Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
Procedura Spese Liquidazione Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
Massima
$$Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, egli non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti. Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
Quanto alla valutazione del grado di difficoltà e dell'importanza di una causa sotto il profilo del diritto comunitario, qualora le questioni di merito sollevate da un ricorso siano state in larga misura oggetto di altre cause in cui la parte interessata aveva adito in precedenza il giudice comunitario, occorre tenere conto del fatto che i consulenti di tale parte avevano già una conoscenza certa del merito della causa, il che ha agevolato il loro lavoro di ricerca, esame e redazione ed ha considerevolmente ridotto l'entità del lavoro loro obiettivamente occorrente al riguardo.
( v. punti 26-27, 30 )
Parti
Nella causa T-64/99 DEP,
UK Coal plc, già RJB Mining plc, con sede in Harworth (Regno Unito), rappresentata dal sig. J. Lawrence, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare alla ricorrente in seguito all'ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T-64/99, RJB Mining/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori A.W.H. Meij, presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Con decisione 29 luglio 1998 adottata ai sensi dell'art. 66 del Trattato CECA, la Commissione ha autorizzato la concentrazione tra la società Saarbergwerke AG, rientrante nel settore pubblico tedesco, la società Preussag Anthrazit GmbH e la società RAG Aktiengesellschaft (in prosieguo: la «RAG»), avendo quest'ultima acquisito il capitale sociale delle altre società. Secondo le asserzioni della ricorrente l'operazione di concentrazione conteneva numerosi elementi di aiuto di Stato.
2 Il 29 settembre 1998 la ricorrente ha impugnato la decisione recante autorizzazione di tale concentrazione e denunciato, segnatamente, l'omessa valutazione, da parte della Commissione, della legittimità degli aiuti di Stato impliciti nella concentrazione. Tale ricorso è stato registrato presso il Tribunale col n. T-156/98. Con sentenza 31 gennaio 2001, causa T-156/98, RJB Mining/Commissione (Racc. pag. II-337), il Tribunale ha annullato la decisione di concentrazione impugnata.
3 Inoltre il 18 gennaio ed il 3 marzo 1999 la ricorrente ha chiesto l'annullamento, rispettivamente, della decisione della Commissione 2 dicembre 1998 che autorizzava interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera nel 1998 e quella del 22 dicembre 1998 che autorizzava simili interventi nel 1999. A sostegno di tali domande la ricorrente ha fatto valere, segnatamente, che dette decisioni non contenevano il minimo riferimento né alla concentrazione summenzionata, né alle questioni di aiuti di Stato relative a siffatta concentrazione. Tali ricorsi sono stati registrati con i nn. T-12/99 e T-63/99. Con sentenza 12 luglio 2001, cause riunite T-12/99 e T-63/99, UK Coal/Commissione (Racc. pag. II-0000), il Tribunale li ha dichiarati infondati.
4 Con atto introduttivo depositato il 3 marzo 1999 nella presente causa, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA, da un lato, di annullare numerose decisioni implicite con cui la Commissione ha rifiutato di esaminare la conformità degli aiuti di Stato versati dalla Germania nel contesto della concentrazione summenzionata con l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e con la decisione della Commissione 28 dicembre 1993, 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12; in prosieguo: il «codice») e, dall'altro, di condannare la Commissione alle spese.
5 Con memoria depositata il 31 maggio 1999 la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità considerando che il ricorso T-64/99 era irricevibile, da un lato, per litispendenza rispetto ai ricorsi T-156/98 e T-12/99 e, dall'altro, per il motivo che costituirebbe un abuso di procedura, poiché la ricorrente non dimostra alcun interesse legittimo ad agire. La ricorrente ha risposto all'eccezione con memoria depositata il 2 luglio successivo.
6 Con memorie depositate lo stesso giorno la ricorrente ha chiesto al Tribunale, da un lato, di pronunciare una sentenza in contumacia e, dall'altro, di decidere la presente causa con priorità.
7 Con ordinanza 12 novembre 1999 il Tribunale ha riunito l'eccezione d'irricevibilità al merito della causa, respinto la domanda diretta ad ottenere una sentenza in contumacia e deciso che la domanda diretta ad ottenere una sentenza con priorità sarebbe stata presa in considerazione successivamente; le spese sono state riservate.
8 Con memoria presentata il 25 agosto 1999 la RAG ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con memoria depositata il 16 settembre successivo la ricorrente si è opposta a tale domanda. Con ordinanza 10 gennaio 2000 l'istanza d'intervento della RAG è stata dichiarata ammissibile dal Tribunale; le spese sono state riservate.
9 Con ordinanza dello stesso giorno, sentite le parti principali, la Repubblica federale di Germania è stata del pari ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
10 In seguito all'avvio ad opera della Commissione, nel corso della procedura, di un procedimento formale mirante ad ottenere, da parte del governo tedesco, informazioni su un eventuale aiuto di Stato connesso alla summenzionata concentrazione di imprese, la ricorrente ha dichiarato che il ricorso T-64/99 era divenuto privo di oggetto.
11 Di conseguenza il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso, con ordinanza 25 luglio 2000, causa T-64/99, RJB Mining/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), che non occorreva statuire né sul ricorso né sulla domanda diretta ad ottenere una decisione con priorità. La Commissione è stata condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla ricorrente, ad eccezione di quelle causate dall'ammissione dell'interveniente RAG e dalle domande della ricorrente dirette ad ottenere una sentenza in contumacia ed una decisione con priorità.
12 Con lettera 8 novembre 2000 la ricorrente ha presentato alla Commissione uno stato delle sue spese da cui emerge che queste ultime ammontano a GBP 60 961,50 in totale e sollecitato il rimborso della metà, cioè GBP 30 480,75. Il 4 dicembre successivo la Commissione ha respinto tale domanda, pur formulando una controproposta pari ad un ammontare di GBP 10 900. Il 23 gennaio 2001 la ricorrente, tenendo conto di talune obiezioni emesse dalla Commissione, ha presentato una domanda rivista per un importo di GBP 21 774,80. Con lettera 14 marzo 2001 la Commissione ha respinto quest'ultima domanda pur portando la sua controproposta a GBP 13 000.
13 In tali circostanze la ricorrente ha presentato, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2001, una domanda di liquidazione delle spese.
14 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale l'11 luglio seguente la Commissione ha presentato le sue osservazioni in merito a tale domanda.
Conclusioni delle parti
15 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
attribuirle spese per un importo di GBP 21 774,80;
rimetterle un esemplare autenticato della sua ordinanza;
condannare la Commissione alle spese relative al presente procedimento di liquidazione.
16 La Commissione conclude che il Tribunale voglia, in sostanza, fissare l'ammontare delle spese ripetibili, ivi comprese le spese derivanti dal presente procedimento, ad una somma ragionevole che, in totale, non superi GBP 13 000.
Argomenti delle parti
17 Rinviando alla sua corrispondenza precontenziosa con la Commissione (v. supra, punto 12), la ricorrente fa valere che, come emerge dal suo stato delle spese dell'8 novembre 2000, la somma richiesta è basata su un'attività lavorativa di 210,7 ore al tasso orario medio di GBP 174,89, tasso ben inferiore a quello di GBP 220 che la Commissione ha considerato essa stessa, nella lettera 4 dicembre 2000, come giustificato nella fattispecie. Per la ricorrente è evidente che la controproposta della Commissione, fondata su 55 ore di lavoro per la preparazione dell'integralità della causa, è insufficiente.
18 Quanto al tempo consacrato alla preparazione della causa, la ricorrente sostiene che si trattava di un ricorso di natura complessa e delicata che esigeva rilevanti lavori di preparazione e di ricerca, in quanto nel settore della CECA sono rari i ricorsi in carenza. Inoltre la difesa della Commissione avrebbe in gran parte gravitato intorno a questioni di ricevibilità, il che avrebbe imposto alla ricorrente di concepire argomenti nuovi e sostanziali. Inoltre la causa avrebbe obbligato la ricorrente a presentare le sue conclusioni difensive complete ed approfondite prima che la Commissione si fosse infine decisa ad agire.
19 La ricorrente aggiunge che l'importo dell'aiuto non notificato nel caso di specie ammontava a DEM 1 miliardo, il che rappresenta una somma considerevole. Inoltre la causa sarebbe stata di sicura rilevanza sotto il profilo del diritto comunitario e del settore carboniero nel suo complesso.
20 La ricorrente ne inferisce che le spese reclamate, peraltro ben al di sotto delle spese effettive in tale causa, sono ragionevoli.
21 La Commissione ribatte che è inutile esaminare più nei dettagli il calcolo della tariffa oraria, poiché è sufficiente constatare che, qualunque sia il suo modo di fissazione, esso si colloca nella parte superiore della forbice delle tariffe orarie reclamate in un procedimento dinanzi al Tribunale. Occorrerebbe quindi supporre che i consulenti della ricorrente possiedono una competenza molto vasta, il che dovrebbe significare che le ricerche hanno loro richiesto poco tempo.
22 Circa il numero di ore consacrate alla causa, la Commissione precisa che la controproposta si fonda su 55 ore consacrate alla causa dai solicitors della ricorrente, più un periodo non specificato, ma valutato a GBP 6 700 per il lavoro del suo barrister, più GBP 2 000 per i contratti tra i solicitors ed il barrister. Se si applicasse la tariffa oraria di GBP 220/ora, ciò significherebbe che la Commissione ha riconosciuto 30 ore di lavoro per il barrister della ricorrente e 9 ore supplementari per i contatti tra i solicitors ed il barrister, cioè, complessivamente, 94 ore di tempo impiegato da parte di giuristi.
23 Nella misura in cui la ricorrente invoca la complessità del suo ricorso in carenza, la Commissione sottolinea che il compito della ricorrente in occasione della preparazione del ricorso era semplificato dal fatto che il merito della presente causa aveva ad oggetto una questione già sollevata nelle cause T-156/98 e T-12/99 allora pendenti (v. supra, punti 2 e 3). Peraltro gli argomenti di merito avanzati nel caso di specie occuperebbero soltanto le ultime pagine del ricorso e costituirebbero argomenti già sottoposti al Tribunale nelle summenzionate cause T-156/98, T-12/99 e T-63/99.
24 Infine, in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-156/98 (v. supra, punto 2), la ricorrente avrebbe sottoposto alla Commissione una domanda di rimborso delle spese per un ammontare di GBP 127 698 ed affermato che la preparazione della causa era stata complessa ed aveva richiesto molto tempo. Orbene, la ricorrente non potrebbe chiedere spese sostanziali per la preparazione di conclusioni difensive riguardanti le medesime questioni in due diverse cause, poiché ciò potrebbe condurre ad un doppio recupero delle spese.
Giudizio del Tribunale
25 A tenore dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II-2739, punto 26).
26 Secondo una costante giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, egli non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (citata ordinanza Opel Austria/Consiglio, punto 27).
27 E' del pari giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché dal grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3, ed ordinanze del Tribunale 9 giugno 1993, causa T-78/89 DEP, PPG Industries Glass/Commissione, Racc. pag. II-573, punto 36, e 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II-533, punto 16).
28 L'importo delle spese ripetibili nel caso di specie deve valutarsi in funzione di tali criteri.
29 Va considerato in proposito che, quanto ai costi sostenuti dalla ricorrente ai fini del procedimento nella causa T-64/99, le spese dichiarate in linea di principio ripetibili per la metà riguardano soltanto, in sostanza, la preparazione e la redazione del ricorso e della replica nonché le operazioni sull'eccezione d'irricevibilità e sulla domanda d'intervento della Repubblica federale di Germania.
30 Quanto al grado di difficoltà ed all'importanza della causa sotto il profilo del diritto comunitario, occorre constatare che, come con giusta ragione ha rilevato la Commissione, le questioni di merito sollevate dal presente ricorso in carenza erano in larga misura oggetto di altre cause in cui la ricorrente aveva adito il Tribunale in precedenza (cause riunite T-156/98 e T-12/99) o lo stesso giorno (causa T-63/99). Pertanto i consulenti della ricorrente avevano già una conoscenza certa del merito della presente causa, il che ha agevolato il loro lavoro di ricerca, esame e redazione ed ha considerevolmente ridotto l'entità del lavoro loro obiettivamente occorrente al riguardo. Le sole questioni di diritto idonee ad essere definite nuove e complesse riguardavano la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 CECA, che è stata contestata per numerosi aspetti dalla Commissione.
31 Quanto agli interessi economici che il presente litigio ha rappresentato per le parti, risulta da quanto precede che la loro importanza è ridotta nella misura in cui gli asseriti aiuti di Stato non notificati erano anche oggetto delle cause T-156/98, T-12/99 e T-63/99, di modo che degli interessi fatti valere nel caso di specie si è ampiamente tenuto conto in tali cause.
32 Alla luce delle precedenti considerazioni e con riguardo alle circostanze della fattispecie, sarà operata un'equa valutazione degli onorari e spese ripetibili da parte della ricorrente fissando il loro importo a GBP 13 000.
33 Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia, non vi è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del Tribunale 5 luglio 1993, T-84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-757, punto 16).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
L'importo delle spese che possono essere rifuse alla ricorrente nella causa T-64/99 è fissato in GBP 13 000.
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