Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Diritto comunitario - Interpretazione - Atti delle istituzioni - Decisione - Motivazione - Presa in considerazione
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione erronea dei fatti - Irricevibilità - Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova - Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 5, primo comma)
3. Concorrenza - Posizione dominante - Posizione dominante collettiva - Nozione - Entità collettiva
(Art. 82 CE)
Massima
1. Il dispositivo di una decisione della Commissione va letto alla luce della sua motivazione.
( v. punto 15 )
2. A norma dell'art. 225, n. 1, CE e dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione delle regole di diritto. La Corte non è competente ad accertare i fatti. In linea di principio, essa non è neppure competente a esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno di tali fatti. Spetta unicamente al Tribunale valutare l'importanza che va attribuita agli elementi di prova presentati dinanzi ad esso. Pertanto, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, tale valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.
( v. punti 39, 59 )
3. Per accertare se le imprese interessate costituiscano insieme un'entità collettiva su un mercato specifico, è necessario esaminare i legami o i fattori di correlazione economici tra queste imprese e, soprattutto, verificare se esistano tra di queste legami economici che consentano loro di agire insieme, indipendentemente dai loro concorrenti, dai loro clienti e dai consumatori.
( v. punto 46 )
Parti
Nel procedimento C-497/99 P,
Irish Sugar plc, società con sede in Carlow (Irlanda), con l'avv. A. Böhlke, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 7 ottobre 1999 nella causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione (Racc. pag. II-2969),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. C. Quigley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, P. Jann, L. Sevón, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1999, la Irish Sugar plc (in prosieguo: la «Irish Sugar») ha presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 7 ottobre 1999 nella causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione (Racc. pag. II-2969; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Irish Sugar diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 1997, 97/624/CE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 86 del Trattato CE (IV/34.621, 35.059/F-3 - Irish Sugar plc) (GU L 258, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
2 Come risulta dai fatti esposti nella sentenza impugnata, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la Irish Sugar, unica trasformatrice di barbabietole da zucchero in Irlanda e principale fornitrice di zucchero nel territorio di questo Stato membro, avesse violato l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE). Con la decisione impugnata la Commissione ha accertato l'esistenza, sul mercato dello zucchero cristallizzato destinato alla vendita al dettaglio e al settore industriale in Irlanda, di violazioni dell'art. 86 del Trattato nel corso di un periodo compreso tra il 1985 e il 1995, violazioni consistenti in sette specifici comportamenti illeciti commessi dalla Irish Sugar e/o, per il periodo antecedente al febbraio 1990, dalla Sugar Distributors Ltd (in prosieguo: la «SDL»), società che provvedeva alla distribuzione dello zucchero della ricorrente. Pertanto, la Commissione ha inflitto alla Irish Sugar un'ammenda di ECU 8 800 000.
3 Il 4 agosto 1997 la Irish Sugar ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e alla condanna della Commissione alle spese.
4 Il Tribunale ha accertato la mancanza di prove riguardo ad uno dei comportamenti illeciti dedotti, vale a dire quello consistente nell'avere concesso, tra il 1986 e il 1988, prezzi selettivamente bassi ai clienti di un importatore francese, e ha ridotto l'importo dell'ammenda a euro 7 883 326. Il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.
5 La Irish Sugar ha proposto la presente impugnazione, diretta, in primo luogo, all'annullamento della sentenza impugnata in quanto questa respinge il ricorso e condanna la ricorrente a sopportare una parte delle spese di causa. La Irish Sugar chiede anche l'annullamento del testo della decisione impugnata quale risulta dalla sentenza impugnata e la condanna della Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché alle spese del presente giudizio.
6 A sostegno del suo ricorso la Irish Sugar deduce tre motivi che rimettono in questione la valutazione del Tribunale a proposito dell'esistenza di una posizione dominante o di una posizione dominante collettiva occupate dalla ricorrente stessa e dalla SDL.
7 Il primo motivo attiene ad una violazione dell'art. 86 del Trattato e del principio della certezza del diritto, violazione consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente concluso che il dispositivo della decisione impugnata conteneva un accertamento formale dell'esistenza di una posizione dominante. Il secondo motivo attiene ad una violazione dei diritti della difesa. Il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario in quanto non ha dichiarato che la definizione del mercato infine adottata nella decisione impugnata non era stata notificata nella comunicazione degli addebiti e che, pertanto, erano stati violati i diritti della difesa. Il terzo motivo attiene, da una parte, ad una violazione dell'art. 86 del Trattato consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Irish Sugar e la SDL occupavano una posizione dominante collettiva sul mercato e, dall'altra, ad una insufficienza di motivazione della sentenza impugnata.
8 La Commissione chiede che il ricorso venga respinto in quanto manifestamente irricevibile e/o manifestamente infondato. Essa chiede inoltre la condanna della Irish Sugar alle spese del presente procedimento.
9 A sostegno delle sue domande la Commissione rileva, in particolare, che la Irish Sugar non dimostra in che senso il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto giungendo alle conclusioni cui è giunto e che la Irish Sugar solleva questioni di fatto già risolte dal Tribunale.
10 Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza motivata, può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Sul primo motivo
11 La Irish Sugar sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 86 del Trattato e il principio della certezza del diritto in quanto, nel punto 18 della sentenza impugnata, ha concluso che un accertamento formale dell'esistenza di una posizione dominante e di una posizione dominante collettiva era «implicitamente, ma sicuramente» presente nel dispositivo della decisione impugnata. Essa afferma che il Tribunale avrebbe invece dovuto dichiarare che il dispositivo della decisione impugnata non conteneva tale accertamento e che esso era dunque incompleto su un punto essenziale.
12 A sostegno di tale motivo la Irish Sugar deduce, in primo luogo, che il Tribunale non poteva ritenere che l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante fosse «sicuramente» presente nel dispositivo, in quanto la decisione impugnata era ambigua circa l'esistenza di una posizione dominante individuale o collettiva. Essa ritiene che il punto 25 della sentenza impugnata corrobori l'affermazione secondo cui la detta decisione è ambigua al riguardo. In tale punto il Tribunale avrebbe riconosciuto che la Irish Sugar aveva giustamente contestato il modo in cui la Commissione aveva interpretato la sua propria decisione riguardo alla questione di una posizione dominante individuale o collettiva. Secondo tale interpretazione, la Commissione avrebbe formalmente accertato l'esistenza di una posizione dominante esclusiva della Irish Sugar durante tutto il procedimento contenzioso e, in subordine, l'esistenza di una posizione dominante collettiva della Irish Sugar e della SDL per il periodo anteriore al febbraio 1990. La Irish Sugar aggiunge che il Tribunale ha potuto fugare tale ambiguità solo facendo ricorso ad un documento estraneo alla decisione impugnata, vale a dire la comunicazione degli addebiti.
13 In secondo luogo, la Irish Sugar deduce che il Tribunale non poteva neppure ritenere che il detto accertamento fosse «implicitamente» presente nel dispositivo. Essa respinge il ragionamento seguito dal Tribunale per giungere a tale conclusione, secondo il quale, per violare le disposizioni dell'art. 86 del Trattato, un'impresa deve essere in posizione dominante.
14 A tale riguardo occorre ricordare che, in conformità delle competenze conferitegli dalla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/CECA, CEE, Euratom (GU L 144, pag. 21), al Tribunale spetta valutare la legittimità di una decisione della Commissione oggetto di un ricorso presentato da una persona giuridica sulla base dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE). Ora, come la Commissione rileva giustamente, una decisione del genere non è invalidata sol perché l'interpretazione che ne effettua il Tribunale in tale occasione diverge da quella sostenuta dalla Commissione nel corso del procedimento innanzi a quest'ultimo.
15 Occorre anche sottolineare che il dispositivo di una decisione della Commissione va letto alla luce della sua motivazione (v. sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 122). Ora, nel caso di specie, al punto 17 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la Irish Sugar non contestava che la motivazione della decisione impugnata contenesse l'accertamento di una posizione dominante nei suoi confronti e di una posizione dominante collettiva insieme alla SDL. Il Tribunale aggiunge che i punti 99-113 della motivazione della decisione impugnata si concludono, al punto 113, con un'affermazione sotto tale profilo inequivocabile.
16 Si deve pertanto ritenere che il Tribunale abbia correttamente interpretato l'art. 1 della decisione impugnata, mediante il quale la Commissione conclude che la Irish Sugar ha violato l'art. 86 del Trattato e precisa la natura dell'abuso di posizione dominante imputato a quest'ultima, dichiarando che tale disposizione comporta che la Irish Sugar era in posizione dominante o in posizione dominante collettiva, conformemente alla motivazione della decisione impugnata.
17 Ne discende che nel punto 18 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente rilevato che, per violare le disposizioni dell'art. 86 del Trattato, un'impresa deve essere in posizione dominante. Parimenti corretta è la conclusione cui il Tribunale giunge nel medesimo punto, secondo cui l'accertamento formale di una posizione dominante e di una posizione dominante collettiva era implicitamente, ma sicuramente, presente nel dispositivo della decisione impugnata, per via della constatazione di un'infrazione all'art. 86 del Trattato.
18 Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la Irish Sugar, nel ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 16-18 della sentenza impugnata non vi è nessun riferimento alla comunicazione degli addebiti. Pertanto, il Tribunale non ha fatto ricorso ad un documento estraneo alla decisione impugnata per giungere alla conclusione di cui al detto punto 18 e per respingere, al punto 19 della sentenza impugnata, l'argomento della Irish Sugar volto a provare che il dispositivo di tale decisione era incompleto.
19 Si deve quindi respingere il primo motivo dedotto dalla Irish Sugar in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
20 La Irish Sugar deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 36 della sentenza impugnata, che la distinzione operata nella decisione impugnata tra il mercato dello zucchero destinato alla vendita al dettaglio e il mercato dello zucchero industriale non ha modificato gli addebiti formulati nei confronti della ricorrente e che non può riscontrarsi alcuna violazione dei diritti della difesa, sebbene nella comunicazione degli addebiti la Commissione avesse ritenuto pertinente un solo mercato, quello dello zucchero in generale.
21 La Irish Sugar sostiene che la definizione del mercato infine adottata ha modificato la natura intrinseca delle violazioni che le sono state imputate e notificate nella comunicazione degli addebiti. Essa ritiene pertanto di essere stata privata del diritto di presentare osservazioni su un punto essenziale nel corso del procedimento amministrativo. Essa aggiunge di avere invitato il Tribunale a considerare i presunti abusi nel loro rispettivo contesto, vale a dire sul mercato dello zucchero destinato alla vendita al dettaglio e sul mercato dello zucchero industriale, cosa che la Commissione non avrebbe fatto nella decisione impugnata.
22 Occorre in proposito rilevare che al punto 35 della sentenza impugnata il Tribunale ricorda giustamente la giurisprudenza consolidata della Corte secondo cui la comunicazione degli addebiti deve fornire all'impresa tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., in particolare, sentenza 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 42).
23 Al punto 33 della sentenza impugnata il Tribunale sottolinea che nel caso di specie la definizione presa in considerazione nella decisione impugnata era quella proposta dalla Irish Sugar stessa e che la Commissione ha dunque ripreso l'argomento addotto da tale impresa nel corso del procedimento amministrativo.
24 Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente ritenuto che la presa in considerazione di un argomento addotto da un'impresa nel corso del procedimento amministrativo, senza che essa sia stata messa in grado di pronunciarsi in proposito prima dell'adozione della decisione definitiva, non possa, in quanto tale, costituire una violazione dei suoi diritti della difesa. Il Tribunale precisa che la Irish Sugar ha avuto occasione di far conoscere il proprio punto di vista sulla definizione del mercato accolta dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti. Fondandosi sul punto 438 della citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione, il Tribunale ne trae giustamente la conclusione che la Irish Sugar poteva attendersi che le sue stesse spiegazioni inducessero la Commissione a modificare la propria opinione.
25 Così stando le cose, si deve ritenere che toccasse alla Irish Sugar fornire al Tribunale elementi diretti a dimostrare che la definizione del mercato adottata nella decisione impugnata aveva modificato gli addebiti mossile e le aveva impedito di provvedere utilmente alla propria difesa.
26 Ora, al punto 33 della sentenza impugnata il Tribunale osserva che la Irish Sugar non ha dimostrato per quale motivo i suoi diritti della difesa sarebbero stati lesi e aggiunge che essa non può limitarsi a far valere una modificazione della natura degli addebiti conseguente alla distinzione operata tra il mercato dello zucchero destinato alla vendita al dettaglio e quello dello zucchero industriale, senza produrre alcun elemento preciso al riguardo.
27 Nell'impugnazione la Irish Sugar si limita, nuovamente, a sostenere in modo astratto che la modifica della definizione del mercato ha leso i suoi diritti della difesa. Essa non spiega in che senso il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che essa non avesse presentato nessun elemento preciso che dimostrasse che la natura degli addebiti mossile era stata modificata e che i suoi diritti della difesa erano stati lesi.
28 Si deve rilevare che in tal modo la Irish Sugar non fa che ripetere nella fase dell'impugnazione argomenti già svolti innanzi al Tribunale.
29 Orbene, si deve ricordare che non risponde alle esigenze di motivazione risultanti dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'istanza presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 35).
30 Occorre dunque respingere il secondo motivo in quanto manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
31 La Irish Sugar deduce che il Tribunale ha violato l'art. 86 del Trattato ritenendo, a torto, che essa occupasse con la SDL una posizione dominante collettiva sul mercato. Essa afferma inoltre che nella sentenza impugnata il Tribunale ha fornito al riguardo una motivazione insufficiente.
32 In via preliminare, la Irish Sugar osserva che prima del febbraio 1990 essa era detenuta al 100% dallo Stato e che, nell'analizzare i legami che la univano alla SDL, il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di tener conto di tale circostanza.
33 Quest'osservazione preliminare va senz'altro respinta in quanto la Irish Sugar non precisa in che senso il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non considerando nella sua analisi la detta circostanza.
34 La Irish Sugar sviluppa il seguito del suo motivo in tre parti: in primo luogo, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, essa non sarebbe stata presente sul medesimo mercato della SDL; in secondo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato il criterio appropriato ai fini della determinazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva; in terzo luogo, il Tribunale avrebbe motivato in maniera insufficiente la sentenza impugnata.
Sulla prima parte del motivo, relativa ad un errore di valutazione
35 La Irish Sugar deduce anzitutto che, contrariamente a quanto il Tribunale ha ritenuto nel punto 62 della sentenza impugnata, essa non operava sul medesimo mercato della SDL nel periodo compreso tra il 1985 e il 1990. Le due società avrebbero intrattenuto un rapporto commerciale verticale e la Irish Sugar non sarebbe intervenuta né sul mercato della vendita al dettaglio durante tale periodo, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato nel punto 44 della sentenza impugnata, né su quello della vendita industriale. Inoltre, la Irish Sugar e la SDL non si sarebbero presentate sul mercato come un'entità collettiva. Tutte le pratiche illecite anteriori al 1990 sarebbero unicamente imputabili alla SDL.
36 La Irish Sugar sostiene che il suo punto di vista è corroborato dagli elementi di prova contenuti in vari documenti, tra cui, da un canto, una tabella tratta da un documento datato 2 dicembre 1974 e comunicata al Tribunale in risposta ad un quesito scritto e, dall'altro, l'accordo concluso nel 1975 mediante il quale essa ha acquisito il 51% delle azioni della SDL. Essa ritiene che il Tribunale abbia travisato tali elementi di prova.
37 In secondo luogo, la Irish Sugar critica il modo in cui il Tribunale interpreta taluni fatti che dimostrerebbero una presunta strategia di azione comune sul mercato. Pertanto, essa contesta la conclusione cui il Tribunale giunge nel punto 56 della sentenza impugnata, secondo cui la presentazione compiuta dalla Irish Sugar delle caratteristiche del finanziamento degli sconti concessi dalla SDL ai suoi clienti sarebbe intrisa di contraddizioni. La Irish Sugar sostiene invece di non avere cessato di insistere sul fatto che essa, finanziando i detti sconti, non era intervenuta sul mercato e che il Tribunale, accogliendo la tesi opposta, travisa i fatti.
38 Infine, la Irish Sugar mette in discussione la valutazione espressa dal Tribunale nei punti 198 e 199 della sentenza impugnata, secondo cui gli elementi raccolti dalla Commissione ed esposti nella decisione impugnata dimostrano come l'iniziativa della SDL nei confronti di uno dei suoi clienti rientrasse nell'ambito di una strategia definita insieme alla Irish Sugar per impedire lo sviluppo di una marca concorrente.
39 Si deve in proposito ricordare che, a norma dell'art. 225, n. 1, CE e dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42, e 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punto 29).
40 Ora, si deve rilevare che con questa prima parte del motivo la Irish Sugar tenta in realtà di fare riesaminare alla Corte questioni di fatto già risolte dal Tribunale e che essa non dimostra in nessun modo in che senso il Tribunale avrebbe travisato gli elementi di prova addotti dinanzi ad esso.
41 Conseguentemente, occorre respingere gli argomenti svolti dalla Irish Sugar in questa prima parte del terzo motivo in quanto manifestamente irricevibili.
Sulla seconda parte del motivo, relativa all'applicazione di un criterio errato
42 La Irish Sugar deduce che constatare la presenza di taluni fattori di correlazione non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di una posizione dominante collettiva. Le imprese interessate dovrebbero anche avere una comune strategia d'azione sul mercato. A tale riguardo la Irish Sugar rinvia alle sentenze della Corte 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo (Racc. pag. I-1477, punto 42), e 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. I-1365, punto 36), nonché alla sentenza del Tribunale 8 ottobre 1996, cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. II-1201, punti 62-68).
43 Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti 47-59 della sentenza impugnata esaminando se i fattori di correlazione dimostrassero che la Irish Sugar e la SDL avevano «il potere di adottare una medesima linea d'azione sul mercato». La Irish Sugar deduce che tale esame costituisce un'analisi strutturale applicabile nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni. Poiché il caso di specie non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, l'analisi del Tribunale sarebbe errata. La Irish Sugar sostiene che in tal modo il Tribunale ha ingiustamente effettuato un esame prospettivo del comportamento della Irish Sugar e che esso avrebbe invece dovuto fare un'analisi retrospettiva.
44 Occorre rilevare che la Irish Sugar non dimostra in che senso il Tribunale, nell'analizzare i legami che univano la Irish Sugar alla SDL, avrebbe commesso un errore di diritto alla luce della giurisprudenza citata nel punto 42 della presente ordinanza.
45 Quanto alla critica rivolta al Tribunale secondo cui quest'ultimo avrebbe usato il criterio applicabile in materia di concentrazione, si deve sottolineare che essa riguarda in realtà l'orientamento seguito dalla Commissione nella decisione impugnata e, di conseguenza, che essa, costituendo un motivo nuovo presentato per la prima volta nella fase dell'impugnazione, deve essere respinta in quanto irricevibile. Infatti, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata all'esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi discussi dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 62).
46 Quanto al presunto carattere prospettivo dell'analisi dei legami tra la Irish Sugar e la SDL effettuata dal Tribunale, occorre ricordare che, per accertare se le imprese interessate costituiscano insieme un'entità collettiva su un mercato specifico, è necessario esaminare i legami o fattori di correlazione economici tra queste imprese e, soprattutto, verificare se esistano tra di esse legami economici che consentano loro di agire insieme, indipendentemente dai loro concorrenti, dai loro clienti e dai consumatori (v. citata sentenza 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, punti 41 e 42).
47 Pertanto, il Tribunale ha giustamente esaminato i legami che univano la Irish Sugar e la SDL e appurato, nei punti 47-59 della sentenza impugnata, se queste due imprese, a causa dei fattori di correlazione esistenti tra di esse dal 1985 al febbraio 1990, avessero il potere di adottare una medesima linea d'azione sul mercato.
48 Di conseguenza, questa seconda parte del terzo motivo va respinta perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulla terza parte del motivo, relativa ad un'insufficienza di motivazione
49 La Irish Sugar sostiene che il Tribunale ha insufficientemente motivato la sentenza impugnata. Essa deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo le sue proprie constatazioni a quelle della decisione impugnata e non rispondendo agli argomenti che essa gli aveva presentato.
50 A sostegno di tale parte del motivo la Irish Sugar rileva che il Tribunale, pur esponendo correttamente le critiche della ricorrente nel punto 41 della sentenza impugnata, non risponde ad esse. A tale riguardo la ricorrente rinvia ai punti 45 e 64 della sentenza impugnata, che rivelerebbero difetti di motivazione.
51 Per quanto riguarda, in primo luogo, il punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale menzionerebbe una critica formulata dalla Irish Sugar riguardo alla decisione impugnata e passerebbe poi ad argomenti svolti dinanzi ad esso, senza precisare che gli argomenti addotti dalla Commissione differivano da quelli esposti nel punto 112 della motivazione della decisione impugnata.
52 Si deve in proposito rilevare che la Irish Sugar non dimostra in che senso la motivazione del Tribunale sarebbe insufficiente. L'osservazione della ricorrente, relativa alla mancata menzione d'una presunta differenza tra gli argomenti esposti dalla Commissione nella decisione impugnata e quelli addotti dinanzi al Tribunale, non vale affatto a dimostrare una mancanza di motivazione.
53 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il punto 64 della sentenza impugnata, la Irish Sugar ritiene che il Tribunale non risponda alla sua critica secondo cui nella comunicazione degli addebiti la Commissione non avrebbe affrontato la questione dell'esistenza di un rapporto tra le due imprese sotto il profilo dell'adozione del medesimo comportamento sul mercato, ma si sarebbe limitata a dichiarare l'esistenza di legami strutturali tra essa stessa e la SDL.
54 La Irish Sugar aggiunge che il Tribunale si fonda ingiustamente su elementi che non sono contenuti nella decisione impugnata e che non sono stati discussi nel corso del procedimento amministrativo. Essa afferma in particolare che il Tribunale fa riferimento ad una nota sulla quale la Commissione non si è basata nella decisione impugnata, cosa che dimostrerebbe che l'impostazione del Tribunale è errata.
55 La Irish Sugar deduce inoltre che nel punto 64 della sentenza impugnata il Tribunale interpreta la detta nota in maniera discutibile. Stando alla Irish Sugar, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di altri elementi di prova e, in particolare, di una relazione, allegata al ricorso, preparata da periti nominati dalla High Court (Irlanda) nell'ambito di un procedimento nazionale in materia di concorrenza. La Irish Sugar sostiene che il Tribunale ha arbitrariamente scelto taluni elementi di prova tra quelli menzionati nel punto 39 della sentenza impugnata. Nella replica essa aggiunge che, non adottando misure di organizzazione del procedimento conformemente all'art. 64, n. 2, del regolamento di procedura e ignorando taluni mezzi probatori, il Tribunale ha violato un obbligo di istruzione ad esso incombente.
56 A tale riguardo occorre osservare che, sotto l'apparenza di una censura fondata su una pretesa mancanza di motivazione, la Irish Sugar formula critiche eterogenee senza dimostrare in nessun modo l'inadeguatezza del ragionamento del Tribunale a sostegno di una delle sue conclusioni.
57 Anzitutto, la Irish Sugar, pur rimproverando al Tribunale la mancata risposta ad una delle sue osservazioni, non produce nessun elemento volto a provare un errore di diritto e non spiega in che senso questa presunta omissione ha influito sull'esito del procedimento.
58 Per quanto poi riguarda la censura secondo la quale nel punto 64 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe fondato una parte delle sue constatazioni su un documento contenuto nella comunicazione degli addebiti e non nella decisione impugnata, occorre rilevare che tale censura è affatto priva di chiarezza. Posto che in tale punto il Tribunale esaminava la completezza della comunicazione degli addebiti, era logico che si riferisse al contenuto di quest'ultima.
59 Infine, la Irish Sugar rimette in discussione l'interpretazione dei fatti operata dal Tribunale e i mezzi probatori sui quali esso si è basato nel punto 64 della sentenza impugnata. Tuttavia, come si è ricordato nel punto 39 della presente ordinanza, la Corte non è competente ad accertare i fatti. In linea di principio, essa non è neppure competente a esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno di tali fatti. Spetta al solo Tribunale valutare l'importanza che va attribuita agli elementi di prova presentati dinanzi ad esso. Pertanto, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, tale valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte. Nel caso di specie non è dimostrato che il Tribunale avrebbe snaturato taluni elementi di prova. Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Irish Sugar, il Tribunale, non adottando misure di organizzazione del procedimento, non ha violato un obbligo di istruzione.
60 Di conseguenza, gli argomenti formulati dalla Irish Sugar in questa terza parte del terzo motivo vanno respinti perché in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati.
61 Ne discende che il terzo motivo è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
62 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che i motivi presentati dalla Irish Sugar a sostegno del ricorso sono in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati. Pertanto, il ricorso va respinto ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Irish Sugar, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Irish Sugar plc è condannata alle spese.
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