Massima
Parole chiave
Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Sottoscrizione da parte di un avvocato, terzo rispetto al ricorrente - Società ricorrente rappresentata da un avvocato che ne è anche amministratore - Irricevbilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 17, terzo e quarto comma, e 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma)
Massima
$$Per proporre un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in virtù dell'art. 46 dello stesso Statuto, una parte deve ricorrere ai servizi di un terzo abilitato al patrocinio come avvocato dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo.
Un avvocato in possesso di tale abilitazione, che è uno dei due amministratori e, dunque, l'organo direttivo della società ricorrente, non può essere considerato terzo, indipendente dalla ricorrente, e pertanto il ricorso sottoscritto da detto avvocato è irricevibile.
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