Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. CECA - Aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione di avviare la procedura formale di esame di un provvedimento statale - Effetti - Divieto di dare esecuzione all'aiuto prima della decisione definitiva della Commissione - Diritto dei terzi interessati di agire dinanzi al giudice nazionale per ottenere il recupero degli importi indebitamente versati
(Decisione generale n. 2496/96, art. 6, nn. 4, primo comma, e 5)
2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione di avviare la procedura formale di esame di un provvedimento statale - Effetti - Irrilevanza nei riguardi della legittimità del provvedimento di cui trattasi
(Decisione generale n. 2496/96, art. 6, n. 5)
3. Ricorso di annullamento - Ricorso diretto avverso una decisione della Commissione che dispone l'avvio, in relazione a un provvedimento statale, della procedura formale di esame prevista dal sesto codice degli aiuti alla siderurgia - Adozione di una decisione definitiva che dichiara l'aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato comune, disponendone il recupero - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere
(Trattato CECA, art. 33, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 114, n. 3; decisione generale n. 2496/96)
Massima
1. In caso di avvio del procedimento formale di esame di cui all'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, il divieto, previsto all'art. 6, n. 4, primo comma, del detto codice, di dare esecuzione ai provvedimenti di aiuto progettati dagli Stati membri senza l'approvazione della Commissione sussiste fino all'adozione della decisione definitiva di quest'ultima sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ed ha efficacia diretta, di modo che i terzi interessati possono avvalersene dinanzi ai giudici nazionali per ottenere, in particolare, il recupero degli aiuti finanziari concessi nonostante la mancanza di un'approvazione.
( v. punto 12 )
2. La decisione di avviare la procedura formale di esame di cui all'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia non produce, di per sé, alcun effetto irreversibile in relazione alla legittimità della misura statale prevista. Solo la decisione della Commissione che conclude il relativo procedimento, qualificando definitivamente come aiuto il provvedimento di cui trattasi, produce l'effetto di stabilirne l'illegittimità.
( v. punto 14 )
3. L'adozione della decisione definitiva della Commissione, la quale dichiara incompatibile con il mercato comune un provvedimento statale e ne dispone il recupero, preclude del tutto la possibilità per i terzi interessati di invocare, dinanzi ai giudici nazionali, la decisione di avviare la procedura di esame formale, al fine di ottenere l'ordine di recupero delle sovvenzioni concesse in esecuzione del provvedimento di cui trattasi, e rende privo di oggetto il ricorso proposto dall'impresa beneficiaria avverso la detta decisione di avviare la procedura, in merito al quale non occorre più provvedere.
( v. punti 13, 16-18 )
Parti
Nella causa T-90/99,
Salzgitter AG, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dal sig. J. Sedemund, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e P. Nemitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 1999, SG (99) D/1542, che dispone l'avvio della procedura prevista dall'art. 6, n. 5, della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42), in relazione agli aiuti concessi, sulla base della legge tedesca per la promozione delle regioni frontaliere, alla Salzgitter AG, alla Preussag Stahl AG ed alle controllate siderurgiche del gruppo, varie imprese attualmente raggruppate sotto la denominazione «SAG - Stahl und Technologie» (GU C 113, pag. 9),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 Il 18 dicembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42, in prosieguo: il «sesto codice degli aiuti alla siderurgia»).
2 L'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia prevede che qualora la Commissione, a seguito di un esame preliminare, ritenga che un determinato intervento finanziario possa costituire aiuto di Stato a norma dell'art. 1 o dubiti circa la compatibilità di un determinato aiuto con le disposizioni del codice, ne informa lo Stato membro interessato, invitando altresì le parti interessate e gli altri Stati membri a presentare osservazioni. Se, dopo aver ricevuto tali osservazioni e aver dato modo allo Stato membro interessato di pronunciarsi in proposito, conclude che l'intervento in oggetto costituisce un aiuto incompatibile con le disposizioni del codice, la Commissione adotta una decisione entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per valutare la misura progettata.
Fatti all'origine della controversia
3 Nel 1989 la Preussag Stahl AG (in prosieguo: la «PSAG»), impresa operante nel settore della siderurgia e precedentemente filiale del gruppo Preussag AG, rilevava la Salzgitter AG in occasione della privatizzazione di quest'ultima da parte delle autorità tedesche. La PSAG veniva poi venduta dal gruppo Preussag al Land Bassa Sassonia e alla banca Nord/LB e assumeva la ragione sociale «Salzgitter AG - Stahl und Technologie» (in prosieguo: la «SAG» o la «ricorrente»).
4 Il 3 marzo 1999, la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, in relazione agli aiuti concessi e versati dal 1986 al 1994/1995 dalla Repubblica federale di Germania alla SAG, alla PSAG ed alle controllate siderurgiche del gruppo in ragione del Zonenrandförderungsgesetz (legge per il sostegno delle regioni di frontiera) (GU 1999, C 113, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
5 Il 28 giugno 2000, la Commissione adottava una decisione volta a dichiarare incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alla ricorrente ed ad imporre alla Repubblica federale di Germania di procedere al loro recupero [decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2000/797/CECA, riguardante aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e delle controllate del gruppo operanti nel settore siderurgico, ora denominate Salzgitter AG - Stahl und Technologie (SAG), GU L 323, pag. 5; in prosieguo: la «decisione finale»].
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro tale decisione. Tale ricorso è oggetto della causa pendente T-308/00.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 1999 la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.
9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
10 Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, decidendo nelle forme previste all'art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può in qualsiasi momento, d'ufficio e sentite le parti, dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a provvedere. Nella fattispecie il Tribunale reputa di possedere sufficienti informazioni sulla scorta dei documenti del fascicolo e decide, in applicazione dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.
11 Occorre esaminare se, nel caso di specie, la decisione impugnata continui a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente dopo l'adozione della decisione finale della Commissione, la quale conclude il procedimento d'esame formale e contro la quale la ricorrente ha presentato il ricorso oggetto della causa pendente T-308/00.
12 A tale proposito si deve ricordare, in via preliminare, che l'art. 6, n. 4, primo comma, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia prevede che ai progetti degli Stati membri può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite. In caso di avvio del procedimento d'esame formale di cui all'art. 6, n. 5, del codice doganale comunitario, tale divieto, analogamente a quello previsto all'art. 88, n. 3, ultima frase, CE, sussiste fino all'adozione della decisione finale della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (v., per analogia, sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 24, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 38). Inoltre, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 9 del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, il divieto previsto all'art. 6, n. 4, di tale codice ha un effetto diretto, di modo che i terzi interessati possono avvalersene dinanzi ai giudici nazionali per ottenere, in particolare, il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale divieto (v., per analogia, citata sentenza SFEI e a., punti 39 e 40, e sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Racc. pag. I-2309, punto 85).
13 Nella fattispecie, si deve considerare che l'adozione da parte della Commissione della decisione finale, con la quale essa dichiara le misure in esame aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune ed impone alla Repubblica federale di Germania di recuperare quanto concesso, ha precluso la possibilità per i terzi interessati di invocare, dinanzi ai giudici nazionali, la decisione di avviare il procedimento d'esame formale al fine di ottenere l'ordine di recupero degli aiuti già versati alla ricorrente.
14 Peraltro, occorre evidenziare che la decisione impugnata non produce, di per sé, alcun effetto irreversibile in relazione alla legittimità delle misure da essa previste. Infatti, solo la decisione finale, la quale qualifica definitivamente tali misure come aiuti, produce l'effetto di stabilire l'illegittimità di questi ultimi.
15 Infine, si deve sottolineare che, con il suo ricorso nella causa T-308/00, la ricorrente, sulla base di un'argomentazione identica a quella sostenuta nella presente causa, ha contestato la decisione finale della Commissione che qualifica come aiuti di Stato le misure di cui trattasi, adottate in attuazione del Zonenrandförderungsgesetz.
16 Di conseguenza, occorre considerare che, a seguito dell'adozione da parte della Commissione della decisione finale che conclude il procedimento d'esame formale avviato con la decisione impugnata, quest'ultima non produce più effetti giuridici autonomi nei confronti della ricorrente.
17 Invitate a pronunciarsi sull'eventuale adozione da parte del Tribunale di un'ordinanza di non luogo a provvedere nella presente causa, la ricorrente, con fax 8 luglio 2002, e la Commissione, con lettera 2 luglio 2002, hanno risposto al Tribunale di non volersi opporre.
18 Emerge da quanto esposto che è venuto meno l'oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a provvedere.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene equo, in base a una corretta valutazione dei fatti di causa, che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
così provvede:
1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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