Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Interesse ad agire - Mancata pubblicazione di un avviso relativo ai risultati del procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi - Ottenimento delle informazioni richieste prima della presentazione del ricorso - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 175, n. 4 (divenuto art. 232, n. 4, CE); direttiva del Consiglio 92/50/CEE]
Massima
$$La ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa faccia valere un interesse ad agire.
E' quindi irricevibile il ricorso di annullamento presentato da un offerente contro le decisioni implicite di rifiuto di informarlo per iscritto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, allorché l'interessato ha già ottenuto, prima della presentazione del detto ricorso, tutte le informazioni che possono costituire oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed ha quindi conseguito il risultato che persegue, cioè l'ottenimento dei dati necessari per consentirgli d'impugnare la decisione di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi ed il concomitante rigetto della sua offerta.
(v. punti 36, 39)
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