Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che fissa le condizioni per la fornitura delle informazioni ricavate dai sistemi telematici di prenotazione - Ricorso di venditori di sistemi telematici di prenotazione - Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2299/89, art. 2, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93, e art. 6, n. 1, lett. b), punto v), come modificato dal regolamento (CE) n. 323/1999]
Massima
$$La possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obbiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame.
Le parti ricorrenti, venditori di sistemi telematici di prenotazione, non hanno dimostrato di essere individualmente interessate dall'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, come integrato dal regolamento n. 323/1999, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, articolo che fissa le condizioni in base alle quali un venditore del sistema può fornire informazioni di carattere statistico o di altro genere ricavandole dal suo sistema telematico di prenotazione. Tali venditori sono presi in considerazione dalla detta disposizione nella loro qualità obbiettiva di «venditore del sistema», allo stesso titolo di ogni altro venditore del sistema, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 3089/93.
( v. punti 47, 50 e 55 )
Parti
Nella causa T-113/99,
The Galileo Company, con sede in Swindon, Wiltshire (Regno Unito),
Galileo International LLC, con sede in Rosemont, Illinois (Stati Uniti d'America),
rappresentate dal sig. R. Plender, QC, e dalla sig.ra S. Masters, barrister, su incarico della sig.ra K. Holmes e del sig. D. Austin, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,
ricorrenti,
sostenute da
Amadeus Global Travel Distribution, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. M. Caballero Clavijo, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,
interveniente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. E. Uhlmann, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Benyon, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale dell'art. 1, n. 7, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 323, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) (GU L 40, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sig.ri A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 Prima della comparsa dei sistemi telematici di prenotazione [in prosieguo: i «CRS» (computerized reservation system)], la vendita dei titoli di trasporto aereo era effettuata direttamente dalle compagnie aeree. Con lo sviluppo dei computer, le agenzie di viaggio hanno potuto avere accesso diretto ai sistemi informatici di tali compagnie per ottenere informazioni ed effettuare prenotazioni. L'accesso era tuttavia limitato al solo sistema elaborato dalla compagnia che offriva l'accesso telematico e solo le grandi compagnie aeree offrivano tale servizio. Si sono in seguito sviluppati i CRS «ad accesso multiplo», che consentivano di collegarsi, partendo da un unico terminale, a particolari sistemi di singole compagnie. Tali sistemi non implicavano la creazione di una banca dati distinta e spesso riguardavano solo le principali compagnie aeree nazionali, con la possibilità di limitare l'accesso ai venditori di viaggi stabiliti all'estero.
2 Le compagnie aeree si sono allora raggruppate per creare CRS neutri, su scala mondiale, che costituivano sistemi indipendenti comprendenti banche dati che raccolgono informazioni presso numerosi venditori di viaggi.
3 La Galileo International LLC (in prosieguo: la «GILLC») possiede e gestisce un CRS su scala mondiale che consente agli abbonati, ossia, in particolare, alle agenzie di viaggio, di effettuare prenotazioni automatizzate presso un gran numero di prestatori di servizi nel settore dei viaggi, come le compagnie aeree, le società di locazione di autoveicoli o gli alberghi. The Galileo Company, filiale controllata per il 99 % dalla GILLC, offre a quest'ultima servizi di assistenza, collegati con il CRS mondiale, nell'Unione europea, in Medio Oriente, in Africa, in Asia, nel Pacifico ed in America latina.
4 Stando alle ricorrenti, esistono quattro CRS di tale tipo: la GILLC, di cui sono segnatamente proprietari la United Airlines, la British Airways, il SAir Group, la KLM Royal Dutch Airlines, la US Airways e l'Alitalia, l'Amadeus, di cui sono proprietarie la Lufthansa, l'Iberia e l'Air France, il Sabre, di cui è segnatamente proprietaria l'American Airlines, e il Worldspan, di cui sono proprietarie la Delta Airways, la TWA e la Northwest. Per i periodi considerati nella presente causa, tali CRS sarebbero stati i soli ad offrire servizi di trasporto aereo proposti o utilizzati nel territorio comunitario. Inoltre, questi quattro CRS sarebbero i soli ad operare su scala mondiale.
5 Nella banca dati CRS sono stati inseriti due tipi d'informazione: le informazioni contenute nelle domande di prenotazione provenienti dalle agenzie di viaggio e quelle fornite dalle compagnie aeree. Tali informazioni, in genere designate con l'espressione «trasferimento di dati relativi all'informazione commerciale» («Marketing Information Data Transfer», in prosieguo: il «MIDT»), si prestano ad essere vendute come prodotti a parte. Le ricorrenti propongono quattro prodotti MIDT: un prodotto destinato al mercato americano, un prodotto internazionale (mondo intero, salvo gli Stati Uniti d'America), un prodotto mondiale ed un prodotto regionale.
6 Il 24 luglio 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2299/89, relativo ad un codice di comportamento in materia di CRS (GU L 220, pag. 1). Tale regolamento è stato modificato, segnatamente all'art. 6, dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (GU L 278, pag. 1).
7 Il 9 luglio 1997 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 2299/89. Non vi era prevista alcuna modifica dell'art. 6, n. 1, lett. b), di tale regolamento.
8 Il 15 maggio 1998 il Parlamento ha adottato la proposta della Commissione, riservandosi di emendarla (GU C 167, pagg. 288 e 293). Tra gli emendamenti figurava l'aggiunta di un punto v) all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2299/89.
9 Il 15 giugno 1998 la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento che integrava, in particolare, l'emendamento di cui sopra del Parlamento.
10 Il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una posizione comune (GU C 360, pag. 69) che riprendeva, in particolare, l'aggiunta di un punto v) all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2299/89.
11 Dopo una seconda lettura del Parlamento, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 8 febbraio 1999, n. 323, che modifica il regolamento n. 2299/89 (GU L 40, pag. 1). L'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2299/89 è ora così formulato:
«1. Le seguenti disposizioni disciplinano la disponibilità di informazioni di carattere statistico e di altro genere che il venditore del sistema fornisce ricavandole dal suo CRS:
(...)
b) i dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione ottemperano alle seguenti condizioni:
(...)
v) un gruppo di compagnie aeree e/o abbonati ha il diritto di acquistare dati per uso comune».
12 Secondo le ricorrenti, l'oggetto di tale disposizione sarebbe stato quello di assicurare che le agenzie di viaggio, in maggioranza piccole e medie imprese, possano consultare i dati contenuti nelle banche dati raggruppandosi.
Procedimento
13 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 1999, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame. In sostanza esse fanno valere che l'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, così come modificato, è illegittimo per due motivi. In primo luogo esso violerebbe il principio di proporzionalità. Se infatti, da un lato, esso fosse da intendere nel senso di consentire alle compagnie aeree di raggrupparsi per acquistare MIDT, a prescindere dalle dimensioni delle imprese coinvolte o dal numero dei partecipanti al raggruppamento, tale articolo sarebbe ridondante e superfluo per il perseguimento del suo obiettivo; d'altro lato, esso sarebbe sproporzionato con riguardo alle gravissime conseguenze economiche sugli operatori di CRS che alimentavano i MIDT alla data di adozione del regolamento n. 323/1999. In secondo luogo, sarebbe stato ignorato l'obbligo di motivazione, dal momento che il regolamento n. 323/1999 non contiene alcun riferimento al ragionamento sotteso alla decisione di adottare la disposizione in causa, che permette l'acquisto in gruppo.
14 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 luglio 1999, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, rispetto alla quale le ricorrenti hanno proposto le loro osservazioni il 2 ottobre 1999.
15 Con ordinanza 10 febbraio 2000 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale, l'Amadeus Global Travel Distribution, SA (in prosieguo: l'«Amadeus»), e la Commissione sono state autorizzate ad intervenire a sostegno, rispettivamente, delle ricorrenti e del Consiglio. E' stato loro fissato un termine per esporre le osservazioni limitatamente, in un primo tempo, alla ricevibilità del ricorso. Con questa stessa ordinanza è stata accolta la domanda, in tale fase del procedimento, di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti nei confronti delle parti intervenienti.
16 La fase scritta del procedimento riguardante la ricevibilità si è chiusa il 21 giugno 2000.
Conclusioni delle parti
17 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio;
- annullare l'art. 1, n. 7, lett. b), del regolamento n. 323/1999, nella parte in cui inserisce un punto v) nell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2299/89, in quanto tale disposizione si applica agli operatori di CRS esistenti al momento dell'adozione del regolamento n. 323/1999;
- condannare il Consiglio alle spese.
18 L'Amadeus conclude che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio;
- condannare il Consiglio alle spese.
19 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare le ricorrenti alle spese.
20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare le ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità
21 In forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento sull'eccezione d'irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso in esame, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dagli atti di causa per statuire sul presente ricorso senza passare alla fase orale.
Argomenti delle parti
22 Le ricorrenti fanno anzitutto valere che l'atto impugnato le riguarda direttamente, tenuto conto della sua formulazione vincolante (sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T-147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II-4137, punto 31).
23 Esse sostengono, inoltre, di essere individualmente interessate dall'atto in causa.
24 Invero, un regolamento potrebbe contenere una disposizione particolare che, considerata distintamente dalle altre, riguardi un ricorrente individualmente (v., in particolare, sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, punto 12).
25 Inoltre, in determinate circostanze, anche un atto normativo potrebbe riguardare individualmente determinati operatori economici (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). Nel caso in esame ciò si rivelerebbe pertinente segnatamente in due situazioni.
26 La prima situazione sarebbe quella in cui il numero e l'identità degli operatori economici passibili di essere colpiti dall'atto impugnato fossero determinati e individuabili al momento dell'adozione di quest'ultimo. Tale sarebbe il caso allorché un atto si applichi ad imprese che operino nel settore interessato al momento della sua adozione e che non contenga disposizioni transitorie volte a proteggere tali imprese da un pregiudizio sostanziale e imprevedibile (v., segnatamente, sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, Racc. pag. 497, in particolare pag. 505, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11).
27 Le ricorrenti sostengono che, nel caso in esame, al momento dell'adozione del regolamento n. 323/1999, il Consiglio non poteva ignorare quali fossero le imprese che l'atto impugnato avrebbe riguardato individualmente, dato che erano attivi solo quattro operatori. Questi ultimi costituirebbero una categoria chiusa, distinta da ogni altra società che possa, in futuro, gestire un CRS mondiale all'interno della Comunità.
28 Inoltre, prima dell'adozione della disposizione controversa, le ricorrenti avrebbero concluso 36 contratti per l'acquisto di MIDT con varie compagnie aeree. Il valore di tali contratti sarebbe sensibilmente svilito dall'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, come integrato dal regolamento n. 323/1999.
29 Infine, dato che non sarebbe stato previsto un periodo transitorio, il Consiglio avrebbe imposto un obbligo immediato con notevoli effetti sugli investimenti effettuati, sulle previsioni di bilancio e sui redditi derivanti dai contratti in corso.
30 Si deve quindi ritenere che l'atto giuridico miri a produrre o che, di fatto, produca effetti giuridici distinti in capo alle ricorrenti (sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 7).
31 La seconda situazione ricorrerebbe qualora circostanze economiche eccezionali portassero a contraddistinguere un ricorrente, a titolo individuale o all'interno di un gruppo di operatori economici individuabili posti nella stessa situazione, rispetto a qualsiasi altro operatore (v., segnatamente, sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 17, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853).
32 Nel caso in esame:
- le ricorrenti sarebbero, con gli altri tre operatori di CRS mondiali, in una situazione che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico: solo questi quattro operatori gestirebbero tali sistemi e sarebbe improbabile la nascita di un nuovo sistema, dato che tutte le grandi compagnie aeree partecipano già ai quattro CRS mondiali esistenti. Inoltre, sarebbero necessari notevoli investimenti per creare un nuovo CRS;
- l'adozione dell'atto impugnato comporterebbe un mutamento della situazione delle ricorrenti. Per ciascun operatore di CRS mondiali l'obbligo di fornire i MIDT solo una volta a uno dei gruppi di compagnie aeree aventi un comune interesse all'elaborazione comune delle informazioni ridurrebbe il valore dei contratti esistenti e potrebbe far perdere completamente la redditività all'attività di fornitura di MIDT;
- al momento dell'adozione del regolamento n. 323/1999, che comprometterebbe l'efficacia dei CRS e minaccerebbe l'esistenza di una parte di questi ultimi, il Consiglio avrebbe avuto l'obbligo di tener in considerazione la situazione particolare delle ricorrenti e degli altri operatori di CRS mondiali, in applicazione degli artt. 71 CE e 74 CE.
33 Le ricorrenti sostengono poi che l'eventuale esperibilità di rimedi giurisdizionali interni che consentano di ottenere un rinvio pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità dell'atto adottato non può influire sulla ricevibilità del ricorso di cui trattasi (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-3407, punto 68).
34 In ogni caso, non esisterebbe un chiaro fondamento per far sorgere una controversia sul piano nazionale. La possibilità che possa sorgere una controversia tra le ricorrenti e un abbonato non può privare queste ultime del diritto di proporre un ricorso di annullamento. Nel caso contrario, il sistema di rimedi giuridici istituito dal Trattato (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C-70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I-7183, punto 48) sarebbe lacunoso.
35 La parte interveniente Amadeus sostiene che il ricorso di annullamento va dichiarato ricevibile.
36 Essa fa valere, innanzitutto, che una «misura» di fissazione delle tariffe, che vincola esclusivamente le ricorrenti, essa stessa e due altri operatori di CRS, e che li obbliga a modificare radicalmente il modo in cui essi sinora, per effetto di contratti in corso, hanno fatturato e venduto ai loro rispettivi clienti le banche dati da essi raccolte, andrebbe considerata come una decisione ai sensi dell'art. 230 CE e non come una «disposizione di diritto generale».
37 L'Amadeus fa poi osservare che, dal 1989, non c'è stato un solo nuovo operatore nel mercato dell'Unione europea e che uno dei cinque presenti nel 1989 è scomparso, dopo essersi fuso con la medesima.
38 L'Amadeus fa infine valere che la disposizione controversa costituisce una flagrante violazione dei diritti riconosciuti ai proprietari di CRS dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
39 Il convenuto sostiene che l'atto impugnato costituisce un atto normativo, che ha portata generale (sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877). Orbene, una stessa disposizione non può possedere, nel contempo, il carattere di atto di portata generale e quello di atto individuale (sentenza della Corte 25 marzo 1982, causa 45/81, Moksel/Commissione, Racc. pag. 1129, punto 18).
40 Inoltre le ricorrenti non possono essere né direttamente né individualmente interessate ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenza della Corte 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 17). Il ricorso sarebbe quindi irricevibile.
41 Il Consiglio fa infine osservare che le questioni sollevate dalle ricorrenti riposano su una interpretazione della disposizione controversa. Esse non si presterebbero quindi ad un ricorso diretto d'annullamento proposto dinanzi al Tribunale, che non è competente a statuire sull'interpretazione del diritto comunitario, ed andrebbero lasciate alla pronuncia a titolo pregiudiziale della Corte.
42 La Commissione sostiene le conclusioni del Consiglio. Essa espone che le ricorrenti non dimostrano sotto quale aspetto il regolamento n. 323/1999 andrebbe considerato come una decisione pur apparendo come un regolamento. Parimenti, esse non indicherebbero in che modo l'atto impugnato le riguarderebbe individualmente.
Giudizio del Tribunale
43 Va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, la controversia in esame costituisce proprio una domanda d'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, e non una semplice domanda d'interpretazione di una disposizione del regolamento n. 323/1999. La circostanza che i motivi invocati a sostegno della domanda d'annullamento siano fondati su un'interpretazione della disposizione in esame rientra nel merito della controversia, e non nell'esame relativo alla ricevibilità di tale domanda.
44 In forza dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona giuridica può proporre un ricorso d'annullamento contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
45 Secondo una giurisprudenza costante, il criterio di distinzione tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell'atto in questione. Un atto riveste portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 49).
46 Inoltre, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l'identità delle persone nei cui confronti esso si applica (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 30, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 34).
47 Nella fattispecie, risulta che l'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, come integrato dal regolamento n. 323/1999, è formulato in termini generali ed astratti. Al pari dei punti i)-iv) di tale articolo, esso fissa le condizioni in base alle quali un venditore del sistema può fornire informazioni di carattere statistico o di altro genere ricavandole dal suo CRS. Esso prende in considerazione a tale riguardo situazioni determinate oggettivamente e contiene in particolare, a tal fine, termini definiti all'art. 2 in modo generale ed astratto. E' quindi solo a queste condizioni che esso produce effetti giuridici per categorie d'imprese. Anche se fosse stato dimostrato che i soggetti ai quali si applica la disposizione in esame, come peraltro ogni altra disposizione del regolamento n. 2299/89 che comporta effetti per i venditori del sistema, erano identificabili al momento della sua adozione, la natura normativa di tale disposizione non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che essa si riferisce solo a situazioni di diritto o di fatto oggettive (ordinanza CNPAAP/Consiglio, già citata, punto 35).
48 Cionondimeno, la Corte ha dichiarato che, in determinate circostanze, la disposizione di un atto di portata generale può concernere individualmente taluni degli operatori economici interessati (sentenze Extramet Industrie/Consiglio, già citata, punto 13, e Codorniu/Consiglio, già citata, punto 19). Il caso si verifica qualora la disposizione risulti applicabile a una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, perciò, la individui in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione (sentenza Codorniu/Consiglio, già citata, punto 20).
49 Le ricorrenti sostengono di far parte di una ristretta cerchia di operatori presi in considerazione dalla disposizione controversa.
50 Tuttavia, contrariamente a quanto esse fanno valere, si deve rilevare che la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obbiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (sentenze della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 17, e 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 24). Nel caso in esame, le ricorrenti sono prese in considerazione dalla disposizione controversa nella loro qualità obbiettiva di «venditore del sistema», allo stesso titolo di ogni altro venditore del sistema, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2299/89, come modificato dal regolamento n. 3089/93. In realtà, tutti gli operatori di cui all'art. 6, n. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 2299/89, e successive modifiche, sono interessati da tale disposizione nella loro qualità oggettiva di attori presenti nel mercato in causa, che si tratti di venditori del sistema, di compagnie aeree o di abbonati.
51 Peraltro, le ricorrenti invocano l'esistenza di circostanze economiche eccezionali. Tuttavia, le due sentenze della Corte cui esse fanno riferimento, nelle quali è stato dichiarato che una persona giuridica era direttamente interessata dalla disposizione regolamentare che la stessa impugnava, presentavano circostanze che non ricorrono nel caso in esame.
52 Così, nella sentenza Extramet Industrie/Consiglio, già citata, riguardante la disciplina antidumping, la Corte ha sottolineato che il ricorrente era contemporaneamente il più importante importatore del prodotto oggetto del provvedimento antidumping e l'utilizzatore finale di tale prodotto e che incontrava difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, che era anche suo concorrente sul mercato del prodotto finito.
53 Nella sentenza Codorniu/Consiglio, già citata, la Corte ha dichiarato che un ricorrente detentore dal 1924 del diritto esclusivo su un marchio, di cui ha tradizionalmente fatto uso e che se ne vede impedito l'impiego a causa dell'adozione di una disposizione regolamentare, è individualmente interessato da quest'ultima.
54 Da tali sentenze risulta che un'impresa non è interessata individualmente da una disposizione regolamentare per il solo fatto che tale disposizione colpisce la sua attività economica. Le situazioni considerate da tali sentenze configuravano un complesso di circostanze particolari che non ricorrono nel caso di specie. Così, le ricorrenti non hanno dimostrato che sarebbe loro impedito l'uso di un diritto esclusivo analogo a quello che si ritrova nella causa da cui è scaturita la sentenza Codorniu/Consiglio, già citata. Parimenti, se l'attività riguardante il MIDT, che è solo un'attività derivata rispetto alla funzione principale dei CRS, ossia la prenotazione telematica di servizi, è colpita dalla disposizione impugnata, le ricorrenti non hanno dimostrato di essersi trovate in una situazione analoga a quella in cui versava la società Extramet Industrie SA nel mercato del calcio metallico. In realtà le ricorrenti sono colpite dal regolamento in causa solo per la loro qualità oggettiva di venditore del sistema, allo stesso titolo degli altri operatori. Gli specifici elementi sulla base dei quali le società Extramet Industrie SA e Codorniu SA sono state considerate come individualmente interessate dagli atti che le stesse impugnavano sono quindi privi di equivalente nel caso di specie.
55 Si deve concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato di essere individualmente interessate dalla disposizione regolamentare di cui chiedono l'annullamento.
56 Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti, esse vanno condannate alle spese, conformemente alle conclusioni del convenuto.
58 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Malgrado le conclusioni della Commissione su tale punto, si deve quindi disporre che essa sopporterà le proprie spese.
59 In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, si deve disporre che l'Amadeus sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle del convenuto.
3) Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.
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