SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
10 dicembre 2008
Causa T‑57/99
Albert Nardone
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Malattia professionale – Esposizione all’amianto e ad altre sostanze»
Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dell’asserito danno subito dal ricorrente a seguito del comportamento illecito tenuto dalla Commissione esponendo il ricorrente ad un’atmosfera polverosa e contaminata dall’amianto.
Decisione: La Commissione è condannata a versare al sig. Albert Nardone un risarcimento di EUR 66 000. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Indennità forfettaria in base al regime statutario – Domanda di risarcimento supplementare fondata su un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell’istituzione
(Statuto dei funzionari, art. 73)
2. Funzionari – Invalidità – Obbligo dell’amministrazione di verificare l’idoneità al lavoro del funzionario dimissionario – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 78)
3. Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese sostenute nell’ambito della fase precontenziosa – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli
(Art. 288, secondo comma, CE)
1. Il funzionario vittima di una malattia professionale può chiedere un risarcimento supplementare secondo il diritto comune solo qualora il regime statutario istituito dall’art. 73 dello Statuto non consenta un risarcimento adeguato. Questo principio giuridico, che ha lo scopo di evitare il doppio risarcimento dei funzionari, è sistematicamente applicabile e non tollera, in linea di principio, alcuna eccezione o deroga. Pertanto, le eventuali prestazioni statutarie ricevute devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione del danno risarcibile qualora risarciscano lo stesso danno di cui è richiesta la riparazione nell’ambito del ricorso per risarcimento danni.
Un ricorso per risarcimento danni è prematuro quando non sia ancora possibile valutare il carattere adeguato del risarcimento statutario al quale il ricorrente potrebbe aver diritto. Se è normalmente più rapido e meno oneroso per un funzionario provare di aver diritto ad un’indennità forfettaria ai sensi dell’art. 73 dello Statuto anziché provare che ricorrono le condizioni necessarie a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ciò non sempre avviene. È alla luce dell’economia procedurale, principio che richiede una ponderazione dei diversi fattori di fronte a ciascun caso particolare, che il giudice comunitario subordina la ricevibilità del ricorso per risarcimento danni di diritto comune all’esaurimento della modalità di risarcimento statutario prevista all’art. 73 dello Statuto. Un siffatto ricorso può pertanto essere dichiarato ricevibile quando il procedimento diretto ad ottenere un risarcimento statutario richiede un lasso di tempo eccessivo. D’altra parte, nel caso in cui un risarcimento concesso nell’ambito di un ricorso del genere riparasse danni la cui riparazione sia richiesta anche in base al regime di risarcimento statutario previsto all’art. 73 dello Statuto, l’importo di tale risarcimento dovrebbe essere dedotto dalle eventuali prestazioni statutarie concesse al ricorrente, in forza del principio anticumulo dei risarcimenti.
(v. punti 53-58)
Riferimento: Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑5251, punto 23); Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punto 72), e Tribunale 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263, punti 94 e 95)
2. Né dalla giurisprudenza della Corte né da nessuna altra fonte di diritto comunitario si evince un obbligo generalizzato per un’istituzione comunitaria di verificare l’idoneità al lavoro di un funzionario in caso di dimissioni volontarie.
Se un funzionario ritiene che il suo stato di salute gli imponga di lasciare il servizio, ha l’onere, prima di dare le dimissioni, di presentare, conformemente all’art. 90 dello Statuto, una domanda diretta ad ottenere la concessione di una pensione di invalidità ai sensi dell’art. 78 di quest’ultimo. In mancanza di ciò, egli è il solo responsabile del mancato versamento di una pensione di invalidità a suo favore, ammesso che una siffatta pensione gli fosse dovuta.
(v. punti 130 e 131)
Riferimento: Tribunale 26 febbraio 2003, causa T‑59/01, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑323, punti 38 e 40)
3. Gli onorari dovuti per le prestazioni fornite da un avvocato nella fase del procedimento precontenzioso previsto agli artt. 90 e 91 dello Statuto non costituiscono spese ripetibili. Infatti, la logica del sistema di procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto vorrebbe che un funzionario non sia rappresentato in tale fase, e la contropartita di tale situazione è che l’amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma, al contrario, deve esaminarli in uno spirito di apertura. Di conseguenza, salvo circostanze eccezionali, un funzionario non può ottenere il rimborso delle spese e degli onorari dei suoi avvocati nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.
(v. punti 139 e 140)
Riferimento: Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II‑757, punto 14); Tribunale 6 maggio 2004, causa T‑34/03, Hecq/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑639, punto 21 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 199 e giurisprudenza ivi citata)
4. La sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea presuppone, come prima condizione, che sia provata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica diretta a conferire diritti ai singoli. Per quanto riguarda la condizione secondo cui la violazione dev’essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per ritenere che essa sia soddisfatta, qualora, in particolare, l’istituzione comunitaria interessata disponga di un ampio potere discrezionale, è quello della violazione grave e manifesta, da parte di tale istituzione, dei limiti posti al suo potere decisionale. Qualora l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per constatare l’esistenza di una violazione grave e manifesta.
Le condizioni di applicazione della responsabilità della Comunità per i danni causati ai suoi funzionari ed ex funzionari per la violazione del diritto comunitario non devono differire, in mancanza di giustificazioni particolari, da quelle che disciplinano la responsabilità della Comunità nei confronti degli altri singoli.
Il servizio medico di un’istituzione comunitaria deve, in forza del dovere di sollecitudine, avvisare il proprio funzionario dell’esistenza di qualsiasi malattia che emerga dal suo fascicolo e deve metterlo in guardia contro i comportamenti dannosi per la sua salute, il che presuppone che tutti i dati e le indicazioni pertinenti a tal fine gli siano comunicati. Il servizio medico deve anche avvisare il funzionario dei fattori di rischio in grado di comportare la comparsa di una malattia. Un’eventuale violazione di questi obblighi può far sorgere la responsabilità dell’istituzione in questione. Pertanto, il dovere di sollecitudine è un principio di diritto la cui violazione può far sorgere la responsabilità della Comunità europea.
La Commissione commette un illecito configurante una violazione sufficientemente qualificata del suo dovere di sollecitudine qualora obblighi un funzionario a lavorare in condizioni insalubri e non adotti misure che consentano di migliorarle, mentre il medico di fiducia ha attirato la sua attenzione su tale situazione a più riprese.
(v. punti 162, 164, 166 e 171‑173)
Riferimento: Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I‑5291, punti 41, 43 e 44); Tribunale 25 settembre 1991, causa T‑36/89, Nijman/Commissione (Racc. pag. II‑699, punti 36 e 37); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 34), e Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (Racc. pag. II‑1975, punto 134)
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