Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Dies a quo - Ricorrente che, al momento dell'invio della domanda, ritiene di non disporre di tutti gli elementi che gli consentano di dimostrare la responsabilità della Comunità - Irrilevanza
(Statuto CEEA della Corte di giustizia, art. 44)
2. Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Interruzione - Presupposti
[Trattato CE, artt. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 175 (divenuto art. 232 CE); Trattato CEEA, artt. 146 e 148; Statuto CEEA della Corte di giustizia, art. 44]
Massima
1. La giurisprudenza secondo la quale il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità non inizia a decorrere se non sussistono tutte le condizioni alle quali è subordinato l'obbligo di risarcimento mira a introdurre il criterio in base al quale, nell'ipotesi in cui la responsabilità della Comunità tragga origine da un atto normativo, il danno che costituisce oggetto di una richiesta di risarcimento dev'essere concreto. In tale ipotesi, pertanto, neppure il termine di prescrizione inizia a decorrere se non si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli di tale atto. Lungi dal negare il criterio decisivo della sopravvenienza del fatto all'origine del danno previsto dall'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte, questa giurisprudenza si limita quindi essenzialmente a precisarne i limiti nell'ipotesi in cui venga promosso un ricorso per risarcimento a causa dei danni subiti a causa dell'attuazione di un atto normativo adottato a livello comunitario. In ogni caso, il fatto che il ricorrente abbia ritenuto, al momento dell'invio della domanda di risarcimento, di non disporre ancora di tutti gli elementi che gli consentissero di dimostrare in modo adeguato la responsabilità della Comunità nell'ambito di un procedimento giudiziario non può impedire il decorso del termine di prescrizione. Se così fosse, infatti, si verrebbe a determinare una confusione tra il criterio processuale relativo all'inizio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità, la quale, in definitiva, spetta soltanto al giudice investito della valutazione definitiva del merito della causa.
( v. punti 23-24 )
2. Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro la Comunità viene interrotto, in forza dell'art. 44 dello Statuto CEEA, dal ricorso dinanzi al giudice comunitario o dalla richiesta preventiva da presentarsi all'istituzione competente, restando inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso entro il termine stabilito dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), i quali corrispondono agli artt. 146 e 148 del Trattato CEEA.
( v. punto 25 )
Parti
Nella causa T-124/99,
Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc, con sede a Ispra, rappresentata dall'avv. F. Venuti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, a sua volta rappresentata dai sigg. H. Speyart e P. Stancanelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della Comunità europea dell'energia atomica per il danno subito dalla ricorrente a seguito dell'alluvione verificatasi a Ispra nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992 e la conseguente condanna di tale Comunità al risarcimento del danno stesso,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 L'art. 44 dello Statuto della Corte della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo: lo «Statuto CEEA»), applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 47 del medesimo Statuto, dispone:
«Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 148, comma secondo».
Contesto fattuale
2 Nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992, il comune di Ispra è stato interessato da un violento nubifragio il quale ha causato fortissime precipitazioni che hanno colpito in particolare la proprietà della ricorrente.
3 L'allagamento della proprietà della ricorrente si è verificato a seguito della tracimazione di un collettore fognario situato nella parte della città di Ispra in cui si trova la suddetta proprietà. Dopo aver costeggiato la proprietà della ricorrente, il collettore sbocca all'aperto per un breve tratto e prosegue in un sottopasso della linea ferroviaria e in una tubazione sotto il terreno appartenente al Centro comune di ricerca della CEEA (in prosieguo; il «CCR»).
4 L'allagamento ha provocato ingenti danni alla ricorrente quantificati, su richiesta di quest'ultima, con perizia redatta il 14 ottobre 1993 dal signor Gallieri, in lire italiane (ITL) 1 245 000 000.
5 Con raccomandata 17 giugno 1992 la ricorrente si è rivolta al CCR chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del fatto che il collettore generale, le cui tubazioni scorrono sotto il suolo del Centro, non ha potuto smaltire il carico di acque reflue e piovane a causa di una grata posta dal Centro all'imboccatura del collettore e ostruita da rifiuti trasportati dalle acque di scolo.
6 Il 20 luglio 1992 il CCR ha risposto che i suoi servizi avrebbero effettuato le verifiche necessarie al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità a seguito dell'allagamento.
7 Il 22 febbraio 1993 la compagnia assicuratrice del CCR, la Cigna Insurance Company of Europe SA, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di Varese volto ad ottenere un accertamento tecnico per descrivere lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni dei beni colpiti dall'allagamento, viste le responsabilità contestate al CCR dai suoi vicini. Con ordinanza del Tribunale di Varese 27 marzo 1993, l'incarico dell'accertamento veniva affidato al signor Speroni, che avrebbe dovuto consegnare la perizia entro 90 giorni.
8 La perizia del signor Speroni veniva depositata nella cancelleria del Tribunale di Varese il 10 maggio 1995. In essa veniva precisato in particolare quanto segue:
«Da informazioni assunte presso i luoghi di causa sembrerebbe che, al momento dell'inondazione, il manufatto a valle della ferrovia fosse dotato di robusta griglia metallica che ha trattenuto materiali vari portati dall'acqua (tavole di legno, tronchi, ecc.), ostruendo, di fatto, il passaggio delle acque stesse e provocando allagamenti a monte».
9 Con atto 28 febbraio 1996 la ricorrente ha presentato un ricorso per risarcimento danni ai sensi del diritto nazionale contro la Commissione dinanzi al Tribunale di Varese. La causa, nell'ambito della quale la Commissione ha dedotto l'irricevibilità dell'azione, era ancora pendente al momento del deposito del controricorso della Commissione nel presente procedimento.
Procedimento e conclusioni delle parti
10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 1999 la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto.
11 Dopo il deposito del controricorso, il Tribunale ha pregato le parti di concentrare i propri argomenti sui problemi di ricevibilità sollevati nel suddetto atto, e in particolare di precisare quali fossero, a loro avviso, gli atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 44 dello Statuto CEEA.
12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- accertare la responsabilità della Comunità europea dell'energia atomica per il danno subito;
- di conseguenza, condannare detta Comunità a pagarle la somma di ITL 1 245 000 000, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dalla suddetta somma;
- dichiarare la provvisoria esecutorietà della futura sentenza;
- condannare la Comunità europea dell'energia atomica alle spese del giudizio.
13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
14 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso proposto al Tribunale è manifestamente irricevibile, quest'ultimo può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Alla luce degli atti delle parti, in particolare come formulati in seguito alla richiesta di precisazioni da parte del Tribunale, quest'ultimo ritiene di potersi pronunciare sulla ricevibilità senza avviare la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
15 La Commissione sostiene, in sostanza, che il ricorso è irricevibile perché l'azione su cui si basa è prescritta. Infatti, l'art. 44 dello Statuto CEEA stabilisce che le azioni in tema di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine (sentenza 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10). Nel caso di specie, quindi, la prescrizione decorreva dal 1° giugno 1992.
16 Secondo la Commissione, la lettera della ricorrente datata 17 giugno 1992 sconfessa la tesi secondo la quale quest'ultima sarebbe venuta a conoscenza dei danni subiti soltanto dal 10 maggio 1995. Nella suddetta lettera, infatti, la ricorrente avrebbe chiaramente indicato la presunta causa dei danni. La Commissione inoltre sottolinea che il ricorso presentato dalla ricorrente in forza del diritto nazionale non produce effetti sospensivi.
17 Da parte sua la ricorrente sostiene, in primo luogo, di essere venuta a conoscenza del danno subito solo dal 10 maggio 1995, ossia dal deposito della perizia redatta dal signor Speroni. Prima di tale data le sarebbe stato impossibile aver contezza dei fatti all'origine del danno o del nesso di causalità sussistente tra questi elementi in quanto, da un lato, essa avrebbe atteso, in perfetta buona fede, gli esiti della perizia richiesta dalla convenuta e, dall'altro, non avrebbe avuto accesso agli impianti del CCR.
18 In secondo luogo, la ricorrente mette in rilievo che la giurisprudenza richiamata dalla convenuta precisa che «il termine di prescrizione dellazione di responsabilità contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato lobbligo del risarcimento» (sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 10). Orbene, la responsabilità extracontrattuale della Comunità deriverebbe dalla combinazione di tre elementi: il fatto illecito, il danno e il nesso di causalità. Essa pertanto non si realizza per la sola presenza del fatto illecito. Di conseguenza, neppure il termine di prescrizione inizia a decorrere a causa della sopravvenienza di questo solo evento.
19 Infine, la ricorrente sostiene che la lettera 20 luglio 1992 del CCR e la procedura di accertamento avviata con la richiesta della Cigna Insurance Company of Europe SA in data 10 marzo 1993 e conclusasi con il deposito della perizia del signor Speroni, il 10 maggio 1995, vanno considerate come atti sospensivi della prescrizione.
Giudizio del Tribunale
20 Come risulta dallart. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) e dallart. 43 dello Statuto CE della Corte, formulato in modo identico nell'art. 44 dello Statuto CEEA, la responsabilità extracontrattuale della Comunità e il conseguente diritto al risarcimento del danno dipendono da un complesso di condizioni relative allesistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità tra di essi (sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 9).
21 Va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto CEEA della Corte, le azioni contro la Comunità in tema di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
22 Nel caso di specie, l'allagamento all'origine del danno subito dalla ricorrente è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992.
23 Inoltre, occorre sottolineare che la giurisprudenza citata dalla ricorrente, secondo la quale il termine di prescrizione dell'azione in tema di responsabilità non inizia a decorrere se non sussistono tutte le condizioni alle quali è subordinato l'obbligo di risarcimento, mira a introdurre il criterio in base al quale, nell'ipotesi in cui la responsabilità della Comunità tragga origine da un atto normativo, il danno che costituisce oggetto di una richiesta di risarcimento dev'essere concreto. In tale ipotesi, pertanto, neppure il termine di prescrizione inizia a decorrere se non si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli di tale atto. Lungi dal negare il criterio decisivo della sopravvenienza del fatto all'origine del danno previsto dall'art. 44 dello Statuto CEEA, ossia, nel caso di specie, l'alluvione del 1° e 2 giugno, questa giurisprudenza si limita quindi essenzialmente a precisarne i limiti nell'ipotesi, sostanzialmente differente dal caso di specie, in cui venga promosso un ricorso per risarcimento a causa dei danni che potrebbero derivare ai ricorrenti a causa dell'attuazione di un atto normativo adottato a livello comunitario.
24 Anche supponendo che tale giurisprudenza fosse stata applicabile al caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, come non si contesti che l'alluvione all'origine del danno subito dalla ricorrente è avvenuta nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992, né che il danno si è prodotto immediatamente. In secondo luogo va osservato come dalla lettera 17 giugno 1992 inviata al CCR dalla ricorrente risulti che quest'ultima riteneva di già, all'epoca, di avere una conoscenza sufficiente degli elementi relativi alle tre condizioni costitutive della responsabilità per poter immediatamente presentare una richiesta di risarcimento contro la Comunità. Il fatto che la ricorrente, al momento di spedire la lettera, abbia ritenuto di non disporre ancora di tutti gli elementi che le consentissero di dimostrare in modo adeguato la responsabilità della Comunità nell'ambito di un procedimento giudiziario non può impedire il decorso del termine di prescrizione. Se così fosse, infatti, si verrebbe a determinare una confusione tra il criterio processuale relativo all'inizio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità, la quale, in definitiva, spetta soltanto al giudice investito della valutazione definitiva del merito della causa.
25 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente attinente all'interruzione del termine di prescrizione, va osservato che detto termine viene interrotto, in forza dell'art. 44 dello Statuto CEEA, dal ricorso dinanzi al giudice comunitario o dalla richiesta preventiva da presentarsi all'istituzione competente, restando inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso entro il termine stabilito dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), e dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), i quali corrispondono agli artt. 146 e 148 del Trattato CEEA, cui fa riferimento l'articolo dello Statuto CEEA sopra menzionato (sentenza della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e ordinanza del Tribunale 4 agosto 1999, causa T-106/98, Fratelli Murri/Commissione, Racc. pag. II-2553, punto 29).
26 Le lettere e le procedure attestate dalla ricorrente non possono, con evidenza, essere considerate come un ricorso proposto alla Corte o al Tribunale. Peraltro, nessuno degli atti indirizzati alla Commissione è stato seguito da un ricorso entro i termini di presentazione stabiliti. Il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere il 2 giugno 1992 non è quindi stato mai interrotto, conformemente a quanto prescritto dall'art. 44 dello Statuto CEEA (v., in tal senso, ordinanza Fratelli Murri/Commissione, citata, punto 30).
27 Occorre inoltre rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe ancora potuto promuovere un ricorso per risarcimento dei danni entro i termini prescritti dall'art. 44 dello Statuto CEEA dopo aver ricevuto la perizia del signor Speroni, il 10 maggio 1995, ma non ha ritenuto opportuno farlo in quel momento, avendo optato per agire in giudizio a tal fine dinanzi alle istanze giudiziarie nazionali.
28 Il complesso delle considerazioni che precedono dimostra che il ricorso in oggetto, proposto il 21 maggio 1999, è stato introdotto ben dopo lo scadere del termine di prescrizione, ossia il 2 giugno 1997. Il ricorso va pertanto dichiarato manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
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