo fino alla campagna di commercializzazione 1994/1995, mentre nel loro ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 agosto 1995 avevano sollecitato la fissazione di rimborsi comunitari differenziati a seconda degli Stati membri.
32 La Commissione ricorda in particolare, più volte, che la cerchia dei destinatari dell'art. 4 del regolamento n. 1534/95 non si limita ai titolari di quote di produzione. Infatti, in conformità all'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e che abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156, pag. 4), i beneficiari del rimborso sarebbero i produttori che dispongono di una quota, i raffinatori, gli organismi di intervento così come i macinatori, gli agglomeratori, i canditori e i commercianti specializzati nel settore dello zucchero e riconosciuti dallo Stato membro nel cui territorio si trova la loro sede. La cerchia, evidentemente aperta, delle persone toccate da detta disposizione sarebbe quindi più ampia di quanto considerato dal Tribunale.
Giudizio della Corte
33 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, la Corte può respingerlo in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale del procedimento.
Sul primo motivo, relativo all'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95
34 Con questo motivo le ricorrenti si oppongono all'interpretazione del Tribunale, esposta ai punti 51-53 della sentenza impugnata, secondo la quale l'art. 1, punto 13, del regolamento n. 1101/95 non ha inciso in maniera rilevante sulla loro situazione giuridica e non costituisce, quindi, un atto impugnabile.
35 A questo proposito, dagli artt. 225 CE e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, così come dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest'ultima, risulta che l'atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 23; ordinanze 6 marzo 1997, causa C-303/96 P, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. I-1239, punto 37, e 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punto 20).
36 Secondo una costante giurisprudenza, non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza nemmeno contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ribadire o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze New Holland Ford/Commissione, citata, punto 24, e 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 35, nonché l'ordinanza Smanor e a./Commissione, citata, punto 21).
37 Alla luce di questa giurisprudenza, si deve rilevare che nel ricorso dinanzi alla Corte le ricorrenti si limitano a ricordare la cronistoria della normativa abolita che prevedeva la possibilità di concedere aiuti ai produttori di zucchero italiani, senza individuare l'errore di diritto che vizierebbe la motivazione della sentenza impugnata.
38 Pertanto questo motivo deve essere disatteso in quanto manifestamente irricevibile.
Sul secondo motivo, relativo alla legittimazione ad agire delle ricorrenti
39 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
Sull'argomento relativo alla presa in considerazione del solo numero di operazioni
40 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il criterio di distinzione tra un atto normativo e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (v. ordinanze 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33). Un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (v. ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. I-9097, punto 67; sentenza 27 marzo 1990, causa C-229/88, Cargill e a./Commissione, Racc. pag. I-1303, punto 18).
41 A proposito del primo argomento prospettato dalle ricorrenti, con cui queste rimproverano al Tribunale di aver ammesso la natura normativa dell'art. 4 del regolamento n. 1534/95 basandosi esclusivamente sul numero di operazioni su cui detta disposizione può incidere, occorre rilevare, in limine, che, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha cercato di determinare la natura di tale disposizione fondandosi sulle due condizioni alle quali fa riferimento la giurisprudenza citata nel punto precedente.
42 A tal fine, il Tribunale ha esaminato le modalità della determinazione dell'importo del rimborso previsto dall'art. 8 del regolamento di base e in particolare i criteri - quali le spese di finanziamento, le spese di assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio - che consentono di fissare tale importo. Senza aver commesso alcun errore di diritto, esso è giunto alla conclusione che l'art. 4 del regolamento n. 1534/95 contempla situazioni determinate oggettivamente poiché istituisce un tasso di rimborso forfettario e si applica ad un numero indefinito di operazioni di magazzinaggio effettuate nella Comunità da tutti i produttori di zucchero comunitari.
43 Questa disamina pone chiaramente in evidenza che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale non si è basato unicamente sul numero indefinito di dette operazioni, ma ha effettuato, in modo convincente, un'analisi particolareggiata delle modalità di calcolo di detto rimborso.
44 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell'attribuire natura normativa all'art. 4 del regolamento n. 1534/95. La censura delle ricorrenti relativa alla presa in considerazione del solo numero delle operazioni di magazzinaggio non può, manifestamente, essere accolta.
Sugli argomenti relativi all'esistenza di una «cerchia chiusa» e alla comunicazione alle istituzioni di informazioni specifiche relative alle imprese italiane
45 Come ha rilevato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, non è escluso che una disposizione che, per sua natura e sua portata, ha carattere generale possa interessare individualmente una persona fisica o giuridica qualora incida sulla sua situazione giuridica in ragione di talune qualità che sono ad essa particolari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e perciò la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (v., in particolare, sentenza Buralux e a./Consiglio, citata, punto 25; ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 65).
46 Il Tribunale si è basato giustamente, ai punti 57-60 della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica una determinata misura, come l'art. 4 del regolamento n. 1534/95, non implica affatto che essi debbano considerarsi individualmente riguardati da detta misura fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in ragione di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi (sentenza Buralux e a./Consiglio, citata, punto 24, e ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 37).
47 In base a detta giurisprudenza, il Tribunale è giunto, al punto 57 della sentenza impugnata, alla conclusione che le ricorrenti non hanno potuto dimostrare che la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero bianco valesse ad identificarle. Al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha parimenti rilevato che le ricorrenti non potevano considerarsi identificate per il fatto che il Consiglio avrebbe avuto a disposizione informazioni specifiche su ciascuna delle imprese italiane titolari di quote di produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1995/1996.
48 Nella loro impugnazione le ricorrenti, da un lato, censurano il Tribunale per aver escluso l'esistenza di una «cerchia chiusa» costituita dai soli produttori di zucchero italiani titolari di quote; dall'altro, esse fanno valere che il Tribunale ha misconosciuto il fatto che il Consiglio, quando ha adottato il regolamento n. 1534/95, disponeva di informazioni particolari su ciascuna impresa italiana.
49 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento relativo all'esistenza di una «cerchia chiusa» costituita dai produttori di zucchero italiani titolari di quote, è sufficiente rilevare che l'art. 4 del regolamento n. 1534/95 stabilisce l'importo del rimborso contemplato dall'art. 8 del regolamento di base per tutti i produttori di zucchero nella Comunità allo stesso modo e, in particolare, indipendentemente dalla classificazione della zona in cui sono stabiliti. D'altronde, è produttore di zucchero ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero solo colui che è titolare di una quota di produzione.
50 In secondo luogo, come ha statuito il Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, l'importo del rimborso previsto dall'art. 4 del regolamento n. 1534/95 non è fissato in funzione delle quote attribuite alle sole imprese produttrici di zucchero italiane né sulla base di dati numerici prevenienti dalle ricorrenti, ma è stabilito in funzione delle spese di finanziamento, delle spese assicurative e delle spese specifiche di magazzinaggio, conformemente a quanto è enunciato nel sesto considerando del regolamento n. 1534/95.
51 Di conseguenza è evidente che la comunicazione di determinati dati numerici relativi alla produzione individuale di zucchero di ciascuna delle ricorrenti non può essere idonea ad identificarle con riguardo all'importo del rimborso previsto dall'art. 4 del regolamento n. 1534/95.
52 Questi rilievi fanno risultare chiaramente che gli argomenti delle ricorrenti relativi all'esistenza di una «cerchia chiusa» costituita dai produttori italiani di zucchero titolari di quote di produzione e alla comunicazione di determinati dati numerici relativi a tale produzione non possono manifestamente essere accolti e devono essere disattesi perché infondati.
Sull'asserita natura dell'art. 4 del regolamento n. 1534/95 considerato come un insieme di decisioni individuali
53 L'asserzione delle ricorrenti secondo la quale detta disposizione comporterebbe un insieme di decisioni individuali non è esplicitamente confutata nella sentenza impugnata. Tuttavia, le citate sentenze Toepfer e Getreide-Import/Commissione, International Fruit & Company e a./Commissione e Weddel/Commissione, alle quali si riferisce il Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, fanno menzione di tale nozione (v., ad esempio, sentenza Weddel/Commissione, citata, punti 20-23).
54 Giustamente, però, il Tribunale ha rilevato, al suddetto punto 59, che tale giurisprudenza si riferisce solo a talune situazioni specifiche. Queste ultime sono caratterizzate, per quanto concerne la nozione di insieme di decisioni, dal fatto che un operatore economico ha ottenuto dall'amministrazione competente, a titolo individuale e con effetto limitato nel tempo, un diritto come quello conferito da una licenza d'importazione.
55 Orbene, una situazione del genere non sussiste nel caso di specie. Infatti, per quanto esista, secondo le asserzioni delle ricorrenti, un nesso evidente tra la normativa controversa e la loro situazione specifica, nessun documento o elemento del fascicolo permette di concludere che tale nesso è costitutivo di un diritto ai sensi della giurisprudenza citata al punto 53 della presente ordinanza.
56 Risulta quindi chiaramente da quanto sopra considerato che il Tribunale non ha potuto commettere un errore di diritto dichiarando che detta giurisprudenza non è pertinente nella fattispecie.
Sull'argomento relativo ad una discriminazione in ragione dell'incidenza particolare delle spese finanziarie
57 Quanto alla censura delle ricorrenti attinente all'insufficiente presa in considerazione, da parte del Tribunale, della discriminazione che esse subirebbero in ragione dell'incidenza particolare dei costi finanziari, che sarebbero più elevati sul mercato italiano che negli altri Stati membri, basta rilevare che a buon diritto il Tribunale, al punto 60 della sentenza impugnata, ha respinto tale censura riferendosi alla sua ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 29).
58 Il Tribunale ha così ritenuto che il fatto che una disposizione contenuta in un atto possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua natura normativa, ove tale situazione sia obiettivamente determinata. Questo giudizio è ineccepibile, tanto più che è stato confermato dalla Corte nella sua ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 37.
59 Ora, nell'impugnazione le ricorrenti non forniscono alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di un errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale nell'applicare in particolare la citata giurisprudenza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione.
60 Poiché la Corte non è stata posta in grado di valutare con piena cognizione di causa la fondatezza di detta censura, è evidente che quest'ultima deve essere ritenuta infondata.
Sull'argomento relativo ad una lesione dei diritti economici delle ricorrenti
61 Ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che l'argomento delle ricorrenti relativo ad un'asserita lesione arrecata dall'art. 4 del regolamento n. 1534/95 a taluni diritti individuali di produzione che esse deterrebbero nella loro qualità di titolari di quote di produzione, è infondato per il motivo che l'attribuzione alle ricorrenti di tali quote non era corredata, prima dell'adozione di detto regolamento, di un diritto quesito alla fissazione di un importo di rimborso che tenesse conto dei costi finanziari di magazzinaggio effettivamente sopportati dai soli produttori di zucchero italiani.
62 Il Tribunale è quindi giunto alla conclusione che le ricorrenti non dispongono di diritti specifici nel senso di cui alla sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853). Infatti, nella causa che aveva dato origine a detta sentenza era in discussione un marchio grafico utilizzato in Spagna almeno dal 1924.
63 Quanto alla censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non ha preso sufficientemente in considerazione una lesione della loro situazione giuridica e dei loro diritti economici, mentre esse sarebbero svantaggiate sul piano della concorrenza rispetto alle imprese di altri Stati membri, è sufficiente rilevare che esse fanno valere, in un modo del resto poco circostanziato, solo interessi economici e che manifestamente questi non costituiscono diritti specifici nel senso di cui alla citata sentenza Codorniu/Consiglio.
64 Di conseguenza si deve concludere che la censura relativa ad una lesione dei diritti economici delle ricorrenti non può essere accolta.
65 Dato che nessun argomento delle ricorrenti ha potuto essere accolto, occorre disattendere il secondo motivo di ricorso relativo al fatto che esse sarebbero legittimate ad agire e sarebbero individualmente interessate dall'art. 4 del regolamento n. 1534/95.
66 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere considerato manifestamente irricevibile o manifestamente infondato e quindi va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate in solido alle spese. Conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Eridania SpA, l'Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), la Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, la Sadam Castiglionese SpA, la Sadam Abruzzo SpA, lo Zuccherificio del Molise SpA e la Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) sono condannate in solido alle spese.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
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