ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
22 maggio 2000 ( *1 )
Nella causa T-103/99,
Associazione delle cantine sociali venete, con sede in Padova, con gli avv.ti I. Cacciavillani, del foro di Venezia, e A. Cimino, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lorang, 51, rue Albert I er,
ricorrente,
contro
Mediatore europeo, rappresentato dal signor G. Grill, amministratore principale presso la segreteria del mediatore, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
e
Parlamento europeo, rappresentato dai signori H. Kriick e A. Caiola, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuti,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare l'illegittima inerzia da parte del mediatore e, per quanto di ragione, del Parlamento in ordine alla constatazione di un caso di cattiva amministrazione nell'azione della Commissione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N. Forwood, giudici,
cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto giuridico
1
L'art. 138 E del Trattato CE (divenuto art. 195 CE) recita:
«1.
Il Parlamento europeo nomina un mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2.
Il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3.
Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4.
Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore».
2
Il 9 marzo 1994 il Parlamento adottava, ai sensi dell'art. 138 E, n. 4, del Trattato, la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).
3
Ai sensi dell'art. 14 della decisione 94/262, il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione di questa decisione.
4
Dalla relazione annuale redatta dal mediatore per l'anno 1997 (GU 1998, C 380, pag. 1) risulta che questi ha adottato, il 16 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 14 della decisione 94/262, disposizioni di esecuzione che sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998. Il testo di queste disposizioni è stato pubblicato, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, sul sito Internet del mediatore.
5
La procedura di esame di una denuncia inoltrata al mediatore è quindi disciplinata dall'art. 138 E del Trattato, dalla decisione 94/262 e dalle disposizioni di esecuzione di quest'ultima. Emerge dal complesso di questi testi normativi che il mediatore, quando constati un caso di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione, coopera in tutta la misura del possibile con quest'ultima per giungere ad una soluzione amichevole atta ad eliminare la disfunzione accertata e a dare soddisfazione al cittadino. Se si raggiunge una tale soluzione, il mediatore chiude il caso con una «decisione» motivata e ne informa il cittadino e l'istituzione interessati (in prosieguo: le «parti interessate»).
6
Se invece il mediatore ritiene che non sia possibile una soluzione amichevole o che la ricerca di quest'ultima non abbia dato esito positivo, archivia la pratica con una «decisione» motivata, che può contenere un'osservazione critica, o redige una relazione contenente progetti di raccomandazioni. In particolare, il mediatore formula una tale osservazione se ritiene che non sia più possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione accertato e che quest'ultimo non abbia implicazioni di carattere generale. In caso contrario, egli redige una relazione contenente progetti di raccomandazioni all'indirizzo dell'istituzione interessata (v. artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, delle disposizioni di esecuzione).
7
Il mediatore trasmette copia di tale relazione e dei progetti di raccomandazioni ivi contenuti alle parti interessate. L'istituzione interessata deve, entro il termine di tre mesi, trasmettere al mediatore un parere circostanziato che può essere costituito dall'accettazione della detta relazione e, se del caso, specificare le misure adottate per l'attuazione delle raccomandazioni in essa contenute. Se il mediatore non ritiene soddisfacente il parere circostanziato, trasmette al Parlamento una relazione speciale in merito al caso di cattiva amministrazione di cui trattasi, nella quale possono essere formulate raccomandazioni. Copia di tale relazione è trasmessa anche alle parti interessate.
Fatti e procedimento
8
L'Associazione delle cantine sociali venete è un'associazione di diritto italiano, della quale sono membri società e cooperative viticole e il cui scopo è, tra l'altro, di promuovere e tutelare gli interessi dei suoi membri.
9
Il 3 giugno 1997 la ricorrente inoltrava al mediatore una denuncia in seguito al rifiuto della Commissione di consentirle l'accesso, ai sensi della sua decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58), a un determinato numero di documenti posti a fondamento della regolamentazione che ha stabilito, per ciascuno Stato membro, relativamente alla campagna 1993/1994, i quantitativi di vino da tavola da assoggettare e distillazione obbligatoria.
10
Il 25 luglio 1997 il mediatore trasmetteva la denuncia della ricorrente alla Commissione, la quale emetteva un parere il 24 settembre 1997.
11
Il 2 dicembre 1997 la ricorrente comunicava al mediatore le proprie osservazioni su tale parere.
12
Il 15 dicembre 1998 la ricorrente invitava il mediatore, ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a prendere posizione sulla sua denuncia.
13
Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine di due mesi stabilito dall'art. 175 del Trattato, la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 1999, ha proposto il presente ricorso.
14
Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 17 giugno 1999, il Parlamento ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura.
15
Con lettera 30 aprile 1999, il mediatore ha comunicato alla ricorrente l'esito della sua indagine svolta a seguito della denuncia. Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 18 giugno 1999, egli ha chiesto a quest'ultimo di dichiarare, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, che non vi è luogo a statuire.
16
L'11 agosto 1999 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda nonché sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
Conclusioni delle parti
17
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere l'eccezione di irricevibilità;
—
decidere come di diritto sulla domanda di non luogo a statuire;
—
dichiarare che il mediatore e, per quanto di ragione, il Parlamento si sono illegittimamente astenuti dall'accertare un caso di cattiva amministrazione nell'azione della Commissione;
—
statuire come di diritto sulle spese.
18
Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
—
decidere sulle spese conformemente al proprio regolamento di procedura.
19
Il mediatore conclude che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che non vi è luogo a statuire;
—
decidere sulle spese come appaia conveniente alla luce delle circostanze.
Sull'eccezione di irricevibilità
Argomenti delle parti
20
Il Parlamento sostiene che il presente ricorso è manifestamente irricevibile.
21
In primo luogo, esso argomenta che emerge dalle disposizioni del Trattato CE che il mediatore non è un'istituzione comunitaria ai sensi dell'art. 4 del Trattato CE (divenuto art. 7 CE), bensì un organo delle Comunità europee abilitato a ricevere, conformemente all'art. 138 E del Trattato, le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale nell'Unione, denunce relative a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni.
22
Risulterebbe infatti dall'art. 138 E del Trattato che il mediatore non ha alcun vincolo con le istituzioni comunitarie. Inoltre, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, un ricorso per carenza potrebbe essere proposto solo nei confronti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Al riguardo, il Parlamento precisa che anche dall'art. 1, n. 3, della decisione 94/262 discende che il mediatore non può intervenire in un procedimento avviato dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria.
23
Secondo il Parlamento, il mediatore non è neppure un suo organo e, benché da esso nominato, svolge la sua attività in piena autonomia. L'inesistenza di un vincolo tra il Parlamento e il mediatore sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che è la Corte di giustizia a poterlo dichiarare dimissionario, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
24
Il Parlamento sostiene del pari che, in quanto gli atti adottati dal mediatore non costituiscono atti ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), questi non può essere considerato carente nei riguardi della ricorrente (ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, cause riunite T-169/98 e T-170/98, Schiocchet/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).
25
In secondo luogo, il Parlamento fa valere che il ricorso, in quanto lo designa come parte convenuta «per quanto di ragione», non è conforme alle prescrizioni dell'art. 44, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura. Infatti, sia la certezza del diritto sia il principio della sana amministrazione della giustizia esigerebbero che la parte convenuta sia definita in modo chiaro e senza equivoci.
26
In terzo luogo, il ricorso sarebbe altresì irricevibile in quanto, contrariamente al disposto dell'art. 175 del Trattato, la ricorrente non avrebbe preventivamente richiesto al Parlamento di agire. In ogni caso, quest'ultimo sarebbe stato manifestamente incompetente ad agire per intervenire in una controversia relativa all'asserito rifiuto della Commissione di consentire l'accesso ai propri documenti. Il fatto che il mediatore sia tenuto, ai sensi dell'art. 3 della decisione 94/262, a presentare una relazione al Parlamento in caso di cattiva amministrazione constatata nell'azione di un'istituzione non implicherebbe che quest'ultimo possa intervenire nelle indagini svolte dal mediatore. Infatti, tale relazione verrebbe trasmessa al Parlamento a scopo conoscitivo, per consentirgli di effettuare un controllo sulle attività del mediatore.
27
Infine, il Parlamento rileva che il Tribunale potrebbe decidere che non vi è luogo a statuire in quanto il mediatore ha preso posizione sulla denuncia della ricorrente in data 30 aprile 1999, ossia successivamente all'introduzione del ricorso.
28
Il mediatore sostiene che la lettera inviata alla ricorrente il 30 aprile 1999 per informarla dell'esito delle sue indagini ha posto fine all'inerzia asserita dalla ricorrente. Conseguentemente, e indipendentemente dal fatto che i suoi atti sono sprovvisti di carattere obbligatorio, non vi sarebbe luogo a statuire.
29
La ricorrente, pur contestando la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda la domanda di non luogo a statuire delle parti convenute.
30
In particolare, per quanto riguarda la natura giuridica del mediatore, la ricorrente contesta che quest'ultimo non possa considerarsi «organo» del Parlamento.
31
Essa rileva, in proposito, come la disciplina giuridica del mediatore si rinvenga nella parte V, titolo I, capo 1, del Trattato, relativa alle istituzioni e, in particolare, nella sezione 1 riguardante il Parlamento.
32
Essa richiama altresì la circostanza che il Parlamento nomini il mediatore per la durata della legislatura ed abbia il potere di elaborare lo statuto e le condizioni generali di funzionamento di quest'ultimo e di richiedere alla Corte di dichiararlo dimissionario. Essa ricorda come il mediatore, la cui sede è quella del Parlamento, debba presentare ogni anno a quest'ultimo una relazione e, in particolari casi di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione, una relazione speciale. Infine, la ricorrente sottolinea come il bilancio del mediatore figuri nell'allegato della sezione 1 (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee (v. artt. 12, 13 e 16 della decisione 94/262).
33
La ricorrente segnala che, anche sotto il profilo funzionale, l'azione del mediatore è coordinata con quella del Parlamento e ad essa complementare (ipotesi di cooperazione con la commissione per le petizioni del Parlamento). Inoltre, quest'ultimo eserciterebbe un potere di direttiva sul mediatore, esercitato in sede di approvazione della relazione annuale di quest'ultimo.
34
Ne conseguirebbe che, essendo il mediatore organo del Parlamento, il ricorso riguarderebbe in realtà solo l'inerzia di quest'ultimo, talché esso sarebbe conforme ai requisiti di ricevibilità dell'art. 175 del Trattato.
35
Secondo la ricorrente, supponendo anche che il mediatore non fosse un organo del Parlamento, ciò non toglierebbe che, nell'ambito di un'interpretazione evolutiva delle disposizioni in materia, un ricorso per carenza proposto contro il mediatore europeo dovrebbe essere dichiarato ricevibile per non privare di qualsiasi efficacia la funzione extragiudiziale di quest'ultimo (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339).
36
Sul punto, la ricorrente richiama l'art. 138 E del Trattato nonché la decisione 94/262, da cui si evincerebbe che il mediatore ha, di fatto, il dovere e non la facoltà di agire per risolvere i casi di cattiva amministrazione. Inoltre, si evincerebbe dalla decisione 94/90 che la decisione della Commissione che rigetti una domanda di accesso ai suoi documenti dev'essere debitamente motivata e indicare all'interessato «i mezzi d'impugnazione possibili, ossia il ricorso giurisdizionale e l'intervento del mediatore, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 173 e 138 E del Trattato che istituisce la Comunità europea». Orbene, se il mediatore non fosse tenuto ad intervenire in conseguenza del deposito di una denuncia relativa al rifiuto della Commissione di consentire l'accesso ai suoi documenti, la sua figura perderebbe di senso.
37
In ordine alla questione se gli atti del mediatore producano effetti giuridici obbligatori, la ricorrente assume che questi atti non possono essere equiparati a semplici «pareri» o «raccomandazioni». Infatti, l'intervento del mediatore sarebbe finalizzato ad assicurare una forma di «giustizia stragiudiziale» che si distinguerebbe nettamente dai tradizionali interventi «non vincolanti» delle istituzioni comunitarie. Infatti, nel caso dell'accesso ai documenti (v. supra, punto 36), la denuncia inoltrata al mediatore si configurerebbe come una forma di «ricorso amministrativo» diretto a risolvere i conflitti tra cittadino e istituzione comunitaria. Al riguardo, la ricorrente cita la lettera del mediatore 30 aprile 1999, nella quale quest'ultimo conclude che il rilievo critico formulato nei confronti della Commissione implica che quest'ultima dovrà riesaminare la sua istanza confermativa e concederle l'accesso ai documenti richiesti, a meno che non trovi applicazione una delle eccezioni previste dalla decisione 94/90.
38
Secondo la ricorrente, anche supponendo che gli atti adottati dal mediatore siano sprovvisti di effetti vincolanti, risulta dalla giurisprudenza che un ricorso per carenza è utilizzabile anche avverso l'omissione di atti non vincolanti dell'istituzione interessata, qualora questi costituiscano necessari presupposti per l'emanazione di futuri atti vincolanti (sentenza della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705). Ebbene, nei limiti in cui la Commissione, come nel caso di specie, sarebbe obbligata a riesaminare la domanda di accesso ai suoi documenti, in seguito a una decisione del mediatore che constatasse un caso di cattiva amministrazione, l'omissione del mediatore di prendere una tale «decisione» costituirebbe una carenza ai sensi dell'art. 175 del Trattato, essendo questa decisione un presupposto necessario ai sensi della menzionata giurisprudenza.
39
In ogni caso, secondo la ricorrente, escludere la ricorribilità «in carenza» avverso l'inerzia del mediatore comporterebbe un diniego di giustizia.
40
Infine, con riferimento all'argomento del Parlamento secondo cui esso non è stato richiesto di agire, la ricorrente ne sottolinea l'infondatezza in quanto il mediatore andrebbe considerato, per le ragioni precedentemente ricordate, alla stregua di un organo del Parlamento.
Giudizio del Tribunale
41
Va rilevato, preliminarmente, che, qualora nell'ambito di un ricorso per carenza l'atto la cui omissione costituisce l'oggetto della controversia sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, il ricorso diviene privo di oggetto, con la conseguenza che non occorre più statuire (sentenza del Tribunale 10 luglio 1997, causa T-212/95, Oficemen/Commissione, Race. pag. II-1161). Tuttavia, nel caso di specie, affinché il Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda di non luogo a statuire e decidere sulle spese, è dapprima necessario che siano soddisfatti i presupposti per la ricevibilità del ricorso ex art. 175 del Trattato. Occorre pertanto esaminare l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
42
Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può, se una parte lo richiede, statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salva contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue regolarmente. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire sulla domanda senza aprire la fase orale.
43
Ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato, «[o]gni persona fisica o giuridica può adire [il Tribunale] alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere».
44
In forza dell'art. 4 del Trattato, l'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti. Ciascuna di queste istituzioni agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato CE. Quest'ultimo istituisce inoltre un Banca centrale europea [art. 4 A del Trattato CE (divenuto art. 8 CE)] nonché una Banca europea per gli investimenti [art. 4 B del Trattato CE (divenuto art. 9 CE)], le quali agiscono anch'esse nei limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dal Trattato e dai loro statuti allegati al medesimo.
45
Infine, ai sensi dell'art. 11, n. 4, della decisione 94/262, «per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto del personale delle Comunità europee».
46
Si evince da queste disposizioni che il mediatore non è un'istituzione comunitaria ai sensi dell'art. 175 del Trattato, con la conseguenza che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nei limiti in cui attiene all'inerzia del mediatore.
47
In ordine alla questione se il ricorso sia nondimeno ricevibile nei limiti in cui è diretto contro il Parlamento, va ricordato che, anche supponendo che ai fini del presente ricorso il mediatore sia effettivamente considerato organo del Parlamento, ciò non toglie che un ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo se l'istituzione interessata abbia omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere o di adottare un atto che l'avrebbe riguardata direttamente e individualmente (sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punto 59).
48
Emerge dall'esame dell'art. 138 E del Trattato, della decisione 94/262 nonché delle disposizioni di esecuzione di quest'ultima che il mediatore, qualora constati un caso di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione, è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento nella quale può, se lo ritiene opportuno, formulare raccomandazioni. Il ricorrente viene semplicemente informato, tramite il mediatore, del risultato dell'indagine e del parere formulato dall'istituzione interessata (v. art. 138 E, n. 1, secondo comma, del Trattato e art. 3, n. 7, della decisione 94/262).
49
Il ricorso per carenza sarebbe quindi ricevibile soltanto se la detta relazione costituisse, nei confronti della ricorrente, un atto impugnabile che la riguardasse direttamente ed individualmente ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del Trattato.
50
Orbene, la relazione cosi trasmessa al Parlamento, in quanto si limita a constatare un caso di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione ed eventualmente a formulare raccomandazioni, non produce per definizione alcun effetto giuridico nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 173 del Trattato e non vincola nemmeno il Parlamento, il quale è libero di decidere sul seguito da attribuirle nell'ambito dell'esercizio dei poteri conferitigli dal Trattato. Un rilievo analogo vale, a maggior ragione, per la relazione annuale che il mediatore deve altresì presentare al Parlamento al termine di ogni sessione annuale, in merito ai risultati complessivi delle sue indagini (v. art. 138 E, n. 1, secondo comma, del Trattato e art. 3, n. 8, della decisione 94/262).
51
Occorre pertanto dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente, dal momento che l'unico atto che avrebbe consentito di darle soddisfazione sarebbe stato, conformemente all'art. 138 E del Trattato, la redazione e successiva trasmissione al Parlamento di una relazione che constatasse un caso di cattiva amministrazione nell'azione della Commissione, e che tale relazione non può considerarsi, né per la sua forma né per la sua natura, atto impugnabile con ricorso di annullamento (ordinanze del Tribunale 26 novembre 1996, causa T-167/95, Kuchlenz-Winter/Consiglio, Race. pag. II-1607, punti 20 e 21, e 3 luglio 1997, causa T-201/96, Smanor e Ségaud/Commissione, Race, pag. II-1081, punto 25).
52
Tale conclusione non risulta infirmata dall'argomento della ricorrente secondo cui risulta dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio, allegato alla decisione 94/90, che la presa di posizione del mediatore è un presupposto necessario affinché la Commissione possa riesaminare la propria decisione di negare l'accesso ai suoi documenti. Invero, come si è testé rilevato, la relazione che il mediatore deve trasmettere al Parlamento quando constati un caso di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione, pur essendo idonea ad esercitare eventualmente un'influenza sull'atteggiamento della Commissione nei confronti della domanda di accesso ai documenti della ricorrente, non produce effetti giuridici obbligatori, nel senso che la Commissione sia tenuta a recepire le conclusioni della detta relazione ed a conformarsi alle raccomandazioni in essa eventualmente formulate. Tale obbligo, del resto, non è imposto alla Commissione da alcuna disposizione della normativa applicabile.
53
Infine, la circostanza che il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, allegato alla decisione 94/90, consideri come«mezzi di impugnazione possibili» sia il ricorso di annullamento sia la denuncia al mediatore non può risolversi, in mancanza di un'espressa disposizione del Trattato, in una modifica della disciplina giuridica del mediatore, quale è descritta dall'art. 138 E del Trattato, e in una equiparazione degli effetti del deposito di una denuncia al mediatore a quelli dell'introduzione di un ricorso di annullamento. Invero, mentre l'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) stabilisce che l'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al Trattato è tenuta a prendere i provvedimenti che la sentenza della Corte di giustizia comporta, l'art. 138 E del Trattato si limita a prevedere che il mediatore, qualora constati un caso di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione, trasmette una relazione al riguardo al Parlamento.
54
Emerge da quanto sopra che l'argomento della ricorrente secondo cui l'impossibilità di esperire un ricorso per carenza nei confronti del mediatore equivale a un diniego di giustizia si basa su premesse erronee per quanto riguarda sia la disciplina giuridica del mediatore sia la portata e la natura delle sue competenze, quali sono previste dall'art. 138 E del Trattato, e deve conseguentemente essere respinto.
55
Discende dal complesso delle suddette considerazioni che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
56
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel presente procedimento, il Parlamento ha chiesto al Tribunale di statuire sulle spese conformemente alle disposizioni del proprio regolamento di procedura. Tale conclusione non può considerarsi una domanda diretta alla condanna alle spese della ricorrente (sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban/Parlamento, Race. pag. I-2253, punto 26). Ne consegue che ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
cosi provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 maggio 2000
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
B. Vesterdorf
( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.
Full & Egal Universal Law Academy