Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Danno grave e irreparabile che può verificarsi imminentemente - Nozione - Onere della prova
[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2]
Massima
$$L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza subire un danno del genere.
Per poter valutare se il danno temuto dal richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente, in via eccezionale, la sospensione dell'esecuzione di una decisione, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di valutare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti. Non è necessario però che l'imminenza del danno asserito sia comprovata con assoluta certezza; basta che essa sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, soprattutto quando il verificarsi del danno dipende dal sopraggiungere di un complesso di fattori.
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