Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera con cui la Commissione respinge una richiesta di informazioni riguardo a certi tassi d'interesse - Esclusione
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
2 Commissione - Diritto di acceso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Distinzione tra informazione e documento - Obbligo della Commissione di rispondere a ogni richiesta di informazioni di un privato - Insussistenza
(Decisione della Commissione 94/90)
Massima
1 Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) soltanto i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Non rientra nella fattispecie una lettera della Commissione che rifiuta di dar seguito a una domanda di informazioni del ricorrente riguardo ai tassi d'interesse applicati dalla Banca europea per gli investimenti ai prestiti destinati a finanziare progetti che favoriscono lo sviluppo economico della Polinesia francese, poiché l'informazione richiesta figura in atti adottati dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Al riguardo, nessuna disposizione di diritto comunitario impone alla Commissione l'obbligo di rispondere a una domanda, presentata da una persona stabilita nel territorio di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, di individuazione dei passaggi pertinenti della normativa comunitaria.
2 Ai fini dell'applicazione della decisione 94/90, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, appare necessario mantenere una distinzione tra la nozione di documento e quella di informazione. Infatti, nessuna delle disposizioni di tale decisione e del codice di condotta che vi è allegato tratta del diritto di accesso a un'informazione, poiché tale diritto riguarda soltanto dei documenti. Solo un `considerando' della decisione 94/90 menziona la dichiarazione relativa al diritto di accesso all'informazione allegata all'Atto finale del Trattato sull'Unione europea. Tale menzione, che non costituisce oggetto di alcuna spiegazione complementare, non può attribuire un nuovo significato al termine «documento» più volte utilizzato nella decisione 94/90. Non è pertanto possibile dedurre dalla decisione 94/90 che il diritto di accesso del pubblico a un documento della Commissione implichi per questa il dovere di rispondere a ogni domanda di informazione di un privato.
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