Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità della domanda - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2]
2. Dipendenti - Ricorso - Legittimazione a proporlo - Persone che rivendicano lo status di dipendenti di ruolo o di agenti diversi dagli agenti locali - Persona non espressamente contemplata da una decisione che consente nomine in ruolo in deroga allo Statuto
[Trattato CE, art. 179 (divenuto art. 236 CE); Statuto del personale, artt. 90 e 91]
3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova
[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2]
Massima
1. La questione della ricevibilità del ricorso principale non dev'essere esaminata, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento sommario, ma deve essere riservata all'analisi del ricorso principale, a meno che quest'ultimo non risulti, prima facie, manifestamente irricevibile. Una pronuncia sulla ricevibilità in sede di procedimento sommario, nel caso in cui essa non sia, prima facie, totalmente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito.
2. L'art. 179 del Trattato (divenuto art. 236 CE), che attribuisce al giudice comunitario la competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, va inteso nel senso che esso si applica esclusivamente alle persone che hanno lo status di dipendente di ruolo o di agente diverso da agente locale e a quelle che rivendicano tale status. Infatti, gli artt. 90 e 91 dello Statuto, relativi ai rimedi giuridici, non riguardano solo i dipendenti in servizio, ma anche i candidati a un posto o a un concorso generale.
Pertanto, quando, in deroga allo Statuto, una decisione del Consiglio consente all'autorità che ha il potere di nomina di nominare in qualità di dipendenti in prova una categoria di persone espressamente contemplate non si può considerare candidata ad un posto nelle Comunità una persona non appartenente a tale categoria.
3. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in relazione alla necessità di una pronuncia provvisoria per evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile per gli interessi della parte che chiede il provvedimento provvisorio.
Tocca alla parte che chiede il provvedimento provvisorio fornire la prova di non poter attendere la conclusione del procedimento principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
Parti
Nel procedimento T-107/99 R,
María Soledad García Retortillo, traduttrice free-lance, residente in Cáceres (Spagna), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Greta Françoise Parmentier e Véronique Peere, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
richiedente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Martin Bauer e Diego Canga Fano, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Philip Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione del Consiglio 1° maggio 1999, 1999/307/CE, che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119, pag. 49), e, dall'altro, delle decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio relative alla nomina in qualità di dipendenti delle Comunità europee e all'integrazione nei suoi uffici dei soli agenti dell'ex segretariato di Schengen in servizio alla data del 2 ottobre 1997,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito giuridico e fatti della controversia
1 Il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (GU 1997, C 340, pag. 93; in prosieguo: il «Protocollo»), allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato istitutivo della Comunità europea dall'atto finale del Trattato di Amsterdam, che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU 1997, C 340, pag. 1), integra l'acquis di Schengen, come definito nell'allegato, nell'ambito giuridico e istituzionale dell'Unione europea nella forma di cooperazione rafforzata.
2 Gli artt. 2 e 7 del Protocollo recitano:
«Articolo 2
1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto comitato esecutivo.
(...)
Articolo 7
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio».
3 Con nota 15 aprile 1999 il segretario generale del Consiglio trasmetteva al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) due progetti di decisione del Consiglio elaborati dal suo segretariato generale, fra cui il progetto che stabiliva le modalità dell'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio, contrassegnato con la dicitura «7328/99 Schengen 25». Il punto 3 di tale nota invitava le delegazioni «ad esprimere il loro accordo su tali progetti di decisione» ed «a suggerire al Consiglio di adottarli, nelle versioni predisposte dai giuristi linguisti, mediante procedura scritta da concludersi il 1° maggio a mezzogiorno».
4 Il 21 aprile 1999 il Coreper decideva di applicare la procedura scritta per l'adozione del progetto di decisione del Consiglio riguardante le modalità di integrazione del segretariato generale di Schengen nel segretariato generale del Consiglio.
5 La procedura scritta veniva aperta con il telex n. 1845, inviato dal segretario generale del Consiglio ai membri dello stesso il 26 aprile 1999.
6 Detto telex è redatto, nei punti che qui rilevano, come segue:
«In seguito alla decisione del [Coreper] (seconda parte) del 21 aprile 1999 di ricorrere alla procedura scritta, Vi prego di indicare se siete d'accordo per l'adozione delle decisioni del Consiglio, come figuranti nei documenti 7581/99 SCHENGEN 29 [decisione riguardante le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio] e 7582/99 SCHENGEN 30 JAI 34.
Siete pregati di rispondere a questa domanda con un SI, con un NO o con un ASTENUTO.
(...)
Si ricorda che la concertazione con le OSP ha evidenziato divergenze menzionate in una relazione del segretario generale del Consiglio (...)».
7 Il testo del telex n. 1845 si conclude con l'indicazione della data entro la quale le risposte sarebbero dovute pervenire al segretariato generale del Consiglio.
8 Il 3 maggio 1999 il segretario generale del Consiglio inviava alle delegazioni degli Stati membri il telex n. 2053 relativo alla chiusura della procedura scritta aperta con il telex n. 1845. In detto telex si dichiara che «la procedura scritta relativa all'adozione del[la decisione del Consiglio riguardante le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio] è stata chiusa il 1° maggio 1999» e che «tutte le delegazioni hanno approvato l'adozione di tale atto, come figurante nel documento 7581/99 SCHENGEN 29, ad eccezione della delegazione austriaca, che si è astenuta, e della delegazione francese, che ha espresso voto contrario».
9 Il 7 maggio 1999 la decisione del Consiglio 1° maggio 1999, 1999/307/CE, che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GU L 119, pag. 49; in prosieguo: la «decisione 1999/307»).
10 Ai sensi del punto 3 dei considerando della decisione 1999/307, l'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio «è intesa a garantire che, al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'applicazione e lo sviluppo delle disposizioni relative a detto acquis continuino ad aver luogo in condizioni tali da assicurarne il buon funzionamento».
11 Gli artt. 1-3 della decisione 1999/307 recitano:
«Articolo 1
1. La presente decisione è intesa a stabilire le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio.
2. Ai fini della presente decisione, il segretariato di Schengen si intende costituito dalle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).
Articolo 2
In deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in seguito denominato "Statuto", e fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione, l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, può nominare presso il segretariato generale del Consiglio le persone di cui all'articolo 1 della presente decisione in qualità di funzionari in prova delle Comunità europee in virtù dello statuto e assegnarle ad uno degli impieghi figuranti a tal fine nella tabella dell'organico del segretariato generale del Consiglio per l'esercizio 1999, nella categoria, nel quadro, nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella di equivalenza figurante nell'allegato.
Articolo 3
L'AIPN può procedere alle nomine previste all'articolo 2 dopo aver verificato che le persone in questione:
a) sono cittadini di uno degli Stati membri;
b) sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
c) offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
d) soddisfano le condizioni di idoneità fisica richieste per l'esercizio di tali funzioni;
e) forniscono i documenti giustificativi attestanti che:
i) esse erano impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 2 ottobre 1997, o in qualità di membro del Collegio dei Segretari generali del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen, o in qualità di agente legato ad un contratto di lavoro all'Unione economica Benelux, o in qualità di agente statutario del segretariato del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen e vi esercitavano effettivamente un'attività;
ii) erano ancora impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 1° maggio 1999, e
iii) esercitavano effettivamente presso il segretariato di Schengen, alle date di cui ai punti i) e ii), funzioni connesse all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, di assistenza alla presidenza e alle delegazioni, di gestione delle questioni finanziarie e di bilancio, di traduzione e/o d'interpretazione, di documentazione o di segreteria, ad esclusione dei compiti di supporto tecnico o amministrativo;
f) forniscono i documenti giustificativi, diplomi, titoli o certificati attestanti che esse dispongono del livello di qualifica o di esperienza richiesto per esercitare le funzioni corrispondenti alla categoria o al quadro in cui devono essere integrate».
12 L'art. 5 del dispositivo della decisione 1999/307 dispone che essa «entra in vigore il giorno dell'adozione» ed «è applicabile a partire dal 1° maggio 1999».
Procedimento
13 Il 30 aprile 1999 la richiedente ha presentato all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), un reclamo contro la decisione 1999/307.
14 Nella stessa data la richiedente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l'annullamento della decisione 1999/307 e delle decisioni dell'APN del Consiglio recanti nomina, come dipendenti delle Comunità europee, e integrazione negli uffici del Consiglio, dei soli agenti dell'ex segretariato di Schengen in servizio alla data del 2 ottobre 1997 (in prosieguo: le «decisioni contestate dell'APN»).
15 Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, essa ha proposto inoltre una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 1999/307 e delle decisioni contestate dell'APN.
16 Il Consiglio ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 10 maggio 1999.
17 Invitata a replicare per iscritto alla memoria depositata dal Consiglio, la richiedente ha comunicato le proprie osservazioni con memoria depositata il 12 maggio 1999, che è stata immediatamente trasmessa al Consiglio.
18 Con lettera 5 maggio 1999 il Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado del servizio del contenzioso comunitario, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais, ha chiesto d'intervenire a sostegno delle conclusioni del resistente.
19 Il 7 giugno 1999 il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro il ricorso di annullamento.
20 Tenuto conto degli elementi del fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti provvisori, senza che possa ravvisarsi l'utilità di ascoltare previamente le difese orali delle parti e di ammettere l'intervento del Regno di Spagna.
In diritto
21 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE) e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA/CEE/Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom/CECA/CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato oppure adottare i provvedimenti provvisori necessari.
22 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura precisa che la domanda per la sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. La questione della ricevibilità del ricorso principale non dev'essere esaminata, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento sommario, ma deve essere riservata all'analisi del ricorso principale, a meno che quest'ultimo non risulti, a prima vista, manifestamente irricevibile. Una pronuncia sulla ricevibilità in sede di procedimento sommario, nel caso in cui essa non sia, prima facie, totalmente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito (ordinanza del presidente del Tribunale 4 febbraio 1999, causa T-196/98 R, Peña Abizanda e a./Commissione, Racc. PI pag. II-5, punto 10, e la giurisprudenza citata).
23 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che la domanda di provvedimenti provvisori deve specificare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento richiesto. Tali condizioni devono concorrere, di modo che, se una di esse non è soddisfatta, la domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta (ordinanza del presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. PI pag. II-57, punto 18).
24 Nell'ambito di tale valutazione globale il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire il modo in cui vanno accertate le varie condizioni predette. Detto potere discrezionale dev'essere esercitato con riguardo alle particolarità del singolo caso [ordinanza del presidente della Corte 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 28].
Argomenti delle parti
Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori
25 Nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente, che ha lavorato come traduttrice presso il segretariato di Schengen dal 1° gennaio 1993 al 30 ottobre 1994, deduce che sia la decisione 1999/307, che sarebbe stata adottata mediante procedura scritta il 30 aprile 1999 alle ore 12, sia le decisioni contestate dell'APN la privano definitivamente di ogni possibilità di essere assunta per occupare uno dei 71 posti creati appositamente per permettere l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea. Tali atti sarebbero dunque lesivi nei suoi confronti.
26 Nella sua qualità di candidata ai posti creati appositamente per integrare l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, la richiedente sarebbe legittimata a sottoporre al giudizio del Tribunale la controversia che la vede opposta al Consiglio ai sensi dell'art. 179 del Trattato CE (divenuto art. 236 CE) (in questo senso, ordinanza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-30/96, Gomes de Sá Pereira/Consiglio, Racc. pag. II-785, punto 24).
27 Il Consiglio sostiene, in via preliminare, che la richiedente commette un errore di fatto allorché afferma che il telex n. 1845 indica la data del 30 aprile 1999. Infatti, dall'ultimo paragrafo di tale documento, prodotto come allegato alla sua memoria, emerge che, contrariamente alle prime versioni in lingua spagnola e finlandese, che menzionavano la data del 30 aprile 1999, le risposte dovevano pervenire al segretariato generale del Consiglio «entro le ore 12 di sabato 1° maggio 1999». Il Consiglio ne trae la conclusione che la decisione 1999/307 è stata adottata nella stessa data, come viene dichiarato nel telex n. 2053 del 3 maggio seguente (supra, punto 8).
28 Inoltre il Consiglio sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori è manifestamente irricevibile, per tre ragioni.
29 In primo luogo, la domanda di provvedimenti provvisori sarebbe prematura (ordinanza del Tribunale 13 marzo 1998, causa T-247/97, Lonuzzo-Murgante/Parlamento, Racc. PI pag. II-317, punti 42 e 43). Da un lato, il ricorso sarebbe stato proposto prima dell'adozione della decisione 1999/307. Dall'altro, l'art. 2 della decisione 1999/307 dispone che l'APN può nominare al segretariato generale del Consiglio i membri dell'ex segretariato di Schengen «in deroga allo statuto» e «fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3». Ora, alla data della presentazione del ricorso le decisioni contestate dell'APN non erano ancora state adottate, dal momento che quest'ultima non aveva ancora portato a termine il lavoro di verifica prescritto dall'art. 3 della decisione 1999/307.
30 In secondo luogo, la richiedente non avrebbe interesse ad agire e gli atti impugnati non sarebbero lesivi nei suoi confronti.
31 Il ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 179 del Trattato, sarebbe manifestamente irricevibile nella parte in cui tende ad ottenere l'annullamento della decisione 1999/307, poiché tale atto non è stato adottato dal Consiglio in funzione di APN. Infatti, la decisione 1999/307 sarebbe un atto di portata generale fondato sull'art. 7 del Protocollo e soggetto al controllo di legittimità previsto dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). A ogni modo, la decisione 1999/307, manifestamente, non riguarderebbe individualmente la richiedente.
32 Il ricorso principale sarebbe pure irricevibile nella parte in cui tende ad ottenere l'annullamento delle decisioni contestate dell'APN, poiché la richiedente, che non è dipendente in servizio né candidata a un posto, non ha la qualità di persona cui si applica lo Statuto (ordinanza Gomes de Sá Pereira/Consiglio, citata, punti 24 e 26). La richiedente avrebbe dunque agito nell'interesse della legge, mentre, secondo la giurisprudenza, un ricorrente può far valere a sostegno di un ricorso di annullamento soltanto le censure personali (sentenza 25 settembre 1991, causa T-163/89, Sebastiani/Parlamento, Racc. pag. II-715, punto 24).
33 In ultimo luogo, il Consiglio rileva che la domanda di provvedimenti provvisori non soddisfa le condizioni poste dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, secondo il quale «il ricorso (...) deve contenere (...) l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti».
Sulle condizioni per la concessione dei provvedimenti richiesti
34 La richiedente sostiene che la condizione relativa all'urgenza è soddisfatta poiché, in applicazione delle decisioni impugnate, essa e gli altri cittadini comunitari in possesso di qualifiche equivalenti o superiori a quelle degli agenti assunti sarebbero definitivamente esclusi dal campo di applicazione delle modalità d'integrazione contestate. Precisa che tali modalità non riguardano la copertura di un posto o di un numero di posti limitati, bensì, in realtà, la copertura di tutti i posti creati appositamente per consentire l'integrazione dell'acquis di Schengen nel segretariato generale del Consiglio. Pertanto, l'applicazione delle decisioni impugnate condurrebbe a una ricomposizione sostanziale e irreversibile della composizione del personale del segretariato generale del Consiglio. Inoltre, tali decisioni sarebbero particolarmente gravi in quanto sarebbero state adottate in flagrante violazione dell'art. 24 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee e delle disposizioni statutarie applicabili ad ogni assunzione di dipendenti delle Comunità europee.
35 Pertanto, se non venisse disposta la sospensione dell'esecuzione richiesta, l'APN rischierebbe di integrare negli uffici del Consiglio dipendenti le cui qualità di competenza, rendimento e integrità non sarebbero state accertate da una commissione giudicatrice composta in conformità alle disposizioni dell'allegato III dello Statuto. L'indipendenza della funzione pubblica europea potrebbe così essere rimessa in discussione.
36 Del resto, il mancato rispetto, da parte del Consiglio, dell'obbligo ad esso incombente di assumere, al fine di procedere all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, soltanto dipendenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, può causare un pregiudizio grave ed irreparabile a tutti i cittadini europei e più in particolare alla richiedente.
37 Inoltre l'applicazione delle decisioni impugnate porterebbe ad escludere definitivamente la richiedente dalla copertura dei posti creati per procedere all'integrazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
38 Per quanto riguarda la sussistenza dei motivi che giustificherebbero, prima facie, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza richiesti, la richiedente rinvia senza ulteriori precisazioni ai motivi dedotti nell'ambito del ricorso di annullamento. Si limita a sottolineare che la decisione 1999/307 è stata adottata il 30 aprile 1999, mentre il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il giorno seguente. Il Consiglio avrebbe adottato la decisione 1999/307 pur non disponendo di un'adeguata base giuridica. La richiedente si riferisce, a questo proposito, al telex n. 1845 inviato dal segretario generale del Consiglio ai membri dello stesso, che indicava che le risposte relative all'adozione del documento 7581/99 SCHENGEN 29 dovevano pervenire al segretariato generale del Consiglio «entro le ore 12 di venerdì 30 aprile 1999».
39 Nella memoria depositata il 12 maggio 1999 la richiedente sottolinea che tutti gli Stati membri hanno trasmesso la propria decisione al Consiglio entro la mezzanotte del 30 aprile 1999, di modo che la decisione 1999/307 sarebbe stata adottata e sarebbe entrata in vigore il 30 aprile 1999, e non il 1° maggio 1999. Dall'illegittimità della decisione 1999/307 discenderebbe l'illegittimità di tutte le decisioni adottate dall'APN del Consiglio in applicazione della stessa.
40 Inoltre, in applicazione del principio di gerarchia delle norme, una decisione del Consiglio non potrebbe derogare alle norme stabilite da un regolamento adottato previa consultazione delle istituzioni interessate e del comitato dello Statuto.
41 Infine, le decisioni contestate dell'APN del Consiglio di nominare in ruolo gli agenti del segretariato di Schengen sarebbero illegittime in quanto sarebbero state adottate in violazione degli artt. 4, 27, 28, e 29 dello Statuto.
42 In ultimo luogo, il Consiglio non potrebbe sostenere che una paralisi del funzionamento dell'ex segretariato di Schengen recherebbe grave pregiudizio alla continuità del servizio. Infatti il funzionamento dell'ex segretariato di Schengen potrebbe essere assicurato, in attesa di organizzare concorsi generali per coprire i posti appositamente creati, tramite l'assunzione di agenti temporanei nel rispetto dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»). L'interesse dei membri dell'ex segretariato di Schengen non potrebbe giustificare la violazione delle norme dello Statuto e del RAA.
43 Il Consiglio contesta la sussistenza nella fattispecie delle condizioni per la concessione della sospensione. Rileva inoltre che la valutazione degli interessi in gioco induce a propendere per il mantenimento in vigore della decisione 1999/307, che ha fra i suoi obiettivi quello di «garantire che, al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'applicazione e lo sviluppo delle disposizioni relative a detto acquis continuino ad aver luogo in condizioni tali da assicurarne il buon funzionamento».
Giudizio del Tribunale
44 L'art. 179 del Trattato, che attribuisce al giudice comunitario la competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi dipendenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, va inteso nel senso che esso si applica esclusivamente alle persone che hanno la qualità di dipendenti di ruolo o di agenti diversi dagli agenti locali e a quelle che rivendicano tale qualità (ordinanza Gomes de Sá Pereira/Consiglio, citata, punto 24). Infatti, gli artt. 90 e 91 dello Statuto, relativi ai rimedi giuridici, non riguardano solo i dipendenti in servizio, ma anche i candidati a un posto (ordinanza della Corte 27 febbraio 1991, causa C-126/90 P, Bocos Viciano/Commissione, Racc. pag. I-781, punto 13; ordinanza Gomes de Sá Pereira/Consiglio, citata, punto 24) o a un concorso generale (ordinanza del Tribunale 16 maggio 1994, causa T-37/93, Stagakis/Parlamento, Racc. PI pag. II-451, punto 16).
45 Nella fattispecie è pacifico, da un lato, che la richiedente non è dipendente ai sensi delle disposizioni dello Statuto, né agente non locale ai sensi delle disposizioni del RAA e, dall'altro, che la decisione 1999/307 non costituisce un bando di concorso generale. In considerazione della giurisprudenza menzionata, il giudice comunitario sarebbe dunque competente a conoscere della controversia tra la richiedente e il Consiglio, sia nell'ambito del procedimento sommario che in sede di procedimento principale, soltanto se la richiedente fosse candidata a un posto.
46 Ora, non può essere questo il caso. In effetti, la decisione 1999/307 non ha, manifestamente, per oggetto di dare la possibilità di accedere al pubblico impiego comunitario a persone diverse da quelle contemplate dal suo art. 1. Come risulta espressamente dall'art. 2 di tale decisione, l'APN può nominare al segretariato generale del Consiglio «le persone di cui all'articolo 1» della stessa «in qualità di funzionari in prova delle Comunità europee», «in deroga allo Statuto (...) e fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3» della medesima decisione.
47 Poiché la decisione 1999/307 non offre alle persone da essa non espressamente contemplate la possibilità di pretendere di essere nominate dipendenti delle Comunità ai sensi dello Statuto, la richiedente, che non fa parte della categoria di persone cui si riferisce l'art. 1 della decisione 1999/307, non può essere considerata persona cui si applica lo Statuto ai sensi degli artt. 90 e 91 dello stesso. La presente situazione si distingue da quelle in cui sono stati dichiarati ricevibili i ricorsi basati sull'art. 179 del Trattato e proposti dal vincitore di un concorso contro la mancanza di un'offerta di assunzione da parte dell'istituzione organizzatrice di tale concorso (ordinanza del Tribunale 22 febbraio 1990, causa T-72/89, Bocos Viciano/Commissione, Racc. pag. II-57) e dal candidato a un posto per il quale era stato pubblicato un avviso di posto vacante (ordinanza Gomes de Sá Pereira/Consiglio, citata).
48 Ne consegue che la richiedente avrebbe dovuto proporre il ricorso principale nel quale s'inserisce la domanda di provvedimenti provvisori in base all'art. 173 del Trattato, in quanto nel medesimo ricorso si deduce l'impossibilità della richiedente, a causa della decisione 1999/307, di essere nominata dipendente presso il segretariato generale del Consiglio.
49 Pertanto il ricorso principale, nella parte in cui mira a ottenere l'annullamento della decisione 1999/307, appare prima facie manifestamente irricevibile.
50 In secondo luogo, il ricorso principale della richiedente mira, del pari, a ottenere l'annullamento delle decisioni contestate dell'APN. A tale proposito è sufficiente osservare che l'art. 2 della decisione 1999/307 dispone che l'APN «può nominare» presso il segretariato generale del Consiglio i membri dell'ex segretariato di Schengen «in deroga allo statuto dei funzionari» e «fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3». Come ha rilevato il Consiglio, senza essere contraddetto sul punto dalla richiedente nella memoria depositata il 12 maggio 1999, quando la richiedente ha proposto il ricorso principale le decisioni contestate dell'APN non erano ancora state adottate. Si deve rilevare, in proposito, che la richiedente non ha nemmeno specificato le decisioni cui si riferiva nella domanda di provvedimenti provvisori.
51 Si deve dunque constatare che il ricorso principale, nella parte in cui mira ad ottenere l'annullamento delle decisioni contestate dell'APN, è prima facie prematuro e, come tale, parimenti irricevibile.
52 Del resto, a proposito delle condizioni per l'adozione di provvedimenti provvisori, si deve ricordare che l'urgenza di una domanda in tal senso dev'essere valutata in relazione alla necessità di una pronuncia provvisoria per evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che chiede il provvedimento provvisorio. Tocca a quest'ultima fornire la prova di non poter attendere la conclusione del procedimento principale senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (ordinanza Willeme/Commissione, citata, punto 36; ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857, punto 62).
53 Nella fattispecie la richiedente non ha fornito alcun elemento che permetta di concludere che i provvedimenti richiesti presentano per lei un carattere urgente, limitandosi a dedurre, come pregiudizio subìto, la sua definitiva eliminazione dall'ambito di applicazione delle modalità d'integrazione previste dalla decisione 1999/307. La richiedente non precisa dunque in qual modo il danno arrecato ai suoi interessi dalla decisione 1999/307, anche a volerlo considerare accertato, sarebbe di una gravità tale che non le sarebbe possibile attendere la pronuncia nel procedimento principale senza la sospensione richiesta.
54 Di conseguenza, poiché non è soddisfatta la condizione relativa all'urgenza, si deve respingere, anche per questo motivo, la domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dalla richiedente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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