Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)
2. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Disposizione che fissa il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia per una campagna di commercializzazione - Ricorso di produttori italiani di zucchero - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma CE); regolamento del Consiglio n. 1534/95, art. 1, lett. f)]
Massima
1. Un motivo dedotto per la prima volta nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado dinanzi alla Corte deve essere dichiarato irricevibile. Permettere, infatti, ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva fatto valere dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso pronunce del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui quest'ultimo era stato investito. Nell'ambito di un siffatto ricorso la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
( v. punti 52-53 )
2. La possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica una misura non implica affatto che gli stessi debbano considerarsi individualmente riguardati da detta misura fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in ragione di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall'atto di cui trattasi.
Per tale motivo l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95, che fissa il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia per la campagna di commercializzazione 1995/1996, non riguarda individualmente i produttori di zucchero italiani titolari di quote di produzione. Infatti, da una parte, il Consiglio stabilisce i prezzi di intervento dello zucchero bianco non già in funzione dei dati individuali di ciascuno dei produttori italiani titolari di quote di produzione o tenendo conto della situazione specifica di questi ultimi, ma in base ai dati globali relativi alla produzione di zucchero in Italia. D'altra parte, la qualificazione di una data zona come zona deficitaria o eccedentaria, per le quali sono stabiliti rispettivamente un prezzo d'intervento derivato ed un prezzo d'intervento, si fonda, in definitiva, su un confronto tra la produzione e il consumo previsti per la campagna di commercializzazione pertinente. Ne risulta che le informazioni fornite dai diversi produttori di zucchero italiani costituiscono solo un elemento dei dati globali di cui dispone il Consiglio e che il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco è fissato in modo generale e astratto e non in funzione o in considerazione della situazione individuale di ciascun produttore.
( v. punti 59, 62-63, 65 )
Parti
Nel procedimento C-352/99 P,
Eridania SpA, già Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, con sede in Genova,
Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), con sede in Padova,
Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, con sede in Bologna,
Sadam Castiglionese SpA, con sede in Bologna,
Sadam Abruzzo SpA, con sede in Bologna,
Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli,
e
Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), con sede in Cesena,
rappresentate dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e I. Vigliotti, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) l'8 luglio 1999 nella causa T-168/95, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. II-2245),
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. I. Díez Parra e J.-P. Hix, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
e
Ponteco Zuccheri SpA, con sede in Pontelagoscuro,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 settembre 1999, la Eridania SpA, già Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, l'Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), la Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, la Sadam Castiglionese SpA, la Sadam Abruzzo SpA, lo Zuccherificio del Molise SpA e la Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 8 luglio 1999, causa T-168/95, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. II-2245; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto in sostanza all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1534, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11), o, almeno, del suo art. 1, lett. f).
Quadro giuridico
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di base»), ha segnatamente stabilito un regime di prezzi e un regime di quote.
3 Il regime di quote comporta che a ogni Stato membro sia attribuito un quantitativo di base per la produzione nazionale di zucchero che è ripartito tra le imprese produttrici, nell'ambito di ogni Stato membro, sotto forma di quote A e B. Tali due quote beneficiano di una garanzia di smercio e si riferiscono ad una campagna annua di commercializzazione, che s'inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
4 Il regime dei prezzi comporta un sistema di intervento destinato a garantire i prezzi e lo smercio dei prodotti. I prezzi applicati dagli enti di intervento sono fissati ogni anno dal Consiglio.
5 I prezzi dello zucchero bianco non sono gli stessi per tutto il territorio della Comunità. Infatti, l'art. 3, n. 1, del regolamento di base prevede la fissazione, a vantaggio dei produttori di zucchero, di un «prezzo d'intervento» per le zone non deficitarie e di un «prezzo d'intervento derivato» per ciascuna zona deficitaria.
6 Tale differenziazione dei prezzi, denominata «regionalizzazione», comporta che, per le zone deficitarie, il regolamento di base prevede, nei limiti della quota assegnata, una remunerazione superiore per lo zucchero prodotto in queste zone e, al contempo, un prezzo più elevato per l'acquisto della materia prima necessaria per la produzione dello zucchero.
7 Infatti, al prezzo di intervento per le zone non deficitarie e al prezzo di intervento derivato per ciascuna zona deficitaria corrispondono rispettivamente, per quanto riguarda l'acquisto di barbabietole, prezzi minimi per le zone non deficitarie e prezzi minimi maggiorati per le zone deficitarie. Tali ultimi prezzi sono a carico dei produttori di zucchero che devono corrisponderli ai produttori di barbabietole.
8 Rispetto ai prezzi minimi applicabili alle zone non deficitarie, i prezzi minimi maggiorati beneficiano, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento di base, di una doppia maggiorazione. Da un lato, detti prezzi subiscono una maggiorazione d'importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento e il prezzo d'intervento derivato della zona interessata. Dall'altro, all'importo che ne risulta si applica un coefficiente 1,30.
9 Fino alla campagna di commercializzazione 1994/1995 il Consiglio ha classificato l'Italia tra le zone deficitarie della Comunità mentre, secondo l'industria saccarifera italiana, tale Stato membro stava per divenire una zona eccedentaria. Poiché era stata prevista una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione d'Italia anche per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'art. 1, punto f), del regolamento n. 1534/95 ha fissato il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per la stessa campagna a ECU 65,53 per 100 kg, con riferimento a tutte le zone dell'Italia, mentre, per le zone non deficitarie della Comunità, è stato fissato a ECU 63,19 per 100 kg dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1533, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 148, pag. 9).
Il ricorso dinanzi al Tribunale
10 In tale situazione le ricorrenti, società aventi sede in Italia e che insieme detengono il 92% delle quote di produzione di zucchero assegnate a detto Stato membro, proponevano, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso diretto in sostanza all'annullamento dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95.
11 Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, con atto separato, il Consiglio sollevava avverso tale ricorso un'eccezione di irricevibilità, a sostegno della quale deduceva tre motivi. Fra tali tre motivi figurava in particolare l'insussistenza di un interesse individuale, come previsto dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, che le ricorrenti potessero far valere.
12 Con quest'ultimo motivo, in particolare, il Consiglio sosteneva che, nella misura in cui le ricorrenti domandavano l'annullamento dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95, l'atto impugnato non le interessava individualmente cosicché esse non erano legittimate ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
13 Con ordinanza 19 marzo 1996 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale, la Commissione veniva ammessa a intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
La sentenza impugnata
14 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile. A tale riguardo esso si è basato, da una parte, sul motivo relativo all'insufficiente precisione delle conclusioni delle ricorrenti, dato che queste ultime avevano chiesto l'annullamento di tutti gli atti anteriori o successivi al regolamento n. 1534/95 ad esso connessi, compreso il regolamento di base, o, quanto meno, dei suoi artt. 3, 5 e 6, così come di tutte le disposizioni adottate per l'esecuzione di tali atti e, dall'altra, sul motivo relativo all'insussistenza di un interesse individuale delle ricorrenti. Viceversa, il Tribunale ha statuito che il terzo motivo di irricevibilità, relativo ad una pretesa scadenza del termine del ricorso, era divenuto privo di oggetto.
15 Quanto al rigetto del ricorso a causa dell'insussistenza di un interesse individuale delle ricorrenti, che costituisce di per sé solo l'oggetto del procedimento d'impugnazione, il Tribunale ha sostanzialmente deciso, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, che la fissazione del prezzo di intervento derivato si applicava ad un numero indefinito di operazioni che sarebbero state effettuate nel corso della campagna di commercializzazione 1995/1996, e che, pertanto, l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 si applicava a situazioni determinate oggettivamente ed era rivolto a categorie di soggetti considerati in modo astratto.
16 Basandosi, nel punto 40, sulla giurisprudenza secondo la quale una disposizione che ha carattere generale può interessare individualmente una persona fisica o giuridica qualora influisca sulla sua situazione giuridica in ragione di talune qualità che sono ad essa particolari o di una situazione che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto, il Tribunale ha poi esaminato taluni elementi del regime dello zucchero. Esso ha rilevato, al punto 43, che «il fatto che il legislatore fissi i prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco non in maniera forfettaria e generale, ma su una base il più vicino possibile alle realtà economiche (...) non può essere sufficiente di per sé solo a conferire all'art. 1, lett. f), del regolamento impugnato il carattere di un insieme di decisioni che riguarderebbero individualmente ciascuna delle imprese produttrici stabilite nelle zone deficitarie».
17 Dopo aver osservato che il sistema della regionalizzazione si basa necessariamente sui dati di produzione di ogni impresa produttrice di zucchero stabilita in una zona deficitaria o non deficitaria, il Tribunale ha considerato, al punto 44, che «il fatto di aver comunicato alle istituzioni comunitarie tali elementi di informazione non può far distinguere le ricorrenti, nell'ambito del sistema della "regionalizzazione", da qualsiasi altro produttore di zucchero comunitario, tanto più che il Consiglio, come risulta dal fascicolo, non ha adottato il regolamento impugnato basandosi su informazioni fornite dalla Commissione e relative alla situazione specifica di ciascuna delle imprese ricorrenti».
18 Al punto 45 il Tribunale ha concluso che, se la tesi delle ricorrenti venisse accolta «(...) tutti gli operatori economici che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero i quali si ritenessero lesi dalla qualificazione della loro zona potrebbero rimettere in discussione nel suo insieme il regime dei prezzi differenziati applicato su scala comunitaria (...)».
19 Al punto 46, il Tribunale ha parimenti disatteso l'argomento delle ricorrenti secondo il quale esse sarebbero «individualmente interessate» per il fatto che appartengono ad una «cerchia chiusa». A tale proposito, esso si è riferito anzitutto alla giurisprudenza secondo la quale «(...) la portata generale, e, di conseguenza, la natura normativa di un atto, non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37)».
20 Il Tribunale ha rilevato in secondo luogo, al punto 47, che «(...) la "cerchia chiusa" fatta valere dalle ricorrenti risulta dalla natura stessa del sistema della "regionalizzazione", il quale (...) ha precisamente come conseguenza che le istituzioni comunitarie possono conoscere l'identità dei produttori di zucchero stabiliti in ciascuna delle zone di produzione. Di conseguenza le ricorrenti fanno parte di una "cerchia chiusa" solo allo stesso titolo di tutti gli altri produttori di zucchero comunitari che si trovano nella stessa situazione».
21 Al punto 48 il Tribunale ha aggiunto che «[i]n ogni caso, (...) anche se è vero che gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fissazione dei vari prezzi dello zucchero per ogni campagna annua di commercializzazione, informazioni relative all'evoluzione della produzione e del consumo dello zucchero nel loro territorio nonché alle quote di produzione di zucchero già attribuite, ciononostante il Consiglio, quando ha adottato il regolamento impugnato, non disponeva di informazioni specifiche su ciascuna delle imprese italiane titolari delle quote di produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1995/1996, ma ha fissato i differenti prezzi dello zucchero bianco basandosi sui dati globali della produzione dello zucchero in Italia».
22 Il Tribunale ha inoltre considerato, al punto 49, che la giurisprudenza richiamata dalle ricorrenti a sostegno della ricevibilità del loro ricorso - la quale si riferisce a talune situazioni specifiche riguardanti domande individuali di licenze di importazione, presentate durante un breve periodo determinato e per quantitativi determinati o che comportavano l'obbligo imposto alle istituzioni comunitarie di tener conto delle conseguenze dell'atto che esse intendevano adottare sulla situazione di taluni singoli - non è pertinente. Esso ha statuito che tali circostanze non sussistevano nel caso di specie.
23 Per quanto riguarda una identificazione delle ricorrenti in ragione di una lesione «[de]i diritti individuali di produzione di cui esse beneficiano nella loro qualità di titolari di quote di produzione», il Tribunale si è limitato a constatare, al punto 51, «che l'attribuzione alle ricorrenti di quote di produzione non era, prima dell'adozione del regolamento impugnato, corredata di un diritto quesito alla fissazione di un prezzo di intervento determinato» e che «(...) il semplice fatto per [le] ricorrenti di essere titolari di quote di produzione non è tale da dimostrare che diritti specifici, ai sensi della sentenza [18 maggio 1994, causa C-309/89] Codorniu/Consiglio [Racc. pag. I-1853], di cui esse godrebbero sarebbero stati lesi (...)».
24 Il Tribunale ha inoltre respinto, ai punti 52 e 53, gli argomenti che le ricorrenti ricavavano, a sostegno della ricevibilità del loro ricorso, dalla soppressione, con il regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101, recante modifica del regolamento n. 1785/81 (GU L 110, pag. 1), della possibilità per la Repubblica italiana di concedere aiuti all'industria italiana produttrice di zucchero e dalla conclusione di contratti di fornitura, disciplinati dal prezzo di intervento derivato dedotto in controversia, con i produttori di barbabietole.
Il ricorso dinanzi alla Corte
25 Con l'impugnazione proposta le ricorrenti chiedono in sostanza l'annullamento della sentenza impugnata in quanto dichiara irricevibile il ricorso da esse proposto per far annullare il regolamento n. 1534/95, in particolare l'art. 1, lett. f), di esso, e per far dichiarare illegittimo il regolamento di base, in particolare gli artt. 3, 5 e 6 di esso.
26 A sostegno del ricorso proposto dinanzi alla Corte le ricorrenti formulano quattro censure.
27 In primo luogo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale ha commesso un errore deducendo dal solo numero di operazioni sulle quali può incidere l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 che quest'ultimo si applica a situazioni determinate oggettivamente e a categorie di soggetti considerati in modo astratto, e ha, dunque, una portata generale.
28 In secondo luogo, le ricorrenti contestano l'affermazione del Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata, secondo la quale detta disposizione non ha il carattere di un insieme di decisioni individuali. Tale censura si articola in quattro parti.
29 Nella prima parte esse contestano al Tribunale di aver scelto un'impostazione fondamentalmente erronea esaminando, ai punti 41-43 della sentenza impugnata, la natura del regime della regionalizzazione nel suo complesso.
30 Nella seconda parte di tale censura le ricorrenti rimproverano al Tribunale di non aver preso in considerazione il fatto che esse sono individualmente interessate in ragione del loro obbligo di pagare un certo prezzo a qualunque produttore che fornisca le barbabietole. Tale obbligo le identificherebbe nella loro qualità di produttori di zucchero in Italia rispetto ai produttori di zucchero presenti nelle altre zone della Comunità.
31 Nella terza parte della medesima censura le ricorrenti rilevano che il Tribunale ha misconosciuto la differenza esistente tra il diritto dei produttori di zucchero italiani di vendere all'ente di intervento al prezzo di intervento derivato - diritto che avrebbe una portata individuale - e il diritto dei bieticoltori di ricevere un prezzo minimo per il loro prodotto. A proposito di tale ultimo diritto, le ricorrenti ritengono che si tratti di una norma di applicazione generale.
32 Nella quarta parte della loro seconda censura le ricorrenti contestano l'interpretazione del Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, secondo la quale ammettere la ricevibilità del loro ricorso potrebbe minare i rapporti contrattuali tra i produttori di zucchero e i bieticoltori. Secondo le ricorrenti, le conseguenze contrattuali di un ricorso non costituiscono un elemento da prendere in considerazione quando si valutano i diritti delle ricorrenti ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
33 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha misconosciuto il fatto che esse fanno parte di una «cerchia chiusa» di produttori di zucchero. Tale cerchia sarebbe costituita soltanto dai produttori di zucchero italiani che sono titolari di una quota e che, per ciò stesso, hanno in particolare l'obbligo di pagare, con il prezzo minimo maggiorato, un prezzo diverso rispetto a quello che devono corrispondere i produttori di altre zone della Comunità. Questo le contraddistingurebbe rispetto a ogni altro produttore della Comunità.
34 In quarto luogo, le ricorrenti rimproverano parimenti al Tribunale, in modo autonomo, di non aver sufficientemente tenuto conto del fatto che la contestata disciplina della regionalizzazione, e in particolare i prezzi stabiliti dal Consiglio per tutte le zone d'Italia, si fonda su dati individuali provenienti dai produttori di zucchero italiani, segnatamente su cifre fornite da questi ultimi.
35 In tale contesto le ricorrenti sostengono che esiste un contrasto tra i punti 44 e 48 della sentenza impugnata. Infatti, al punto 48, il Tribunale affermerebbe che il Consiglio disponeva solo di dati globali e non di informazioni specifiche per ciascuna impresa italiana titolare di quote di zucchero, mentre al punto 44 ammetterebbe l'esistenza di dati di produzione per ciascuna impresa produttrice di zucchero.
36 Il Consiglio e la Commissione ritengono che il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado non sia fondato.
37 Anzitutto essi rilevano, per quanto riguarda la prima censura, che giustamente il Tribunale ha preso in considerazione il numero indeterminato di operazioni tra altri elementi di valutazione, procedendo quindi ad un esame qualitativo delle situazioni alle quali si applica l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95.
38 Il Consiglio sostiene poi che la censura secondo la quale detta disposizione dovrebbe essere considerata come un «gruppo di decisioni» rivolte ad ogni operatore interessato non è fondata. Infatti una tale qualificazione richiederebbe, in applicazione in particolare della sentenza 21 gennaio 1999, causa C-73/97 P, Francia/Comafrica e a. (Racc. pag. I-185, punti 33-38), che le ricorrenti abbiano ottenuto taluni diritti individuali prima dell'adozione del regolamento in questione, il che non si sarebbe verificato nella fattispecie.
39 Infine il Consiglio e la Commissione contestano altresì la censura dedotta dalle ricorrenti secondo la quale esse sarebbero identificate per il fatto di aver comunicato alle istituzioni comunitarie dati numerici concernenti la loro produzione.
Giudizio della Corte
40 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, la Corte può respingerlo in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale del procedimento.
41 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
Sulla censura relativa alla presa in considerazione del solo numero di operazioni
42 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il criterio di distinzione tra un atto normativo e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (v. ordinanze 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33). Un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (v. ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. I-9097, punto 67; sentenza 27 marzo 1990, causa C-229/88, Cargill e a./Commissione, Racc. pag. I-1303, punto 18).
43 A proposito della prima censura con cui le ricorrenti rimproverano al Tribunale di aver ammesso la natura normativa dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 basandosi esclusivamente sul numero di operazioni su cui detta disposizione può incidere, occorre rilevare, in limine, che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha cercato di determinare la natura di tale disposizione fondandosi sulle due condizioni alle quali fa riferimento la giurisprudenza citata nel punto precedente.
44 A tal fine, il Tribunale ha esaminato, al punto 39 della sentenza impugnata, le modalità della determinazione del prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco. Esso ha considerato, giustamente, che la fissazione di detto prezzo non riguarda solo ogni quantitativo di zucchero bianco che è offerto all'ente di intervento dai produttori di zucchero italiani, purché le condizioni stabilite a tale scopo siano soddisfatte, ma si ripercuote anche direttamente sui prezzi di acquisto che i produttori italiani di zucchero sono tenuti a pagare ai produttori italiani di barbabietole.
45 Pertanto, è evidente che il Tribunale non si è basato unicamente sul numero indefinito delle operazioni ma ha tenuto conto, oltre che degli operatori economici interessati, delle circostanze nelle quali l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 si applica. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, proprio alla luce degli elementi caratteristici della normativa di cui trattasi il Tribunale è giustamente giunto alla conclusione che detta disposizione si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto.
46 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell'attribuire natura normativa all'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95. La censura delle ricorrenti relativa alla presa in considerazione del solo numero di operazioni che sarebbero state effettuate nel corso della campagna di commercializzazione interessata non può, manifestamente, essere accolta.
Sulla censura secondo cui il Tribunale avrebbe esaminato la natura del regime di regionalizzazione «nel suo complesso»
47 Conformemente ad una giurisprudenza costante, non è escluso che una disposizione che, per sua natura e sua portata, ha carattere generale, possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica qualora incida sulla sua situazione giuridica in ragione di talune qualità che sono ad essa particolari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e perciò la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (v., in particolare, sentenza 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 25, e ordinanza Asocarne/Consiglio, citata, punto 39).
48 Al fine di verificare, sulla base di detta giurisprudenza, se l'art. 1, punto f), del regolamento n. 1534/95 sia idoneo a riguardare individualmente le ricorrenti, il Tribunale ha ricordato, al punto 41 della sentenza impugnata, il meccanismo di tale disposizione. Ai punti 42 e 43 ha considerato quest'ultima nell'ambito del regime della regionalizzazione.
49 Quand'anche il Tribunale avesse in particolare riconosciuto che il regime della regionalizzazione fissa i prezzi di intervento derivati su una base il più vicina possibile alle realtà economiche, la sua analisi conduce, in modo convincente, alla conclusione che il sistema della regionalizzazione si applica oggettivamente a tutti i fabbricanti di zucchero e i bieticoltori e non contempla le ricorrenti individualmente.
50 Quanto al fatto che, con la seconda censura, le ricorrenti criticano tale impostazione del Tribunale considerandola fondamentalmente erronea, è sufficiente rilevare che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 47 della presente ordinanza, per esaminare la natura di decisione dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95, il Tribunale non poteva astenersi dal valutare sia le modalità di formazione del prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco sia i suoi effetti nel contesto della regionalizzazione.
Sull'asserita identificazione delle ricorrenti in ragione dell'obbligo di pagare un prezzo minimo maggiorato determinato
51 Con tale censura, le ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata, l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 costituisce in realtà un insieme di decisioni che le riguardano individualmente. Per giustificare tale interpretazione di detta disposizione, esse rilevano di essere tenute a pagare ai produttori di barbabietole, con i prezzi minimi maggiorati, un prezzo determinato che le distinguerebbe dagli altri produttori di zucchero bianco.
52 A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 42, n. 2, del medesimo regolamento, che vieta in linea di principio la produzione di motivi nuovi in corso di causa, si applica al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado.
53 Permettere ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso pronunce del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui quest'ultimo era stato investito. Nell'ambito di un siffatto ricorso la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59; ordinanze 17 luglio 1998, causa C-422/97 P, Sateba/Commissione, Racc. pag. I-4913, punto 30, e 14 ottobre 1999, causa C-437/98 P, Infrisa/Commissione, Racc. pag. I-7145, punto 29).
54 Si deve rilevare che le ricorrenti non hanno sostenuto dinanzi al Tribunale di essere identificate dal fatto di essere tenute a pagare ai produttori di barbabietole un prezzo determinato atto a distinguerle da ogni altro produttore nella Comunità.
55 Quindi la censura in esame va considerata manifestamente irricevibile.
Sulla censura secondo cui il Tribunale avrebbe preso in considerazione a torto le conseguenze di un'eventuale ricevibilità del ricorso
56 Il Tribunale ha terminato l'esame dell'asserita natura di decisione dell'art. 1, punto f), del regolamento n. 1534/95 osservando, al punto 45 della sentenza impugnata, che, qualora il ricorso delle ricorrenti fosse stato accolto, tutti gli operatori economici soggetti all'organizzazione comune dei mercati dello zucchero che si fossero ritenuti lesi dalla qualificazione della loro zona avrebbero potuto rimettere in discussione nel suo insieme il regime dei prezzi differenziati.
57 A questo proposito si deve rilevare che, con tale considerazione, il Tribunale si è limitato a procedere ad un esame di carattere generale diretto a descrivere le conseguenze, sul piano comunitario, dell'ammissione della ricevibilità del ricorso in oggetto. Detta considerazione non consente assolutamente, in sé e per sé, di dichiarare irricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica. Solo le condizioni stabilite dall'art. 173, quarto comma, del Trattato possono permettere di dichiarare un ricorso irricevibile quando non soddisfa tali condizioni [v., in tal senso, ordinanza 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 37].
58 Ne consegue chiaramente che, quanto al fatto che le ricorrenti contestano con l'ultima parte della loro seconda censura il punto 45 della sentenza impugnata - dato che l'ammissione della ricevibilità del loro ricorso avrebbe potuto rimettere del pari in discussione i rapporti contrattuali tra i produttori di zucchero e i produttori di barbabietole -, tale censura è priva di rilevanza e deve essere quindi respinta.
Sugli argomenti relativi all'esistenza di una «cerchia chiusa»
59 Per quanto riguarda l'argomento delle ricorrenti fondato sull'appartenenza ad una «cerchia chiusa» o ristretta, il Tribunale si è basato giustamente, ai punti 46-48 della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica una determinata misura, come l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95, non implica affatto che essi debbano considerarsi individualmente interessati da detta misura fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in ragione di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi (sentenza Buralux e a./Consiglio, citata, punto 24, e ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 37).
60 Il Tribunale ha precisato in modo convincente, al punto 47 della sentenza impugnata, che è esclusivamente in ragione dell'esistenza del meccanismo di informazione istituito dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero che le istituzioni comunitarie, al momento della fissazione dei prezzi di intervento, possono conoscere l'identità dei produttori di zucchero stabiliti in ciascuna delle zone di produzione. Per quanto riguarda detto meccanismo di informazione, il Tribunale aveva già rilevato, al punto 44 della sentenza impugnata, che le varie zone di produzione della Comunità sono qualificate deficitarie o non deficitarie dal Consiglio in base alle informazioni sulla produzione e sul consumo, attuali e/o prevedibili, che gli sono fornite, tra le quali figurano in particolare taluni dati per ciascuna impresa produttrice di zucchero stabilita nella zona interessata.
61 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella loro quarta censura, relativa alle informazioni particolari provenienti dalle imprese italiane, detto rilievo non è in contrasto con il punto 48 della sentenza impugnata.
62 Infatti emerge chiaramente da tale ultimo punto che il Consiglio stabilisce i prezzi di intervento dello zucchero bianco non in funzione dei dati individuali di ciascuno dei produttori italiani titolari di quote di produzione o tenendo conto della situazione specifica di questi ultimi, ma in base ai dati globali relativi alla produzione di zucchero in Italia. Occorre aggiungere che la qualificazione di una data zona come zona deficitaria o eccedentaria si fonda, in definitiva, su un confronto tra la produzione e il consumo previsti per la campagna di commercializzazione pertinente.
63 Ne risulta che le informazioni fornite dai diversi produttori di zucchero italiani costituiscono solo un elemento dei dati globali di cui dispone il Consiglio e che il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco è fissato in modo generale e astratto e non in funzione o in considerazione della situazione individuale di ciascun produttore.
64 Quanto al fatto che le ricorrenti, per comprovare la loro appartenenza ad una «cerchia chiusa» costituita dai produttori di zucchero italiani titolari di quote di produzione, ribadiscono il loro argomento secondo il quale esse sono assoggettate, a tale titolo, all'obbligo di pagare, con il prezzo minimo maggiorato, un prezzo determinato ai produttori di barbabietole, il che le distinguerebbe dagli altri produttori della Comunità, è sufficiente rinviare ai punti 53-55 della presente ordinanza.
65 Di conseguenza il Tribunale non ha commesso errori di diritto affermando che le ricorrenti non sono individualmente interessate dall'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 in quanto facenti parte di una «cerchia chiusa» costituita dai produttori di zucchero italiani titolari di quote di produzione.
Sul diritto di vendere all'ente di intervento al prezzo di intervento derivato
66 Per quanto riguarda, da ultimo, l'addebito che le ricorrenti muovono al Tribunale, nell'ambito della seconda censura, di aver tenuto in non cale il loro diritto di vendere all'ente di intervento al prezzo di intervento derivato, è sufficiente rilevare che tale diritto costituisce solo la funzione principale di un prezzo d'intervento.
67 A tale proposito la situazione delle ricorrenti non può essere equiparata a quelle che hanno dato origine alle sentenze da esse invocate dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo, al punto 49 della sentenza impugnata, ha considerato, giustamente, non pertinenti nella fattispecie. Infatti le situazioni specifiche alle quali si riferiscono in particolare le sentenze 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Töpfer e Getreide-Import/Commissione (Racc. pag. 497), e 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione (Racc. pag. I-3847), sono caratterizzate dal fatto che un operatore economico ha ottenuto dall'amministrazione competente, a titolo individuale e con effetto limitato nel tempo, un diritto come quello conferito da una licenza di importazione.
68 Il Tribunale si è parimenti rifiutato, nei punti 50 e 51 della sentenza impugnata, di applicare il principio risultante dalla sentenza Codorniu/Consiglio, citata. A tale riguardo esso ha considerato infatti, giustamente, che l'attribuzione alle ricorrenti di quote di produzione non era corredata, prima dell'adozione del regolamento impugnato, di un diritto quesito alla fissazione di un prezzo di intervento determinato e che la situazione giuridica delle ricorrenti non era quindi diversa da quella degli altri titolari di quote di produzione, che dovevano tutti accontentarsi dei prezzi di intervento fissati dal Consiglio in funzione della situazione di approvvigionamento prevedibile per le differenti zone di produzione.
69 Orbene, l'argomentazione delle ricorrenti, quale risulta dalle memorie da esse prodotte dinanzi alla Corte nell'ambito del ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado, non rivela alcun elemento nuovo idoneo ad infirmare la conclusione alla quale è giunto il Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata.
70 Pertanto la censura relativa al diritto di vendere zucchero all'ente di intervento al prezzo derivato deve essere considerata manifestamente infondata.
71 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere considerato manifestamente irricevibile o manifestamente infondato e va quindi respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
72 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate in solido alle spese. Conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Eridania SpA, l'Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), la Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, la Sadam Castiglionese SpA, la Sadam Abruzzo SpA, lo Zuccherificio del Molise SpA e la Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) sono condannate in solido alle spese.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
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