Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Spese indispensabili sostenute dalle parti - Nozione - Spese relative al pagamento di un'assicurazione per l'assistenza legale - Inclusione - Presupposti
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
Massima
$$Dall'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale deriva che sono ripetibili soltanto le spese che, da una parte, risultino sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che, dall'altra, siano state indispensabili a tali fini. La nozione di «spese indispensabili» non può comprendere le spese sostenute da una parte che non sono legate direttamente alla sua difesa dinanzi al Tribunale, ma dipendono esclusivamente dalle sue scelte.
Ne consegue che le spese relative ad un premio di assicurazione per l'assistenza legale, pur sostenute ai fini di un procedimento dinanzi al Tribunale, non possono considerarsi in linea di principio quali spese indispensabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Tuttavia ciò potrebbe valere in circostanze eccezionali, quando la parte interessata adduca la prova, sulla base di elementi oggettivi, che non sarebbe stata in grado di presentare il suo ricorso in assenza di una polizza di assicurazione per l'assistenza legale che le garantisca, in caso di condanna alle spese, l'assunzione a carico di quelle sostenute dalla parte avversa.
( v. punti 16-18 )
Parti
Nella causa T-78/99 (92),
Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder, residenti a Dundee (Regno Unito), rappresentati dal signor S. Crosby, solicitor, rue du Taciturne 42, Bruxelles (Belgio),
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori U. Wölker e X. Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare alle ricorrenti, in seguito all'ordinanza del Tribunale di cancellazione dal ruolo 13 ottobre 1999, causa T-78/99, Elder/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 1999, i ricorrenti hanno presentato un ricorso, registrato con il n. T-78/99, diretto all'annullamento della decisione implicita della Commissione che rigetta la loro domanda di accesso a determinati verbali del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto.
2 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 1999, i ricorrenti hanno chiesto la cancellazione dal ruolo per il motivo che, con lettera 8 giugno 1999, il presidente del summenzionato comitato consultivo aveva espressamente respinto la loro domanda, decisione avverso la quale essi hanno presentato un ricorso di annullamento registrato con il n. T-178/99.
3 Con ordinanza 13 ottobre 1999, la causa T-78/99 è stata cancellata dal ruolo e la Commissione condannata alle spese.
4 Con lettera 16 dicembre 1999, i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione il rimborso delle spese da loro sostenute per un importo di franchi belgi (BEF) 260 930 che comprende, da un lato, onorari di avvocato per un importo di BEF 229 730 e, dall'altro, un premio di assicurazione per l'assistenza legale di BEF 31 200.
5 Con lettera 1° marzo 2000 la Commissione ha accettato di versare loro la somma richiesta quanto agli onorari di avvocato, ma ha rifiutato di rimborsare il premio per l'assistenza legale.
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2000, i ricorrenti hanno presentato, in forza dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di liquidazione delle spese diretta a che la Commissione venga condannata a pagare il saldo dell'importo sollecitato in quanto spese ripetibili, corrispondente all'importo del premio di assicurazione per l'assistenza legale.
7 Il 12 aprile 2000 la Commissione ha presentato in merito a tale domanda le sue osservazioni con cui chiede il rigetto della medesima.
Argomenti delle parti
8 I ricorrenti affermano che le spese sostenute quale premio di assicurazione per l'assistenza legale costituiscono spese ripetibili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura nella misura in cui, in quanto persone fisiche di modesta condizione, tale polizza di assicurazione era per loro indispensabile al fine di avviare un procedimento contenzioso. Infatti, considerato lo sforzo che per essi già rappresentava il pagamento degli onorari del loro avvocato, occorreva ai medesimi premunirsi contro il rischio di dover sopportare gli onorari di avvocato della Commissione, qualora quest'ultima avesse scelto di essere assistita da una persona estranea al suo personale. Essi sottolineano che avrebbero preferito non presentare il ricorso dinanzi al Tribunale piuttosto che esporsi ad un rischio siffatto.
9 I ricorrenti rilevano peraltro che, secondo la legge inglese sull'accesso alla giustizia, le spese ripetibili possono comprendere le spese di stipulazione di una polizza assicurativa diretta a premunirsi contro il rischio di una condanna alle spese nel contesto di un procedimento particolare.
10 La Commissione fa valere anzitutto che la polizza di assicurazione stipulata dai ricorrenti non era necessaria in quanto copriva rischi contro cui era inutile premunirsi, cioè l'insolvibilità della Commissione, il riconoscimento di un importo insufficiente dei danni ed il pagamento di un'indennità ai giudici.
11 Circa il rischio di una condanna alle spese, la Commissione sostiene che il premio di assicurazione per l'assistenza legale non può in linea di principio esser ritenuto rientrante nelle spese ripetibili. Peraltro, sinora, la Commissione tenderebbe a non far ricorso ad avvocati esterni nelle cause tra l'istituzione stessa e privati ricorrenti allorché questi ultimi non sembrino in grado di sostenere spese aggiuntive. Orbene, essa potrebbe d'ora in poi agire diversamente se si presumesse che sia stata sottoscritta un'assicurazione.
12 In ogni caso, secondo la Commissione, un'assicurazione per l'assistenza legale non era necessaria nella fattispecie. All'epoca della presentazione del ricorso, sarebbe emerso che il procedimento non si sarebbe svolto sino alla fine dal momento che una lettera del segretario generale della Commissione, notificata ai ricorrenti il 3 marzo 1999, li aveva messi sull'avviso che la decisione implicita di rigetto della loro domanda sarebbe stata sostituita da una decisione formale.
Giudizio del Tribunale
13 Va preliminarmente rilevato che la controversia tra le parti riguarda soltanto le spese relative al pagamento di un premio di assicurazione per l'assistenza legale da parte dei ricorrenti e non le altre spese sostenute da questi ultimi ai fini del procedimento, il cui rimborso è stato accettato dalla Commissione. Conseguentemente, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi solo sulla domanda di ripetizione delle spese di un importo di BEF 31 200, che corrisponde al pagamento di detto premio di assicurazione.
14 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte.
15 Ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato».
16 Ne deriva che, ai sensi di tale disposizione, sono ripetibili soltanto le spese che, da una parte, risultino sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che, dall'altra, siano state indispensabili a tali fini (ordinanze della Corte 9 novembre 1995, causa C-89/95 DEP, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14, e del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-177/94 (92) e T-377/94 (92) e T-99/95 (92), Altmann e a. e Stott/Commissione, Racc. PI pag. I-A-299 e II-883, punto 18).
17 Come risulta dalla giurisprudenza, la nozione di «spese indispensabili» non può comprendere le spese sostenute da una parte che non sono legate direttamente alla sua difesa dinanzi al Tribunale, ma dipendono esclusivamente dalle sue scelte [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 22 marzo 2000, causa T-97/95 (92) II, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II-1715, punto 17].
18 Ne consegue che le spese relative ad un premio di assicurazione per l'assistenza legale, pur sostenute ai fini di un procedimento dinanzi al Tribunale, non possono considerarsi in linea di principio quali spese indispensabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Tuttavia ciò potrebbe valere in circostanze eccezionali, quando la parte interessata adduca la prova, sulla base di elementi oggettivi, che non sarebbe stata in grado di presentare il suo ricorso in assenza di una polizza di assicurazione per l'assistenza legale che le garantisca, in caso di condanna alle spese, l'assunzione a carico di quelle sostenute dalla parte avversa.
19 Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di natura siffatta, ma si limitano semplicemente ad affermare che non avrebbero presentato alcun ricorso in assenza di tale assicurazione. Poiché essi non sono pervenuti a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che le spese di assicurazione sostenute fossero indispensabili ai fini dell'avvio del procedimento dinanzi al Tribunale, la loro domanda va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
La domanda di liquidazione delle spese è respinta.
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