Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Presa in considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l'impresa
(Art. 242 CE)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Carattere cumulativo
(Art. 242 CE)
Massima
1 Una domanda di procedimento sommario diretta ad ottenere un'esenzione dall'obbligo, imposto dalla Commissione ad un'impresa, di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda può essere accolta solo in casi eccezionali.
La possibilità di esigere la costituzione di una cauzione, espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
2 Per valutare se un'impresa sia in grado di costituire una garanzia bancaria, il giudice dell'urgenza deve tener conto del gruppo di imprese di cui essa fa parte e, in particolare, delle risorse di cui dispone globalmente tale gruppo.
Questo criterio si basa sull'idea che gli interessi oggettivi dell'impresa di cui trattasi non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano e che la gravità e l'irreparabilità del danno asserito vanno quindi valutate al livello del gruppo composto da dette persone. Tale confusione degli interessi giustifica in particolare che l'interesse dell'impresa alla sopravvivenza non sia valutato indipendentemente dall'interesse alla sua continuità che hanno coloro che la controllano.
Al riguardo, un mero diniego unilaterale di aiuto espresso dall'azionista principale dell'impresa non può essere sufficiente a escludere la presa in considerazione della situazione finanziaria dell'insieme del gruppo. Infatti, la portata dell'asserito danno non può dipendere dalla volontà unilaterale dell'azionista principale dell'impresa.
3 Nel procedimento sommario, i presupposti cui è subordinata la concessione della sospensione dell'esecuzione sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dev'essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti.
Pertanto, qualora il giudice dell'urgenza consideri che non sia provata la sussistenza o l'imminenza di un danno grave ed irreparabile, lo stesso non è più tenuto a raffrontare fra loro i vari interessi in gioco.
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