Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» - Ricorso di un produttore che commercializza prodotti con denominazioni oggetto di un'iscrizione e che si è opposto dinanzi all'autorità nazionale alla registrazione della stessa - Irricevibilità
[Artt. 226 CE, 230 CE e 249, secondo comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, art. 7; regolamento (CE) della Commissione n. 378/1999]
Massima
$$E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un produttore di differenti varietà di sidro commercializzate con diverse denominazioni comprendenti l'indicazione «Pays d'Auge» contro il regolamento n. 378/1999, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento n. 2081/92, nella parte in cui prevede la registrazione, come denominazione d'origine protetta, delle denominazioni «Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer».
Tale normativa si presenta infatti come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE, dal momento che, riconoscendo a tutte le imprese i cui prodotti soddisfano i requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di metterli in commercio con una delle denominazioni suddette e negando tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non soddisfano tali requisiti, che sono identici per tutti i produttori, si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di persone considerate in modo generale ed astratto.
A tale proposito, se non è escluso che una disposizione che, come quella in causa, ha per sua natura e portata un carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, non è questo il caso di specie. Da un lato, il fatto che la ricorrente detenga gran parte del mercato di cui trattasi non è sufficiente, di per sé, a distinguerla rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato dal regolamento impugnato, e l'uso della denominazione geografica di cui essa si avvale non risulta da un diritto specifico che essa avrebbe acquisito su scala nazionale o comunitaria prima dell'adozione del regolamento impugnato e che quest'ultimo avrebbe leso.
Dall'altro, il fatto che la ricorrente si sia opposta alla registrazione della denominazione controversa con l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro nel quale essa è stabilita, opposizione che non sarebbe stata trasmessa alla Commissione, non è sufficiente a provare la ricevibilità del ricorso.
Infatti, nell'ambito del sistema d'opposizione previsto dal regolamento n. 2081/92, le garanzie procedurali riconosciute a favore dei singoli rientrano nella sola responsabilità degli Stati membri e non implicano l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della Commissione, per cui a livello comunitario non sono stabilite, a favore dei singoli, garanzie procedurali specifiche. Anche ammettendo che l'autorità nazionale competente abbia violato taluni diritti procedurali della ricorrente rifiutando di trasmettere alla Commissione l'opposizione a tale registrazione, non ne conseguirebbe che per questa sola ragione il ricorso di annullamento sia ricevibile.
Infatti, nell'ambito di un ricorso di questo tipo, il giudice comunitario non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un'autorità nazionale, anche se l'atto di cui trattasi si inserisce nell'ambito di un iter normativo comunitario, poiché dalla ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie effettuata nella materia considerata emerge chiaramente che l'atto adottato dall'autorità nazionale vincola l'organo legislativo comunitario e determina pertanto i termini dell'emananda normativa comunitaria. Fatto salvo un eventuale ricorso alla Corte ai sensi dell'art. 226 CE, spetta quindi ai soli giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, sulla legittimità dell'atto nazionale di cui trattasi, nonché sull'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato nel caso in cui fosse asserito che tale atto ha causato un danno.
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