Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità - Regime applicabile sia agli operatori tradizionali sia ai nuovi operatori - Ricorsi di operatori tradizionali che effettuano una parte importante delle importazioni provenienti da uno stesso Stato terzo - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93; regolamento (CE) della Commissione n. 2362/98]
Massima
$$Il ricorso di annullamento proposto da importatori tradizionali di banane appartenenti a un gruppo originario di uno Stato terzo dal quale proviene una parte sostanziale delle banane importate nella Comunità contro il regolamento n. 2362/98, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità, è irricevibile.
Infatti la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo. Ora, l'insieme degli operatori tradizionali nonché i nuovi operatori che soddisfano le condizioni richieste dal regolamento n. 2362/98 hanno tutti il diritto di richiedere titoli per l'importazione di banane originarie dei paesi ai quali è stata assegnata una parte del contingente tariffario, di modo che i ricorrenti, che rientrano fra gli operatori tradizionali, sono interessati dalle disposizioni in questione in forza di una situazione determinata oggettivamente dal regolamento in relazione con la finalità di quest'ultimo.
Inoltre, non si può ritenere che i ricorrenti siano individualmente interessati da detto regolamento per il fatto di essere da questo economicamente colpiti in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti, poiché l'atto controverso non li tocca a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto.
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